N. 25 SENTENZA 24 gennaio - 6 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Corte  costituzionale  -  Giudizio  in  via  incidentale - Intervento
  proposto  oltre  il  termine  di  venti  giorni dalla pubblicazione
  dell'ordinanza   di   rimessione   nella   Gazzetta   Ufficiale   -
  Inammissibilita'.
- Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 3, comma 2.
Sanita'  pubblica  -  Regione  Puglia  -  Gestioni liquidatorie delle
  cessate  Unita'  Sanitarie  Locali  -  Prevista sottoposizione, con
  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale, al regime della
  liquidazione  coatta  amministrativa  e  sottrazione delle relative
  controversie  alla  cognizione del giudice ordinario competente per
  materia   e  per  territorio  -  Denunciata  indebita  legislazione
  regionale  in materia processuale, nonche' in materia finanziaria e
  non strettamente sanitaria - Difetto di motivazione sulla rilevanza
  - Inammissibilita' della questione.
- Legge   della  Regione  Puglia  9 dicembre  2002,  n. 20,  art. 11,
  comma 3-bis,   introdotto   dall'art. 43,   comma 2,   della  legge
  regionale   7 marzo   2003,  n. 4,  come  modificato  dall'art. 32,
  comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Sanita'  pubblica  -  Regione  Puglia  -  Gestioni liquidatorie delle
  cessate  Unita'  Sanitarie  Locali  -  Prevista sottoposizione, con
  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale, al regime della
  liquidazione   coatta  amministrativa  -  Limitazione  delle  fonti
  finanziarie  della  Regione  a  favore  delle gestioni liquidatorie
  delle   soppresse   USL,   con   esclusione   della  legittimazione
  processuale  e  sostanziale  della  Regione  stessa per l'eventuale
  residuo  passivo  delle  gestioni liquidatorie - Questione priva di
  rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilita'.
- Legge  della  Regione  Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 43, comma 3,
  come  modificato  dall'art. 32,  comma 2, della legge della Regione
  Puglia  7 gennaio 2004, n. 1; legge della Regione Puglia 14 gennaio
  1998,  n. 1,  art. 6,  comma 2-bis,  introdotto  dall'art. 31 della
  legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 113 e 117, commi secondo e terzo.
Sanita'  pubblica  -  Regione  Puglia  -  Gestioni liquidatorie delle
  cessate  Unita'  Sanitarie  Locali  -  Prevista sottoposizione, con
  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale, al regime della
  liquidazione  coatta  amministrativa  - Violazione della competenza
  esclusiva   dello   Stato  in  materia  di  giurisdizione  e  norme
  processuali - Illegittimita' costituzionale.
- Legge   della  Regione  Puglia  9 dicembre  2002,  n. 20,  art. 11,
  comma 3-bis,   introdotto   dall'art. 43,   comma 2,   della  legge
  regionale   7 marzo   2003,  n. 4,  come  modificato  dall'art. 32,
  comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Sanita'  pubblica  -  Regione  Puglia  -  Gestioni liquidatorie delle
  cessate  Unita'  Sanitarie  Locali  -  Prevista sottoposizione, con
  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale, al regime della
  liquidazione    coatta    amministrativa    -    Dichiarazione   di
  illegittimita'  costituzionale  - Illegittimita' consequenziale, ex
  art. 27,  legge  11 marzo  1953, n. 87, di tutte le norme regionali
  che   presuppongono   l'assoggettamento   a   liquidazione   coatta
  amministrativa delle USL in gestione liquidatoria.
- Legge   della  Regione  Puglia  9 dicembre  2002,  n. 20,  art. 11,
  commi 3-ter  e  3-quater,  introdotti  dall'art. 43, comma 2, della
  legge  regionale  7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32,
  comma 1,  della  legge  regionale 7 gennaio 2004, n. 1; legge della
  Regione  Puglia  9 dicembre  2002, n. 20, art. 11, commi 3-ter, 1 e
  3-ter,  2,  introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale
  4 agosto  2004,  n. 14;  legge  della  Regione Puglia 7 marzo 2003,
  n. 4,  comma 3,  lettere  a)  e  b),  nonche' lettere c) e d), come
  modificate  dall'art. 32,  comma 2, della legge regionale 7 gennaio
  2004,  n. 1,  e  lettera  e-bis), introdotta dall'art. 32, comma 2,
  della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
Sanita'  pubblica  -  Regione  Puglia  -  Gestioni liquidatorie delle
  cessate  Unita'  Sanitarie  Locali  -  Prevista sottoposizione, con
  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale, al regime della
  liquidazione    coatta    amministrativa    -    Dichiarazione   di
  illegittimita'  costituzionale  - Illegittimita' consequenziale, ex
  art. 27,  legge  11 marzo  1953,  n. 87,  della norma di esclusione
  della  legittimazione  processuale  e sostanziale della Regione per
  l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie.
