N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 gennaio 2007

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 24 gennaio 2007 (del Tribunale di Roma)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  26 gennaio 2006, con la quale si dichiara che i fatti per
  cui  si  procede  penalmente  nei  confronti  del deputato Fabrizio
  Cicchitto,  per diffamazione aggravata nei confronti del magistrato
  Mariaclementina  Forleo,  concernono opinioni espresse da un membro
  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue funzioni - Conflitto di
  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  sollevato  dal  G.i.p. del
  Tribunale  di  Roma  per  la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti
  attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati 26 gennaio 2006.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.7 del 14-2-2007 )
    Visti  gli  atti del proc. n. 187390/05 G.i.p., nei confronti di:
Cicchitto  Fabrizio,  nato a Roma il 26 ottobre 1940, domiciliato c/o
lo  studio  degli  avv. Camillo Nicola Chinni e Peter Farrel, in Roma
via Nostra Signora di Lourdes n. 25 (dom. eletto), assistito e difeso
di  fiducia  dall'avv. Camillo Nicola Chinni e dall'avv. Peter Farrel
del  Foro  di  Roma,  e  segnatamente  la  richiesta di archiviazione
depositata  dal  p.m. in data 7 marzo 2006 e l'opposizione presentata
dalla p.o.; sentite le parti all'udienza camerale del 19 giugno 2006,
sciogliendo  la riserva assunta in quella sede, pronuncia la seguente
ordinanza-ricorso.
    Nel  procedimento  sopra  indicato  nell'ambito  del  quale,  nei
confronti del Cicchitto, e' stata formulata la seguente incolpazione:
del  reato  di cui all'art. 81 cpv. - 595 c.p. e 13, legge 8 febbraio
1947,  n. 48  per  avere,  con  piu'  azioni esecutive di un medesimo
disegno  criminoso,  offeso la reputazione di Forleo Mariaclementina,
rilasciando  all'agenzia  ANSA  in  data 25 gennaio 2005 (riprese dal
quotidiano  «Secolo  d'Italia»  del  26  gennaio  2005)  ed  in  data
4 febbraio  2005  una  serie  di dichiarazioni (il cui contenuto deve
intendersi  in  questa sede integralmente trascritto) in relazione al
provvedimento  da  lei  emesso  in  data  24 gennaio  2005  nella sua
funzione  di Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano
e, segnatamente, affermando che «la sentenza di Milano rappresenta un
colpo   durissimo  alla  lotta  al  terrorismo,  da'  prospettive  di
impunita'  a  quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per
fare  proselitismo...  una sentenza cosi' aberrante... determinata da
una  forte  motivazione  politica  fondata  sulla solidarieta' con la
resistenza  irachena,  tipica  dei  gruppi  politici piu' estremi che
evidentemente  hanno  trovato  una  sponda anche in qualche esponente
della  magistratura...  e'  legittimo  porsi l'interrogativo su quale
ruolo  stia svolgendo la dott.ssa Forleo nei confronti della lotta al
terrorismo»  commettendo  il  fatto  con  l'attribuzione  di un fatto
determinato.
    In Roma 25 gennaio 2005 e 4 febbraio 2005.
    In  data  26  gennaio 2006 la Camera dei deputati ha approvato la
proposta  della  giunta  per  le  autorizzazioni,  relatore  Mazzoni,
affermando  che  le  dichiarazioni  dell'on.  Cicchitto  oggetto  del
presente procedimento ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo
comma,  Cost.;  in  particolare,  nella  relazione  dell'on. Mazzoni,
premessa  una  sommaria  ricostruzione  della vicenda che aveva visto
protagonista  la  dott.ssa  Forleo  in  relazione al procedimento nei
confronti  di  Mohamed  Daki ed altri, conclusosi in sede di giudizio
abbreviato  con  la  assoluzione  di  alcuni imputati per il reato di
terrorismo  pronunciata  dalla  stessa  Forleo,  si  affermava che le
espressioni  proferite  dall'odierno  indagato  «... sicuramente sono
affermazioni  forti,  non  si  puo'  negare il collegamento stretto e
funzionale,  per  essere  piu'  tecnici,  con  il  ruolo  politico ed
istituzionale ricoperto dall'on. Cicchitto.
    Egli  e'  infatti  deputato e vicecoordinatore nazionale di Forza
Italia  ed ha avuto piu' volte occasione di intervenire doverosamente
in  quest'aula  e  al  di  fuori di essa sugli argomenti gravissimi e
delicatissimi  legati  alla minaccia del terrorismo internazionale...
L'interpretazione  contenuta  in  quella  sentenza  e' stata peraltro
successivamente  posta in discussione tant'e' vero che tale decisione
e' stata anche annullata.
