N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2006
Ordinanza emessa il 3 febbraio 2006 dal giudice di pace di Torre Annunziata nel procedimento civile promosso da Castello Pietro contro Ministero dell'interno ed altro Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento con specifico riguardo alla sproporzione tra violazione e corrispondente sanzione - Asserita lesione degli inviolabili principi costituzionali relativi al diritto di difesa, al giusto processo e alla proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 42 e 111.(GU n.13 del 28-3-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 923/2005 del R.G. SA. tra Pietro Castello elettivamente domiciliato in Trecase (Napoli) contro lo studio dell'avv. Raffaele De Luca in piazza S. Gennaro, 11, che lo rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine dell'atto d'opposizione, opponente; Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso Ministero dell'interno, opposto e Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per conoscenza); Comando Regione Carabinieri Campania di Trecase. Oggetto: opposizione a verbale di contestazione. N a r r a t i v a Con ricorso depositato nei termini di cui all'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Castello Pietro ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 475912617, serie 2004-bis n. 2646626, elevato il 15 settembre 20005, alle ore 16,20, nel comune di Trecase (Napoli) dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Trecase (Napoli), per violazione dell'art. 171, commi 1, 2, 3 del c.d.s. in suo danno, e relativa al motociclo tipo Piaggio Liberty tg. 9CGZ0, di cui e' proprietario, con il quale era effettuato il sequestro del predetto ciclomotore, in quanto, circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso. Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione. Preliminarmente: L'illegittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s.: e 213, comma 2-sexies, cosi' come modificati dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia d'organico del personale della carriere diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione; Nel merito: che il conducente era privo di casco protettivo. Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione Cio' premesso il giudicante aderisce all'eccezione formulata dall'opponente per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione; 2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche; 3) Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto la norma in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli altri veicoli; 4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In vero la disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorche' amministrativa di una gravita' economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutone la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42. Cosi', nei termini e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o del motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 1 e 7, 170 e 171 c.d.s.; Letto l'art. 23, legge n. 87/1953, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata per i motivi esposti; Visto l'art. 295 c.p.c.; Sospende il presente giudizio, rubricato ai n. 923/2005 del Ruolo Generale Sanzioni Amministrative dell'anno 2005, nonche', ai sensi dell'art. 22, settimo comma, legge n. 689/1981, sospende l'esecuzione del verbale n. 475912617, serie 2004-bis n. 2646626, elevato il 15 settembre 2005, alle ore 16,20, nel comune di Trecase (Napoli) dal Comando Carabinieri Campania Compagnia di Trecase, e le sanzioni accessorie, fino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla Cancelleria perche': trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; notifichi la presente ordinanza alle parti (opponente e opposto Ministero degli interni, al Prefetto di Napoli per i provvedimenti di competenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri; comunichi la presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Torre Annunziata, il 1° gennaio 2006. Il giudice di pace: Del Mauro 07C0340