N. 21 SENTENZA 22 gennaio - 2 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Lavoro  e  occupazione  -  Norme  della  Regione  Sardegna  - Profili
  formativi   dei  contratti  di  apprendistato  -  Prevalenza  della
  formazione  professionale  esterna  rispetto  alla  formazione c.d.
  «formale»  -  Coinvolgimento  delle  Universita',  insieme ad altri
  soggetti, nel sistema regionale dei servizi per il lavoro - Ricorso
  del  Governo  - Eccepita inammissibilita' per omessa evocazione del
  parametro statutario violato - Reiezione.
- Legge  della  Regione  Sardegna 5  dicembre  2005, n. 20, artt. 38,
  comma 2,  5,  commi 1  e  3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6,
  lettera e).
- Costituzione,  artt. 117,  commi secondo, lettere n) e l), e terzo,
  33,  comma  sesto;  legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1,
  lettera  b);  d.lgs.  10 settembre  2003, n. 276, art. 49, comma 4,
  lettera a).
Lavoro  e  occupazione  -  Norme  della  Regione  Sardegna  - Profili
  formativi   dei  contratti  di  apprendistato  -  Prevalenza  della
  formazione  professionale  esterna  rispetto  alla  formazione c.d.
  «formale»  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  alterazione  dei
  rapporti   tra  formazione  professionale  interna,  di  competenza
  statale,   e   formazione   professionale  esterna,  di  competenza
  regionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione  Sardegna 5  dicembre  2005,  n. 20, art. 38,
  comma 2.
- Costituzione,  art. 117,  commi  secondo, lettere n) e l), e terzo;
  legge  14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1, lettera b); d.lgs.
  10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 4, lettera a).
Lavoro  e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Coinvolgimento
  delle Universita', insieme ad altri soggetti, nel sistema regionale
  dei  servizi  per  il  lavoro  -  Ricorso  del  Governo - Lamentata
  violazione   del   principio  dell'autonomia  delle  Universita'  -
  Previsione  di  un  obbligo  e  non  gia'  di  una  mera facolta' -
  Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge  della  Regione  Sardegna 5  dicembre  2005,  n. 20, artt. 5,
  commi 1 e 3, e 8, comma 3, lettera e).
- Costituzione, art. 33, comma sesto.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38, comma 2,
5,  commi 1  e  3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e),
della  legge  della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in
materia  di  promozione  dell'occupazione,  sicurezza  e qualita' del
lavoro.  Disciplina  dei  servizi  e  delle  politiche per il lavoro.
Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di
lavoro  e servizi all'impiego), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 6 febbraio 2006, depositato in
cancelleria  il  14 febbraio  2006  ed iscritto al n. 21 del registro
ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 dicembre  2006  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Udito   l'avvocato   dello  Stato  Massimo  Salvatorelli  per  il
Presidente  del Consiglio dei ministri e l'avvocato Salvatore Alberto
Romano per la Regione Sardegna.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 6 febbraio 2006 e depositato il
14 febbraio   2006   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  gli  artt. 38,  comma 2,  5,  commi 1  e  3,  8,  comma 3,
lettera e),  e  11,  comma 6,  lettera e),  della legge della Regione
Sardegna 5 dicembre  2005,  n. 20  (Norme  in  materia  di promozione
dell'occupazione,  sicurezza  e  qualita'  del lavoro. Disciplina dei
servizi  e  delle  politiche  per  il lavoro. Abrogazione della legge
regionale  14 luglio  2003,  n. 9,  in  materia  di  lavoro e servizi
all'impiego).
    Premesso  che  la  potesta'  legislativa  in  materia  di  lavoro
rientra,  in linea generale, nella legislazione concorrente di cui al
terzo  comma  dell'art. 117  Cost.  (tutela  e sicurezza del lavoro),
nella  quale  allo  Stato e' riservata la determinazione dei principi
fondamentali,  il  ricorrente  ricorda  come  specifici aspetti della
materia possano rientrare nella legislazione esclusiva statale di cui
all'art. 117,  secondo  comma,  Cost.,  laddove  riguardino, caso per
caso,   l'immigrazione   (lettera b),  la  tutela  della  concorrenza
(lettera e),  l'ordinamento  e  l'organizzazione  dello Stato e degli
enti   pubblici  (lettera g),  l'ordinamento  civile  (lettera l),  i
diritti civili e sociali per i quali e' necessaria una uniformita' su
tutto il territorio nazionale (lettera m), l'istruzione (lettera n) e
la previdenza sociale (lettera o).
