N. 88 SENTENZA 5 - 16 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  regionale  -  Pluralita'  di  questioni  riferite  a materie
  diverse - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici di qualita' di interesse nazionale - Applicabilita' nelle
  Regioni    a   statuto   speciale   e   nelle   Province   autonome
  compatibilmente  con  le  disposizione  statutarie -  Ricorso della
  Regione  Valle  D'Aosta  -  Eccezione  di inammissibilita', essendo
  prospettata una questione di natura interpretativa - Reiezione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 610.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di  interesse  nazionale  -  Ricorsi delle
  Regioni  Valle  D'Aosta,  Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia
  Giulia  -  Eccezione  di inammissibilita' in relazione all'asserita
  facolta'   delle  Regioni  di  applicare  o  meno  le  disposizioni
  impugnate - Reiezione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di  interesse  nazionale - Possibilita' di
  realizzazione anche tramite concessione di beni demaniali marittimi
  o   mediante   riqualificazione   di   insediamenti   ed   impianti
  preesistenti  -  Facolta'  dei  soggetti promotori di presentare le
  relative  proposte alla Regione interessata - Ricorsi delle Regioni
  Valle  D'Aosta,  Campania  ed  Emilia-Romagna  - Denunciata lesione
  delle  competenze  regionali  in  materia  di turismo - Esclusione,
  trattandosi  di  ampliamento,  piuttosto  che di restrizione, delle
  prerogative regionali - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 583.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita' di interesse nazionale - Introduzione di un
  regime  derogatorio (di favore) per la determinazione dei canoni di
  concessione  -  Ricorsi  delle  Regioni  Valle D'Aosta, Campania ed
  Emilia-Romagna  -  Denunciata lesione delle competenze regionali in
  materia  di  turismo,  del  principio di leale collaborazione e del
  criterio  di ragionevolezza - Esclusione - Competenza della Regione
  ad  emanare l'atto contenente la misura del canone - Non fondatezza
  della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 584.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di interesse nazionale - Definizione delle
  caratteristiche  e degli elementi identificativi degli insediamenti
  - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna -
  Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di turismo
  -  Esclusione - Legittimita' del riferimento ad ambiti di esclusiva
  competenza statale - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 585.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera q); Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di  interesse  nazionale - Definizione con
  regolamento  interministeriale dei requisiti tecnici, organizzativi
  e  finanziari  dei  soggetti  abilitati  a presentare le proposte -
  Necessita'   che   il   regolamento   sia   preceduto   dall'intesa
  Stato-Regioni  -  Mancata  previsione - Ricorsi delle Regioni Valle
  D'Aosta,   Campania,   Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia  -
  Violazione  del  principio di leale collaborazione - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 586.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera  q); Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
  art. 4, n. 12; Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici di qualita' di interesse nazionale - Necessaria redazione
  delle   proposte  di  insediamento  secondo  modelli  definiti  con
  regolamento   interministeriale   -  Ricorsi  delle  Regioni  Valle
  D'Aosta,   Campania,  Emilia-Romagna  -  Denunciata  lesione  delle
  competenze  regionali  in  materia  di  turismo  e di urbanistica -
  Esclusione,  in ragione della intervenuta dichiarazione di parziale
  incostituzionalita' del comma 586 - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 587.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera q); Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di  interesse  nazionale  - Obbligo per le
  Regioni di valutare in via prioritaria le proposte che prevedono il
  recupero  e  la  bonifica  di  aree  compromesse  sotto  il profilo
  ambientale  e  di  impianti  industriali  dismessi  - Ricorsi delle
  Regioni  Valle  D'Aosta,  Campania  ed  Emilia-Romagna - Denunciata
  lesione  delle  competenze  regionali  in  materia  di turismo e di
  urbanistica  -  Esclusione, trattandosi di criteri finalizzati alla
  tutela   dell'ambiente,  di  esclusiva  competenza  statale  -  Non
  fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 588.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera  q);  Costituzione,  art. 117,  commi  secondo, lett. s), e
  sesto.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici   di   qualita'   di  interesse  nazionale  -  Previsione
  dettagliata  delle  verifiche a cui le Regioni devono sottoporre le
  proposte di insediamento, dei termini entro cui le verifiche devono
  essere  compiute,  e  del  silenzio  assenso  in  caso di inerzia -
  Ricorsi  delle  Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna -
  Lesione  delle  competenze  regionali  in  materia  di  governo del
  territorio - Illegittimita' costituzionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 589 e 590.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera q); Costituzione, artt. 117 e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di  interesse nazionale - Previsione degli
  effetti  giuridici  dell'accordo  di  programma  (variazione  degli
  strumenti  urbanistici e sostituzione delle concessioni edilizie) -
  Ricorsi  delle  Regioni Valle D'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna -
  Disposizione strettamente inserita in una procedura di cui e' stata
  dichiarata l'incostituzionalita' - Illegittimita' costituzionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 591.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera  q);  Costituzione,  artt. 117,  commi  quarto  e  secondo,
  lettera s), e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di  qualita'  di  interesse  nazionale  -  Pluralita' di
  proposte  relative  alla  stessa  concessione  di  beni demaniali -
  Obbligo   delle   Regioni,  prima  della  stipula  dell'accordo  di
  programma,  di  indire la gara rispettando il criterio dell'offerta
  economica  piu'  vantaggiosa - Ricorsi delle Regioni Valle D'Aosta,
  Campania  ed  Emilia-Romagna  - Denunciata lesione delle competenze
  regionali  in  materia  di  governo del territorio - Esclusione, in
  conseguenza della dichiarata incostituzionalita' dei commi 589, 590
  e 591 - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 592.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera q); Costituzione, artt. 117, commi quarto e sesto, e 118.
