N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 gennaio 2007
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 24 gennaio 2007 (del Tribunale di Roma) Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati 26 gennaio 2006, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti del deputato Fabrizio Cicchitto, per diffamazione aggravata nei confronti del magistrato Mariaclementina Forleo, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal G.i.p. del Tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari. - Deliberazione della Camera dei deputati 26 gennaio 2006. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.7 del 14-2-2007 )
Visti gli atti del proc. n. 187390/05 G.i.p., nei confronti di: Cicchitto Fabrizio, nato a Roma il 26 ottobre 1940, domiciliato c/o lo studio degli avv. Camillo Nicola Chinni e Peter Farrel, in Roma via Nostra Signora di Lourdes n. 25 (dom. eletto), assistito e difeso di fiducia dall'avv. Camillo Nicola Chinni e dall'avv. Peter Farrel del Foro di Roma, e segnatamente la richiesta di archiviazione depositata dal p.m. in data 7 marzo 2006 e l'opposizione presentata dalla p.o.; sentite le parti all'udienza camerale del 19 giugno 2006, sciogliendo la riserva assunta in quella sede, pronuncia la seguente ordinanza-ricorso. Nel procedimento sopra indicato nell'ambito del quale, nei confronti del Cicchitto, e' stata formulata la seguente incolpazione: del reato di cui all'art. 81 cpv. - 595 c.p. e 13, legge 8 febbraio 1947, n. 48 per avere, con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offeso la reputazione di Forleo Mariaclementina, rilasciando all'agenzia ANSA in data 25 gennaio 2005 (riprese dal quotidiano «Secolo d'Italia» del 26 gennaio 2005) ed in data 4 febbraio 2005 una serie di dichiarazioni (il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente trascritto) in relazione al provvedimento da lei emesso in data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano e, segnatamente, affermando che «la sentenza di Milano rappresenta un colpo durissimo alla lotta al terrorismo, da' prospettive di impunita' a quei fondamentalisti che tuttora lavorano in Italia per fare proselitismo... una sentenza cosi' aberrante... determinata da una forte motivazione politica fondata sulla solidarieta' con la resistenza irachena, tipica dei gruppi politici piu' estremi che evidentemente hanno trovato una sponda anche in qualche esponente della magistratura... e' legittimo porsi l'interrogativo su quale ruolo stia svolgendo la dott.ssa Forleo nei confronti della lotta al terrorismo» commettendo il fatto con l'attribuzione di un fatto determinato. In Roma 25 gennaio 2005 e 4 febbraio 2005. In data 26 gennaio 2006 la Camera dei deputati ha approvato la proposta della giunta per le autorizzazioni, relatore Mazzoni, affermando che le dichiarazioni dell'on. Cicchitto oggetto del presente procedimento ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, Cost.; in particolare, nella relazione dell'on. Mazzoni, premessa una sommaria ricostruzione della vicenda che aveva visto protagonista la dott.ssa Forleo in relazione al procedimento nei confronti di Mohamed Daki ed altri, conclusosi in sede di giudizio abbreviato con la assoluzione di alcuni imputati per il reato di terrorismo pronunciata dalla stessa Forleo, si affermava che le espressioni proferite dall'odierno indagato «... sicuramente sono affermazioni forti, non si puo' negare il collegamento stretto e funzionale, per essere piu' tecnici, con il ruolo politico ed istituzionale ricoperto dall'on. Cicchitto. Egli e' infatti deputato e vicecoordinatore nazionale di Forza Italia ed ha avuto piu' volte occasione di intervenire doverosamente in quest'aula e al di fuori di essa sugli argomenti gravissimi e delicatissimi legati alla minaccia del terrorismo internazionale... L'interpretazione contenuta in quella sentenza e' stata peraltro successivamente posta in discussione tant'e' vero che tale decisione e' stata anche annullata. Chiaramente cio' rappresenta un motivo aggiunto rispetto alla fondatezza dei rilievi formulati dall'on. Cicchitto, sebbene con espressioni forti, nei confronti della sentenza. Il riferimento alla dottoressa Forleo si puo' definire nel caso di specie solo casuale; le considerazioni che l'on. Cicchitto ha formulato sono chiaramente riferite ad un caso politico grave, di cui anche le aule parlamentari si sono ulteriormente occupate, promuovendo un intervento modificativo dell'articolo del codice penale richiamato nel processo che vedeva imputati i cinque extracomunitari, per precisare ed approfondire la nozione di reato di terrorismo. Credo quindi che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi per accogliere la richiesta di insindacabilita' avanzata dall'on. Fabrizio Cicchitto...» (cfr. relazione Mazzoni). In via preliminare, va rilevato come l'atto di opposizione presentato dalla odierna p.o. debba essere considerato ammissibile: ritiene infatti il giudice di aderire a quella giurisprudenza della Corte costituzionale che consente la presentazione della opposizione avverso la richiesta di archiviazione depositata dal p.m. anche in mancanza della specifica indicazione «... dell'oggetto della investigazione suppletiva ed i relativi elementi di prova ...» richiesti dall'art. 410, comma 1 c.p.p., essendo comunque sufficiente che si prospetti una diversa valutazione dei fatti ovvero delle ragioni in diritto rispetto a quelle poste a fondamento della richiesta del p.m.; con la sentenza n. 95 del 1997 la Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410, comma 1 c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, ha infatti precisato come «.. in conclusione, dal sistema del codice emerge chiaramente che in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi nella impossibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, puo' comunque fare valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facolta' riconosciutale in via generale dall'art. 90 c.p.p. di presentare memorie al giudice: ove le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accogliera' la richiesta di archiviazione, ma fissera' a norma dell'art. 409, comma 2 c.p.p. l'udienza in Camera di consiglio, cosi' pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'art. 410 c.p.p. ...» (cfr. Corte cost. sent. n. 95/1997). Sempre in via preliminare, va rilevato