    A sua volta, lo statuto speciale per la Sardegna, adottato con la
legge  costituzionale  28 febbraio 1948, n. 3, all'art. 5 prevede che
la  Regione  ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le
disposizioni   delle   leggi  della  Repubblica,  emanando  norme  di
integrazione  e  di  attuazione  in  alcune  materie,  tra  le  quali
l'istruzione ed il lavoro.
    Il  ricorrente  sottolinea  ancora  che  lo  Stato,  con la legge
14 febbraio  2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione
e  mercato  del  lavoro),  e  con  il  successivo decreto legislativo
10 settembre  2003,  n. 276  (Attuazione  delle deleghe in materia di
occupazione  e mercato del lavoro), ha regolamentato organicamente la
materia,  dettando disposizioni nei settori di legislazione esclusiva
e stabilendo, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni,
ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma, lettera m), Cost., nonche'
determinando  i  principi  fondamentali  nei  campi  in  cui sussiste
competenza concorrente con le Regioni.
    Le denunciate norme della legge regionale, secondo il ricorrente,
vulnerano  la normativa in materia di lavoro, eccedendo la competenza
regionale  e,  specificamente,  violano  l'art. 33,  sesto  comma,  e
l'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
    In   particolare,   l'art. 38,  comma 2,  della  legge  regionale
impugnata,  nell'ambito  della  disciplina  dei profili formativi dei
contratti  di  apprendistato,  dispone  che «la formazione teorica da
espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le
modalita'  previste  dalla  contrattazione e comunque, in prevalenza,
esternamente all'azienda».
    Secondo  il  ricorrente,  in  primo luogo, tale disposizione, nel
porre   principi   di   carattere   generale   e   nel   regolare  le
caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa,
inciderebbe  in  materia di competenza esclusiva statale, in quanto i
profili  formativi da detta disposizione disciplinati rientrerebbero,
piu'  e prima che nella materia del lavoro, in quella dell'istruzione
(ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  n,  Cost.,  che
attribuisce  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello Stato la
determinazione  delle  norme  generali)  e in quella dell'ordinamento
civile  (parimenti rientrante nella predetta competenza esclusiva, in
base all'art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).
    L'Avvocatura  sostiene,  poi,  che la stessa disposizione sarebbe
comunque  illegittima,  poiche' contrasterebbe con l'art. 2, comma 1,
lettera b),  della legge n. 30 del 2003 che, nel dettare i principi e
i  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della  delega in materia di
contratti  a  contenuto  formativo,  espressamente  dispone che venga
valorizzata  l'attivita'  formativa  svolta  in  azienda. La medesima
disposizione  contrasterebbe,  infine,  anche con l'art. 49, comma 4,
lettera a),  del  d.lgs. n. 276 del 2003, che prevede la possibilita'
di acquisire, al termine del rapporto di lavoro, una qualifica «sulla
base  degli  esiti  della  formazione  aziendale od extra-aziendale»,
senza  porre  alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalita'
con  le quali la formazione deve essere svolta dall'apprendista. Tale
disposizione legislativa detta, secondo il ricorrente, «quanto meno»,
principi  fondamentali  in  materia di legislazione concorrente, come
tali vincolanti anche la Regione Sardegna.
    Il  ricorrente  impugna,  quindi,  cumulativamente,  gli artt. 5,
commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della
legge  regionale citata, i quali - nel prevedere, rispettivamente, il
coinvolgimento  delle  universita',  insieme  ad  altri soggetti, nel
sistema regionale dei servizi per il lavoro e la partecipazione degli
stessi  nella  Commissione  regionale e nelle Commissioni provinciali
per i servizi e le politiche del lavoro - eccederebbero le competenze
regionali,   intervenendo   in   una   materia  riservata,  ai  sensi
dell'art. 33,  sesto  comma, Cost., alla competenza legislativa dello
Stato  e violerebbero l'autonomia riconosciuta alle universita' dalla
medesima  norma  costituzionale.  Le disposizioni impugnate, infatti,
impongono   specifici  obblighi  partecipativi  alle  universita'  e,
prescrivendo   la  designazione  di  loro  rappresentanti  in  organi
regionali,  le qualificano unilateralmente come componenti necessarie
di  tali  organi.  Cio' senza indicare alcun criterio di collegamento
tra  le singole universita' e gli organi ai quali e' imposto che esse
partecipino, in contrasto con i principi enunciati da questa Corte in
materia di coordinamento e collaborazione tra le Regioni ed i diversi
organi dello Stato, applicabili anche nei confronti delle istituzioni
universitarie, la cui autonomia e' costituzionalmente garantita.
