N. 96 SENTENZA 7 - 21 marzo 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Dichiarazioni rese extra moenia
  da  un  senatore  -  Giudizio  civile per il risarcimento del danno
  asseritamente    causato    dalle   stesse   -   Deliberazione   di
  insindacabilita'  adottata  dalla  Camera di appartenenza - Ricorso
  per  conflitto  di  attribuzione promosso dal Tribunale di Napoli -
  Mancanza  di  nesso  funzionale  fra le dichiarazioni e l'esercizio
  delle  funzioni  di  parlamentare  -  Non spettanza al Senato della
  Repubblica  della potesta' contestata - Annullamento della delibera
  di insindacabilita'.
- Deliberazione   del   Senato   della   Repubblica  6 febbraio  2003
  (documento IV-quater, n. 9).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
6 febbraio   2003,   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'art. 68,   primo   comma,  della  Costituzione,  delle  opinioni
espresse   dal   senatore   Raffaele  Jannuzzi  nei  confronti  della
dottoressa  Ilda  Boccassini,  promosso  con ricorso del Tribunale di
Napoli,   sezione   prima  civile,  notificato  il  7 dicembre  2004,
depositato  in  cancelleria  il 20 dicembre 2004 ed iscritto al n. 32
del registro conflitti 2004.
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 ottobre  2006  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Udito   l'avvocato  Giovanni  Pitruzzella  per  il  Senato  della
Repubblica.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  del  13 ottobre  2003  (pervenuto alla Corte
costituzionale  il  successivo  3  dicembre), il Tribunale di Napoli,
sezione  prima  civile,  ha  sollevato  conflitto di attribuzione fra
poteri  dello  Stato,  nei  confronti del Senato della Repubblica, in
relazione  alla  delibera  adottata  il  6 febbraio  2003  (documento
IV-quater,  n. 9),  con  la quale, in conformita' alla proposta della
Giunta  delle  Elezioni  e delle Immunita' Parlamentari, approvata, a
maggioranza,  il  16 ottobre  2002,  e'  stato dichiarato che i fatti
oggetto  del processo civile, pendente innanzi allo stesso Tribunale,
promosso  dalla dottoressa Ilda Boccassini nei confronti del senatore
Raffaele  (detto  Lino)  Jannuzzi,  concernono  opinioni  espresse da
quest'ultimo  nell'esercizio  delle sue funzioni parlamentari e sono,
quindi,  insindacabili  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma, della
Costituzione.
    Il  Tribunale  ricorrente  ha premesso che, nel predetto giudizio
civile,   la   dottoressa  Boccassini,  sostituto  procuratore  della
Repubblica   di   Milano,   aveva   chiesto   (oltre  che  al  citato
parlamentare,  anche  alla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e a Carlo
Rossella,   direttore   della   rivista  settimanale  «Panorama»)  il
risarcimento  dei  danni  subiti  a  seguito  della pubblicazione nel
settimanale di due articoli a firma Jannuzzi, ritenendoli diffamatori
e  gravemente  lesivi della sua immagine e reputazione di magistrato.
Il  primo  articolo  (nel numero della rivista del 20 dicembre 2001),
intitolato «Il gioco dei quattro congiurati» e recante il sottotitolo
«Un   summit  a  Lugano  tra  p.m.  italiani,  svizzeri  e  spagnoli.
Obiettivo:   come   incastrare   Berlusconi»,   conteneva   una  foto
riproducente la dottoressa Boccassini e la dottoressa Carla Del Ponte
e nel corpo del testo riferiva che in un albergo di Lugano, nel corso
della  settimana  precedente, avevano avuto un incontro la dottoressa
Boccassini,   la   dottoressa   Paciotti,  parlamentare  europeo,  la
dottoressa  Del  Ponte e il dottor Castresana, procuratore capo della
Procura  della Repubblica di Madrid, aggiungendo che «e' scontato che
i  quattro  di  Lugano  collaborano  per trovare il modo di arrestare
Berlusconi».   Nel   secondo  articolo  (nel  numero  successivo  del
settimanale),  a  seguito  delle  smentite dell'incontro, il senatore
Jannuzzi  affermava  che  l'incontro  di Lugano era solo un dettaglio
perche'   comunque  esiste  in  Europa  «una  lobby  giudiziaria  per
incastrare Berlusconi».