- Legge   della   Regione   Puglia  14 gennaio  1998,  n. 1,  art. 6,
  comma 2-bis, introdotto dalla legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis,
della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento
e  variazione  al  bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2002),  introdotto  dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima
Regione 7 marzo  2003,  n. 4  (Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  di  previsione 2003  e bilancio pluriennale 2003-2005 della
Regione  Puglia),  come  modificato  dall'art. 32,  della legge della
medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  di  previsione 2004  e  bilancio pluriennale 2004-2006
della  Regione  Puglia);  dell'art. 11, commi 3-ter e 3-quater, della
citata  legge  regionale  n. 20  del  2002,  introdotti dall'art. 43,
comma 2,  della citata legge regionale n. 4 del 2003, come modificato
dall'art. 32,  comma 1,  della  citata legge regionale n. 1 del 2004;
dell'art. 11,   commi 3-ter  1e  3-ter  2,  introdotti  dall'art. 20,
comma 1,  della  legge  della  Regione  Puglia  4 agosto  2004, n. 14
(Assestamento  e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione per
l'esercizio  finanziario  2004);  dell'art. 43, comma 3, della citata
legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2,
della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 6, comma 2-bis,
della  legge  della  Regione  Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio
provvisorio  del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998),
introdotto  dall'art. 31  della citata legge regionale n. 1 del 2004;
promossi  con  ordinanze del 4 ottobre 2004 dalla Corte di appello di
Torino,  del  3  giugno 2005  dal  Tribunale ordinario di Lecce e del
20 novembre  2005  dal  Tribunale ordinario di Trani, rispettivamente
iscritte  ai numeri 233 e 489 del registro ordinanze 2005 e al n. 290
del  registro  ordinanze  2006  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica numeri 18 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e
n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visti  gli  atti  di costituzione dell'Associazione Le Patriarche
Italia  Onlus,  della  Gestione  liquidatoria dell'ex USL FG/2 di San
Severo  in  liquidazione coatta amministrativa, di Antonio Campanella
ed  altri,  della  Regione Puglia, nonche' l'atto di intervento della
medesima Regione;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 gennaio  2007  il  giudice
relatore Romano Vaccarella;
    Uditi  gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Luciano Ancora
e  Gianluigi  Pellegrino per la Regione Puglia, Vittorio Russi per la
Gestione  liquidatoria dell'ex-USL FG/2 di San Severo in 1iquidazione
coatta  amministrativa  e  Maurizio  Zoppolato  per l'Associazione Le
Patriarche Italia Onlus.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 4 ottobre
2004,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 117,  secondo comma,
lettera l),    della    Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell' art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione
Puglia  9 dicembre  del  2002,  n. 20  (Assestamento  e variazione al
bilancio  di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto
dall'art. 43,  comma 2,  della  legge  della medesima Regione 7 marzo
2003,   n. 4   (Disposizioni   per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione 2003   e  bilancio  pluriennale  2003-2005  della  Regione
Puglia),  come  modificato  dall'art. 32  della  legge della medesima
Regione 7 gennaio  2004,  n. 1  (Disposizioni  per  la formazione del
bilancio  di  previsione 2004  e bilancio pluriennale 2004-2006 della
Regione  Puglia),  nella  parte  in  cui prevede «l'attribuzione alla
Regione  Puglia  di  poteri  legislativi  in  materia  sottratta alla
competenza  regionale,  non  attenendo  la materia disciplinata dalla
succitata   norma   al  settore  sanitario,  ma  piuttosto  a  quello
finanziario   e  processuale  di  competenza  esclusiva  dello  Stato
italiano».
    1.1.  - Il giudice rimettente premette, in fatto, che la gestione
liquidatoria  della  cessata  Unita' sanitaria locale Foggia 2, parte
appellata,  ha chiesto che sia dichiarata l'interruzione del processo
in   applicazione   dell'art. 11,  comma 3-bis,  della  citata  legge
regionale  n. 20 del 2002, il quale prevede l'assoggettabilita' delle
gestioni   liquidatorie   al   regime   della   liquidazione   coatta
amministrativa   di  cui  al  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa).
    1.2.  -  In  ordine  alla  rilevanza  della questione, il giudice
rimettente  osserva  che la questione «appare rilevante, quanto meno,
ai fini della decisione dell'istanza di interruzione».
    1.3. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il  medesimo  giudice osserva che, con la norma censurata, la Regione
Puglia  ha  legiferato  «in  una  materia  sottratta  alla competenza
legislativa  delle  Regioni,  e  cioe',  in materia finanziaria e non
strettamente  sanitaria,  oltre  che  in materia processuale», si' da
«sottrarre  l'esame  di  una controversia civile al giudice ordinario
(inteso  come  giudice  competente  per  materia  e  territorio)  per
trasferirlo  alla  competenza  del  giudice della liquidazione coatta
amministrativa»,  in  violazione  anche dell'art. 2 del regio decreto
n. 267  del  1942  (legge  fallimentare) «che attribuisce tale potere
alla  «legge»  da  intendersi  come  legge  nazionale»  e  non  anche
regionale.
    La  Regione,  pertanto,  ha  violato  l'art. 117,  secondo comma,
lettera l),  Cost.  (nella  sua  attuale  formulazione),  arrogandosi
«poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e
non prettamente sanitaria».
    1.4.  -  Si  e'  costituita  nel  giudizio  davanti alla Corte la
«gestione   liquidatoria   della   ex  USL  FG/2  di  San  Severo  in
liquidazione  coatta  amministrativa»,  in  persona  del  commissario
liquidatore,   la  quale  ha  chiesto  dichiararsi  inammissibile  e,
comunque, infondata la questione.
    1.4.1.  -  La  deducente,  premesso  di  essere  stata  posta  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  come  tutte  le altre gestioni
liquidatorie  delle  soppresse  unita' sanitarie locali della Regione
Puglia,  con  decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile
2003,  n. 261, e di avere, conseguentemente, chiesto la dichiarazione
di  improcedibilita' o improseguibilita' o, comunque, di interruzione
del  giudizio  a quo, dovendo - secondo consolidata giurisprudenza di
legittimita'  -  ogni  pretesa  creditoria  essere  fatta  valere nel
procedimento  di verificazione dello stato passivo, nell'ambito della
procedura concorsuale, eccepisce, in primo luogo, l'irrilevanza della
questione, dal momento che l'assoggettamento alla liquidazione coatta
amministrativa   comporta,  necessariamente,  la  improcedibilita'  o
improseguibilita' del giudizio di appello.
    1.4.2.  -  In  secondo luogo, la deducente osserva che il giudice
rimettente  sospetta  la  violazione  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera l),  Cost.,  in quanto la norma denunciata non atterrebbe «al
settore  sanitario, ma piuttosto a quello finanziario e processuale».
Sennonche'  il  parametro costituzionale evocato contempla le materie
«giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile e penale;
giustizia  amministrativa»,  non  anche  la  materia finanziaria; «ne
discende  che risulta del tutto generica e nebulosa la censura mossa»
e «cio' rende inammissibile la questione».
    1.4.3.  -  Infine,  la  deducente sostiene che la norma censurata
rientra nella competenza regionale in materia sanitaria, «non essendo
dubitabile    che    l'assoggettamento   alla   liquidazione   coatta
amministrativa   delle  gestioni  liquidatorie  delle  soppresse  USL
risponda   alla  finalita'  di  controllo  della  spesa  sanitaria  e
costituisca  uno  strumento  di  ripiano  del  disavanzo  della spesa
sanitaria regionale»; donde la infondatezza della questione.
    1.5.  - E' intervenuta nel giudizio la Regione Puglia, in persona
del  Presidente  della  Giunta  pro tempore, la quale ha concluso per
l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione.