Turismo  -  Legge  finanziaria  2006  - Disciplina degli insediamenti
  turistici  di qualita' di interesse nazionale - Facolta' dei comuni
  interessati   di  prevedere  regimi  agevolati  dei  contributi  di
  costruzione  -  Ricorsi  delle  Regioni  Valle  D'Aosta,  Campania,
  Emilia-Romagna  e  Friuli-Venezia  Giulia  -  Denunciata lesione di
  competenze  regionali  -  Esclusione,  dovendo  i  regimi agevolati
  essere   conformi   ai  parametri  indicati  dalla  Regione  -  Non
  fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 593.
- Statuto  speciale  per  la  Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1,
  lettera  q); Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
  art. 4, n. 12; Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118.
(GU n.12 del 21-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 583
a  593  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006), promossi con ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta,
Campania,  Emilia-Romagna  e Friuli-Venezia Giulia notificati il 24 e
27 febbraio  2006, depositati in cancelleria il 1°, il 3 e il 4 marzo
2006 ed iscritti ai nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2007  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Guzzetta  per  la  Regione  Valle
d'Aosta,  Vincenzo  Cocozza  per  la  Regione  Campania, Giandomenico
Falcon   e   Franco   Mastragostino  per  la  Regione  Emila-Romagna,
Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato
dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con ricorso notificato il 24 febbraio 2005 e depositato il
successivo  1° marzo  (reg.  ric.  n. 30  del 2006), la Regione Valle
d'Aosta  -  Vallee  d'Aoste  ha  impugnato diverse disposizioni della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),
tra  cui  l'art. 1,  commi  da  583  a  593, lamentando la violazione
dell'art. 2, lettera q), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
adottato  con  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 4, e
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.
    Il  comma 583 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che «Al fine
di  promuovere lo sviluppo del turismo di qualita', i soggetti di cui
al  comma 586,  di seguito denominati «promotori», possono presentare
alla  regione  interessata  proposte  relative  alla realizzazione di
insediamenti  turistici  di  qualita'  di  interesse nazionale, anche
tramite  concessione  di beni demaniali marittimi, esclusi quelli sui
quali  sussistono concessioni con finalita' turistico-ricreative gia'
operanti  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n. 400,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993,  n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e
impianti preesistenti».
    Dispone,  poi, il comma 584 che «Ai canoni di concessione per gli
insediamenti  di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di
cui   al   decreto-legge  5 ottobre  1993,  n. 400,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre  1993, n. 494. La misura del
canone  e'  determinata  nell'atto  di  concessione.  Una quota degli
introiti  dei canoni e' attribuita nella misura del 20 per cento alla
regione  interessata  e  nella misura del 20 per cento al comune o ai
comuni   interessati,   proporzionalmente   al   territorio  compreso
nell'insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a 593,
si  applicano  le  disposizioni  di  cui agli articoli da 36 a 49 del
codice della navigazione».
    In  base al comma 585, «Gli insediamenti turistici di qualita' di
cui  ai  commi  da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilita'
ambientale,  dalla  capacita' di tutela e di valorizzazione culturale
del   tessuto   circostante  e  dei  beni  presenti  sul  territorio,
dall'elevato  livello  dei  servizi  erogati  e  dalla  idoneita'  ad
attrarre  flussi  turistici  anche  internazionali.  In ogni caso gli
insediamenti  turistici  [...] devono assicurare un ampliamento della
base  occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non
inferiore  a  250  unita'.  La  realizzazione  e  la  gestione  degli
insediamenti  per  il  turismo di qualita' sono effettuate secondo le
procedure  di  cui  ai  commi  da  586  a  593  e  ferme  restando le
disposizioni  di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
    Il comma 586 prevede, ancora, che «Possono presentare le proposte
di  cui  al  comma 583  gli  enti  territorialmente competenti, anche
associati,  i  soggetti  di  cui  all'art. 10 della legge 11 febbraio
1994,  n. 109,  e  successive modificazioni, associati con gestori di
servizi   ed   eventualmente   consorziati   e   associati  con  enti
finanziatori,  nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi  e  finanziari,  definiti  da  apposito  regolamento da
adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».
    Ai sensi del comma 587, «Le proposte devono comprendere lo studio
di  fattibilita' ambientale, il piano finanziario degli investimenti,
l'adeguamento  del  sistema  complessivo  dei servizi che interessano
l'area,  in  particolare  nel  settore  della  mobilita',  nonche' la
previsione  di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e
sono  redatte  secondo  modelli  definiti  dal  regolamento di cui al
comma 586.  La  realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi
puo'    essere    affidata    allo   stesso   soggetto   realizzatore
dell'insediamento   turistico.   In   tale   caso   si  applicano  le
disposizioni  stabilite dall'art. 104, comma 4, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
    Secondo  il  comma 588,  «Le proposte sono valutate dalla regione
sotto  il  profilo  della  fattibilita' e della qualita' costruttiva,
urbanistica  e  ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della
funzionalita',  del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di
ultimazione  dei  lavori  per la realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture  e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in
via  prioritaria  le proposte che prevedono il recupero e la bonifica
di  aree  compromesse  sotto  il  profilo  ambientale  e  di impianti
industriali dismessi».
    In  base  al  comma 589,  «La  Regione,  entro  30  giorni  dalla
presentazione,  verifica  l'assenza di elementi ostativi e, esaminate
le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che
ne  facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni,
ad   individuare  quelle  che  ritiene  di  pubblico  interesse  e  a
trasmettere  documentazione  ai comuni e alle province competenti per
territorio, al Ministero delle economie e delle finanze, al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, al Ministero delle attivita'
produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
al  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e a tutte le altre
amministrazioni  competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di
ogni genere e tipo».
