N. 31 ORDINANZA 24 gennaio - 6 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Patrocinio  a  spese  dello  Stato  -  Sostituzione  del difensore di
  fiducia  subordinata  alla  preventiva autorizzazione del giudice -
  Lamentata ingiustificata disparita' di trattamento tra difensori di
  soggetti  non  abbienti  e  difensori di soggetti abbienti, nonche'
  lesione  del  diritto alla retribuzione adeguata e del principio di
  tutela  del  lavoro  -  Insufficiente descrizione della fattispecie
  nonche'  omessa  motivazione  sulla perdurante applicabilita' della
  norma  censurata  ancorche'  abrogata  - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 4,
della  legge  30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione del patrocinio a
spese  dello  Stato  per  i non abbienti), promosso con ordinanza del
9 marzo  2006  dal  Tribunale di Bari sul ricorso proposto da Carlino
Carrieri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 2006 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,
dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Bari, con ordinanza del 9 marzo
2006,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale, in
riferimento  agli  articoli 3,  35,  primo  comma, e 36, primo comma,
della Costituzione, dell'art. 4, comma 4, della legge 30 luglio 1990,
n. 217  (Istituzione  del  patrocinio  a  spese dello Stato per i non
abbienti);
        che il giudizio a quo ha ad oggetto l'opposizione promossa da
un  avvocato  del  libero  foro  avverso  il  decreto con il quale la
seconda  sezione  penale  del  Tribunale  di  Bari  aveva  dichiarato
inammissibile  la  sua  istanza  di  liquidazione  dei  compensi  per
l'attivita'   prestata  nell'interesse  di  un  imputato  ammesso  al
patrocinio  a  spese dello Stato, in quanto non era stata autorizzata
la sua nomina in sostituzione del precedente difensore;
        che,  come  riferisce  il  giudice  a  quo,  nell'ambito  del
procedimento penale n. 405/1999, con provvedimento del giudice per le
indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di Bari del 14 febbraio
2000,  l'imputato A. A., difeso dall'avvocato di fiducia Elena Rucci,
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Successivamente, in
data  7 febbraio  2001,  a  seguito  della  rinuncia  del  precedente
difensore  di  fiducia,  l'imputato  nominava  in sostituzione l'avv.
Carlino  Carrieri.  Questi,  in  data  20 febbraio  2003, chiedeva la
liquidazione  dei  compensi per l'attivita' professionale espletata e
la  seconda  sezione penale del Tribunale dichiarava inammissibile la
relativa istanza con la seguente motivazione: «l'imputato procedeva a
nominare nuovo difensore di fiducia... senza richiedere la necessaria
autorizzazione al giudice (art. 4, comma 4, legge n. 217/1990 vigente
all'epoca)»;
        che  avverso  tale  provvedimento  proponeva  ricorso  l'avv.
Carrieri  chiedendo  al  Tribunale, in via preliminare, di dichiarare
rilevante e non manifestante infondata, con riferimento agli artt. 3,
24,  secondo e terzo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del comma 4
dell'art. 4  della  legge  n. 217  del  1990, nella parte in cui, nel
testo  allora vigente, prevedeva che la sostituzione del difensore di
fiducia  ad  opera  dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato   dovesse   essere   preventivamente  autorizzata  dal  giudice
procedente   e,   in   via   subordinata,   previa   declaratoria  di
inapplicabilita'  della medesima norma ai rapporti in corso alla data
di  entrata  in  vigore  della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche
alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio
a  spese dello Stato per i non abbienti), di annullare il decreto del
giudice  monocratico,  seconda  sezione penale, del 28 febbraio 2003,
liquidando i compensi al difensore;
        che  il giudice a quo, respinta l'eccezione di illegittimita'
costituzionale  in  riferimento  all'art. 24  della Costituzione, non
riscontrando  alcuna  limitazione del diritto di difesa, ha ritenuto,
invece, la questione non manifestamente infondata in riferimento agli
artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;
        che, secondo il giudice a quo, nonostante gli artt. 35, primo
comma,  e 36, primo comma, della Costituzione «tutelino i diritti dei
soli   lavoratori  «subordinati»,  in  esecuzione  del  principio  di
eguaglianza,  nonche' (del) diritto ad una retribuzione proporzionata
e  sufficiente, si rileva, comunque, una ingiustificata disparita' di