    Ha  precisato  il  Tribunale  che  il  senatore aveva prodotto la
delibera    del   Senato   del   6 febbraio   2003,   relativa   alla
insindacabilita'   delle  opinioni  da  lui  espresse,  chiedendo  lo
stralcio della propria posizione, e che l'attrice invocava invece una
pronuncia  di  merito  anche  nei  confronti  dello  stesso senatore,
sostenendo  che,  pur in presenza della delibera, il giudice potrebbe
ritenere   non   sussistenti   i   presupposti  per  l'applicabilita'
dell'art. 68,  primo  comma,  Cost.,  salvo  il  potere del Senato di
sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale.
    Si  legge nell'atto introduttivo del giudizio che costituisce ius
receptum (sentenze della Corte costituzionale n. 375 del 1997 e della
Cassazione,  Sezioni  unite  civili,  n. 153  del  1999) il principio
secondo  cui,  in  presenza  della pronuncia del Parlamento in ordine
all'insindacabilita',  il  giudice  puo'  solo  adeguarsi o sollevare
conflitto qualora ravvisi dei vizi nell'esercizio del potere.
    Cio'  posto,  il  Tribunale  ha  sostenuto  che il Senato avrebbe
erroneamente   valutato  le  condizioni  e  i  presupposti  richiesti
dall'art. 68,  primo  comma,  Cost.,  cosi' menomando le attribuzioni
dell'autorita'  giudiziaria.  In  particolare,  ha precisato che, nel
caso  di  specie,  oltre  a  non  sussistere  alcun atto tipico della
funzione  parlamentare,  mancava  il  collegamento  funzionale con la
relativa  attivita', pur alla luce dell'art. 3 della legge n. 140 del
2003,  che  ha  accolto  una  concezione  non  restrittiva  del nesso
funzionale,  estendendo l'applicabilita' della prerogativa ad atti di
divulgazione,  di critica e di denuncia politica compiuti anche fuori
dal  Parlamento.  Infatti, ha aggiunto il Tribunale, le dichiarazioni
in  questione  erano  state rese dal senatore Jannuzzi nell'esercizio
dell'attivita'   di   giornalista   da  lui  svolta  per  la  rivista
«Panorama»,  e  senza  che le stesse avessero alcun legame con la sua
funzione  parlamentare.  In  tale  qualita',  egli  aveva  fornito la
notizia  del  summit  di Lugano, e non si era limitato a riportare la
sua  opinione,  con  la  conseguenza che non avrebbe potuto sottrarsi
alla  verifica  della  verita'  o  meno della notizia fornita. Ne' il
Senato  avrebbe  potuto  esprimere  un  giudizio di insindacabilita',
attinente  all'interpretazione  e non alla narrazione fattuale di una
vicenda.
    Quanto,   poi,   all'innesto,   sulla  notizia,  di  un  discorso
valutativo - contenuto sempre nell'articolo - sul «mandato di cattura
internazionale»  (recte:  mandato  di  arresto  europeo), non e' dato
comprendere,  ha  precisato  il  Tribunale,  il  collegamento  tra il
dibattito  politico su detto istituto e l'accusa rivolta dal senatore
ai  predetti  pubblici  ministeri  di  essersi  riuniti  al  fine  di
«congiurare per incastrare l'onorevole Berlusconi», cosi' come non e'
dato  sapere  quale  attivita' parlamentare prodromica o coeva avesse
svolto  il  senatore per sostenere la tesi contraria all'introduzione
del mandato di cattura internazionale.
    Per  tali  ragioni,  il Tribunale ha chiesto l'annullamento della
citata  delibera  del  Senato,  disponendo  con separata ordinanza la
prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre parti.