    Chiaramente  cio'  rappresenta  un  motivo aggiunto rispetto alla
fondatezza  dei  rilievi  formulati  dall'on.  Cicchitto, sebbene con
espressioni  forti, nei confronti della sentenza. Il riferimento alla
dottoressa  Forleo  si puo' definire nel caso di specie solo casuale;
le  considerazioni  che l'on. Cicchitto ha formulato sono chiaramente
riferite ad un caso politico grave, di cui anche le aule parlamentari
si   sono   ulteriormente   occupate,   promuovendo   un   intervento
modificativo  dell'articolo del codice penale richiamato nel processo
che  vedeva  imputati  i  cinque  extracomunitari,  per  precisare ed
approfondire  la nozione di reato di terrorismo. Credo quindi che nel
caso  di  specie  sussistano  tutti  gli  elementi  per accogliere la
richiesta    di    insindacabilita'    avanzata   dall'on.   Fabrizio
Cicchitto...» (cfr. relazione Mazzoni).
    In  via  preliminare,  va  rilevato  come  l'atto  di opposizione
presentato  dalla  odierna p.o. debba essere considerato ammissibile:
ritiene  infatti  il giudice di aderire a quella giurisprudenza della
Corte  costituzionale che consente la presentazione della opposizione
avverso  la  richiesta  di archiviazione depositata dal p.m. anche in
mancanza   della   specifica   indicazione  «...  dell'oggetto  della
investigazione  suppletiva  ed  i  relativi  elementi  di  prova ...»
richiesti dall'art. 410, comma 1 c.p.p., essendo comunque sufficiente
che  si  prospetti  una  diversa  valutazione  dei fatti ovvero delle
ragioni  in  diritto  rispetto  a  quelle  poste  a  fondamento della
richiesta  del  p.m.;  con  la  sentenza  n. 95  del  1997  la  Corte
costituzionale,  dichiarando non fondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 410,  comma  1 c.p.p., con riferimento agli
artt. 3  e  76  della  Costituzione, ha infatti precisato come «.. in
conclusione, dal sistema del codice emerge chiaramente che in sede di
opposizione  la  persona  offesa,  nei  casi  in  cui  si trovi nella
impossibilita'   di   chiedere   la   prosecuzione   delle   indagini
preliminari, puo' comunque fare valere le ragioni volte a contrastare
la  richiesta  di archiviazione, in accordo del resto con la facolta'
riconosciutale  in  via  generale  dall'art. 90  c.p.p. di presentare
memorie  al giudice: ove le argomentazioni della persona offesa siano
fondate  e  convincenti,  il  giudice non accogliera' la richiesta di
archiviazione,  ma  fissera'  a  norma  dell'art. 409, comma 2 c.p.p.
l'udienza  in  Camera  di consiglio, cosi' pervenendo ad un risultato
analogo  a  quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai
primi  tre  commi  dell'art. 410  c.p.p. ...» (cfr. Corte cost. sent.
n. 95/1997).
    Sempre  in via preliminare, va rilevato come esulino dall'oggetto
del   presente   ricorso  tutte  le  questioni  attinenti  la  natura
eventualmente   diffamatoria   delle   affermazioni  contenute  nelle
dichiarazioni  e  nei  comunicati  in  esame, cosi' come la eventuale
configurabilita'  discriminanti,  quali  l'esercizio  del  diritto di
cronaca  ovvero di critica; trattasi infatti di questioni prettamente
di merito, il cui esame e' subordinato alla risoluzione del conflitto
di attribuzione che si intende qui sollevare.
      Venendo  dunque  alla  questione  che  direttamente  interessa,
ritiene  il giudice di dissentire dalle osservazioni della Giunta e -
conseguentemente  -  dalla  deliberazione  adottata  dalla Camera dei
deputati;  per  costante  giurisprudenza  della  Corte costituzionale
infatti la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma Cost. «... non
copre  tutte  le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento
della  sua  attivita'  politica,  ma  solo  quelle  legate  da "nesso
funzionale"  con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle
Camere»  (sent.  n. 375 del 1997; n. 289 del 1998, nn.  329 e 417 del
1999,  n. 10  del  2000);  nelle sentenze citate, la Corte ha inoltre
specificato come nessun problema si ponga nel caso in cui le opinioni
oggetto  di sindacato siano state espresse dal parlamentare nel corso
dei  lavori  della  Camera  di  appartenenza  e dei suoi vari organi,
ovvero  manifestate  in  atti  parlamentari, da intendersi anche come
atti  individuali,  ma  comunque  costituenti  estrinsecazione  delle
facolta'  proprie  del parlamentare in quanto membro della assemblea;
non  puo'  infatti  dubitarsi,  in  tali  casi,  dell'esistenza della
prerogativa riconosciuta dall'art. 68 Cost.