    2.  -  Si  e'  costituita  la  Regione Sardegna che, anche in una
memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza, ha preliminarmente
eccepito    l'inammissibilita'   delle   censure   per   la   mancata
individuazione  del  parametro  costituzionale del giudizio. Essendo,
infatti,  la  Sardegna  una Regione a statuto speciale, alla medesima
sarebbero  applicabili  in  via  immediata  soltanto  le disposizioni
statuarie, mentre quelle che disciplinano le competenze delle Regioni
ordinarie  potrebbero  esserlo,  ai  sensi  dell'art. 10  della legge
costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche al titolo V della
parte  seconda della Costituzione), soltanto in quanto attributive di
forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle previste dallo
statuto  stesso.  Pertanto,  nell'evocare  quale  parametro  le norme
costituzionali  comuni,  il  ricorrente avrebbe dovuto esplicitamente
giustificare  tale  scelta,  sulla  base  del  citato  art. 10, e non
limitarsi a richiamare alcune previsioni statutarie, per poi prendere
in  considerazione  quale  parametro  delle  censure le norme comuni,
senza argomentare la ragione di tale scelta.
    Quanto  alla  censura  relativa all'art. 38, comma 2, della legge
regionale  impugnata,  la  resistente  rileva  che  la disciplina ivi
dettata va collocata nell'ambito di materie nelle quali la Regione e'
dotata di competenze di tipo esclusivo, di tipo integrativo e di tipo
concorrente. Da un lato, infatti, la Regione Sardegna, sulla base del
proprio  statuto  di autonomia, ha potesta' legislativa integrativa e
di attuazione nelle materie dell'istruzione (art. 5, lettera a) e del
lavoro   (art. 5,  lettera b),  nelle  quali  rientra  la  disciplina
censurata.   Inoltre,  proprio  in  forza  dell'art. 10  della  legge
costituzionale  n. 3  del  2001,  la  Sardegna  sarebbe  titolare  di
potesta' legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, quarto comma,
Cost.,   in  materia  di  «istruzione  e  formazione  professionale»,
spettante  in  via  residuale  alla  competenza legislativa esclusiva
delle  Regioni.  Infine,  anche  sotto  il  profilo  della  tutela  e
sicurezza  del  lavoro,  vi  sarebbe una competenza concorrente delle
Regioni  e,  quindi,  anche  della  Regione Sardegna, in applicazione
dello stesso art. 10.
    Poiche'   la   disciplina   di   un   aspetto   della  formazione
professionale  nel  contratto  di  apprendistato  deve  correttamente
collocarsi   nell'ambito  delle  suddette  materie  -  e,  fra  esse,
specificamente   in   quella  della  istruzione  e  della  formazione
professionale  -  resterebbe  in  tal  modo dimostrata l'infondatezza
della  censura  relativa  alla  violazione della competenza esclusiva
statale.
    Del  resto,  l'art. 48  del  d.lgs.  n. 276  del 2003, dettando i
principi   e   i   criteri   direttivi,   affida   alle   Regioni  la
«regolamentazione   dei   profili  formativi  dell'apprendistato  per
l'espletamento  del  diritto-dovere  di istruzione e formazione», ne'
sussiste  un  principio  fondamentale,  vincolante  per  le  Regioni,
secondo  il  quale la formazione dell'apprendista deve realizzarsi in
prevalenza   all'interno  dell'azienda.  Neanche  potrebbe  utilmente
evocarsi la norma della legge delega, viceversa richiamata in ricorso
come  norma  interposta:  essa,  infatti, non puo' essere considerata
quale  principio  fondamentale  della  materia operante nei confronti
della legge regionale, ma soltanto in riferimento al relativo decreto
legislativo  delegato,  di talche' la Regione Sardegna puo' ritenersi
vincolata  dai  principi  espressi dal decreto legislativo, ma non da
ogni  prescrizione  contenuta  nella  legge  di  delega  e rivolta al
Governo.