    2.  -  Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 356 del 2004, depositata il 25 novembre 2004.
    Il  Tribunale  di Roma ha provveduto a notificare tale ordinanza,
unitamente all'atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte,
al Senato della Repubblica, in data 7 dicembre 2004, e li ha, quindi,
depositati il 9 dicembre 2004.
    3.  -  Si  e'  costituito  in giudizio, con memoria depositata il
22 dicembre  2004,  il Senato della Repubblica, che ha chiesto che la
Corte affermi che spettava allo stesso Senato il potere di dichiarare
la insindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore Jannuzzi.
    Si  rileva  nella memoria che la definizione e la identificazione
della  effettiva  ricorrenza  del  nesso  funzionale  tra le opinioni
espresse  e la funzione parlamentare, ai fini della valutazione della
operativita'  della garanzia costituzionale di cui all'art. 68, primo
comma, della Costituzione, va, nel tempo, adeguata alle eventualmente
mutate  condizioni  politico-sociali  e  culturali.  In tale processo
evolutivo,  l'attivita'  di  parlamentare  e  giornalistica  andrebbe
considerata  ormai  come parte della piu' ampia funzione di politico,
ed  espressione  del  relativo ruolo istituzionale. Cio' in quanto il
mandato parlamentare si esplicherebbe in tutte le occasioni in cui il
deputato o il senatore raggiunga il cittadino, illustrando la propria
posizione,  anche quando cio' avvenga al di fuori dei luoghi deputati
all'attivita'  legislativa in senso stretto, estrinsecandosi, quindi,
anche attraverso i mezzi di informazione.
    In   definitiva,   sarebbe,   secondo   la   difesa  del  Senato,
inaccettabile  che siano ritenute censurabili le opinioni espresse da
un  parlamentare,  volte  a  sostenere pubblicamente le ragioni della
corrente politica di appartenenza, in special modo se gia' espresse e
ribadite in sede parlamentare.
    In  un  quadro  siffatto, la circostanza che il senatore Jannuzzi
avesse firmato gli articoli di cui si tratta evidenzierebbe l'intento
di  connotarli  come  strumento  di divulgazione politica di opinioni
maturate     in    merito    alla    introduzione    nell'ordinamento
processualpenalistico  del  mandato  di  cattura internazionale. Tali
opinioni    erano    state    espresse    attraverso    la    critica
dell'atteggiamento  assunto  sul  punto  da alcuni esponenti politici
dell'opposizione,  con  particolare  riferimento  alle  contestazioni
sollevate  da  costoro nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri  dell'epoca, surrettiziamente inferendo la sussistenza di un
nesso  fra la disapprovazione giuridica e politica dell'istituto e le
vicissitudini politiche dell'onorevole Berlusconi.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il Tribunale di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato
conflitto  di  attribuzione  tra poteri dello Stato nei confronti del
Senato  della  Repubblica,  in  relazione alla deliberazione adottata
dall'Assemblea il 6 febbraio 2003 (documento IV-quater, n. 9), con la
quale  e' stato dichiarato, in conformita' alla proposta della Giunta
delle   elezioni   e   delle   immunita'   parlamentari,  adottata  a
maggioranza,  che  i fatti per i quali e' in corso il processo civile
per  risarcimento  dei  danni  promosso  nei  confronti  del senatore
Raffaele  (detto  Lino)  Jannuzzi  dalla  dottoressa Ilda Boccassini,
concernono    opinioni   espresse   nell'esercizio   delle   funzioni
parlamentari,  e  sono,  quindi, insindacabili, a norma dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
    2.  - Deve, preliminarmente, essere ribadita l'ammissibilita' del
conflitto,  sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 356 del 2004.