    1.6.  -  In  prossimita'  dell'udienza, la «gestione liquidatoria
della   ex   USL   FG/2   di   San   Severo  in  liquidazione  coatta
amministrativa», ha depositato memoria con la quale, preliminarmente,
ribadisce   l'eccezione   di  inammissibilita'  della  questione  per
irrilevanza,   osservando  che  l'assoggettamento  alla  liquidazione
coatta   amministrativa   comporta,   non   gia'  l'interruzione,  ma
l'improseguibilita' del giudizio.
    Ribadisce,   altresi',   l'eccezione  di  inammissibilita'  della
questione, in quanto il parametro costituzionale evocato contempla le
materie  «giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa» e non anche la materia finanziaria.
    1.6.1.  - Nel merito, la deducente riafferma la tesi che la norma
censurata   rientra   nelle   materie  sanitaria  e  finanziaria,  di
competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Cost.  In  particolare,  osserva  che - in armonia con quanto dispone
l'art. 4,   comma 3,  del  decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347
(Interventi  urgenti  in materia di spesa sanitaria), convertito, con
modificazioni,   nella  legge  16 novembre  2001,  n. 405,  circa  la
copertura  degli  eventuali  disavanzi  di  gestione  da  parte delle
Regioni   «con   le   modalita'   stabilite  da  norme  regionali»  -
l'assoggettamento   alla  liquidazione  coatta  amministrativa  delle
gestioni   liquidatorie   delle  soppresse  unita'  sanitarie  locali
risponde   alla  finalita'  di  controllo  della  spesa  sanitaria  e
costituisce,  appunto,  una  delle  misure  idonee al contenimento di
detta  spesa.  D'altronde, la liquidazione coatta amministrativa, con
il  suo carattere di procedura eminentemente amministrativa, cui piu'
volte  la  Corte  costituzionale  ha riconosciuto piena legittimita',
rappresenta   «una   mera   variante   procedurale   delle   gestioni
liquidatorie degli enti soppressi».
    La  norma  censurata,  secondo la deducente, non comporta nemmeno
violazione  dell'art. 2 della legge fallimentare («La legge determina
le  imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per
le quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e
l'autorita'  competente  a disporla»), in quanto la «legge», cui esso
rinvia,  ben  puo'  essere  una  legge  regionale,  nelle  materie di
competenza legislativa delle Regioni.
    Infine,   come   e'   stato  piu'  volte  affermato  dalla  Corte
costituzionale,     nella    liquidazione    coatta    amministrativa
l'obbligatorieta'   del   preventivo  espletamento  del  procedimento
amministrativo   per   l'accertamento   dei   crediti   non  comporta
illegittima  limitazione  della  tutela  giurisdizionale,  ma solo un
semplice differimento di questa.
    1.7.  - L'interventrice Regione Puglia, con memoria depositata in
prossimita'    dell'udienza,    eccepita,    in    via   preliminare,
l'inammissibilita'   della  questione  per  erronea  indicazione  del
parametro  costituzionale,  nel  merito, osserva che, a seguito della
riforma  costituzionale  del 2001, le Regioni sono divenute titolari,
in  materia  sanitaria, di una competenza legislativa concorrente dai
confini  piu'  ampi  rispetto  a quella del previgente art. 117 Cost.
Infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto che nel nuovo Titolo
V   la   materia  «tutela  della  salute»,  di  cui  al  terzo  comma
dell'art. 117  Cost.,  e'  assai  piu' ampia rispetto alla precedente
materia  «assistenza  sanitaria  ed ospedaliera» (da ultimo, sentenze
n. 181  del  2006  e  n. 270  del  2005). Nella materia «tutela della
salute»   non   puo',  dunque,  non  rientrare  «anche  tutta  quella
disciplina attinente l'organizzazione del servizio sanitario».
    Posto  che,  a  seguito della soppressione delle unita' sanitarie
locali,  e'  stata realizzata - come statuito dalla giurisprudenza di
legittimita'  -  una  sorta  di successione ex lege delle Regioni nei
rapporti  obbligatori  gia' di pertinenza delle gestioni liquidatorie
delle   soppresse   USL,   la   decisione  della  Regione  Puglia  di
assoggettare  le  predette  gestioni  liquidatorie  alla procedura di
liquidazione   coatta   amministrativa   e'  una  scelta  «totalmente
riconducibile  alle modalita' gestionali-operative, che la Regione ha
compiuto all'interno di un proprio ambito competenziale, giustificata
dalla necessita' impellente di far fronte ad una situazione di palese
dissesto   finanziario».  Si  tratta,  quindi,  di  una  scelta  che,
«riguardando  da  vicino l'organizzazione sanitaria locale, rientra a
pieno titolo nella potesta' legislativa regionale».
    1.7.1.  -  Sotto  altro  profilo,  l'interventrice osserva che la
norma   regionale   censurata  risponde  al  modello  previsto  dalla
normativa  statale in tema di liquidazione di enti pubblici soppressi
e  rappresenta  una  coerente trasposizione in ambito regionale degli
strumenti  gia'  adottati  da detta normativa, volti essenzialmente a
razionalizzare la spesa pubblica e a conseguire obiettivi generali di
finanza pubblica.
    Sotto  un  ulteriore  profilo, osserva che la liquidazione coatta
amministrativa  non ha carattere giurisdizionale, rivestendo invece i
tratti di una procedura amministrativa, e che essa, come riconosciuto
piu'   volte   dalla   Corte   costituzionale,  non  comporta  alcuna
illegittima compressione della tutela giurisdizionale.
    Ricorda,  poi,  come la medesima Corte ha avuto modo di precisare
che  «l'incidenza  sulla  competenza regionale del limite del diritto
privato non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei
rapporti  privatistici puo' subire un qualche adattamento, ove questo
risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale
e risponda al criterio di ragionevolezza» (sentenza n. 352 del 2001).
    Infine,  rileva  che  il richiamo alla «legge», fatto dall'art. 2
della  legge  fallimentare,  deve  intendersi  come riferimento a una
legge  speciale  e  di  settore,  per  cui la legge regionale «appare
perfettamente  idonea  a  disporre  l'assoggettamento  delle gestioni
liquidatorie alla procedura di liquidazione coatta, nell'ambito delle
materie rientranti nella propria competenza legislativa».
