N. 40 SENTENZA 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Impiego   pubblico   -   Regione   Siciliana,   delibera  legislativa
  concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del
  Corpo  forestale  regionale - Ricorso del Commissario dello Stato -
  Motivazione  per relationem al precedente ricorso definito con ord.
  n. 204 del 2006 - Inammissibilita' della questione.
- Delibera   legislativa  della  Regione  Siciliana 20  gennaio  2006
  (disegno di legge n. 1095, stralcio XII).
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.
Impiego   pubblico   -   Regione   Siciliana,   delibera  legislativa
  concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del
  Corpo  forestale  regionale - Ricorso del Commissario dello Stato -
  Denunciata    indebita    compressione   dell'autonomia   negoziale
  collettiva - Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Delibera   legislativa  della  Regione  Siciliana 20  gennaio  2006
  (disegno di legge n. 1095, stralcio XII).
- Costituzione, art. 39.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   della  delibera
legislativa  Regione  Siciliana  approvata  dall'Assemblea  regionale
siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII)
recante  «Riproposizione  di norme concernenti il personale del Corpo
forestale  della Regione», promosso con ricorso del Commissario dello
Stato  per  la  Regione  Siciliana,  notificato  il  27 gennaio 2006,
depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 17 del
registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23 gennaio  2007  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Sergio Sabelli per il Commissario
dello   Stato  per  la  Regione  Siciliana  e  gli  avvocati  Michele
Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il
6 febbraio  2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
ha  proposto,  in  riferimento  agli  artt. 3,  39,  51  e  97  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della delibera
legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale   siciliana   il
20 gennaio  2006  (disegno  di  legge n. 1095, stralcio XII), recante
«Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale
della Regione».
    Il  ricorrente  espone di aver impugnato in precedenza il disegno
di  legge  n. 1084, approvato dalla medesima Assemblea il 17 dicembre
2005,  recante  «Misure  finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
il   quale   era  stato  poi  promulgato  come  legge  della  Regione
Siciliana 22 dicembre  2005,  n. 19  (Misure  finanziarie  urgenti  e
variazioni  al  bilancio  della  Regione  per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.
    Successivamente,  prosegue  il ricorrente, in sede di Commissione
bilancio  erano stati elaborati tredici testi normativi che in alcuni
casi  contenevano  la mera riscrittura delle norme gia' censurate, in
altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    In  particolare, la delibera oggetto dell'attuale impugnazione, a
parere  del Commissario dello Stato, ripropone con modifiche il testo
dell'art. 19,   comma 15,  del  disegno  di  legge  n. 1084,  ma  non
supererebbe  i  motivi  dell'impugnativa  in  precedenza proposta per
violazione  degli  artt. 3,  51  e  97  Cost.,  le cui argomentazioni
dovrebbero intendersi integralmente richiamate nel nuovo ricorso.
    Ai   predetti   motivi   di   illegittimita'  costituzionale,  il
ricorrente aggiunge la denuncia del contrasto della predetta delibera
con  l'art. 39  Cost.,  contrasto  derivante  dal fatto che la stessa
conterrebbe  una  puntuale  disciplina  del  trattamento giuridico ed
economico   degli  appartenenti  al  Corpo  forestale  della  Regione
Siciliana,  trascurando  cosi'  che  tale  materia  richiederebbe  il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.
    In   particolare,   la   norma   censurata   non  terrebbe  conto
dell'impegno  assunto  dalla  Regione  con  l'art. 110  del contratto
collettivo  regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, il
quale  ha  fatto  espresso  richiamo  all'attivita'  di un istituendo
comitato    composto    da   rappresentanti   dell'Agenzia   per   la
rappresentanza      negoziale      della      Regione      Siciliana,
dell'amministrazione   regionale  e  delle  organizzazioni  sindacali
firmatarie,  allo  scopo  di  approfondire  gli  aspetti di carattere
giuridico ed economico della materia nello specifico settore in vista
della  stipula di un ulteriore contratto integrativo. La disposizione
impugnata,  pertanto,  si  porrebbe  in  contrasto con il diritto dei
lavoratori di partecipare, attraverso le proprie rappresentanze, alla
definizione  di  materie ed istituti di specifico interesse, violando
cosi' l'art. 39 della Costituzione.