    Il  comma 590  stabilisce  che  «Le  Amministrazioni  interessate
rimettono  le  proprie  valutazioni  alla  regione  entro  il termine
perentorio  di  trenta  giorni  dalla  ricezione della documentazione
relativa  alla  proposta,  ovvero,  in  caso di procedura ad evidenza
pubblica   ai   sensi   del  comma 592,  entro  trenta  giorni  dalla
aggiudicazione.   Entro   lo   stesso   termine   le  amministrazioni
interessate  possono  presentare  motivate  proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine
previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di
assenso  alla  proposta.  La  regione  promuove,  entro  i successivi
quarantacinque  giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate
di  un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
    Secondo  il  comma 591,  «La  stipula  dell'accordo  di programma
sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominato,  consente  la  realizzazione  e  l'esercizio  di tutte le
opere,  prestazioni ed attivita' previste nella proposta approvata, e
ha  l'effetto  di  determinare  le eventuali e conseguenti variazioni
degli  strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie,
nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui al citato art. 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque
ferme  le  disposizioni  di  cui  al  codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
    Ancora,  il  comma 592  prevede  che  «Nel  caso di piu' proposte
relative  alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima
della  stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ponendo
a  base  di  gara  la  proposta  presentata dal promotore, secondo le
procedure  di  cui  all'art. 37-quater  della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni».
    Infine,   il   comma 593   stabilisce   che  «Per  promuovere  la
realizzazione  degli  insediamenti  di  cui  ai commi da 583 a 592, i
comuni   interessati   possono  prevedere  l'applicazione  di  regimi
agevolati  ai  fini del contributo di cui all'art. 16 del testo unico
delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia,
di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380,  nonche'  l'esenzione,  ovvero  l'applicazione di riduzioni o
detrazioni,  dall'imposta  comunale  sugli immobili di cui all'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».
    2.  -  Secondo la Regione ricorrente, le disposizioni impugnate -
riguardanti  le  procedure  per  la  realizzazione  di  «insediamenti
turistici  di  qualita'  di  interesse  nazionale»  -  si  pongono in
contrasto con l'evocata norma statutaria, la quale le attribuisce una
potesta'  legislativa  primaria in materia di «industria alberghiera,
turismo e tutela del paesaggio».
    Nemmeno   puo'   invocarsi   -  a  giudizio  della  ricorrente  -
l'attrazione  di  tale materia, in via sussidiaria, nell'orbita delle
competenze normative statali: come chiarito dalla sentenza n. 303 del
2003  di  questa  Corte,  perche'  tale  attrazione sia legittima, e'
necessario  che  lo  Stato  abbia previamente assunto, per ragioni di
tutela  dell'esercizio  unitario ai sensi dell'art. 118, primo comma,
Cost., le relative funzioni amministrative, mentre queste ultime, nel
caso di specie, sono rimaste in capo alle Regioni.
    In  particolare,  la Regione Valle d'Aosta denuncia la violazione
della   propria  riserva  di  potesta'  regolamentare  da  parte  del
comma 586,  il  quale  rinvia  -  per  quanto  riguarda  i  requisiti
necessari per presentare le proposte sugli insediamenti previsti - ad
un  regolamento  del Ministro per le attivita' produttive. Secondo la
Regione  ricorrente,  l'illegittimita'  della  norma  in questione e'
duplice, poiche', oltre ad invadere direttamente un ambito rientrante
nelle  competenze regionali, rimette altresi' ad una successiva fonte
secondaria   la   disciplina   di  aspetti  di  esso  tutt'altro  che
irrilevanti.    Del    resto,    la    potesta'    regolamentare   e'
costituzionalmente  attribuita  allo  Stato  - a norma dell'art. 117,
sesto  comma,  Cost.  -  limitatamente  alle  materie di legislazione
esclusiva,  elencate  nel secondo comma del medesimo articolo, tra le
quali non figura il turismo.
    3.  -  Le medesime disposizioni, unitamente ad altre della stessa
legge  n. 266  del  2005, sono state impugnate con separati ricorsi -
notificati  il 25 febbraio 2006 e il 27 febbraio 2006 e depositati il
3 marzo  2006  (reg.  ric.  nn. 36  e  39  del  2006) - dalla Regione
Campania    e    dalla   Regione   Emilia-Romagna,   per   violazione
dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost.
    Secondo  la  Regione  Campania,  tali  disposizioni si pongono in
contrasto  con  le  citate  norme  costituzionali  poiche' la materia
«turismo  e  industria  alberghiera»  non  compare  piu'  tra  quelle
elencate  dal  nuovo  art. 117  Cost., ne' risulta rifluita in alcuna
delle  formule  contenute  nei successivi commi secondo e terzo della
medesima  disposizione,  sicche'  la  materia stessa appartiene ormai
alla competenza legislativa residuale, esclusiva, delle Regioni.
    In  particolare,  la  Regione  ricorrente  denuncia la violazione
della  propria  riserva di potesta' regolamentare, dal momento che il
comma 586  rinvia  -  per  l'attuazione  dei  requisiti necessari per
presentare   le   proposte   sugli  insediamenti  previsti  -  ad  un
regolamento del Ministro per le attivita' produttive: in tal modo, la
disposizione  impugnata,  oltre  ad  invadere  direttamente un ambito
rientrante  nelle  competenze  regionali,  rimette  ad una successiva
fonte  secondaria  la  disciplina  di  aspetti di esso tutt'altro che
irrilevanti.    Del    resto,    la    potesta'    regolamentare   e'
costituzionalmente  attribuita  allo  Stato  - a norma dell'art. 117,
sesto  comma,  Cost.  -  limitatamente  alle  materie di legislazione
esclusiva,  elencate  nel secondo comma del medesimo articolo, tra le
quali non figura il turismo.
    4. - A sua volta, la Regione Emilia-Romagna lamenta una specifica
violazione dell'art. 117, quarto e sesto comma, Cost., nella parte in
cui   le   disposizioni   impugnate   attribuiscono   ad   una  fonte
regolamentare   ministeriale   il  potere  di  definire  parte  della
disciplina  procedimentale, laddove «la potesta' regolamentare spetta
allo  Stato  solo  nelle  materie  di  legislazione esclusiva, e alle
Regioni in ogni altra materia».