    2.  -  In un giudizio civile ai sensi dell'art. 548 del codice di
procedura  civile, il Tribunale ordinario di Lecce, con ordinanza del
3  giugno 2005,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 113,
117,  commi  primo e secondo (rectius, come da motivazione: secondo e
terzo),   Cost.,   questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 43, commi 2 e 3, della citata legge regionale n. 4 del 2003, 31
e  32  della  citata  legge regionale n. 1 del 2004, e 20 della legge
della  Regione  Puglia  4 agosto  2004,  n. 14  (Assestamento e prima
variazione  al  bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario
2004).
    2.1.  -  Il giudice rimettente riferisce, in fatto, che, promossa
da  un  creditore  espropriazione  presso terzi in danno della Unita'
sanitaria  locale Lecce 3 e instaurato il giudizio per l'accertamento
dell'obbligo  del  terzo,  ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., in
tale  giudizio  si  e'  costituita  la  gestione  liquidatoria  della
predetta  USL,  la quale ha eccepito la sopravvenuta improcedibilita'
della  domanda,  per  essere  stata  disposta  la liquidazione coatta
amministrativa  delle soppresse unita' sanitarie locali pugliesi, con
decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 261,
emanato  in  attuazione  dell'art. 43, comma 2, della legge regionale
n. 4  del 2003, modificativo dell'art. 11 della legge regionale n. 20
del  2002;  mentre  la  parte  istante  ha  eccepito, a sua volta, la
incostituzionalita' di tale normativa regionale. Riferisce, altresi',
che  e'  stata  ordinata,  ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ., la
chiamata  in  causa  della  Regione  Puglia, quale successore ex lege
delle  soppresse  unita'  sanitarie locali nei rapporti gia' a queste
facenti  capo,  e  che  la  Regione,  costituitasi,  si e' dichiarata
estranea al giudizio.
    2.2.   -  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  giudice
rimettente  osserva  che,  avendo l'art. 11, comma 3-bis, della legge
regionale  n. 20  del  2002  (introdotto dall'art. 43, comma 2, della
legge regionale n. 4 del 2003 e poi modificato dall'art. 32, comma 1,
della  legge regionale n. 1 del 2004), reso applicabile alle gestioni
liquidatorie  delle  soppresse  unita' sanitarie locali la disciplina
della    liquidazione   coatta   amministrativa,   e,   segnatamente,
dell'art. 201  della legge fallimentare, che richiama l'art. 51 della
stessa  legge  - a norma del quale «dal giorno della dichiarazione di
fallimento  nessuna azione individuale esecutiva puo' essere iniziata
o   proseguita   sui   beni  compresi  nel  fallimento»  -,  dovrebbe
dichiararsi  l'improcedibilita'  del giudizio pendente dinanzi a lui,
in   conformita'   all'orientamento   giurisprudenziale  secondo  cui
l'azione di accertamento del credito pignorato ai sensi dell'art. 548
cod.  proc.  civ. non puo' essere proseguita a seguito del fallimento
del debitore.
    2.3. - Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice  a  quo,  premessa  una  ricostruzione  del  quadro normativo
statale,  osserva che, sulla base delle norme statali, la consolidata
giurisprudenza   di   legittimita'  ritiene  essersi  realizzata  una
fattispecie  di  successione  ex  lege  delle  Regioni  nei  rapporti
obbligatori gia' facenti capo alle soppresse unita' sanitarie locali,
sicche'  spetta  alle  Regioni provvedere all'estinzione dei relativi
debiti.
    2.3.1.  -  Rilevato  che  dalla legislazione statale si evince il
principio  fondamentale, per il quale le Regioni debbono farsi carico
integralmente  delle anzidette obbligazioni, il giudice a quo osserva
che  a  tale principio non si adeguano le norme regionali denunciate,
dal  momento  che, in base ad esse, la Regione Puglia, sottoponendo a
liquidazione  coatta  amministrativa  le  gestioni liquidatorie delle
soppresse    USL,   «limita   sotto   molteplici   profili   la   sua
responsabilita'  patrimoniale».  Tale  illegittimo  risultato sarebbe
conseguito:  attraverso  l'art. 43,  comma 3, lettera d), della legge
regionale  n. 4  del  2003  (come modificato dall'art. 32 della legge
regionale  n. 1  del  2004),  il  quale  prevede  che «a favore delle
gestioni  liquidatorie  delle  soppresse  USL,  poste in liquidazione
coatta  amministrativa, la Regione garantisce disponibilita' di fonti
finanziarie  fino  alla  concorrenza  massima  del saldo fra lo stato
passivo  e  attivo accertato alla data del 1 maggio 2003»; attraverso
l'art. 43,  comma 3, lettera c), della medesima legge regionale (come
modificato  dall'art. 32  della  legge  regionale  n. 1 del 2004), il
quale  prevede che «a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo
va  accertato  con  riferimento  alla  data del 1° maggio 2003» e che
«alla  stessa  data  vanno  conteggiati,  ai  sensi e per gli effetti
dell'articolo 55  del  r.d. n. 267/1942, gli interessi maturati sulle
posizioni   debitorie   non   ancora  estinte»;  attraverso,  infine,
l'art. 6,  comma 2-bis,  della  legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
(Esercizio   provvisorio   del  bilancio  di  previsione  per  l'anno
finanziario  1998)  -  introdotto  dall'art. 31 della legge regionale
n. 1   del   2004  -,  il  quale  stabilisce  che  «e'  esclusa  ogni
legittimazione  passiva,  sostanziale e processuale della Regione per
l'eventuale  residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie».
    Le  disposizioni  censurate - conclude il giudice a quo - violano
l'art. 117, terzo comma, Cost.
    2.3.2.  -  Il  giudice  rimettente osserva, poi, che, sotto altro
profilo,   le  medesime  disposizioni  regionali  violano,  altresi',
l'art. 117,  secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato
la  potesta'  legislativa  esclusiva  in  materia di «giurisdizione e
norme   processuali;   ordinamento   civile   e   penale;   giustizia
amministrativa»,  atteso  che la disciplina della liquidazione coatta
amministrativa rientra sia nella materia «ordinamento civile», sia in
quella «norme processuali».
    In  questa prospettiva, la «legge», cui fa rinvio l'art. 2, primo
comma,   della  legge  fallimentare,  «non  puo'  che  essere  quella
statale».  E «non sembra potersi individuare alcuna norma statale che
legittimi le Regioni a disporre la liquidazione coatta amministrativa
delle gestioni liquidatorie delle USL».
