N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2006

Ordinanza  emessa  il  5  luglio  2006  dal  tribunale amministrativo
regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste sul ricorso proposto da
Collovini   Giulio  contro  Azienda  servizi  sanitari  n. 6  «Friuli
Occidentale» ed altri

Farmacia  -  Istituzione di nuove farmacie nei comuni con popolazione
  inferiore  ai  12.500 abitanti - Possibilita' di deroga al criterio
  demografico  in  base  soltanto a presupposti oggettivi legati alle
  condizioni  topografiche  e  di  viabilita'  -  Ritenuta prevalente
  tutela   dell'interesse   dei  farmacisti  alla  limitazione  della
  concorrenza,  con conseguente incidenza sul diritto alla salute dei
  cittadini.
- Regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, primo comma, come
  sostituito dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
- Costituzione, art. 32.
(GU n.15 del 11-4-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ric. n. 453/05, proposto
dal  dott.  Giulio  Collovini,  rappresentato  e  difeso dagli avv.ti
Claudio  Duchi  e Michele Saltoretti, e presso il secondo domiciliato
in Trieste, viale XX Settembre n. 1;
    Contro   A.S.S.   n. 6  Azienda  servizi  sanitari  n. 6  «Friuli
Occidentale»,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina Colo' e domiciliata presso
la  segreteria generale di questo tribunale; nonche' contro comune di
Chions,  in  persona  del  sindaco  pro tempore, rappresento e difeso
dagli  avv.ti Michela Fadel e Giuseppe Sbisa' e domiciliato presso lo
studio  di quest'ultimo in Trieste, via San Francesco n. 11; l'Ordine
dei  Farmacisti  della  provincia di Pordenone, in persona del legale
rappresentante   pro   tempore,   non  costituito  in  giudizio;  per
l'annullamento:
        a)  della deliberazione 20 luglio 2005 del direttore generale
della  A.S.S.  n. 6  nella  parte  in cui istituisce una seconda sede
farmaceutica in comune di Chions;
        b)  della  delibera  10 ottobre 2005 della giunta comunale di
Chions concernente esercizio del diritto di prelazione della farmacia
di nuova istituzione;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle p.a.;
    Visti gli atti di causa;
    Viste le memorie delle parti;
    Nominato  relatore  alla  pubblica  udienza  dell'8 marzo 2006 il
presidente Borea e uditi i difensori delle parti come da verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    Il   ricorrente,   titolare  sino  ad  oggi  dell'unica  farmacia
esistente  nel  comune  di  Chions, contesta una determinazione della
A.S.S.  n. 6  «Friuli  Occidentale»  di  istituzione  di  una seconda
farmacia  in  localita'  Villotta  nonche'  una  conseguente delibera
comunale  di  esercizio  del  diritto  di  prelazione  sulla suddetta
farmacia.
    Avverso l'atto dell'A.S.S. n 6 si deducono i vizi di:
        1) Incompetenza, spettando questa alla regione trattandosi di
istituzione   di   nuova   sede  farmaceutica  in  base  al  criterio
topografico;
        2) violazione art. 104, T.U. n. 1265/1934, per mancanza delle
condizioni  ivi  previste  per l'istituzione di sedi farmaceutiche in
base al criterio topografico.
    Avverso l'atto comunale si deducono i vizi di:
        3) illegittimita' derivata;
        4) violazione art. 42 d.l.gs n. 267/2000 e incompetenza della
Giunta comunale.
    Si  oppongono  al ricorso in rito e nel merito le amministrazioni
intimate.