    La  ricorrente  sostiene  che  le norme impugnate introducono una
categoria  nuova,  cioe'  gli  «insediamenti turistici di qualita' di
interesse  nazionale»,  priva  di una precisa definizione; il che non
consente  di  accertarne  i  requisiti  in  sede  di approvazione dei
progetti.  Inoltre,  anche  a  voler  sostenere  che,  trattandosi di
interventi  di  interesse  nazionale  sia  consentito  allo  Stato di
«chiamare   in   sussidiarieta»   le   funzioni   promozionali  degli
investimenti  turistici,  non  potrebbe comunque negarsi l'obbligo di
prevedere  il  rispetto del principio di leale collaborazione, da cui
discende   l'obbligo  di  sperimentare  previamente  un'intesa  nella
Conferenza Stato-Regioni.
    Illegittima  e',  altresi'  -  secondo  la  medesima Regione - la
normativa  in cui si stabilisce che i comuni possano prevedere regimi
agevolati  ai fini del contributo di costruzione, poiche' essa invade
un  ambito  di  competenza  legislativa  regionale,  col risultato di
consentire ai comuni, in applicazione diretta della norma statale, di
disapplicare le norme regionali attualmente vigenti (artt. da 27 a 32
della  legge  regionale  25 novembre 2002, n. 31, recante «Disciplina
generale dell'edilizia»).
    5.  -  Con ricorso notificato il 25 febbraio 2006 e depositato il
4 marzo  2006  (reg.  ric. n. 41 del 2006), la Regione Friuli-Venezia
Giulia  ha  impugnato  numerose  disposizioni  della legge n. 266 del
2005,  tra  cui, per quanto qui interessa, l'art. 1, commi 586 e 593,
deducendo  l'illegittimita'  del  primo, in quanto non prevede alcuna
intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni,  e del secondo, in quanto
invasivo della competenza statutaria primaria regionale in materia di
urbanistica (art. 4, numero 12, della legge costituzionale 31 gennaio
1963,  n. 1,  recante  «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia»)  col  risultato  di  consentire  ai comuni, sulla base della
norma statale, di disapplicare le norme regionali vigenti.
    6.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e costituito in tutti
i giudizi chiedendo la reiezione dei ricorsi.
    Con riferimento al ricorso della Regione Valle d'Aosta, la difesa
erariale  ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle  censure riferite a
tutti   i   commi  in  quanto  esse  prospetterebbero  una  questione
interpretativa - non proponibile in questa sede - del comma 610 della
stessa  legge  n. 266 del 2005, secondo cui «le disposizioni di detta
legge  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto speciale e nelle
province  autonome  di  Trento e Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti».
    L'Avvocatura   erariale  rileva  che  le  disposizioni  impugnate
riguardano  non  tanto  il settore turismo, ma facilitazioni a favore
dei  concessionari  di  arenili  e,  in  genere,  di beni del demanio
marittimo appartenenti allo Stato. In ogni caso - osserva - i ricorsi
sono  inammissibili,  oltre  che infondati, in quanto la Regione puo'
salvaguardare  la propria sfera di competenze semplicemente non dando
applicazione alle disposizioni di che trattasi.
    Infondata  e'  altresi' - secondo l'Avvocatura - la censura mossa
al  comma 593:  poiche'  ai  comuni non e' attribuita alcuna potesta'
legislativa,  i  «regimi agevolativi» non possono che essere previsti
dal legislatore competente.
    7.  -  In  prossimita'  dell'udienza  le Regioni ricorrenti hanno
depositato  memorie  cui  ha  replicato  l'Avvocatura dello Stato con
altrettante memorie.

                       Considerato in diritto

    1.  - La Regione Valle d'Aosta ha impugnato numerose disposizioni
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  tra  cui  l'art. 1,  commi da 583 a 593, sostenendo che essi,
disciplinando  in  termini dettagliati gli «insediamenti turistici di
qualita' di interesse nazionale», sarebbero invasivi della competenza
riservata  alla Regione, titolare - ai sensi dell'art. 2, lettera q),
del  proprio  statuto  speciale  di  autonomia, adottato con la legge
costituzionale  26 febbraio  1948, n. 4 - di una potesta' legislativa
primaria  con  riguardo alla «industria alberghiera, turismo e tutela
del  paesaggio»,  oltre  ad essere in contrasto con l'art. 117, sesto
comma, Cost.
    2.  -  Le medesime norme sono state impugnate anche dalle Regioni
Campania  ed  Emilia-Romagna,  in  quanto  invasive  della competenza
esclusiva loro riservata in materia di turismo, e dunque in contrasto
con l'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione.
    3. - A sua volta, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato i
soli  commi 586  e  593  della  legge  n. 266  del  2005, ritenendoli
invasivi  della  propria  competenza  statutaria  primaria  ai  sensi
dell'art. 4,  numero  12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
    4.    -    Riservata    a   separate   pronunzie   la   decisione
sull'impugnazione,  effettuata  con  i  medesimi  ricorsi,  di  altre
disposizioni della stessa legge, l'identita' della materia, anche per
quanto  riguarda l'ambito di competenza legislativa delle ricorrenti,
siano  esse Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario, nonche'
l'analogia delle questioni prospettate, rendono opportuna la riunione
dei  giudizi,  per  una  loro  trattazione  congiunta  e  per la loro
decisione con unica sentenza.
    Induce  alla  trattazione  unitaria  il  rilievo  che nel caso in
esame,  le  competenze  in  materia di turismo previste dagli statuti
delle  due  Regioni  con autonomia speciale ricorrenti coincidono con
quelle  attribuite  alla  potesta'  legislativa esclusiva (residuale)
delle Regioni ad autonomia ordinaria.
    5. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilita'
sollevata  dall'Avvocatura  dello  Stato  con  riferimento al ricorso
della  Valle  d'Aosta,  sul  presupposto  che esso prospetterebbe una
questione di natura interpretativa, come tale estranea a questa sede.
L'eccezione fa riferimento al comma 610 della stessa legge n. 266 del
2005,  secondo  cui  le  disposizioni di tale legge «sono applicabili
nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».
Secondo  l'Avvocatura, un ricorso diretto a questa Corte non potrebbe
essere   proposto   solo   per   ottenere   un   chiarimento   o  una
interpretazione.