    2.1.6.  -  Il  giudice  rimettente osserva, ancora, che il citato
art. 6,  comma 2-bis,  della  legge  regionale n. 1 del 1998, laddove
stabilisce che «e' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e
processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente
alla  chiusura  delle  gestioni  liquidatorie»,  non  consentendo  al
creditore  di  agire  in  giudizio,  «temporaneamente,  per  le somme
inserite  nello  stato  passivo  della  procedura concorsuale; in via
definitiva,  per  gli  eventuali  crediti  non  inseriti  nello stato
passivo  e  per  tutti gli interessi maturati a partire dal 1° maggio
2003»,  viola gli artt. 24 e 113 Cost., che riconoscono a chiunque il
diritto  di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, anche
nei confronti della pubblica amministrazione.
    2.3.3.  - Infine, ad avviso del giudice a quo, le norme regionali
denunciate  violano  il  principio  di  uguaglianza di cui all'art. 3
Cost.,  per  la  disparita'  di  trattamento  che  determinano  fra i
creditori  delle  USL  pugliesi  e  i  creditori  delle  USL di altre
Regioni.
    2.4.  -  Si  e'  costituita  nel  giudizio  davanti alla Corte la
Regione  Puglia,  in persona del Presidente della Giunta pro tempore,
la quale ha chiesto dichiararsi infondata la sollevata questione.
    2.4.1.  - La deducente osserva che l'art. 117, terzo comma, Cost.
stabilisce che sono materie di legislazione concorrente - nelle quali
«spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo  che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello  Stato» - tra le altre, quelle relative a «tutela della salute»
e  «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario».
    Le  norme  regionali  censurate  sono state emanate dalla Regione
Puglia  nell'esercizio della propria potesta' legislativa «in materia
di organizzazione degli strumenti della salute».
    L'art. 2 del r.d. n. 267 del 1942 ben consente che la «legge» ivi
richiamata,  in  una  materia  come  quella sanitaria, nella quale le
Regioni  hanno  potesta'  legislativa  concorrente,  sia anche quella
regionale.
    Non  sussiste,  percio',  la  violazione  dell'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost.
    2.4.2.  - La deducente sostiene, poi, che le norme denunciate non
collidono  con  alcun principio fondamentale posto dalla legislazione
statale.
    Infatti,  le  norme  stesse,  da  un  lato,  non  urtano  con  le
disposizioni  «che  impongono  di non far gravare sulle neocostituite
ASL  i  debiti pregressi delle soppresse USL» e, dall'altro, mediante
lo  strumento  della procedura di liquidazione coatta amministrativa,
perseguono   l'obiettivo   di   contenere   la  spesa  sanitaria,  in
conformita' con la normativa statale in materia.
    In  particolare,  l'assunzione delle obbligazioni delle soppresse
unita'  sanitarie  locali  da parte delle Regioni non puo' comportare
che  queste  ultime  «si  facciano  carico  di  garantire  la  totale
disponibilita' finanziaria, a scapito degli obiettivi di contenimento
della  spesa  e  di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  e della
effettiva  disponibilita'  finanziaria;  per  cui,  a  fronte  di una
situazione,   quale  quella  accertata,  gravemente  deficitaria,  la
Regione  legittimamente  e'  ricorsa  alla procedura di liquidazione,
idonea  a  consentire  sia il soddisfacimento dei creditori secondo i
principi   della   liquidazione   concorsuale,   sia  la  limitazione
dell'enorme   disavanzo  al  fine  di  una  piu'  intensa  protezione
dell'interesse pubblico».
    Le  norme  censurate,  pertanto,  non violano nemmeno l'art. 117,
terzo comma, Cost.
    2.4.3.  -  Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la
Regione  Puglia  eccepisce  altresi'  l'irrilevanza  della  questione
osservando  che  il  giudizio a quo, avente ad oggetto l'accertamento
dell'obbligo  del terzo ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., e' un
processo  di  cognizione,  che,  seppur  connesso con il procedimento
esecutivo,  costituisce  un  giudizio  del  tutto autonomo. A questo,
percio',  non puo' applicarsi l'art. 51 della legge fallimentare, che
stabilisce  il divieto delle azioni esecutive, non anche di quelle di
cognizione.
    Conclude,  pertanto,  per  l'inammissibilita'  della questione e,
riportandosi  integralmente  alle  argomentazioni svolte nell'atto di
costituzione, altresi', per l'infondatezza della medesima.
    3.  - In alcuni giudizi ai sensi degli artt. 98 e 101 della legge
fallimentare, riuniti in un unico procedimento, il giudice istruttore
presso il tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 29 novembre
2005,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  117  Cost.,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis,
della   legge   della  Regione  Puglia  n. 20  del  2002,  introdotto
dall'art. 43  della  legge della medesima Regione n. 4 del 2003, come
modificato  dall'art. 32  della legge della medesima Regione n. 1 del
2004,  nella  parte in cui, «mediante espresso rinvio alla disciplina
stabilita  in  materia  di  liquidazione coatta amministrativa, rende
applicabili   alle  gestioni  liquidatorie»  delle  soppresse  unita'
sanitarie   locali,  «in  grave  dissesto  finanziario  o  gravemente
deficitarie,  gli  artt. 198,  199,  comma primo, 200, 201, 204, 206,
comma  secondo,  207,  208,  209,  210,  212  e 213 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267».
    3.1.  -  Il  giudice rimettente riferisce, in fatto, che, essendo
stata  disposta  la liquidazione coatta amministrativa della gestione
liquidatoria della soppressa Unita' sanitaria locale Bari 1 ed avendo
il commissario liquidatore, in applicazione dell'art. 209 della legge
fallimentare,  depositato in cancelleria l'elenco dei crediti ammessi
o  respinti,  sono  state  proposte da taluni creditori opposizioni e
dichiarazioni  tardive  di  credito, ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 98  e  101  della  medesima  legge fallimentare (richiamati dal
citato art. 209), in contraddittorio del commissario liquidatore.
    Lo  stesso  giudice precisa che nei confronti di alcuni creditori
e'  stato richiesto di «provvedere all'ammissione con decreto, stante
l'accordo delle parti sull'ammontare del credito preteso».