trattamento  economico  tra avvocati che esercitano il patrocinio dei
non  abbienti  a  spese dello Stato ed avvocati di soggetti abbienti,
(in   quanto)   il   diritto  alla  retribuzione,  costituzionalmente
garantito,  verrebbe  violato  dalla  mancata autorizzazione prevista
dalla citata norma della legge n. 217/1990»;
        che,   aggiunge   il   rimettente,   il   difensore  iscritto
nell'elenco  degli  avvocati  per il patrocinio a spese dello Stato e
non  «autorizzato  dal  giudice all'esercizio della propria attivita'
subisce  un  grave  pregiudizio dovuto alla decadenza del cliente dal
beneficio. Infatti, le precarie condizioni economiche dell'assistito,
gia'  «attestate  e  certificate»  dal provvedimento di ammissione al
beneficio   stesso,  manifestano  ex  ante  una  piu'  che  probabile
insolvibilita'  dell'imputato e, quindi, una mancata retribuzione del
difensore»,  mentre,  nell'ipotesi di difensori di soggetti abbienti,
l'alea  della  mancata  retribuzione  dell'attivita' professionale e'
pressoche'  inesistente,  potendo il credito essere sempre recuperato
coattivamente ed esecutivamente;
        che,  in  punto  di  rilevanza, il giudice a quo si limita ad
affermare  che  la  questione  e' concreta e rilevante al fine di una
corretta    applicazione   della   norma   della   cui   legittimita'
costituzionale dubita;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   che  ha  chiesto  alla  Corte  di  dichiarare  la  questione
inammissibile o infondata;
        che,  secondo  l'Avvocatura,  la  sollevata questione sarebbe
manifestamente   inammissibile   per  omessa  motivazione  sulla  sua
effettiva  rilevanza,  a  seguito  dell'intervenuta abrogazione della
norma  denunciata,  ad opera dell'art. 4 della legge n. 134 del 2001,
nella  parte  in  cui  prevedeva  l'autorizzazione  del  giudice alla
sostituzione del difensore. Nell'ordinanza, infatti, non vi e' alcuna
motivazione   sui   possibili   effetti   espansivi  dell'intervenuta
abrogazione  anche  in  relazione ai benefici concessi in precedenza,
nonostante l'esplicita richiesta in tal senso del ricorrente;
        che,   inoltre,   con  riferimento  alla  dedotta  violazione
dell'art. 35,  primo  comma,  della  Costituzione, la difesa erariale
eccepisce  l'inammissibilita'  della  censura non avendo il giudice a
quo  esplicitato  le ragioni del contrasto della norma denunciata con
l'indicato parametro costituzionale;
        che,  nel  merito,  la  difesa  erariale ritiene la questione
infondata;
        che,   in   particolare,   non   sarebbe  ravvisabile  alcuna
violazione del principio di ragionevolezza o di quello di eguaglianza
nel  subordinare  la  sostituzione  del  difensore  di  fiducia  alla
preventiva     autorizzazione     del    giudice:    la    previsione
dell'autorizzazione   del   giudice,   infatti,  era  finalizzata  ad
assicurare  che  la  scelta  del nuovo difensore fosse effettuata nel
rispetto  dei  requisiti soggettivi previsti dalla legge tra i quali,
primo  fra  tutti, l'iscrizione del difensore all'albo degli avvocati
del distretto di corte di appello del giudice del procedimento;
        che,  riguardo  alla  dedotta  violazione dell'art. 36, primo
comma,  della  Costituzione,  l'Avvocatura  dello  Stato  osserva che
«l'ambito  di applicazione di tale norma e' generalmente circoscritto
ai  rapporti  di lavoro subordinato o parasubordinato, con esclusione
dei   rapporti   di  prestazione  d'opera  professionale»  e  che  la
giurisprudenza   costituzionale   che  ha  ipotizzato,  sia  pure  in
astratto,  la  possibile  estensione del principio della retribuzione
adeguata  e  sufficiente  ai rapporti di lavoro autonomo ha affermato
che, in ogni caso, ai fini del controllo dell'osservanza dei principi
di  cui  agli  articoli 35  e  36  della Costituzione, va considerata
l'attivita' complessiva del professionista e non i singoli rapporti e
le singole prestazioni che la costituiscono;
        che,  infine,  secondo  l'Avvocatura, la norma censurata, nel
testo    originario,   ricollegava   la   decadenza   dal   beneficio
dell'ammissione  al  patrocinio  a  spese dello Stato ad una condotta
imputabile  alla  parte,  sicche'  l'ipotizzato pregiudizio economico
sofferto  dal  difensore  sarebbe  da imputarsi alla sua inerzia, non
avendo  lo  stesso  verificato  la  presentazione  da  parte  del suo
assistito  della  richiesta  di  autorizzazione alla sostituzione del
difensore di fiducia.