    Peraltro,  la  preferenza  indicata  dalla norma regionale per la
formazione  svolta  all'esterno  dell'azienda riguarda non gia' tutto
l'aspetto  formativo  dell'apprendistato,  ma  soltanto  quella parte
individuata come «formazione teorica».
    Con  riguardo, poi, alle censure relative agli artt. 5, commi 1 e
3,  8,  comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), la resistente
osserva che tali previsioni non incidono in alcun modo sull'autonomia
statutaria  delle  universita',  che  concerne  soprattutto  il  loro
assetto  interno  e  non, invece, la loro partecipazione ad organismi
esterni  ad  esse. Non trattandosi di limiti all'autonomia statutaria
delle  universita', non verrebbe nemmeno in gioco la riserva di legge
statale  di cui all'evocato art. 33, sesto comma, della Costituzione.
Peraltro,  anche  se  le disposizioni denunciate potessero in qualche
modo  coinvolgere  detta autonomia, esse certo non ne costituirebbero
una   violazione,  limitandosi  ad  attribuire  alle  universita'  la
possibilita'  di  partecipare al sistema regionale dei servizi per il
lavoro.  Si tratterebbe, percio', di una facolta' riconosciuta a tali
enti e non di una imposizione.
    Cio'  si  desume, in particolare, dall'art. 5, commi 1 e 3, della
legge  impugnata,  ove  la  suddetta possibilita' e' subordinata alla
acquisizione di un accreditamento, rilasciato dalla giunta regionale,
che le universita' sono libere di non richiedere.
    Tale   previsione,   quindi,  non  distoglie  in  alcun  modo  le
universita'  dalle loro funzioni istituzionali, ma, anzi, attribuisce
alle  medesime  uno  strumento  ulteriore  per  raggiungere  i propri
obiettivi.
    In  sostanza,  non  vi  sarebbe alcuna lesione dell'autonomia del
sistema  universitario,  che si vede anzi attribuita una possibilita'
di  cui  altrimenti  sarebbe  privo: trattandosi di partecipazione ad
organismi  collegiali  facenti  capo alla  Regione  o  alle Province,
certamente    le    universita'   non   potrebbero   unilateralmente,
nell'esercizio   della  loro  autonomia  statutaria,  prevederla,  in
mancanza  di  una norma espressa simile a quella oggi impugnata dallo
Stato.  Le  disposizioni  censurate,  dunque,  sono volte ad ampliare
l'autonomia universitaria, senza confliggere in alcun modo con essa.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli
artt. 38,  comma 2,  5,  commi 1  e  3, 8, comma 3, lettera e), e 11,
comma 6,  lettera e),  della  legge della Regione Sardegna 5 dicembre
2005,   n. 20  (Norme  in  materia  di  promozione  dell'occupazione,
sicurezza  e  qualita'  del  lavoro.  Disciplina  dei servizi e delle
politiche  per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio
2003, n. 9, in materia di lavoro e di servizi per l'impiego).
    Secondo  il  ricorrente,  la  norma  dell'art. 38,  comma 2,  che
dispone   la   prevalenza  della  formazione  esterna  rispetto  alla
formazione   cosiddetta  «formale»,  contrasterebbe  con  l'art. 117,
secondo  comma, lettere l) e n), della Costituzione, che stabiliscono
la  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato rispettivamente in
materia di ordinamento civile e di norme generali sull'istruzione. Il
ricorrente osserva, poi, che l'art. 5, lettere a) e b), dello statuto
della Regione Sardegna, adottato con legge costituzionale 28 febbraio
1948,  n. 3,  attribuisce  alla  Regione  il  potere di emanare norme
integrative e di attuazione in materia di istruzione e di lavoro.
    Il ricorrente sostiene, inoltre, che tutte le altre disposizioni,
concernenti  la  partecipazione di rappresentanti della scuola, della
formazione  e  delle universita' al sistema regionale dei servizi per
il  lavoro - e in particolare alle Commissioni provinciali e a quella
regionale  per  i  servizi  e  le  politiche  del lavoro - violano le
attribuzioni dello Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
    2.  - Preliminarmente, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di
inammissibilita'  del  ricorso,  sollevata dalla Regione Sardegna per
carenze  relative  all'identificazione  del  parametro,  in quanto la
qualita' di Regione ad autonomia differenziata comporta che, in primo
luogo,   si  tenga  conto  delle  norme  statutarie,  potendosi  fare
riferimento  alle  disposizioni  della  Costituzione  soltanto ove le
prime  attribuiscano  poteri  piu'  limitati di quelli spettanti alle
Regioni ordinarie.
