N. 99 ORDINANZA 7 - 21 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento   penitenziario  -  Esecuzione  della  pena  detentiva  -
  Sospensione condizionata - Preclusione per i condannati che abbiano
  subito  la  revoca di una misura alternativa - Mancata previsione -
  Denunciata   irragionevolezza  e  violazione  del  principio  della
  funzione  rieducativa  della  pena  - Sopravvenuta dichiarazione di
  illegittimita'  costituzionale di altra disposizione della medesima
  legge  -  Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della
  questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Legge 1° agosto 2003, n. 207, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 3,
della   legge   1° agosto   2003,  n. 207  (Sospensione  condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),
promossi   con  ordinanze  del  16 dicembre  2005  dal  Tribunale  di
sorveglianza  di Bari, dell'8 febbraio, del 6 marzo (n. 3 ordinanze),
del  10 aprile  e del 15 marzo 2006 dal Magistrato di sorveglianza di
Foggia,  del  18 aprile  (n. 2  ordinanze)  2006  dal  Magistrato  di
sorveglianza di Bari, del 3 aprile 2006 dal Tribunale di sorveglianza
di Bari, del 4 (n. 2 ordinanze) e del-l'11 maggio 2006 dal Magistrato
di  sorveglianza  di  Foggia,  del 18 febbraio 2006 dal Magistrato di
sorveglianza   di   Bari,   del  15 maggio  2006  dal  Magistrato  di
sorveglianza   di  Foggia,  del  22  giugno 2006  dal  Magistrato  di
sorveglianza   di   Bari  e  del  31 marzo  2006  dal  Magistrato  di
sorveglianza di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 224, da 231 a
234,  da  241  a  245, da 347 a 349, 375, 414, 450 e 551 del registro
ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 29,  39,  41, 42, nell'edizione straordinaria del 2 novembre 2006
ed al n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, di contenuto
sostanzialmente  identico,  il  Tribunale di sorveglianza di Bari, il
Magistrato  di sorveglianza di Bari, il Magistrato di sorveglianza di
Foggia e il Magistrato di sorveglianza di Firenze hanno sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  27,  terzo  comma, della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della
legge    1° agosto    2003,    n. 207    (Sospensione    condizionata
dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni),
-  cosiddetto  «indultino»  -  nella  parte in cui non prevede che la
sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva, non si
applica al soggetto che ha gia' beneficiato di una misura alternativa
alla  detenzione  revocata  per  condotta  colpevole del medesimo, ai
sensi  dell'art. 51-ter  della  legge  26 luglio  1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta);
        che   i  rimettenti  osservano  che,  mentre  la  concessione
dell'«indultino»   costituisce   un   atto  dovuto  in  presenza  dei
presupposti tassativamente previsti dalla legge, la fase esecutiva e'
peculiarmente   strutturata   come  mezzo  di  recupero  sociale  del
condannato,  nel  senso  che  la legge prevede un autentico programma
trattamentale e demanda al tribunale ed al magistrato di sorveglianza
di  seguirne lo sviluppo e di verificarne l'osservanza da parte della
persona  beneficiata,  monitorandone  in particolare la condotta e la
conformita' di questa alle prescrizioni ed ai divieti stabiliti;
        che,  in  particolare,  un  condannato,  benche'  attinto  da
provvedimento  di  revoca  di  misura alternativa alla detenzione per
condotta  colpevole,  potrebbe  accedere  al  piu' ampio e favorevole
beneficio  trattamentale  extramurario  introdotto dalla legge n. 207
del  2003,  perche'  questa non prevede alcun divieto di applicare la
sospensione condizionata nell'ipotesi teste' indicata;
        che,  in  tal  modo,  l'art. 1  della  legge  n. 207 del 2003
legittima  la  concessione di un beneficio trattamentale extramurario
(il cosiddetto «indultino») a chi abbia gia' dato ampia dimostrazione
di   non  voler  intraprendere  e  portare  a  termine  un  programma
all'esterno  finalizzato  al  recupero  ed  al reinserimento sociale,
nonche' alla rivisitazione critica in ordine ai reati commessi;
        che  infatti,  nella  ipotesi in esame, il condannato ha gia'
posto   in   essere   una   condotta  chiaramente  ed  oggettivamente
sintomatica  dell'impraticabilita'  di ogni trattamento extramurario,