    3.2.  -  Quanto  alla rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che, in virtu' della norma regionale denunciata, il Tribunale
e' chiamato a pronunciarsi sui crediti, per cui e' causa, nelle forme
della  procedura concorsuale e facendo applicazione delle norme della
legge fallimentare da detta noma richiamate.
    3.3.  -  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza, il medesimo,
premesso   che   l'art. 117,   secondo   comma,   lettera l),  Cost.,
attribuisce  alla  potesta' legislativa esclusiva dello Stato, tra le
altre,  le  materie  relative  a  «giurisdizione e norme processuali;
ordinamento  civile  e penale; giustizia amministrativa», osserva che
la  Regione  Puglia,  con  la  norma  denunciata,  «ha introdotto una
novella  procedura  concorsuale di natura amministrativa regolando la
stessa   attraverso   il   richiamo  ad  alcune  norme»  della  legge
fallimentare,  «in tal modo pero' violando la riserva esclusiva della
potesta' legislativa statale», nonche' il principio di uguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., «attraverso l'introduzione, solo per la Regione
Puglia, di una regolamentazione dell'esercizio dei diritti di credito
da  far  valere  nei  confronti delle gestioni liquidatorie delle USL
sottoposte a tale procedura».
    3.4. - Si sono costituiti nel giudizio davanti alla Corte Antonio
Campanella, Giuseppe Scarciello, Ruggiero Piazzola e Michele Cafagna,
creditori   istanti  nel  processo  a  quo,  i  quali  hanno  chiesto
dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale.
    3.4.1.  -  I  deducenti,  premesso  di  aver stipulato un accordo
transattivo con il commissario liquidatore, formalizzato nell'udienza
dinanzi  al  giudice istruttore, osservano che «la Regione Puglia non
ha  proceduto  ad  emanare  norme  creatrici  di  una nuova procedura
concorsuale  sui  generis,  ma  ha solo recepito la disciplina» della
legge  fallimentare.  Ne'  - a loro avviso - risulta violato l'art. 2
del  r.d.  n. 267  del  1942,  dal  momento che la legge regionale e'
intervenuta  in  materia  sanitaria,  che  e' oggetto di legislazione
concorrente, sicche' non v'e' contrasto con l'art. 117 Cost.
    3.4.2.  -  Sostengono, infine, che, avendo la normativa regionale
previsto  il concorso finanziario della Regione Puglia per assicurare
il  soddisfacimento  dei  creditori  ammessi al passivo, non sussiste
alcun   profilo  di  disparita'  di  trattamento  e,  dunque,  alcuna
violazione dell'art. 3 Cost.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Corte  di  appello di Torino e i Tribunali ordinari di
Lecce  e  di  Trani  censurano,  in  riferimento  all'art. 117, comma
secondo,  lettera l),  della  Costituzione,  l'art. 11,  comma 3-bis,
della   legge   della  Regione  Puglia  9 dicembre  del  2002,  n. 20
(Assestamento  e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario  2002),  introdotto  dall'art. 43,  comma 2,  della legge
della  medesima  Regione 7 marzo  2003,  n. 4  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005  della  Regione Puglia), come modificato dall'art. 32 della
legge  della  medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale
2004-2006  della Regione Puglia), a norma del quale, «Per il rispetto
delle  norme  in  materia  di  patto di stabilita' degli obiettivi di
finanza  pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della
spesa  sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse
dall'articolo 2  della  legge  regionale  14 giugno 1994, n. 18, alle
gestioni  liquidatorie,  risultanti dalla soppressione delle predette
USL  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724  e  dell'articolo 2,  comma 14,  della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,  che  si  trovano in condizioni di grave dissesto finanziario
ovvero   risultano   gravemente   deficitarie,   si   applicano   gli
articoli 198,  199,  comma 1,  200,  comma 2, 201, 204, 206, comma 2,
207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina    del    fallimento,    del    concordato    preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa), in quanto compatibili». I Tribunali di Lecce e Trani
censurano tale norma anche in riferimento all'art. 3 Cost.
    Il   Tribunale   di   Lecce,  inoltre,  censura,  in  riferimento
all'art. 117,  comma  terzo,  Cost.,  l'art. 43, comma 3, della legge
regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2, della
legge  regionale n. 1 del 2004, il quale prevede che l'apertura della
procedura  e'  disposta  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  e  che  «la  Regione  garantisce  disponibilita'  di fonti
finanziarie  fino  alla  concorrenza  massima  del saldo fra lo stato
passivo e attivo accettato alla data del 1° maggio 2003» e che a tale
data  vanno  calcolati  gli  interessi  maturati. Infine, il medesimo
Tribunale   censura  l'art. 6,  comma 2-bis,  della  legge  regionale
14 gennaio   1998,   n. 1  (Esercizio  provvisorio  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  finanziario  1998),  introdotto dall'art. 31
della  legge  regionale n. 1 del 2004, a tenore del quale «E' esclusa
ogni  legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione
per  l'eventuale  residuo  passivo  conseguente  alla  chiusura delle
gestioni  liquidatorie»,  in  riferimento,  da un lato, all'art. 117,
comma terzo, e, dall'altro, agli artt. 24 e 113 Cost.
    2. - Preliminarmente, va ribadita - come da ordinanza della quale
si  e'  data lettura in udienza - l'inammissibilita', per tardivita',
dell'intervento   spiegato   nel   giudizio  n. 233  del  2005  dalla
Associazione Le Patriarche Italia Onlus.
    3.  -  Poiche'  le  ordinanze  di  rimessione sollevano questioni
sostanzialmente   analoghe   relativamente  alla  norma  della  legge
regionale  che  dispone la sottoposizione delle gestioni liquidatorie
delle   USL   pugliesi   alla   procedura   di   liquidazione  coatta
amministrativa,   deve  essere  disposta  la  riunione  dei  relativi
giudizi.
    4.  -  La questione sollevata dalla Corte di appello di Torino e'
inammissibile.
    Adita  a seguito di appello proposto da un preteso creditore - la
cui  domanda,  avanzata  (per  quel  che qui interessa) nei confronti
della  gestione  liquidatoria  di  una  USL, non era stata accolta in
primo  grado  -  la  Corte afferma che «la questione sollevata appare
rilevante,  quanto  meno,  ai  fini  della  decisione dell'istanza di
interruzione del presente procedimento».