    Nel  caso  in  esame, infatti, il ricorrente non ha trascurato il
parametro  statutario,  ma,  dopo aver rilevato che lo statuto, nelle
materie  in  oggetto,  non  attribuisce  alla  Regione  se non poteri
integrativi  e  attuativi e, quindi, implicitamente non idonei, a suo
avviso,  a giustificare l'emanazione delle disposizioni impugnate, ha
evocato le disposizioni degli artt. 33, sesto comma, e 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione.
    3. - Nel merito, le questioni non sono fondate.
    Riguardo  alla  disposizione  di  cui all'art. 38, comma 2, della
legge  regionale  impugnata,  ribadendo  quanto  da questa Corte gia'
affermato con la sentenza n. 425 del 2006, si deve ritenere che essa,
nello  stabilire che la formazione dalla legge definita formale debba
essere  prevalentemente esterna, non alteri i rapporti tra formazione
interna,  la  cui disciplina compete allo Stato, e formazione esterna
di  competenza  regionale,  mantenendosi  percio' conforme al sistema
delle  competenze  concorrenti  e  del  concorso di competenze che si
verifica in tema di apprendistato (sentenza n. 50 del 2005).
    Del  pari  non  fondate  sono  le questioni, concernenti le altre
disposizioni,  sollevate  per  contrasto  con l'art. 33, sesto comma,
Cost.,   in   quanto   implicano   la   doverosa   partecipazione  di
rappresentanti delle universita' al sistema dei servizi in materia di
lavoro  e  ad organismi provinciali e regionali istituiti dalla legge
impugnata, violando il principio dell'autonomia delle universita'.
    Il  ricorrente,  infatti,  non  tiene conto della circostanza che
l'art. 5,  comma 3,  della  legge regionale n. 20 del 2005 stabilisce
che  i  soggetti  di  cui  al  comma 1  (tra  i  quali  la scuola, le
universita'  e  gli  enti  di  formazione) espletano le attivita' del
sistema  dei  servizi  «previo accreditamento rilasciato dalla Giunta
regionale».  Il comma 4 dello stesso articolo (non impugnato) prevede
che «le procedure, i presupposti e le modalita' per l'ottenimento, il
mantenimento  e  la  revoca dell'accreditamento, sono stabilite dalla
Giunta  regionale,  su proposta dell'Assessore competente, sentita la
Commissione  regionale  per  i servizi e le politiche del lavoro e la
Commissione consiliare competente».
    Ora,  ragioni  logico-sistematiche  e letterali - la disposizione
parla  di  «ottenimento»  dell'accreditamento - inducono ad escludere
che questo possa essere attribuito d'ufficio. Tale accreditamento, al
contrario, costituisce esplicazione dell'autonomia delle universita',
che potranno richiederlo oppure no. Ne consegue che il coinvolgimento
delle medesime nel sistema dei servizi per il lavoro non si configura
come  adempimento  di un obbligo, illegittimamente loro imposto dalla
normativa  regionale,  di  necessaria  partecipazione ai detti organi
regionali, ma come mera facolta' di partecipazione.
    Le  disposizioni  impugnate,  pertanto,  da un lato costituiscono
esercizio  del  potere  della  Regione  di  emanare norme attuative e
integrative  in  materia di istruzione e in materia di lavoro (art. 5
dello  statuto  regionale),  dall'altro  non  contrastano  con quanto
stabilito dall'art. 33, sesto comma, della Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli  artt. 38,  comma 2,  5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e
11,     comma 6,    lettera e),    della    legge    della    Regione
Sardegna 5 dicembre  2005,  n. 20  (Norme  in  materia  di promozione
dell'occupazione,  sicurezza  e  qualita'  del lavoro. Disciplina dei
servizi  e  delle  politiche  per  il lavoro. Abrogazione della legge
regionale  14 luglio  2003,  n. 9,  in  materia  di  lavoro e servizi
all'impiego),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 117,  secondo
comma,  lettere l)  e  n),  e  terzo  comma, e 33, sesto comma, della
Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0119