    Maggiori  problemi  si  pongono  invece  quando  le  opinioni del
parlamentare   siano  state  espresse  in  ambiti  non  propri  della
specifica  funzione;  anche  in  tali  casi,  tuttavia, la Corte, per
individuare  i  limiti  della  applicabilita'  della  prerogativa  in
questione, ha fatto riferimento ad un collegamento «funzionale» tra i
comportamenti   tenuti   dai   parlamentari   e   l'esercizio   delle
attribuzioni  proprie  del  potere legislativo (cfr. sent. n. 289 del
1998  e  giur.  ivi  richiamata), da intendersi in senso restrittivo,
proprio  al fine di evitare che la stessa si traduca in un privilegio
ingiustificato ed illimitato (cfr. sent. n. 148 del 1983 e n. 375 del
1997).  Sempre  ad  avviso  della Corte, ne' la semplice comunanza di
argomento  fra  la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni
espresse  in  sede  parlamentare,  ne'  la  ricorrenza di un contesto
genericamente  politico  cui  la  dichiarazione  inerisca,  bastano a
fondare  l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde
(cfr.  sent. n. 10 del 2000; n. 521 del 2002; n. 120 del 2004; n. 347
del  2004),  richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di
contenuti  tra  le  dichiarazioni  oggetto  di  esame  e  la opinione
espressa in sede parlamentare (cfr. giurisp. citata).
    I  requisiti  sopra  indicati  - ad avviso del giudice - non sono
riscontrabili  nel  caso  che  interessa: in primo luogo, va rilevato
come   le   dichiarazioni  dell'on. Cicchitto  oggetto  del  presente
procedimento  non  possano  essere  ricondotte  ad  atti tipici della
funzione  parlamentare  svolta:  si  tratta  infatti  -  come  si  e'
anticipato  - di dichiarazioni rese ad agenzie di stampa, poi riprese
da   un   quotidiano  in  un  ambito  del  tutto  diverso  da  quello
propriamente parlamentare.
    Tanto  premesso,  va  dunque  esaminato il profilo contenutistico
delle  dichiarazioni  in  questione, per verificare se, alla luce dei
principi  sopra specificati dalla giurisprudenza costituzionale, tali
dichiarazioni  possano essere ritenute «riproduttive» o «divulgative»
di  atti  parlamentari  tipici  e  se  nella stessa sia riscontrabile
quella  identita'  di  contenuti  piu'  volte  richiesta dalla citata
giurisprudenza     per     il    riconoscimento    della    immunita'
costituzionalmente garantita dall'art. 68 Cost.
    In  proposito,  va rilevato come la difesa dell'on. Cicchitto non
abbia  prodotto  ne'  per  la  verita' fatto riferimento specifico ad
alcun  atto  parlamentare  del  quale  le  dichiarazioni  oggetto del
presente    procedimento    costituirebbero   «divulgazione»   ovvero
«riproduzione»;  agli atti del procedimento risulta solo la relazione
dell'on. Mazzone e la successiva votazione della Camera dei deputati,
documenti  nei  quali non si fa alcun riferimento ad interrogazioni o
altri  atti  tipici  della  funzione  parlamentare  posti  in  essere
dall'odierno indagato.
    Allo  stato,  quindi, non risulta, sotto questo profilo, in alcun
modo  sussistente  la immunita' invocata dall'indagato; appare dunque
superfluo  esaminare  eventuali  altri  profili,  che pure potrebbero
astrattamente essere rilevanti, e che sono stati piu' volte ricordati
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: giova solo ricordare
come con la sentenza n. 347/2004 sia stato espressamente chiarito che
«...  le  dichiarazioni  rese  da  un senatore o da un deputato fuori
della sede parlamentare ritenute da un cittadino lesive della propria
reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilita'
di  cui  al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, in quanto un
"nesso  funzionale"  le  colleghi  ad atti gia' posti dal loro autore
nell'esercizio  delle  sue  funzioni di membro del Parlamento, mentre
sono  irrilevanti  gli  atti  di altri parlamentari e quelli compiuti
bensi'   dall'autore   delle  dichiarazioni,  ma  in  epoca  ad  esse
posteriore...» (cfr. Corte cost. sent. n. 347/2004 cit.).
    In  conclusione,  ad avviso del giudice la Camera dei deputati ha
illegittimamente  esercitato  il  proprio potere, avendo erroneamente
valutato  il  presupposto  del  collegamento tra le opinioni espresse
dall'onorevole   Cicchitto   oggetto   del  presente  procedimento  e
l'esercizio  della  funzione parlamentare; l'unico strumento previsto
dall'ordinamento   in   tale   situazione  a  tutela  delle  funzioni
giurisdizionali   costituzionalmente  garantite  e'  l'elevazione  di
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti della deliberazione della
Camera dei deputati.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato, chiedendo che la Corte:
        dichiari  che  non  spettava  alla  Camera  dei  deputati  la
valutazione  della condotta attribuita all'on. Fabrizio Cicchitto, in
quanto  non  rientrante  nella  previsione  di cui all'art. 68, primo
comma Cost.;
        annulli  la  relativa deliberazione adottata dalla Camera dei
deputati nella seduta del 26 gennaio 2006.
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alta   Corte
costituzionale, con deposito del presente ricorso.
        Roma, addi' 21 giugno 2006
       Il giudice per le indagini preliminari: Barbara Callari
Avvertenza:
    L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e'  stata  decisa con
ordinanza  n. 446/2006  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 51 del 27 dicembre 2006.
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