    L'eccezione   non   e'  fondata,  atteso  che  la  giurisprudenza
costituzionale  ritiene  in  ogni  caso  ammissibili  le questioni di
natura interpretativa nel giudizio in via principale (sentenza n. 412
del 2004).
    6.  - Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilita' di tutti i
ricorsi  sollevata  dall'Avvocatura erariale sul presupposto che alle
Regioni  e'  data  solo  facolta' di applicare o meno le disposizioni
impugnate.
    L'eccezione non e' fondata.
    Le  Regioni,  in  quanto  conservano  un ruolo determinante nello
svolgimento delle procedure di valutazione delle proposte, nonche' la
competenza  a  promuovere  gli  accordi  di  programma  ai fini della
definizione  ed  attuazione  degli  interventi,  quando  ricevono  le
proposte  formulate  dai  «promotori», sono tenute, in ogni caso, per
effetto  delle  norme  impugnate,  ad  avviare  e  portare  a termine
l'istruttoria  secondo  le  modalita'  procedimentali descritte nella
normativa in esame.
    7.  -  Nel  merito,  va premesso, in linea generale, che le norme
impugnate sono dirette a favorire insediamenti turistici di qualita'.
In  particolare,  l'intervento  tende  a  favorire  gli  insediamenti
collocati  su aree demaniali marittime, escluse quelle gia' destinate
a   finalita'  turistico-ricreative  (ad  esempio,  gli  stabilimenti
balneari),  nonche'  la  riqualificazione di insediamenti ed impianti
preesistenti.  Il  fine e' quello di valorizzare un settore che ha un
forte impatto economico su base nazionale ed internazionale.
    Requisiti  essenziali  di  tali insediamenti sono individuati dal
legislatore  nella  loro  compatibilita' ambientale, nell'idoneita' a
tutelare   e   valorizzare   il   contesto   culturale   circostante,
nell'elevato livello dei servizi erogati, nella capacita' di attrarre
flussi   turistici  anche  internazionali  e,  in  ogni  caso,  nella
capacita' di garantire una base occupazionale di almeno 250 addetti.
    Per  la  realizzazione di una tale molteplicita' di obiettivi, la
legge  si  rivolge  anzitutto  a  soggetti  (promotori)  - pubblici e
privati  -  dotati  di  requisiti tecnici, organizzativi e finanziari
sufficienti  per  garantire il buon esito dell'investimento, ai quali
riserva  agevolazioni  anche  di  natura fiscale, ed in secondo luogo
alla  Regione,  titolare  esclusiva  della  competenza  in materia di
turismo,  cui  viene  attribuita,  tra  altre agevolazioni, una quota
degli  oneri  concessori  relativi  agli  insediamenti  collocati sul
demanio  marittimo.  Alle Regioni viene richiesto di attenersi ad una
procedura unitariamente regolamentata.
    Questa  Corte  rileva  che  si  tratta  di aspetti che richiamano
competenze   legislative   ora   statali   ed  ora  regionali  e  che
giustificano   la  chiamata  in  sussidiarieta'  dello  Stato  ed  un
coordinamento unitario ai sensi dell'art. 118 Cost.
    Da  alcune  decisioni  di questa Corte (sentenze nn. 214 e 90 del
2006  e  n. 197  del  2003)  si puo' ricavare che la necessita' di un
intervento  unitario  del  legislatore statale nasce dall'esigenza di
valorizzare  al  meglio  l'attivita'  turistica  sul  piano economico
interno  ed  internazionale,  attraverso  misure di varia e complessa
natura.  Queste ultime, nel caso in esame, vanno dal recupero di aree
demaniali marittime non ancora sfruttate o di insediamenti e impianti
non  piu' produttivi, ad un regime speciale dei canoni di concessione
riservati  a  tali  insediamenti,  alla  realizzazione  di un elevato
livello  dei  servizi  erogati  capaci  di «attrarre flussi turistici
anche   internazionali»   e   di   favorire   consistenti  incrementi
dell'occupazione  nel  settore,  al recupero ed alla bonifica di aree
compromesse   sotto   il   profilo  ambientale,  all'applicazione  di
agevolazioni   sia  sul  piano  dei  contributi  di  costruzione  che
dell'imposta comunale sugli immobili.
    Questa  Corte ha piu' volte affermato in proposito che, allorche'
sia  ravvisabile  un'esigenza di esercizio unitario a livello statale
di  determinate  funzioni  amministrative,  lo  Stato  e' abilitato a
disciplinare  siffatto  esercizio  per  legge, e cio' anche se quelle
stesse   funzioni  siano  riconducibili  a  materie  di  legislazione
concorrente  o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarieta' e
di  adeguatezza,  in  forza  dei  quali  si  verifica  l'ascesa della
funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono
con  il  normale  riparto  di competenze contenuto nel Titolo V della
Costituzione   e   possono  giustificarne  una  deroga.  Sempre  che,
naturalmente,  la  valutazione  dell'interesse  pubblico  sottostante
all'assunzione  di  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato  sia
proporzionata,  assistita  da  ragionevolezza  alla  stregua  di  uno
scrutinio   stretto   di   costituzionalita'   e   sia   previsto  un
coinvolgimento  della  Regione  interessata (sentenze n. 383, n. 285,
n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).
    La presenza di un interesse unitario nella materia del turismo e'
stata  confermata  da  questa  Corte (sentenza n. 214 del 2006) nello
scrutinio  dei  recenti  interventi  legislativi in materia (art. 12,
commi 1,  2  e  7,  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, recante
«Disposizioni  urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo
economico,  sociale  e  territoriale», convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80,  concernenti la trasformazione
dell'Ente  nazionale del turismo - ENIT - in Agenzia nazionale per il
turismo, e l'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e
dell'Osservatorio nazionale del turismo).
    L'iniziativa   dello   Stato   nella  materia  in  esame  e'  dal
legislatore  ritenuta  necessaria  anche  per ricondurre ad unita' la
grande  varieta'  dell'offerta  turistica  del  nostro  Paese  e  per
esaltare  il  rilievo  assunto  dal turismo nell'ambito dell'economia
nazionale.