    2.  - Si e' costituita la Regione Siciliana che ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
    L'inammissibilita'   del  ricorso  deriverebbe,  per  le  censure
sollevate  in  riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., dal fatto che
il  Commissario  dello Stato si sarebbe limitato a rinviare ai motivi
contenuti  in un altro ricorso e, per quella formulata in riferimento
all'art. 39  Cost., dal fatto che essa sarebbe sorretta unicamente da
inadeguate e scarne motivazioni prive di soddisfacenti argomentazioni
logiche.
    Nel  merito,  la  Regione sostiene la legittimita' della delibera
legislativa   impugnata,   la   quale  si  limiterebbe  ad  inserire,
nell'ambito  delle  dotazioni  organiche  del  Corpo  forestale della
Regione  Siciliana,  gli stessi ruoli previsti per il Corpo forestale
dello Stato.
    Ne',  ad  avviso  della  Regione,  potrebbe  pervenirsi a diversa
conclusione  facendo  leva  sull'art. 110  del  contratto  collettivo
regionale  di  lavoro  relativo al quadriennio 2002-2005, sia perche'
l'autonomia  collettiva  non esclude la legittimita' di limiti legali
della  stessa,  sia  perche' il Corpo forestale regionale costituisce
una  forza di polizia e, pertanto, la sua disciplina non potrebbe che
essere  soggetta  a  riserva  di  legge,  in  conformita'  con quanto
stabilito  dall'art. 2,  comma 1,  lettera e)  della legge 23 ottobre
1992,  n. 421  (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione  e la
revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di  pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La sottrazione del
Corpo   forestale   alla   contrattazione  collettiva  sarebbe,  poi,
confermata  dall'art. 76 della legge della Regione Siciliana 6 aprile
1996,  n. 16  (Riordino  della legislazione in materia forestale e di
tutela  della  vegetazione),  il  quale, in materia di riordino delle
carriere  del  personale  del  Corpo  forestale  della  Regione e del
personale  amministrativo  ad esso collegato, rinvierebbe ai principi
contenuti  nell'art. 2  della  legge  n. 421  del  1992,  nella legge
6 marzo  1992,  n. 216  (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge  7 gennaio  1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa
per  la  perequazione  del  trattamento  economico  dei sottufficiali
dell'Arma  dei  carabinieri  in  relazione  alla sentenza della Corte
costituzionale  n. 277  del  3-12  giugno 1991  e  all'esecuzione  di
giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al
personale   delle  corrispondenti  categorie  delle  altre  Forze  di
polizia.  Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di  impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate
nonche'  per  il  riordino  delle  relative  carriere, attribuzioni e
trattamenti  economici)  e  nelle  altre  norme  concernenti il Corpo
forestale dello Stato.
    Infine,  la  Regione  deduce  che  l'attribuzione, ad un Comitato
quale   quello   contemplato   dall'art. 110   del  citato  contratto
collettivo  regionale di lavoro, di compiti condizionanti l'esercizio
della  potesta' legislativa regionale si porrebbe in contrasto con la
competenza  legislativa  esclusiva della Regione Siciliana in tema di
stato   giuridico   ed  economico  del  proprio  personale  stabilita
dall'art. 14,  lettera q),  del  regio  decreto legislativo 15 maggio
1946,  n. 455  (Approvazione  dello statuto della Regione Siciliana),
convertito   nella   legge   costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2
(Conversione  in  legge  costituzionale  dello  Statuto della Regione
Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per la Regione Siciliana ha
proposto,   in   riferimento   agli   artt. 3,  39,  51  e  97  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della delibera
legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale   siciliana   il
20 gennaio  2006  (disegno  di  legge n. 1095, stralcio XII), recante
«Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale
della Regione».
    Tale delibera consta di due articoli.