    In  realta', dovendo nel caso di specie trovare applicazione - in
virtu'  del  rinvio  operato dall'art. 201 della legge fallimentare -
l'art. 52,  comma  secondo,  della  medesima  legge (in base al quale
«Ogni  credito [...] deve essere accertato secondo le norme stabilite
dal  capo V,  salvo  diverse disposizioni della legge»), la Corte era
chiamata  preliminarmente a porsi e risolvere il problema - derivante
dalla  salvezza  delle  «diverse  disposizioni  della  legge» - della
possibilita'  per  il  giudizio  di  proseguire  in  sede contenziosa
ordinaria;   possibilita'  legata  all'interpretazione  del  disposto
(previgente)  dell'art. 95,  comma terzo, della legge fallimentare, a
norma  del  quale  «Se  il credito risulta da sentenza non passata in
giudicato,  e' necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il
credito».
    L'assenza,  nell'ordinanza  di  rimessione,  di ogni cenno a tale
preliminare  questione,  e  alla  soluzione  che  la Corte rimettente
intende  darle, rende carente la motivazione in ordine alla rilevanza
e,  quindi, inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
da essa proposta.
    5. - Le questioni sollevate dal Tribunale di Lecce, relativamente
alle  norme  che dispongono in ordine all'apertura della procedura di
liquidazione  coatta  amministrativa con decreto del Presidente della
Giunta  regionale  e  alla  «disponibilita'  di fonti finanziarie» da
parte della Regione (art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del
2003,  come  modificato  dall'art. 32, comma 2, della legge regionale
n. 1  del  2004),  nonche' relativamente alla norma che esclude «ogni
legittimazione  passiva,  sostanziale e processuale della Regione per
l'eventuale  residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie»  (art. 6,  comma 2-bis,  della legge regionale n. 1 del
1998  introdotto  dall'art. 31  legge  regionale n. 1 del 2004), sono
inammissibili per irrilevanza.
    Il giudizio a quo, previsto dall'art. 548 del codice di procedura
civile,  aveva ed ha quale suo unico possibile oggetto l'accertamento
dell'esistenza   di   un   credito   della  USL  -  soggetto  passivo
dell'espropriazione  - nei confronti di un terzo (debitor debitoris),
e  pertanto  e'  evidente che il giudice investito di tale giudizio -
come  anche  il  giudice  dell'esecuzione  -  mai avrebbe potuto, ne'
potrebbe  fare  applicazione delle norme censurate, ed in particolare
di  quelle che delimitano o escludono la responsabilita' patrimoniale
della  Regione  per  i debiti delle USL. Ne' l'oggetto del giudizio a
quo  -  per sua natura intimamente collegato alla procedura esecutiva
dalla  quale  scaturisce - avrebbe potuto essere ampliato dall'ordine
di chiamata in causa della Regione emesso ai sensi dell'art. 107 cod.
proc.  civ.,  ove  con tale ordine il giudice, in modo manifestamente
abnorme,  avesse  inteso  porre le premesse per accertare, per giunta
d'ufficio, l'esistenza di un ulteriore debitore (la Regione) rispetto
a   quello  (la  USL)  assoggettato  dal  creditore  procedente  alla
procedura esecutiva in questione.
    6.  -  La questione di legittimita' costituzionale, sollevata dai
Tribunali  di  Lecce e Trani nei confronti dell'art. 11, comma 3-bis,
della  legge  regionale  n. 20  del  2002  - introdotto dall'art. 43,
comma 2, legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32,
comma 1, legge regionale n. 1 del 2004 -, e', viceversa, rilevante in
entrambi i giudizi.
    6.1. - Il Tribunale di Lecce, infatti, non potrebbe procedere, in
virtu'    dell'art. 51    della    legge   fallimentare   (richiamato
dall'art. 201  della  stessa  legge),  in  quella  fase  del processo
d'espropriazione  che  e'  costituita  dal  giudizio  di accertamento
dell'obbligo  del  terzo;  fase  che,  pur  avendo  natura e forma di
giudizio di cognizione ordinaria, e' funzionale al processo esecutivo
(tanto  che  questo, ove quel giudizio non venisse promosso a seguito
di dichiarazione negativa del terzo, si estinguerebbe) e trae da esso
il proprio oggetto.
    6.2.  - Il giudice istruttore presso il tribunale di Trani, a sua
volta, in forza della norma censurata e' investito sia del potere (ex
art. 101,   comma   terzo,   della   legge  fallimentare,  nel  testo
previgente)  di  disporre con suo decreto l'ammissione al passivo del
credito  tardivamente  fatto  valere,  sia  della qualita' di giudice
istruttore  di un organo giudicante collegiale (ex art. 50-bis, comma
primo, n. 2, cod. proc. civ.): sicche' sotto entrambi tali profili la
questione sollevata e' rilevante nel giudizio a quo.
    7.  -  La questione e' fondata in riferimento all'art. 117, comma
secondo, lettera l), Cost.
    7.1.  -  La  tesi della Regione Puglia e della ex USL FG/2 di San
Severo  -  secondo  la  quale  la  norma  in  questione costituirebbe
espressione  della  potesta'  legislativa  regionale  in  materia  di
«tutela  della salute», in quanto atterrebbe alla «organizzazione del
servizio  sanitario»  e  si  collegherebbe, altresi', all'esigenza di
«coordinamento della finanza pubblica» - non merita adesione.
    Ai   fini   della   soluzione   della   questione  di  competenza
disciplinata  dall'art. 117,  commi  secondo  e  terzo,  Cost.,  come
sollevata   dalle  ordinanze  di  rimessione,  non  e'  rilevante  la
circostanza  che  la norma censurata riguardi enti (gia) operanti nel
settore  sanitario,  ma la concreta disciplina - in se' considerata -
posta  in  essere  dalla  norma; ed in base al medesimo criterio deve
escludersi  che  l'obbiettivo («controllo della spesa sanitaria»), in
vista  del  quale  la norma e' stata emanata, sia idoneo a ricondurla
alla  materia  «armonizzazione  dei  bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica».
