N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2006

Ordinanza  emessa  il  3  aprile  2006  dal  tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Salvadori Simone

Reati  e  pene  -  Circostanze  del  reato  - Concorso di circostanze
  aggravanti  e  attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze
  attenuanti  sulle  circostanze  inerenti alla persona del colpevole
  nel  caso  previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva
  reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione
  del principio della funzione rieducativa della pena.
- Codice  penale,  art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                             IL GIUDICE

    Premesso che Simone Salvadori e' stato arrestato il 26 marzo 2006
per  il  reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come
modificato  dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito nella legge
21 febbraio 2006 n. 49; che il pubblico ministero ha proceduto con il
rito  direttissimo di cui all'art. 558 c.p.p.; che l'arresto e' stato
convalidato;  che  e'  stata  applicata  la  misura  cautelare  della
custodia  in  carcere; che il difensore ha chiesto termine a difesa e
che,  all'udienza  odierna e' stata chiesta l'applicazione della pena
di  quattro  anni di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica
utilita'  ai  sensi  del  comma  5-bis  della norma incriminatrice, e
diciottomila euro di multa.

                            O s s e r v a

    All'imputato  viene  contestata  la  detenzione a fine di uso non
personale  di  4,40  grammi di eroina e la cessione a Dino Marradi di
0,80  grammi  della  stessa  sostanza.  Nell'ordinanza  di  convalida
dell'arresto  e  nell'ordinanza  con cui e' stata applicata la misura
cautelare  e'  gia'  stata argomentata la sussistenza dell'ipotesi di
cui  al  quinto  comma  dell'art.  73  citato,  che  del resto appare
evidente.   Ora,  com'e'  del  tutto  pacifico  nel  diritto  vivente
consolidatosi  nella  giurisprudenza  di legittimita' 1) e di merito,
tale  previsione  configura  non  una  fattispecie  autonoma di reato
bensi'  una  circostanza  attenuante ad effetto speciale, soggetta al
giudizio  di  comparazione  previsto  dall'art.  69 ultimo comma c.p.
Com'e' noto, tale comma e' stato modificato dall'art. 3 della legge 5
dicembre  2005  n. 251,  da  tempo in vigore al momento dell'arresto.
Nella  nuova  disciplina,  e'  sancito il divieto di prevalenza delle
circostanze   attenuanti   sulle   aggravanti  in  caso  di  recidiva
cosiddetta aggravata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 c.p.
    Nel  caso  di cui si tratta e' contestata la recidiva reiterata e
specifica,  che  effettivamente  appare  sussistere.  Ne consegue che
l'attenuante  speciale  di cui al quinto comma citato non puo' essere
dichiarata prevalente sulla recidiva, in forza della recente novella;
di qui l'entita' della pena patteggiata fra le parti.
    Il  giudicante dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
69 riformato per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.
    Quanto  all'art.  3, ed in ispecie al principio di ragionevolezza
che    per   consolidatissima   elaborazione   della   giurisprudenza
costituzionale   da   esso   viene   dedotto,  la  norma  non  appare
ragionevole.  E'  noto  che  la  Corte  costituzionale  ha piu' volte
affermato  che  rientra  nella  discrezionalita'  del  legislatore la
determinazione  della  quantita'  e  della  qualita'  della  sanzione
penale.  Ha  pero'  evidenziato  anche, in numerose decisioni 1), che
l'esercizio  di  tale  discrezionalita'  puo' essere sindacato quando
esso  non  rispetti  il  limite  della  ragionevolezza  e dia luogo a
disparita'  di trattamento palesemente irragionevole. Anche da ultimo
ha  opportunamente  ribadito che «a prescindere dal rispetto di altri
parametri,  la  normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di
intrinseca   ragionevolezza»   2).   Orbene,  la  nuova  formulazione
dell'art.  69  impedisce - in una specifica situazione attinente alla
personalita'  del  colpevole,  appunto  la  recidiva di cui al quarto
comma  dell'art.  99  -  di  raggiungere la finalita' del giudizio di
comparazione,  che  e'  di  valutare il reato nella sua complessita',
avuto  anche  riguardo  alle  circostanze  inerenti  la  persona  del
colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o
negativi   qualificanti   il   reato   ed  il  suo  autore,  ritenuti
maggiormente  significativi  o  di valore decisivo, secondo lo schema
dell'art.  133 c.p., che per diritto vivente costituisce il paradigma
di riferimento in materia. La riforma percio', vincolando il giudizio
relativamente  ad  un  unico  dei  tanti  parametri rilevanti, avente
perdipiu' natura soggettiva e non oggettiva, appare irragionevole.
    La    sproporzione    e    l'irragionevolezza   del   trattamento
sanzionatorio  per  casi  quali  quello  in  esame, caratterizzato da
modesta  offensivita',  confliggono  anche  con  il  principio  della
funzione  rieducativa  della  pena  allocato nell'art. 27 terzo comma
della  Costituzione.  La  preclusione imposta al giudice di formulare
eventualmente  un  giudizio  di  prevalenza di una o piu' circostanze
attenuanti  rispetto alla recidiva aggravata, senza eccezione alcuna,
comporta   un   appiattimento   del   trattamento  sanzionatorio  per
situazioni  che  potrebbero  essere assai diverse ed impone, come nel
caso   di   specie,   l'applicazione   di   una  pena  manifestamente
sproporzionata  ed  irragionevole,  sentita  come  ingiusta e percio'
inadatta a raggiungere l'obiettivo della rieducazione del condannato.
    Da  ultimo,  va precisato che il dubbio espresso appare rilevante
in questo processo, e quindi la questione prospettata ammissibile, in
quanto, come s'e' gia' accennato, l'entita' della pena concordata fra
le  parti  e'  diretta conseguenza del vincolo posto dalla riforma al
giudizio  di  comparazione  fra  recidiva  contestata  ed  attenuante
prevista  dal  quinto  comma  dell'art.  73  cit.,  gia' ritenuta dal
giudicante  in  sede  di convalida di arresto e di applicazione della
misura cautelare.
          1) Fra le piu' recenti si veda Cassazione 24 febbraio 2005,
          Cianchetta.
          1)Cfr.,  ad  es.,  le ordinanze n. 438 del 2001, n. 207 del
          1999, n. 368 del 1995, n. 435 del 1998, n. 456 del 1997.
          2) Sentenza n. 78 del 10/8 febbraio 2005.
                              P. Q. M.
    Vista  la  legge  costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953  n. 87;  ritenutala  non manifestamente
infondata  e  rilevante  ai  fini  del  presente giudizio, solleva la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 69 ultimo comma
c.p.,  come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251
per  contrasto  con  gli artt. 3 e 27 della Costituzione nei limiti e
nei termini di cui in motivazione.
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 3 aprile 2006
                        Il giudice: Lamberti
07C0357