sicche'  allo  stesso  dovrebbe essere precluso per legge di accedere
nuovamente  a  misure  trattamentali  in esternato, fra le quali puo'
annoverarsi la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai
sensi della legge n. 207 del 2003;
        che,  secondo  i  giudici  a  quibus, tale sistema si pone in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della sua
irragionevolezza,  ed  inoltre con l'art. 27, terzo comma, Cost., per
la   vanificazione   -  che  esso  determinerebbe  -  della  funzione
rieducativa  e  di  prevenzione  speciale  attribuita  alla  sanzione
penale,  in  quanto  ogni misura alternativa alla detenzione, accanto
alla  funzione  di  rieducazione,  risponde  all'esigenza di impedire
nuovi  comportamenti  illeciti  attraverso  la predisposizione di una
griglia  di  prescrizioni  piu'  o meno cogenti, esigenza che sarebbe
frustrata dalla concessione della sospensione condizionata della pena
di cui all'art. 1 della legge n. 207 del 2003;
        che,  nei  giudizi introdotti con le ordinanze del Magistrato
di  sorveglianza  di Foggia, del Magistrato di sorveglianza di Bari e
del  Magistrato  di  sorveglianza  di  Firenze,  si  e' costituito il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni
sollevate vengano dichiarate infondate.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Bari  e  i
Magistrati  di  sorveglianza di Bari, Foggia e Firenze dubitano della
legittimita'   costituzionale   dell'art. 1,   comma 3,  della  legge
1° agosto  2003,  n. 207  (Sospensione  condizionata  dell'esecuzione
della  pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in
cui non prevede che la sospensione condizionata dell'esecuzione della
pena detentiva, non si applica al soggetto che ha gia' beneficiato di
una  misura  alternativa  alla  detenzione  revocatagli  per condotta
colpevole,  ai  sensi  dell'art. 51-ter  della  legge 26 luglio 1975,
n. 354  (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure   privative   e  limitative  della  liberta),  per  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  per l'irragionevolezza del sistema
che si viene a determinare;
        che infatti, in caso di revoca di misura ai sensi della norma
da  ultimo citata, il condannato, benche' attinto da provvedimento di
revoca  di misura alternativa alla detenzione per condotta colpevole,
potrebbe  accedere al piu' ampio e favorevole beneficio trattamentale
extramurario   introdotto   dalla  legge  n. 207  del  2003,  la  cui
concessione  costituisce  un  atto  dovuto in presenza di determinati
presupposti di legge;
        che,   inoltre,   secondo  i  giudici  rimettenti,  la  norma
impugnata  si porrebbe in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione,  vanificando  la  funzione rieducativa e di prevenzione
speciale  attribuita  alla  sanzione penale, in quanto la concessione
della  sospensione condizionata della pena vanificherebbe la esigenza
-  sottesa  ad  ogni misura alternativa alla detenzione - di impedire
nuovi  comportamenti  illeciti  attraverso  la predisposizione di una
griglia di prescrizioni piu' o meno cogenti;
        che   le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  questioni  di
legittimita'  costituzionale  della  stessa disposizione di legge con
motivazioni  analoghe,  sicche'  i  relativi  giudizi  devono  essere
riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
        che,   successivamente  alla  proposizione  della  questione,
questa   Corte,   con   sentenza   n. 255  del  2006,  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 1,  della legge
1° agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non prevede che il giudice
di  sorveglianza  possa negare la sospensione condizionata della pena
detentiva   al   condannato   sulla   base  di  un  giudizio  di  non
meritevolezza del beneficio, per il contrasto dell'automatismo che si
rinviene  nella norma denunciata con i principi di proporzionalita' e
di individualizzazione della pena;
        che,  pertanto,  va  ordinata  la  restituzione degli atti ai
giudici  rimettenti, al fine di una nuova valutazione della rilevanza
della  questione  proposta,  alla  luce  della  predetta sopravvenuta
sentenza  di  questa  Corte n. 255 del 2006 (negli stessi termini, ex
plurimis,  ordinanze  n. 326  del  2006,  n. 346, n. 229 e n. 206 del
2005).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0369