    L'art. 1  stabilisce  che,  in  attesa  della  riforma  del Corpo
forestale regionale, sono istituiti, per il personale direttivo e non
direttivo  del  Corpo  medesimo,  i medesimi ruoli contemplati, dalla
legislazione  statale,  per il Corpo forestale dello Stato (comma 1),
con  contestuale  soppressione  dei  ruoli  previsti dalla precedente
normativa regionale (comma 10). L'art. 1, inoltre, dispone in materia
di  inquadramento  del personale direttivo e non direttivo (commi 2 e
3),  rinvia ad un successivo decreto del Presidente della Regione per
la  definizione  delle  competenze,  dell'ordinamento  professionale,
dell'articolazione   in   posizioni   all'interno   delle  rispettive
categorie   e   dell'organico   (comma  4),  individua  le  procedure
concorsuali  da  attuare  per  far  fronte al fabbisogno organico dei
ruoli  da  essa  istituiti  (comma 5), ribadisce che al personale del
Corpo  forestale  regionale  si  applica  il contratto dei dipendenti
regionali  (comma  6),  detta  disposizioni  in materia di indennita'
mensile   pensionabile   (commi   6  e  7),  prevede  una  disciplina
transitoria  (comma  8)  e, infine, assicura la copertura finanziaria
dell'intervento  legislativo  (comma  9). L'art. 2 dispone in tema di
entrata in vigore del testo legislativo.
    2.  -  Il  Commissario dello Stato deduce che le disposizioni ora
illustrate   ripropongono   con  alcune  modifiche  quelle  contenute
nell'art. 19,  comma 15,  del  disegno  di  legge  n. 1084, approvato
dall'Assemblea   regionale  siciliana  il  7 dicembre  2005,  recante
«Misure  finanziarie  urgenti  e variazioni al bilancio della regione
per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie».
    Contro  tale  disposizione  (ed  altre  contenute  nella medesima
delibera  legislativa)  il  Commissario dello Stato aveva proposto un
ricorso  in  ordine  al  quale questa Corte, con ordinanza n. 204 del
2006,  ha  dichiarato  cessata  la materia del contendere, perche' la
predetta delibera nel frattempo era stata promulgata come legge della
Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti
e  variazioni  al  bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.
    Ad  avviso  del  Commissario  dello Stato la delibera legislativa
oggetto  dell'attuale impugnazione non supererebbe i motivi di quella
in  precedenza  proposta  per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione.
    Il  ricorrente,  pero',  a  sostegno  del dedotto contrasto con i
predetti   parametri   costituzionali,  si  limita  a  richiamare  le
argomentazioni  svolte  nel  suo  precedente  ricorso definito con la
citata ordinanza n. 204 del 2006.
    Con  riferimento a tali parametri, la questione e' inammissibile,
perche' motivata per relationem. Infatti, la giurisprudenza di questa
Corte  ha  affermato  che,  in  virtu' del principio della necessaria
autosufficienza  dell'atto  introduttivo del giudizio di legittimita'
costituzionale,   il   ricorso   in  via  principale  non  solo  deve
identificare  esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma
deve anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a
sostegno    della    richiesta    declaratoria    di   illegittimita'
costituzionale  della  legge  (si vedano le sentenze n. 139 del 2006,
n. 450 del 2005 e n. 384 del 1999).
    3.  -  Con  riferimento  all'art. 39  Cost., il Commissario dello
Stato  si  duole  del  fatto  che  la  delibera legislativa impugnata
avrebbe  trascurato il diritto dei lavoratori a partecipare, mediante
le   rappresentanze   sindacali,  alla  definizione  del  trattamento
applicabile  al  loro  rapporto  di lavoro e, in particolare, avrebbe
vanificato  l'obbligo  che  l'amministrazione regionale aveva assunto
con l'art. 110, comma 2, del contratto collettivo regionale di lavoro
relativo al quadriennio 2002-2005.
    Sotto questo profilo la questione non e' fondata.
    L'art. 110,   comma 2,   del   menzionato   contratto  collettivo
stabilisce  che  «entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente
accordo  l'Aran  Sicilia  insediera'  un  apposito  Comitato  con  la
partecipazione    di    rappresentanti   della   stessa   agenzia   e
dell'Amministrazione   forestale   e   rappresentanti   delle  OO.SS.
firmatarie  del  presente  contratto,  al  fine  di  approfondire gli
aspetti  di  carattere giuridico riguardanti il Corpo forestale della
Regione  Siciliana  e  proporre, entro 90 giorni dalla istituzione, i
conseguenti provvedimenti da adottare».
