N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2006

Ordinanza dell'11 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il
24   gennaio   2007)   emessa   dalla   Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale   d'appello  per  la  Regione  Siciliana  -  Palermo,
sull'appello  proposto  da  Impicciche'  Maurizio  contro Procuratore
Regionale   presso   la   Sezione  giurdisdizionale  per  la  Regione
Siciliana.

Corte  dei  conti  - Giudizi di responsabilita' - Soggetti condannati
  per  fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata  -  Possibilita'  di  chiedere,  in  sede  di appello, la
  definizione  del  giudizio  mediante  il pagamento di una somma non
  inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno
  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado  - Irrazionalita' -
  Violazione   del   principio   di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione  -  Interferenza  sulla  funzione giurisdizionale -
  Violazione  del principio di separazione del potere legislativo dal
  potere giudiziario.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
Corte  dei  conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati
  per  fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata  -  Giudizio di impugnazione - Possibilita' della sezione
  di  appello  della  Corte  dei conti, in caso di accoglimento della
  richiesta di riduzione del danno, di determinare la riduzione della
  somma  dovuta  in  misura  non  superiore al 30 per cento del danno
  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado  - Irrazionalita' -
  Violazione   del   principio   di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
Corte  dei  conti  - Giudizi di responsabilita' - Soggetti condannati
  per  fatti  commessi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende
  definito  a  decorrere  dalla  data  di  deposito della ricevuta di
  versamento  presso  la  segreteria  della  sezione di appello della
  somma  dovuta  dal  condannato  -  Irrazionalita'  - Violazione del
  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Interferenza sulla funzione giurisdizionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                         LA CORTE DEI CONTI

Ha  pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza avanzata, ai sensi
e  per  gli  effetti  dell'art. 1, comma 231, legge 23 dicembre 2005,
n. 266,  nel  giudizio  d'appello, iscritto al n. 1840/Aresp del reg.
segr., promosso dal sig. Maurizio Impicciche', rappresentato e difeso
dagli avv.ti prof. Giovanni Pitruzzella e Massimiliano Mangano presso
lo   studio   dei   quali  in  Palermo,  Via  n. Morello,  n. 40,  e'
elettivamente  domiciliato,  contro  la  procura  regionale presso la
sezione   giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la  regione
siciliana,   per   l'annullamento   della   sentenza   della  sezione
giurisdizionale  della  Corte  dei  conti  per  la  regione siciliana
n. 1797/2005 del 18 luglio - 6 ottobre 2005.
    Visti gli atti ed i documenti di causa.
    Uditi  nella  camera di consiglio del 29 giugno 2006 il relatore,
cons   Giuseppe   Cozzo,   l'avv.  Massimiliano  Mangano  e  il  vice
procuratore generale, dott. Diana Calaciura Traina.

                              F a t t o

    La  sezione  giurisdizionale delta Corte dei conti per la regione
siciliana,  con  la  sentenza  n. 1797/2005 del 18 luglio - 6 ottobre
2005,   ha   condannato   il  sig.  Maurizio  Impicciche'  dipendente
regionale,  membro  del  consiglio  di amministrazione e del comitato
tecnico  del  consorzio fidi industrie di Palermo, condannato, per il
reato  di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 223, commi 1 e 2 del
R.D.   16  marzo  1942,  n. 267,  consumato  in  concorso  con  altri
amministratori  e  dipendenti dell'Ente con sentenza del Tribunale di
Palermo  n. 404/02,  confermata dalla Corte di appello di Palermo con
sentenza  n. 2839/02  divenuta  irrevocabile  il  13  gennaio  2004 -
riconoscendo  la  sua  responsabilita'  amministrativa per gli stessi
fatti  oggetto  del procedimento penale, al pagamento in favore della
Regione  siciliana  detta somma complessiva di 110.896,20 euro, oltre
alla  rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l'indice ISTAT di
cui  all'art. 150  delle  disposizioni  d'attuazione  del  codice  di
procedura civile, a decorrere dal 17 giugno 2004 e fino all'effettiva
pubblicazione  della  presente  sentenza,  e agli interessi legati da
tale data e sino al soddisfo.
    Avverso  tale  sentenza  il sig. Impicciche' ha proposto appello,
sostenendo  il  difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, nel
merito,  l'assenza  degli elementi necessari per l'affermazione della
sua  responsabilita'  amministrativa  (danno,  nesso  di causalita) e
chiedendo  l'annullamento  della decisione appellata e, in subordine,
la riduzione dell'addebito
    Il procuratore generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto il
rigetto  per  gli  effetti  dell'art. 1, comma 231, legge 23 dicembre
2005,  n. 266, la definizione del procedimento di appello mediante il
pagamento  di una somma pari al 10% (e comunque non superiore al 20%)
del  danno  quantificato nella sentenza. Il p.m., con atto depositato
il  26  giugno  2006,  ha  espresso parere contrario all'accoglimento
dell'istanza.
    Nella  camera  di  consiglio  del  29  giugno 2006 le parti hanno
confermato le rispettive posizioni.