    Cosi' individuata la ratio che ha ispirato in termini generali le
norme  impugnate,  occorre ora esaminare le medesime, una per una, ai
fini  di  valutarne,  alla  stregua  dei principi di cui all'art. 118
Cost., la loro costituzionalita'.
    8. - Il comma 583 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede
la  realizzazione  di insediamenti turistici di qualita' di interesse
nazionale  e  ne  enuncia  le  caratteristiche.  Secondo  le  Regioni
ricorrenti  esso inciderebbe in modo significativo nella politica del
turismo,   di   esclusiva   spettanza  regionale,  e  cio'  ai  sensi
dell'art. 2,  comma 1, lettera q), dello statuto per la Valle d'Aosta
e  dell'art. 117,  quarto  comma,  Cost.,  per le Regioni Campania ed
Emilia-Romagna.
    La questione non e' fondata.
    La   disposizione   impugnata,   nell'anticipare   le   finalita'
dell'insieme  normativo  piu'  sopra  ricostruito,  si limita, da una
parte,  ad indicare i possibili «promotori» dell'operazione turistica
(meglio   precisati   dal   successivo   comma 586),  dall'altra,  ad
individuare  gli  insediamenti turistici di qualita' sia in quelli da
realizzare  su  aree  demaniali marittime (escluse quelle destinate a
finalita'  turistico-ricreative),  sia  in  quelli  risultanti  dalla
riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti.
    In  questi  termini,  non  risultano  pregiudicate le prerogative
regionali le quali, lungi dal subire restrizioni, sono poste in grado
di  svilupparsi  ulteriormente  nel  settore turistico, anche in aree
demaniali  marittime  o  in  strutture  preesistenti  suscettibili di
recupero.
    9.  - La disposizione contenuta nel comma 584 introduce un regime
derogatorio   (di   favore)  per  la  determinazione  dei  canoni  di
concessione.  Questa,  anziche'  seguire  le  regole  contenute nella
disciplina  comune  relativa alle concessioni demaniali marittime (di
cui  al  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni
per  la  determinazione  dei  canoni relativi a concessioni demaniali
marittime»  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre
1993,  n. 494)  fa  rinvio  all'atto  di  concessione  (salve,  nelle
situazioni  non  contemplate  nei  commi  impugnati,  le disposizioni
contenute nel codice della navigazione).
    Questa  disposizione,  secondo  la Regione Valle d'Aosta, sarebbe
incompatibile   con  l'art. 2,  comma 1,  lettera q),  dello  statuto
speciale,  e,  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario ricorrenti, si
porrebbe   in  contrasto  con  l'art. 117,  quarto  comma,  Cost.  In
particolare, la Regione Campania non disconosce il diritto dominicale
dello Stato di fissare i canoni di concessione ma ritiene illegittima
la  prevista  ripartizione,  in modo rigido e unilaterale, del canone
percepito.  La  Regione  Emilia-Romagna,  dal canto suo, considera il
comma 584  lesivo  del  principio  di  leale cooperazione nonche' del
criterio  di  ragionevolezza,  poiche'  finisce  con  l'attribuire il
«costo»  di  oneri  amministrativo-burocratici alla Regione senza che
essa   divenga   parte  dell'accordo  di  programma,  collegato  alle
implicazioni  di  ciascun  progetto  proposto  e  approvato.  Infine,
secondo  tale  Regione,  molte delle disposizioni del comma risultano
formulate  in  termini  analitici,  con  prescrizioni autoapplicative
nelle procedure attuative.
    La questione non e' fondata.
    Il comma in esame non contiene disposizioni sulla procedura. Esso
si limita a precisare che la misura dei canoni di concessione per gli
insediamenti  in  questione  va determinata nell'atto di concessione.
Tale atto resta di competenza della Regione secondo quanto stabilisce
l'art. 105,  comma 2,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), che, alla lettera l), attribuisce alle Regioni
le  funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio
della  navigazione  interna, del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di
fonti  di  energia». D'altro canto, e' indubbio il diritto dominicale
dello  Stato  di  fissare  la misura del canone di concessione, cosi'
come  la  sua  facolta'  di  destinarne parte alla Regione e parte al
comune ovvero a piu' comuni.
    10.  -  Il  comma 585  viene  ritenuto,  dalle  Regioni a statuto
ordinario  ricorrenti,  lesivo  dell'art. 117,  quarto comma, Cost. e
dalla  Regione  Valle  d'Aosta  anche  dell'art. 2,  lettera q),  del
proprio  statuto,  per  la  considerazione  che la materia «industria
alberghiera   e   turismo»  appartiene  alla  competenza  legislativa
esclusiva delle Regioni.
    La questione non e' fondata.
    Rinviando  ai  commi  successivi  la  determinazione  della fonte
regolamentare  statale  della disciplina procedimentale di dettaglio,
anche  la disposizione in esame si limita a completare la descrizione
degli   elementi   identificativi  degli  insediamenti  turistici  di
qualita'  che  si intendono sviluppare. Essa integra, in tal modo, il
disposto  del  precedente comma 583. In particolare, appare del tutto
legittimo  il  richiamo  ad  aspetti  che  toccano  la compatibilita'
ambientale  e  la tutela dei beni culturali esistenti sul territorio,
ambiti  di  esclusiva competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117,
secondo   comma,   lettera s),  Cost.  Ne'  appare  limitativa  delle
prerogative   regionali   la  previsione  del  requisito  concernente
l'ampliamento  della  base  occupazionale,  condizione  che qualifica
ulteriormente l'operazione che si intende promuovere e sostenere.