    Considerato  che il Tribunale di Bari dubita, in riferimento agli
articoli 3,  35,  primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione,
della  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato  per  i non abbienti), nella parte in cui, nel testo oggetto di
censura,  successivamente  abrogato  ad opera dell'art. 4 della legge
29 marzo  2001,  n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante  istituzione  del  patrocinio  a  spese dello Stato per i non
abbienti),  prevede  che,  dopo  il  provvedimento  di  ammissione al
patrocinio  a  spese  dello  Stato,  «nella  stessa  fase o grado del
giudizio   il   difensore   puo'   essere   sostituito  soltanto  per
giustificato  motivo e previa autorizzazione del giudice che procede,
ovvero,  nelle  ipotesi  di  cui all'articolo 1, comma 2, del giudice
innanzi  al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente
a  conoscere  del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la
cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio»;
        che   la   questione   e'  manifestamente  inammissibile  per
inadeguata  descrizione  della  fattispecie, non avendo il rimettente
indicato  in  quale  fase processuale e' avvenuta la nomina del nuovo
difensore, indicazione indispensabile ai fini della valutazione sulla
rilevanza  della  questione  sollevata, posto che la norma denunciata
prevedeva  la  cessazione  degli effetti dell'ammissione al beneficio
del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  solo  nel  caso  in  cui  la
sostituzione  del  difensore  fosse intervenuta nella stessa fase del
giudizio;
        che,  infatti,  il  rimettente  si  limita a riferire: che la
nomina  del  primo  difensore  e'  avvenuta  nel  corso  dell'udienza
preliminare,  che  in  tale  sede  il  giudice, con provvedimento del
14 febbraio  2000,  ha ammesso l'imputato al patrocinio a spese dello
Stato  e che, successivamente, in data 7 febbraio 2001, l'imputato, a
seguito  della  rinuncia  del  precedente  difensore  di  fiducia, ha
nominato in sostituzione altro difensore;
        che,  quindi, nell'ordinanza di rimessione non e' indicato il
momento processuale in cui la sostituzione del difensore e' avvenuta,
nonostante  si  possa dedurre che il procedimento si e' articolato in
piu'  fasi, in quanto l'istanza di liquidazione dei compensi e' stata
presentata al giudice del dibattimento;
        che  l'insufficiente descrizione della fattispecie si risolve
in   carenza   della   motivazione  sulla  rilevanza  della  proposta
questione,  e,  pertanto,  nella  sua  manifesta inammissibilita' (ex
plurimis: ordinanza n. 319 del 2006);
        che   sussiste  un  ulteriore  profilo  di  inammissibilita',
segnalato   anche  dalla  difesa  erariale,  non  avendo  il  giudice
rimettente  precisato,  nonostante l'eccezione in tal senso sollevata
dall'interessato  nel  giudizio a quo, per quale ragione egli ritenga
che  trovi  ancora applicazione, nella controversia al suo esame, una
norma abrogata;
        che  tale  omissione  non  consente  di operare la necessaria
verifica  sulla  perdurante  rilevanza della sollevata questione che,
pertanto,  anche  sotto  questo profilo, va dichiarata manifestamente
inammissibile (ex plurimis: ordinanza n. 48 del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 4,   comma 4,  della  legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato  per  i  non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Napolitano
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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