N. 144 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2006
Ordinanza emessa il 3 aprile 2006 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Salvadori Simone Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.(GU n.13 del 28-3-2007 )
IL GIUDICE Premesso che Simone Salvadori e' stato arrestato il 26 marzo 2006 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49; che il pubblico ministero ha proceduto con il rito direttissimo di cui all'art. 558 c.p.p.; che l'arresto e' stato convalidato; che e' stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere; che il difensore ha chiesto termine a difesa e che, all'udienza odierna e' stata chiesta l'applicazione della pena di quattro anni di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilita' ai sensi del comma 5-bis della norma incriminatrice, e diciottomila euro di multa. O s s e r v a All'imputato viene contestata la detenzione a fine di uso non personale di 4,40 grammi di eroina e la cessione a Dino Marradi di 0,80 grammi della stessa sostanza. Nell'ordinanza di convalida dell'arresto e nell'ordinanza con cui e' stata applicata la misura cautelare e' gia' stata argomentata la sussistenza dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 citato, che del resto appare evidente. Ora, com'e' del tutto pacifico nel diritto vivente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita' 1) e di merito, tale previsione configura non una fattispecie autonoma di reato bensi' una circostanza attenuante ad effetto speciale, soggetta al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 ultimo comma c.p. Com'e' noto, tale comma e' stato modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, da tempo in vigore al momento dell'arresto. Nella nuova disciplina, e' sancito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti in caso di recidiva cosiddetta aggravata ai sensi del quarto comma dell'art. 99 c.p. Nel caso di cui si tratta e' contestata la recidiva reiterata e specifica, che effettivamente appare sussistere. Ne consegue che l'attenuante speciale di cui al quinto comma citato non puo' essere dichiarata prevalente sulla recidiva, in forza della recente novella; di qui l'entita' della pena patteggiata fra le parti. Il giudicante dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 69 riformato per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Quanto all'art. 3, ed in ispecie al principio di ragionevolezza che per consolidatissima elaborazione della giurisprudenza costituzionale da esso viene dedotto, la norma non appare ragionevole. E' noto che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione della quantita' e della qualita' della sanzione penale. Ha pero' evidenziato anche, in numerose decisioni 1), che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo a disparita' di trattamento palesemente irragionevole. Anche da ultimo ha opportunamente ribadito che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» 2). Orbene, la nuova formulazione dell'art. 69 impedisce - in una specifica situazione attinente alla personalita' del colpevole, appunto la recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 - di raggiungere la finalita' del giudizio di comparazione, che e' di valutare il reato nella sua complessita', avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo, secondo lo schema dell'art. 133 c.p., che per diritto vivente costituisce il paradigma di riferimento in materia. La riforma percio', vincolando il giudizio relativamente ad un unico dei tanti parametri rilevanti, avente perdipiu' natura soggettiva e non oggettiva, appare irragionevole. La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame, caratterizzato da modesta offensivita', confliggono anche con il principio della funzione rieducativa della pena allocato nell'art. 27 terzo comma della Costituzione. La preclusione imposta al giudice di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o piu' circostanze attenuanti rispetto alla recidiva aggravata, senza eccezione alcuna, comporta un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero essere assai diverse ed impone, come nel caso di specie, l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata ed irragionevole, sentita come ingiusta e percio' inadatta a raggiungere l'obiettivo della rieducazione del condannato. Da ultimo, va precisato che il dubbio espresso appare rilevante in questo processo, e quindi la questione prospettata ammissibile, in quanto, come s'e' gia' accennato, l'entita' della pena concordata fra le parti e' diretta conseguenza del vincolo posto dalla riforma al giudizio di comparazione fra recidiva contestata ed attenuante prevista dal quinto comma dell'art. 73 cit., gia' ritenuta dal giudicante in sede di convalida di arresto e di applicazione della misura cautelare. 1) Fra le piu' recenti si veda Cassazione 24 febbraio 2005, Cianchetta. 1)Cfr., ad es., le ordinanze n. 438 del 2001, n. 207 del 1999, n. 368 del 1995, n. 435 del 1998, n. 456 del 1997. 2) Sentenza n. 78 del 10/8 febbraio 2005.
P. Q. M. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69 ultimo comma c.p., come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005 n. 251 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 3 aprile 2006 Il giudice: Lamberti 07C0357