    Circa  i rapporti tra la legge e l'autonomia collettiva garantita
dall'art. 39  Cost.,  questa  Corte ha piu' volte affermato che detta
autonomia  puo'  essere legittimamente compressa o annullata nei suoi
esiti  concreti  dal  legislatore  solamente quando essa introduca un
trattamento  deteriore  rispetto a quanto previsto dalla legge ovvero
quando  sussista  l'esigenza  di  salvaguardia di superiori interessi
generali  (sentenze  n. 393  del  2000,  n. 143  del 1998, n. 124 del
1991).
    Nella  presente  fattispecie,  tuttavia,  le  norme impugnate dal
Commissario   dello   Stato  non  contengono  ne'  compressione,  ne'
tantomeno  annullamento  degli  esiti della contrattazione collettiva
riferiti  al  rapporto  di  lavoro  del personale del Corpo forestale
della Regione Siciliana.
    In  particolare,  quanto  al  trattamento  economico, l'art. 110,
comma 1, del citato contratto collettivo per il quadriennio 2002-2005
stabilisce  l'applicazione al personale del Corpo forestale regionale
di   tutti  gli  istituti  a  carattere  economico  disciplinati  nel
contratto  collettivo medesimo. Tale disposizione non e' stata incisa
dalla delibera impugnata.
    Quanto,  invece, al comma 2 del medesimo art. 110, si osserva che
esso si limita a contemplare l'istituzione di un comitato composto da
rappresentanti  di  entrambe  le  parti del rapporto al mero scopo di
approfondire  soltanto gli aspetti di carattere giuridico riguardanti
il   Corpo   forestale  della  Regione  Siciliana  e  di  proporre  i
conseguenti provvedimenti da adottare.
    La  clausola  contrattuale, dunque, non stabilisce che la materia
dell'ordinamento   professionale   del   personale   forestale   deve
costituire  oggetto  di autonoma determinazione in sede negoziale. Al
comitato  da  essa  previsto  e' affidato semplicemente il compito di
elaborare «proposte» (e non, quindi, di concludere accordi sindacali)
per  «i conseguenti provvedimenti da adottare» (e, dunque, neppure si
prevede   un'esclusiva   competenza   della   fonte   contrattuale  a
disciplinare   le   materie  oggetto  delle  proposte  elaborate  dal
comitato).
    Si  aggiunga  che,  alla  data  di  approvazione  della  delibera
impugnata  (20 gennaio  2006), era gia' ampiamente scaduto il termine
entro  il  quale,  secondo  le  stesse  previsioni  dell'art. 110 del
contratto collettivo, il comitato avrebbe dovuto formulare le proprie
proposte.  Il  ricorrente,  pero',  non ha fornito alcuna indicazione
circa  l'effettiva  elaborazione,  da  parte del comitato, di qualche
proposta  circa  la  materia  sulla  quale  essa sarebbe intervenuta.
Pertanto   non   e'  possibile  neppure  verificare  se  la  delibera
legislativa  in  questione  abbia  disatteso  l'attivita'  svolta dal
comitato,   essendo   incerto  addirittura  se  quest'ultimo  si  sia
costituito   e  se  abbia  formulato  qualche  proposta  in  tema  di
ordinamento del personale.
    In  conclusione, in considerazione dei termini nei quali e' stata
formulata la censura, non e' possibile pervenire alla conclusione che
l'attivita'  legislativa  della Regione abbia compresso indebitamente
l'autonomia negoziale collettiva.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  della  delibera  legislativa approvata dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006 (disegno di legge n. 1095,
stralcio  XII),  recante  «Riproposizione  di  norme  concernenti  il
personale del Corpo forestale della Regione» proposta, in riferimento
agli  articoli 3,  51  e  81  della  Costituzione,  con il ricorso in
epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
della   suddetta   delibera   legislativa   approvata  dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006 (disegno di legge n. 1095,
stralcio   XII)   proposta,   in  riferimento  all'articolo 39  della
Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0191