    7.2.  -  Disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura
di  liquidazione  coatta  amministrativa,  la legge regionale assegna
(tra  l'altro)  alle  situazioni soggettive di coloro che hanno avuto
rapporti  con  quegli  enti  un  regime,  sostanziale  e processuale,
peculiare  rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e
da  quello  di  procedura  civile)  altrimenti  applicabile: sicche',
quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le
imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia «la «legge»»,
tale espressione non puo' che essere intesa nel senso di legge idonea
ad  incidere  -  perche' emanata da chi ha la relativa potesta' - sul
regime,   sostanziale  e  processuale,  delle  situazioni  soggettive
coinvolte nella procedura.
    La  circostanza  che  la liquidazione coatta amministrativa abbia
natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che
fin   dalla  sua  apertura  tale  procedura  amministrativa  comporta
rilevanti   effetti  sulla  tutela  giurisdizionale  dei  crediti  ed
effetti,  altresi', di diritto sostanziale (artt. 55 e seguenti della
legge fallimentare): sicche' e' in relazione all'idoneita' a produrre
tali  effetti  -  di  natura  sostanziale  e  processuale  -  che  va
determinata   la   spettanza  della  potesta'  legislativa  ai  sensi
dell'art. 117 Cost. e va, conseguentemente, negata - con assorbimento
di ogni altro profilo - quella della Regione Puglia.
    8. - La dichiarazione di illegittimita' costituzionale del citato
art. 11,  comma 3-bis  - per violazione dell'art. 117, comma secondo,
lettera l), Cost., laddove riserva allo Stato la potesta' legislativa
in  materia  di «giurisdizione e norme processuali» e di «ordinamento
civile»  - comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87  (Norme  sulla  costituzionale  e sul funzionamento della Corte
costituzionale),  l'illegittimita'  costituzionale  di tutte le norme
regionali  che  presuppongono  l'assoggettamento  alla  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria
e,   pertanto,   dei   commi 3-ter,  3-ter  1,  3-ter  2  e  3-quater
dell'art. 11  della  legge  regionale  n. 20  del  2002,  nonche' del
comma 3,  lettere a),  b),  c),  d),  e-bis) dell'art. 43 della legge
regionale n. 4 del 2003.
    8.1.  -  La  dichiarazione di illegittimita' costituzionale deve,
infine,  essere  estesa,  ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del
1953,  all'art. 6,  comma 2-bis, della legge regionale n. 1 del 1998,
in  quanto  - disponendo che «E' esclusa ogni legittimazione passiva,
sostanziale  e  processuale  della  Regione  per  l'eventuale residuo
passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie» - esso
costituisce  svolgimento  e  completamento  sia  della norma generale
(art. 11,  comma 3-bis,  della  legge  regionale n. 20 del 2002) che,
prevedendo  la  procedura  di  liquidazione coatta amministrativa, le
attribuisce  la  funzione  di  consentire  «l'effettivo  ripiano  del
disavanzo  della  spesa  sanitaria  regionale  relativa alla gestione
delle  USL  soppresse»,  sia,  in  particolare, della norma (art. 43,
comma 3, lettera d), della legge regionale n. 4 del 2003), di cui sub
8, per la quale «a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse
USL   poste   in   liquidazione  coatta  amministrativa,  la  Regione
garantisce  disponibilita' di fonti finanziarie fino alla concorrenza
massima  del  saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data
del   1° maggio  2003.  Con  provvedimento  di  Giunta  regionale  si
provvedera' alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle
dodici  gestioni  liquidatorie  entro  il  limite  complessivo di cui
sopra».
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        1) Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 11,
comma 3-bis,  della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20
(Assestamento  e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario  2002),  introdotto  dall'art. 43,  comma 2,  della legge
della  medesima  Regione 7 marzo  2003,  n. 4  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005   della  Regione  Puglia),  come  modificato  dall'art. 32,
comma 1,  della  legge  della  medesima  Regione 7 gennaio 2004, n. 1
(Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio di previsione 2004 e
bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
        2) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento della Corte
costituzionale),  l'illegittimita', costituzionale dell'art. 11 della
legge  regionale  n. 20  del 2002, commi 3-ter e 3-quater, introdotti
dall'art. 43,  comma 2,  della  legge  regionale  n. 4 del 2003, come
modificato  dall'art. 32,  comma 1,  della  legge  regionale n. 1 del
2004;  dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2002, commi 3-ter
1  e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale
4 agosto  2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di
previsione  per  l'esercizio  finanziario  2004);  dell'art. 43 della
legge  regionale  n. 4  del  2003,  comma 3, lettere a) e b), nonche'
lettere c),  d)  (come  modificate dall'art. 32, comma 2, della legge
regionale  n. 1  del  2004)  ed  e-bis)  (introdotta - quest'ultima -
dall'art. 32,   comma 2,   della  legge  regionale  n. 1  del  2004);
dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio
1998,  n. 1  (Esercizio  provvisorio  del  bilancio di previsione per
l'anno   finanziario   1998),  introdotto  dall'art. 31  della  legge
regionale n. 1 del 2004;
        3)   Dichiara   inammissibile   l'intervento  spiegato  dalla
Associazione  Le Patriarche Italia Onlus nel giudizio n. 233 r.o. del
2005;
        4)   Dichiara  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge regionale n. 20
del  2002,  introdotto  dall'art. 43,  comma 2, della legge regionale
n. 4  del  2003,  come  modificato dall'art. 32, comma 1, della legge
regionale  n. 1  del  2004,  sollevata,  in riferimento all'art. 117,
comma secondo, lettera l), della Costituzione, dalla Corte di appello
di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
                                                             Allegato
           Ordinanza letta all'udienza del 9 gennaio 2007

                              Ordinanza

    Rilevato che l'intervento dell'Associazione Le Patriarche Italia,
Onlus,   e'   avvenuto   oltre  il  termine  di  giorni  venti  dalla
pubblicazione  dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale,
laddove  tale  intervento  sarebbe tempestivo ove il dies a quo fosse
individuato   nella   pubblicazione   dell'ordinanza  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione;
    ritenuto  che,  ai fini della decorrenza del termine di decadenza
per   la  costituzione  delle  parti  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale,  e'  decisiva  esclusivamente  la pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale, come rende chiaro il riferimento soltanto a tale
pubblicazione operato dall'art. 3, comma 2°, delle Norme integrative,
in ossequio al principio per cui un termine perentorio non puo' avere
che un'unica data di sua decorrenza;
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile   l'intervento   dell'Associazione   Le
Patriarche Italia, Onlus.
                     Il Presidente: Franco Bile
07C0123