                            D i r i t t o

    L'art. 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, intervenuta nel
corso  del processo di appello promosso dal sig. Maurizio Impicciche'
per l'annullamento della sentenza della sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la regione siciliana n. 1797/2005 del 18 luglio-6
ottobre  2005,  ha  previsto  un  sistema  di  regole secondo cui con
riferimento  alle  sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di
responsabilita'  dinanzi  alla  Corte  dei  conti  per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore delta presente legge,
i  soggetti  nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata sentenza di
condanna possano chiedere alla competente sezione di appello, in sede
di  impugnazione,  che  il  procedimento  venga  definito mediante il
pagamento  di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore
al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (comma 131); la
sezione  di  appello,  con decreto in camera di consiglio, sentito il
procuratore  competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso
di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al
30  per  cento  del danno quantificato nella sentenza di primo grado,
stabilendo  il  termine  per il versamento (comma 232) il giudizio di
appello  si intende definito a decorrere dalla data di deposito della
ricevuta  di  versamento presso la segretena della sezione di appello
(comma  233).  Tali disposizioni, in sostanza, introducono nella fase
dell'appello   un  procedimento  camerale  diretto  alla  definizione
agevolata del giudizio di responsabilita' amministrativa.
    La  sezione dubita della legittimita' costituzionale di un simile
sistema  di  regole, applicabili nella specie poiche' il mutamento di
diritto  sostanziale  e'  avvenuto prima dell'accertamento definitivo
della  responsabilita'  dell'intimato, in relazione agli artt. 3, 97,
101 e 103 Cost.
    Dalla  giurisprudenza  costituzionale (sentt. nn. 68 del 1971, 63
del  1973  e 1032 del 1988) sembra desumersi che la concreta garanzia
dei  principi costituzionali di eguaglianza, del buon andamento e del
controllo  contabile,  i  quali ultimi sono legati dal comune fine di
assicurare l'efficienza e la regolarita' della gestione finanziaria e
patrimoniale  degli  enti pubblici, sia sostanzialmente affidata alla
legge   ordinana.   Sono   riservate,   infatti,   al   discrezionale
apprezzamento  del  legislatore  non  solo  la  determinazione  e  la
graduazione  dei  tipi  e  dei  limiti  di  responsabilita'  che,  in
relazione   alle   varie   categorie  di  dipendenti  pubblicio  alle
particolari situazioni regolate, appaiano come le forme piu' idonee a
garantire  l'attuazione  dei  predetti principi costituzionali (sent.
n. 411  del  1988;  ord.  n. 549  del  1988,  nonche',  in  relazione
all'art. 28  Cost.,  le  sentt. nn. 2 del 1968, 123 del 1972, 164 del
1982,  26  del 1987), ma anche la possibilita' di stabilire un limite
patrimoniale  della  responsabilita' amministrativa (sent. n. 340 del
2001). Cio' significa in ultima analisi, per un verso, che, ancorche'
non  sia  possibile  trarre dall'ordinamento (artt. 97 e 103, secondo
comma,  Cost.)  un  principio  di inderogabilita' delle comuni regole
della  responsabilita', si puo', tuttavia, da esso ricavare la regola
secondo  la  quale  la  discrezionalita'  del legislatore, per essere
correttamente  esercitata,  deve  determinare  e  graduare i tipi e i
limiti  della  responsabilita',  caso  per  caso, in riferimento alle
diverse  categorie  di  dipendenti  pubblici  ovvero alle particolari
situazioni,  stabilendo, per ciascuna di esse, le forme piu' idonee a
garantire  i  principi  del  buon andamento e del controllo contabile
(sent.  n. 371  del 1998) e, per l'altro, che, in sede di giudizio di
legittimita'    costituzionale,    le    leggi    disciplinanti    la
responsabilita'   dei   pubblici   dipendenti  sono  sindacabili,  in
riferimento  ai  parametri  invocati,  solo  sotto  il  profilo della
ragionevolezza  della  disciplina  adottata  e delle differenziazioni
introdotte (art. 3 Cost.).
    Pur  non  potendosi  negare,  dunque,  in  linea  di principio la
