N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2006

Ordinanza  emessa  il  3  febbraio  2006 dal giudice di pace di Torre
Annunziata nel procedimento civile promosso da Castello Pietro contro
Ministero dell'interno ed altro

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata  irragionevole disparita' di trattamento
  con   specifico   riguardo   alla  sproporzione  tra  violazione  e
  corrispondente   sanzione  -  Asserita  lesione  degli  inviolabili
  principi  costituzionali  relativi  al diritto di difesa, al giusto
  processo e alla proprieta' privata.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), artt. 171,
  commi 1  e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del
  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
  nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

Ha   pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta  al
n. 923/2005   del   R.G.   SA.   tra  Pietro  Castello  elettivamente
domiciliato  in  Trecase (Napoli) contro lo studio dell'avv. Raffaele
De  Luca  in  piazza S. Gennaro, 11, che lo rappresenta e difende, in
virtu' di procura a margine dell'atto d'opposizione, opponente;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro, legale
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso
Ministero  dell'interno, opposto e Ufficio territoriale del Governo -
Prefettura  di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per
conoscenza); Comando Regione Carabinieri Campania di Trecase.
    Oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

                          N a r r a t i v a

    Con  ricorso  depositato  nei termini di cui all'art. 204-bis del
d.lgs.   30   aprile   1992,  n. 285,  Castello  Pietro  ha  proposto
opposizione  avverso  il verbale di contestazione n. 475912617, serie
2004-bis  n. 2646626,  elevato il 15 settembre 20005, alle ore 16,20,
nel   comune   di  Trecase  (Napoli)  dalla  Stazione  dell'Arma  dei
Carabinieri  di Trecase (Napoli), per violazione dell'art. 171, commi
1, 2, 3 del c.d.s. in suo danno, e relativa al motociclo tipo Piaggio
Liberty  tg.  9CGZ0,  di  cui  e'  proprietario,  con  il  quale  era
effettuato   il   sequestro  del  predetto  ciclomotore,  in  quanto,
circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso.
    Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione.
    Preliminarmente:
        L'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  171, commi 1 e 2
c.d.s.:  e  213,  comma  2-sexies,  cosi' come modificati dal d.l. 30
giugno   2005,  conv.  in  legge  17  agosto  2005,  n. 168,  recante
«disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione.  Disposizioni in materia d'organico
del  personale  della  carriere  diplomatica,  delega  al Governo per
l'attuazione  della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per
violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;
    Nel merito:
        che il conducente era privo di casco protettivo.
    Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
    Cio'  premesso  il  giudicante  aderisce  all'eccezione formulata
dall'opponente per i seguenti motivi:
        1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione;
        2) Violazione  dell'art.  3 della Costituzione per l'evidente
sproporzione   tra  violazione  e  sanzione  e  relative  conseguenze
economiche;
        3) Violazione  degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto
la  norma  in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra
il  conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli
altri veicoli;
        4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
    La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi  legittimi.  In  vero  la
disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo
la  comminatoria  di  una  sanzione,  ancorche' amministrativa di una
gravita'  economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di
sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  Cost.  e  23, legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenutone   la  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 e
213,  comma  2-sexies, cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005,
convertito  in  legge  17  agosto  2005, n. 168, per violazione degli
artt. 2, 3, 24 e 111, 42. Cosi', nei termini e per le motivazioni che
precedono,  nella  parte  in cui prevede la sanzione accessoria della
confisca  obbligatoria  del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in
cui  il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s.;
    Letto  l'art.  23,  legge  n. 87/1953,  ritenuto  rilevante e non
manifestamente infondata per i motivi esposti;
    Visto l'art. 295 c.p.c.;
    Sospende il presente giudizio, rubricato ai n. 923/2005 del Ruolo
Generale  Sanzioni  Amministrative  dell'anno 2005, nonche', ai sensi
dell'art. 22, settimo comma, legge n. 689/1981, sospende l'esecuzione
del  verbale  n. 475912617,  serie 2004-bis n. 2646626, elevato il 15
settembre  2005,  alle  ore 16,20, nel comune di Trecase (Napoli) dal
Comando  Carabinieri  Campania  Compagnia  di  Trecase, e le sanzioni
accessorie, fino alla decisione della Corte costituzionale.
    Manda alla Cancelleria perche':
        trasmetta gli atti alla Corte costituzionale;
        notifichi  la  presente  ordinanza  alle  parti  (opponente e
opposto  Ministero  degli  interni,  al  Prefetto  di  Napoli  per  i
provvedimenti   di   competenza,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
        comunichi  la  presente  ordinanza al Presidente della Camera
dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica.
        Cosi' deciso in Torre Annunziata, il 1° gennaio 2006.
                    Il giudice di pace: Del Mauro
07C0340