    11.  -  Il  comma 586, nell'individuare i soggetti abilitati alla
presentazione   delle   proposte  dirette  alla  realizzazione  degli
insediamenti  turistici  in  questione,  fa  rinvio all'art. 10 della
legge  11 febbraio  1994,  n. 109  (Legge quadro in materia di lavori
pubblici),   concernente   la   partecipazione   alle   procedure  di
affidamento dei lavori pubblici, nonche' ad apposito regolamento - da
adottare  con  decreto  interministeriale  -  per  la definizione dei
requisiti tecnici, organizzativi e finanziari.
    La  disposizione  -  a  giudizio  delle  Regioni  Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia - si pone in contrasto con i rispettivi statuti
speciali  (rispettivamente, con l'art. 2, lettera q) del primo, e con
l'art. 4, n. 12, del secondo), in quanto lesiva delle loro competenze
primarie,  rispettivamente  in  materia  di turismo e di urbanistica.
Secondo  le Regioni Campania ed Emilia-Romagna, la norma in questione
viola  l'art. 117,  sesto  comma,  Cost.,  sia  perche'  la  potesta'
regolamentare  e' attribuita allo Stato limitatamente alle materie di
legislazione  esclusiva  elencate  nel  secondo  comma  del  medesimo
articolo  (tra  cui  non  figura il turismo), sia perche' non prevede
l'intesa   con  la  Conferenza  unificata  Stato-Regioni,  condizione
necessaria   ove  si  ritenga  che  il  principio  di  sussidiarieta'
giustifichi la competenza statale.
    La questione e' fondata.
    La  norma  rinvia ad una fonte esclusivamente statale (il decreto
del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  ed  il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio)  la fissazione dei criteri, ai quali la Regione - onerata
comunque   degli  adempimenti  istruttori  sulla  legittimazione  dei
promotori  abilitati ad avviare il programma volto alla realizzazione
degli  insediamenti  turistici  in questione - resta vincolata, senza
possibilita' di interlocuzione.
    Sotto  questo profilo, il comma e' illegittimo costituzionalmente
nella   parte   in   cui,   in   violazione   dell'obbligo  di  leale
collaborazione,  non  comprende anche la preventiva intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
    12.   -  Il  successivo  comma 587  prescrive  che  le  proposte,
comprensive  dello  studio  di  fattibilita'  ambientale,  del  piano
finanziario   degli   investimenti,   dell'adeguamento   del  sistema
complessivo   dei  servizi  che  interessano  l'area,  nonche'  della
previsione  di  eventuali  infrastrutture e opere pubbliche connesse,
siano  redatte  secondo  modelli  definiti  dal regolamento di cui al
precedente comma 586.
    La questione non e' fondata.
    La  norma,  riletta  alla  luce della declaratoria della parziale
illegittimita' costituzionale del comma 586, non e' piu' lesiva delle
prerogative  regionali,  contemplando  l'intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
    13.  -  Il  comma 588 dispone che le proposte sono valutate dalle
Regioni   sotto  il  profilo  della  fattibilita'  e  della  qualita'
costruttiva,   urbanistica   e  ambientale,  nonche'  della  qualita'
progettuale,   della  funzionalita',  del  costo  di  gestione  e  di
manutenzione,   dei   tempi   di   ultimazione   dei  lavori  per  la
realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche
connesse. Aggiunge pero' - secondo le Regioni Valle d'Aosta, Campania
ed  Emilia-Romagna,  in  modo  costituzionalmente  illegittimo  - che
devono  essere  valutate in via prioritaria le proposte che prevedono
il  recupero  e  la  bonifica  di  aree  compromesse sotto il profilo
ambientale e di impianti industriali dismessi.
    La questione non e' fondata.
    A   differenza   di   quanto   sostenuto   dalle  ricorrenti,  la
disposizione,   nella  parte  in  cui  impone  alle  Regioni  criteri
inderogabili  di  priorita'  nella  valutazione di alcune determinate
proposte,   non   e'  censurabile,  dal  momento  che  detti  criteri
rispondono  all'esigenza di non compromettere la tutela dell'ambiente
la  quale  appartiene  in  via  esclusiva alla competenza statale (ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s).
    14.  -  Il comma 589 determina le verifiche a cui la Regione deve
sottoporre  le  proposte,  mentre il comma 590 interferisce sull'iter
negoziale  del  rapporto tra promotori, amministrazioni interessate e
Regione, stabilendo la regola del silenzio assenso.
    Le  Regioni  Valle d'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna denunciano
la   violazione,   rispettivamente,  dell'art. 2,  lettera q),  dello
statuto  speciale  e  dell'art. 117,  sesto  comma,  Cost., in quanto
risultano  ignorate  le  funzioni  regionali  di programmazione dello
sviluppo  del  territorio  e  della propria economia. Le disposizioni
appena  richiamate non solo determinano le verifiche a cui la Regione
deve  sottoporre  le proposte, ma fissano anche i termini in cui esse
debbono essere compiute.
    La questione e' fondata con riferimento ad entrambi i commi.
    In  sostanza,  anche  se lo Stato riconosce alla Regione un ruolo
centrale   nella  valutazione  delle  proposte,  le  norme  in  esame
finiscono  poi  col  circoscriverne  i margini di apprezzamento. Alla
Regione,   in   altri  termini,  restano  affidati  compiti  di  mera
istruttoria  tecnica, attraverso un modulo organizzativo che richiama
non la «nuova» potesta' residuale della Regione, ma il vecchio schema
dell'avvalimento d'ufficio.
    In entrambi i casi, vengono trascurate le competenze regionali in
tema  di  governo  del  territorio.  Non v'e' dubbio, infatti, che lo
sfruttamento  a  fini  turistici del demanio marittimo, attraverso la
costruzione  di  strutture  di notevoli dimensioni, incide di per se'
significativamente sull'esercizio di quelle funzioni.
    15.  -  Il  comma 591  ricollega  alla  stipula  dell'accordo  di
programma   l'effetto   di   sostituire  ogni  altra  autorizzazione,
approvazione o parere, e di consentire la realizzazione e la gestione
di  tutte le opere contemplate nella proposta approvata, determinando
le  eventuali variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni  edilizie.  Esso  viene  impugnato  dalla  Regione  Valle
d'Aosta,  per  violazione della piu' volte citata norma dello statuto
speciale,  nonche'  dalle Regioni a statuto ordinario ricorrenti, per
violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.
