N. 99 ORDINANZA 7 - 21 marzo 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Esecuzione della pena detentiva - Sospensione condizionata - Preclusione per i condannati che abbiano subito la revoca di una misura alternativa - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale di altra disposizione della medesima legge - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.13 del 28-3-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promossi con ordinanze del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, dell'8 febbraio, del 6 marzo (n. 3 ordinanze), del 10 aprile e del 15 marzo 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 18 aprile (n. 2 ordinanze) 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Bari, del 3 aprile 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, del 4 (n. 2 ordinanze) e del-l'11 maggio 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 18 febbraio 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Bari, del 15 maggio 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 22 giugno 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Bari e del 31 marzo 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 224, da 231 a 234, da 241 a 245, da 347 a 349, 375, 414, 450 e 551 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29, 39, 41, 42, nell'edizione straordinaria del 2 novembre 2006 ed al n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, di contenuto sostanzialmente identico, il Tribunale di sorveglianza di Bari, il Magistrato di sorveglianza di Bari, il Magistrato di sorveglianza di Foggia e il Magistrato di sorveglianza di Firenze hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), - cosiddetto «indultino» - nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, non si applica al soggetto che ha gia' beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocata per condotta colpevole del medesimo, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta); che i rimettenti osservano che, mentre la concessione dell'«indultino» costituisce un atto dovuto in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, la fase esecutiva e' peculiarmente strutturata come mezzo di recupero sociale del condannato, nel senso che la legge prevede un autentico programma trattamentale e demanda al tribunale ed al magistrato di sorveglianza di seguirne lo sviluppo e di verificarne l'osservanza da parte della persona beneficiata, monitorandone in particolare la condotta e la conformita' di questa alle prescrizioni ed ai divieti stabiliti; che, in particolare, un condannato, benche' attinto da provvedimento di revoca di misura alternativa alla detenzione per condotta colpevole, potrebbe accedere al piu' ampio e favorevole beneficio trattamentale extramurario introdotto dalla legge n. 207 del 2003, perche' questa non prevede alcun divieto di applicare la sospensione condizionata nell'ipotesi teste' indicata; che, in tal modo, l'art. 1 della legge n. 207 del 2003 legittima la concessione di un beneficio trattamentale extramurario (il cosiddetto «indultino») a chi abbia gia' dato ampia dimostrazione di non voler intraprendere e portare a termine un programma all'esterno finalizzato al recupero ed al reinserimento sociale, nonche' alla rivisitazione critica in ordine ai reati commessi; che infatti, nella ipotesi in esame, il condannato ha gia' posto in essere una condotta chiaramente ed oggettivamente sintomatica dell'impraticabilita' di ogni trattamento extramurario, sicche' allo stesso dovrebbe essere precluso per legge di accedere nuovamente a misure trattamentali in esternato, fra le quali puo' annoverarsi la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della legge n. 207 del 2003; che, secondo i giudici a quibus, tale sistema si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della sua irragionevolezza, ed inoltre con l'art. 27, terzo comma, Cost., per la vanificazione - che esso determinerebbe - della funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale, in quanto ogni misura alternativa alla detenzione, accanto alla funzione di rieducazione, risponde all'esigenza di impedire nuovi comportamenti illeciti attraverso la predisposizione di una griglia di prescrizioni piu' o meno cogenti, esigenza che sarebbe frustrata dalla concessione della sospensione condizionata della pena di cui all'art. 1 della legge n. 207 del 2003; che, nei giudizi introdotti con le ordinanze del Magistrato di sorveglianza di Foggia, del Magistrato di sorveglianza di Bari e del Magistrato di sorveglianza di Firenze, si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate vengano dichiarate infondate. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Bari e i Magistrati di sorveglianza di Bari, Foggia e Firenze dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, non si applica al soggetto che ha gia' beneficiato di una misura alternativa alla detenzione revocatagli per condotta colpevole, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza del sistema che si viene a determinare; che infatti, in caso di revoca di misura ai sensi della norma da ultimo citata, il condannato, benche' attinto da provvedimento di revoca di misura alternativa alla detenzione per condotta colpevole, potrebbe accedere al piu' ampio e favorevole beneficio trattamentale extramurario introdotto dalla legge n. 207 del 2003, la cui concessione costituisce un atto dovuto in presenza di determinati presupposti di legge; che, inoltre, secondo i giudici rimettenti, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, vanificando la funzione rieducativa e di prevenzione speciale attribuita alla sanzione penale, in quanto la concessione della sospensione condizionata della pena vanificherebbe la esigenza - sottesa ad ogni misura alternativa alla detenzione - di impedire nuovi comportamenti illeciti attraverso la predisposizione di una griglia di prescrizioni piu' o meno cogenti; che le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimita' costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni analoghe, sicche' i relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento; che, successivamente alla proposizione della questione, questa Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell'automatismo che si rinviene nella norma denunciata con i principi di proporzionalita' e di individualizzazione della pena; che, pertanto, va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, al fine di una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta, alla luce della predetta sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex plurimis, ordinanze n. 326 del 2006, n. 346, n. 229 e n. 206 del 2005).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere:Fruscella Depositata in cancelleria il 21 marzo 2007. Il cancelliere:Fruscella 07C0369