come esulino dall'oggetto del presente ricorso tutte le questioni attinenti la natura eventualmente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni e nei comunicati in esame, cosi' come la eventuale configurabilita' discriminanti, quali l'esercizio del diritto di cronaca ovvero di critica; trattasi infatti di questioni prettamente di merito, il cui esame e' subordinato alla risoluzione del conflitto di attribuzione che si intende qui sollevare. Venendo dunque alla questione che direttamente interessa, ritiene il giudice di dissentire dalle osservazioni della Giunta e - conseguentemente - dalla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati; per costante giurisprudenza della Corte costituzionale infatti la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma Cost. «... non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attivita' politica, ma solo quelle legate da "nesso funzionale" con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle Camere» (sent. n. 375 del 1997; n. 289 del 1998, nn. 329 e 417 del 1999, n. 10 del 2000); nelle sentenze citate, la Corte ha inoltre specificato come nessun problema si ponga nel caso in cui le opinioni oggetto di sindacato siano state espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, ovvero manifestate in atti parlamentari, da intendersi anche come atti individuali, ma comunque costituenti estrinsecazione delle facolta' proprie del parlamentare in quanto membro della assemblea; non puo' infatti dubitarsi, in tali casi, dell'esistenza della prerogativa riconosciuta dall'art. 68 Cost. Maggiori problemi si pongono invece quando le opinioni del parlamentare siano state espresse in ambiti non propri della specifica funzione; anche in tali casi, tuttavia, la Corte, per individuare i limiti della applicabilita' della prerogativa in questione, ha fatto riferimento ad un collegamento «funzionale» tra i comportamenti tenuti dai parlamentari e l'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (cfr. sent. n. 289 del 1998 e giur. ivi richiamata), da intendersi in senso restrittivo, proprio al fine di evitare che la stessa si traduca in un privilegio ingiustificato ed illimitato (cfr. sent. n. 148 del 1983 e n. 375 del 1997). Sempre ad avviso della Corte, ne' la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse in sede parlamentare, ne' la ricorrenza di un contesto genericamente politico cui la dichiarazione inerisca, bastano a fondare l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde (cfr. sent. n. 10 del 2000; n. 521 del 2002; n. 120 del 2004; n. 347 del 2004), richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni oggetto di esame e la opinione espressa in sede parlamentare (cfr. giurisp. citata). I requisiti sopra indicati - ad avviso del giudice - non sono riscontrabili nel caso che interessa: in primo luogo, va rilevato come le dichiarazioni dell'on. Cicchitto oggetto del presente procedimento non possano essere ricondotte ad atti tipici della funzione parlamentare svolta: si tratta infatti - come si e' anticipato - di dichiarazioni rese ad agenzie di stampa, poi riprese da un quotidiano in un ambito del tutto diverso da quello propriamente parlamentare. Tanto premesso, va dunque esaminato il profilo contenutistico delle dichiarazioni in questione, per verificare se, alla luce dei principi sopra specificati dalla giurisprudenza costituzionale, tali dichiarazioni possano essere ritenute «riproduttive» o «divulgative» di atti parlamentari tipici e se nella stessa sia riscontrabile quella identita' di contenuti piu' volte richiesta dalla citata giurisprudenza per il riconoscimento della immunita' costituzionalmente garantita dall'art. 68 Cost. In proposito, va rilevato come la difesa dell'on. Cicchitto non abbia prodotto ne' per la verita' fatto riferimento specifico ad alcun atto parlamentare del quale le dichiarazioni oggetto del presente procedimento costituirebbero «divulgazione» ovvero «riproduzione»; agli atti del procedimento risulta solo la relazione dell'on. Mazzone e la successiva votazione della Camera dei deputati, documenti nei quali non si fa alcun riferimento ad interrogazioni o altri atti tipici della funzione parlamentare posti in essere dall'odierno indagato. Allo stato, quindi, non risulta, sotto questo profilo, in alcun modo sussistente la immunita' invocata dall'indagato; appare dunque superfluo esaminare eventuali altri profili, che pure potrebbero astrattamente essere rilevanti, e che sono stati piu' volte ricordati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: giova solo ricordare come con la sentenza n. 347/2004 sia stato espressamente chiarito che «... le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori della sede parlamentare ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilita' di cui al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, in quanto un "nesso funzionale" le colleghi ad atti gia' posti dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, mentre sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari e quelli compiuti bensi' dall'autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore...» (cfr. Corte cost. sent. n. 347/2004 cit.). In conclusione, ad avviso del giudice la Camera dei deputati ha illegittimamente esercitato il proprio potere, avendo erroneamente valutato il presupposto del collegamento tra le opinioni espresse dall'onorevole Cicchitto oggetto del presente procedimento e l'esercizio della funzione parlamentare; l'unico strumento previsto dall'ordinamento in tale situazione a tutela delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite e' l'elevazione di conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione della Camera dei deputati.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, chiedendo che la Corte: dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Fabrizio Cicchitto, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 68, primo comma Cost.; annulli la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 2006. Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alta Corte costituzionale, con deposito del presente ricorso. Roma, addi' 21 giugno 2006 Il giudice per le indagini preliminari: Barbara Callari Avvertenza: L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 446/2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 51 del 27 dicembre 2006. 07C0118