    La questione e' fondata.
    La  disposizione,  di  per  se',  non  e' lesiva delle competenze
esclusive   regionali,  limitandosi  essa  a  delineare  gli  effetti
giuridici  dell'accordo  di  programma,  nel  rispetto della proposta
approvata   dalla  Regione  stessa,  con  l'indicazione  del  «limite
esterno»  costituito  dal  rispetto  dei beni culturali la cui tutela
appartiene   alla   competenza   legislativa  esclusiva  dello  Stato
(art. 117,  comma 2,  lettera  s),  Cost.).  Essa  pero',  in  quanto
strettamente  inserita  in  una  procedura di cui e' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale,  non  puo'  che  subire  la  stessa
caducazione disposta per i due commi precedenti.
    16.  -  Il  comma 592  stabilisce  che, nel caso di piu' proposte
relative alla stessa concessione di beni demaniali, la Regione, prima
della  stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ponendo
a base di gara la proposta del promotore, secondo le procedure di cui
all'art. 34-quater   della   legge   n. 109  del  1994  e  successive
modificazioni.
    Il  comma,  che, nel ricalcare quest'ultima norma, riconosce alle
«amministrazioni  aggiudicatrici» il compito di indire la gara tra le
proposte    pervenute,    rispettando    il   criterio   dell'offerta
economicamente   piu'   vantaggiosa   di  cui  all'art. 21,  comma 2,
lettera b),   della  stessa  legge,  e'  ritenuto  costituzionalmente
illegittimo dalle Regioni Valle d'Aosta, Campania ed Emilia-Romagna.
    La  questione  non  e'  fondata  in  quanto  la  caducazione  dei
commi 589,  590  e  591  rende inoperativa l'espressione «prima della
stipula dell'accordo di programma».
    Considerato  che  le  Regioni figurano, nella normativa in esame,
tra  le  «amministrazioni aggiudicatrici», certamente non puo' ledere
le  competenze  regionali  una  norma  che riproduce testualmente una
legge gia' da tempo per esse in vigore.
    17.  -  Il  comma 593,  per  promuovere  la  realizzazione  degli
insediamenti   turistici   di   qualita',  stabilisce  che  i  comuni
interessati  possono  prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai
fini  del  contributo  di  cui all'art. 16 del decreto del Presidente
della   Repubblica   6   giugno 2001,   n. 380   (Testo  unico  delle
disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia),
nonche' l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni,
dall'imposta  comunale  sugli  immobili di cui all'art. 1 del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 (Riordino della finanza degli
enti  territoriali,  a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421).
    La  disposizione  e'  censurata  da  tutte le Regioni ricorrenti,
sulla  base,  rispettivamente,  delle  proprie  norme statutarie gia'
richiamate,   ovvero   dell'art. 117,   quarto   comma,   Cost.,  sul
presupposto  che  essa, invadendo un ambito di competenza legislativa
regionale,   primaria   o  esclusiva,  consentirebbe  ai  comuni,  in
applicazione  diretta  della  norma  statale,  di  disapplicare leggi
regionali  vigenti (ad esempio gli artt. da 27 a 32 della legge della
Regione  Emilia-Romagna 25 novembre  2002, n. 31, recante «Disciplina
generale  dell'edilizia»,  che  disciplinano  la  determinazione  dei
contributi  di costruzione, sulla base degli oneri di urbanizzazione,
dei  costi  di  costruzione  e  l'adozione di una Convenzione-tipo da
parte della Giunta regionale).
    La questione non e' fondata.
    L'art. 16, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce al
consiglio   comunale   la   competenza   a  stabilire  l'entita'  del
contributo,  da corrispondersi ai comuni per il rilascio del permesso
di  costruire.  Tale contributo e' commisurato, oltre che al costo di
costruzione,  all'incidenza  degli oneri di urbanizzazione stabilita,
con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  in  base  alle tabelle
parametriche  che  la  Regione  definisce  per  classi  di  comuni in
relazione   a   vari   elementi   (quali,  l'ampiezza  e  l'andamento
demografico dei comuni; le caratteristiche geografiche dei comuni; le
destinazioni  di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; i
limiti   e  rapporti  minimi  inderogabili  fissati  in  applicazione
dell'art. 41-quinques,   penultimo   ed  ultimo  comma,  della  legge
17 agosto  1942,  n. 1150,  recante «Legge urbanistica»). Inoltre, ai
sensi  del  successivo  comma 9 dell'art. 16, il costo di costruzione
per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle Regioni.
    Nessuna  delle descritte competenze regionali viene intaccata dal
comma 593   il  quale,  nel  riconoscere  ai  comuni  interessati  al
programma  di  realizzazione degli insediamenti turistici di qualita'
la facolta' di adottare o meno - nell'ambito delle proprie competenze
individuate  dalla  citata  normativa  statale  - regimi contributivi
agevolati,  ne presuppone necessariamente la conformita' ai parametri
fissati dalle Regioni.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a separate pronunce la decisione delle altre questioni
sollevate con i ricorsi nn. 30, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006
dalle    Regioni    Valle   d'Aosta,   Campania,   Emilia-Romagna   e
Friuli-Venezia Giulia;
    Riuniti i giudizi,
        1) dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 1,
comma 586,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006), nella parte in cui non prevede che il regolamento
interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni;
        2)   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,
commi 589, 590 e 591, della stessa legge n. 266 del 2005;
        3)   dichiara   non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 583, 584, 585, 587, 588, 592 e 593,
della  medesima  legge  n. 266  del  2005,  promosse - in riferimento
all'art. 2,  lettera q), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,
all'art. 117,  quarto  e  sesto  comma,  della  Costituzione, nonche'
all'art. 4, n. 12, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 -
dalle    Regioni    Valle   d'Aosta,   Campania,   Emilia-Romagna   e
Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Mazzella
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0329