    3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
    Va,  al riguardo, richiamata la giurisprudenza costituzionale che
ha,  anche  di  recente,  ribadito  che, per la esistenza di un nesso
funzionale  tra  le  dichiarazioni rese extra moenia da un deputato o
senatore  e l'espletamento delle sue funzioni, e' necessario che tali
dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'esercizio di
attivita'  parlamentari.  Peraltro, il «contesto politico» o comunque
l'inerenza  a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro
cui  le dichiarazioni del parlamentare si possano collocare, non vale
in  se'  a  connotarle  quali espressive della relativa funzione, ove
esse,  non  costituendo  la sostanziale riproduzione delle specifiche
opinioni  manifestate  dal  parlamentare nell'esercizio delle proprie
attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che
ciascun  deputato  e  ciascun senatore apporta alla vita parlamentare
mediante  le  proprie  opinioni e i propri voti (come tale coperto, a
garanzia  delle  prerogative  delle Camere, dall'insindacabilita), ma
una   ulteriore  e  diversa  articolazione  di  siffatto  contributo,
elaborata  ed  offerta  alla  pubblica  opinione nell'esercizio della
libera  manifestazione  del  pensiero assicurata a tutti dall'art. 21
della Costituzione (sentenze n. 317 e n. 260 del 2006).
    Nella  specie,  risulta  completamente carente il requisito della
sostanziale  corrispondenza  di  significato  tra  opinioni  espresse
nell'esercizio  di  funzioni  parlamentari e atti esterni - richiesto
per  la  configurabilita'  di  siffatto  nesso  dalla  giurisprudenza
costituzionale,  la  quale ha precisato che non sono sufficienti allo
scopo  ne'  una  mera  comunanza  di  argomenti  ne' un mero contesto
politico  cui  esse possano riferirsi (sentenza n. 317 del 2006, gia'
citata,  e,  in  precedenza, sentenze n. 258 del 2006, n. 176 e n. 28
del 2005).
    Infatti,  la  difesa del Senato non ha individuato un atto tipico
riconducibile  al  senatore,  tale da costituire il presupposto delle
dichiarazioni  da  lui rese extra moenia in articoli giornalistici, e
si  limita  a  fare  riferimento  genericamente ad opinioni maturate,
nell'ambito  della  sua  corrente politica di appartenenza, in merito
alla  introduzione nell'ordinamento processualpenalistico del mandato
di  arresto  europeo,  senza considerare che oggetto del procedimento
civile  di  risarcimento danni dal quale ha avuto origine il presente
conflitto   sono  essenzialmente  le  accuse,  rivolte  dal  senatore
attraverso  gli  articoli  di  stampa  in  questione, alla dottoressa
Boccassini  (ed  agli  altri  magistrati sopra menzionati) di essersi
riuniti  al  fine  di  trovare  il  modo  di  «incastrare l'onorevole
Berlusconi».   A   fronte   di   tale  accusa,  l'aspetto  valutativo
dell'istituto  del  «mandato  di  cattura internazionale» acquista un
rilievo  solo  marginale,  certamente inidoneo a configurare un nesso
tra  l'esercizio  delle funzioni parlamentari del senatore Iannuzzi e
le dichiarazioni di cui si tratta.
    In  definitiva,  fa difetto il nesso causale tra le dichiarazioni
rese  all'esterno del Parlamento dal senatore e l'esercizio delle sue
funzioni di membro del Parlamento.
    Deve,  pertanto,  concludersi  che  le predette dichiarazioni non
rientrano  nell'esercizio  della  funzione  parlamentare  e  non sono
garantite    dall'insindacabilita'.   Conseguentemente,   l'impugnata
delibera  del  Senato  della  Repubblica  ha violato l'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  ledendo  le attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria ricorrente, e deve, quindi, essere annullata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non spettava al Senato della Repubblica deliberare
che   le  dichiarazioni  rese  dal  senatore  Raffaele  (detto  Lino)
Jannuzzi,  per le quali pende dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione
prima  civile,  il  giudizio  di cui al ricorso indicato in epigrafe,
costituiscono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
    Annulla,  per l'effetto, la delibera di insindacabilita' adottata
dal  Senato della Repubblica il 6 febbraio 2003 (documento IV-quater,
n. 9).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
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