possibilita'  di  un  intervento  legislativo  del,  tipo  di  quello
esaminato,   e',  tuttavia,  pur  sempre  necessario  che  esso  sia,
anzitutto,  strettamente  collegato  alle specifiche peculiarita' del
caso,   tali   da   escludere   che  possa  risultare  arbitraria  la
sostituzione  della disciplina generale - originariamente applicabile
-  con  quella  eccezionale  successivamente  emanata, tanto sotto il
profilo  del  rispetto  del  principio  costituzionale  di parita' di
trattamento,  quanto sotto il profilo della tutela del buon andamento
e  della  salvaguardia  da indebite interferenze dell'esercizio della
funzione  giurisdizionale.  Sennonche',  nella  specie  le previsioni
normative  denunciate  di  incostituzionalita' sono caratterizzate da
una indeterminatezza assoluta sullo scopo perseguito dal legislatore,
tale  da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio
normativa  che  non  sia  quella  della  limitazione patrimoniale del
risarcimento  per  se stessa; pertanto, esse, connotandosi unicamente
come  effetto premiale ingiustificato, si palesano come una negazione
illogica  e  ingiustificata  dei  principi  del  buon andamento e del
controllo contabile, che non puo' certamente rappresentare un termine
di comparazione con gli altri valori coinvolti ai fini della verifica
del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento.
    Le  previsioni  in  questione  appaiono  viziate  in relazione ai
parametri  costituzionali  indicati anche per altro aspetto. Infatti,
nel  sistema  positivo  vigente  l'attenuazione della responsabilita'
amministrativa  nei  singoli casi, e' rimessa al potere riduttivo sul
quantum  affidato  al  giudice  che  puo'  anche  tenere  conto delle
capacita'   economiche  del  soggetto  responsabile,  oltre  che  dal
comportamento,   al   livello   della  responsabilita'  e  del  danno
effettivamente   cagionato.   In   contrasto   con   questi  principi
dell'ordinamento  ed  assolutamente  irragionevole  e', pertanto, una
riduzione    predeterminata    e    pressoche'    automatica    della
responsabilita' amministrativa e della misura del risarcimento, senza
che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento
complessivo  occasione  della  prestazione  che  ha  dato  luogo alla
responsabilita'  (cfr. Corte Cost. sent. n. 340 del 2001). Ugualmente
incostituzionale  appare,  infine, l'affidamento al giudice contabile
di  un  potere  discrezionale  illimitato  nella individuazione delle
ragioni   da  porre  a  fondamento  dell'accoglimento  della  domanda
riduzione  dell'addebito e della concreta determinazione della misura
del  risarcimento,  avendo  il  legislatore  indicato  solo  i limiti
quantitativi  di  tale  potere  fra un minimo e un massimo risultanti
dalla  norma,  senza  fissare  criteri  direttivi ai quali il giudice
stesso  debba attenersi. Le norme in esame, infatti, oltre a porsi in
diretto  contrasto con i principi di cui gli artt. 3, 97 e 103 Cost.,
essendo  dirette  ad  introdurre  una  disciplina limitativa in forma
generalizzata  della  responsabilita'  amministrativa con riferimento
indiscriminato  a  tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili
situazioni,  confliggono  con  il principio secondo cui il giudice e'
soggetto  alla legge (art. 101 Cost.), con grave vulnus del principio
di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario.
    La  questione  di leggittimita' costituzionale, non superabile in
via   interpretativa,   e'  rilevante.  Qualora,  infatti,  le  norme
denunciate  venissero dichiarate incostituzionali non potrebbero piu'
essere  applicate  nel presente giudizio che proseguirebbe secondo il
rito ordinario.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e
103 Cost.
    Ordina   l'immediata   trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
segreteria,  alla  Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente
il    processo   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
costituzionalita'.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e
sia  comunicata  al presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
    Cosi'  provveduto  in  Palermo,  nella camera di consiglio del 29
giugno 2006.
                       Il Presidente: Sancetta
07C0204