                            D i r i t t o

    Il   ricorso,   nella   parte   in  cui  si  appunta  avverso  la
determinazione   della   Azienda   servizi   sanitari   n. 6  «Friuli
Occidentale»   del   20   luglio   2005,   contrariamente   a  quanto
sorprendentemente vorrebbe l'azienda stessa, non e' inammissibile, in
quanto  correttamente rivolto avverso un provvedimento, conforme alla
proposta  del comune di Chions, di istituzione, in deroga al criterio
demografico  ex  art. 1,  legge  n. 475/1968,  di  una  seconda  sede
farmaceutica  in  localita'  Villotta:  si  tenta di sostenere che si
tratta  di  un  atto generale di pianificazione come tale non lesivo,
ma,   mentre,  da  un  canto,  la  invocata  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale di Trento n. 156/2004 viene mal interpretata
avendo tale pronuncia detto tutt'altro, e cioe' soltanto che non puo'
configurarsi  onere  di  avvio del procedimento in materia di atti di
pianificazione  generale,  ex  art. 13, legge n. 241/1990, e non gia'
che gli atti di pianificazione generale non sono direttamente lesivi,
e'  assorbente  considerare  che  l'istituzione  di  una  nuova  sede
farmaceutica si pone invece come atto sicuramente provvedimentale, in
quanto   costitutivo   e   modificativo   della   realta'   giuridica
preesistente, direttamente lesivo dell'interesse dei farmacisti, gia'
operanti  nello stesso comune, a non veder accrescere la concorrenza,
laddove  la copertura effettiva della farmacia neo-istituita mediante
concorso,  ovvero  tramite  l'esercizio del diritto di prelazione del
comune  (art. 10,  legge  n. 475/1968),  e'  frutto di atti meramente
consequenziali,  avverso  i  quali  sarebbero  visibilmente mal poste
censure   avverso   l'atto   presupposto,  ove  gia',  s'intende,  in
precedenza conosciuto.
    Del  pari  priva  di  pregio  e'  l'eccezione di inammissibilita'
avanzata dal comune di Chions, sul rilievo della mancata impugnazione
della  presupposta  delibera  comunale di richiesta di istituzione di
una  nuova  sede  farmaceutica,  e  delle  relative  motivazioni, poi
recepite  dalla  A.S.S.  n. 6:  e'  facile osservare che non sussiste
alcun  onere  di  specifica  impugnazione  di  un  atto  che, come si
configura  la richiesta di istituzione di una nuova sede farmaceutica
da  parte  del  comune  interessato, e' totalmente privo di contenuti
provvedimentali,  con  la  conseguenza  che  le motivazioni addotte a
sostegno della richiesta in tanto divengono lesive in quanto recepite
formalmente  in  un  provvedimento  dell'autorita' a cio' competente,
provvedimento che nella specie risulta tempestivamente impugnato.
    Si  e'  accennato  all'autorita' competente, nella specie la gia'
ricordata A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», e occorre ora, venendo al
merito,  soffermarsi  appunto  sulla  doglianza con la quale di detta
A.S.S. si contesta appunto la competenza, sostenendosi che poiche' la
legislazione statale (e cioe' l'art. 104, T.U. n. 1265/1934 nel testo
rivisitato  dalla legge n. 32/1991) affida alle regioni il compito di
valutare  l'esistenza dei presupposti che consentono l'istituzione di
una  farmacia  in deroga al generale criterio demografico (come nella
specie  avvenuto,  e  sulle  relative  problematiche  si  dovra'  poi
soffermare)  l'art.  14  della, l.r. n. 20/2004, il quale delega alle
aziende  sanitarie le funzioni amministrative in materia di revisione
di  piante  organiche  delle  farmacie, andrebbe inteso nel senso che
alle  predette  aziende  spettano  le  sole  competenze relative alla
istituzione  di nuove farmacie in base al criterio demografico, e non
anche   di   quelle  in  deroga,  le  cui  valutazioni  sono  rimesse
direttamente alle regioni dalla legge statale.
    Facilmente  peraltro si ribatte ex adverso che la norma regionale
di  cui  si  fa  questione,  nell'affidare alle aziende sanitarie «la
formazione  e  la revisione della pianta organica delle farmacie» non
consente   in  alcun  modo  di  operare  la  distinzione  voluta  dal
ricorrente,  che  porterebbe  a  conseguenze  a  ben vedere del tutto
illogiche sul piano organizzativo, a cio' potendosi aggiungere che la
ratio  del decentramento voluto dalla legge regionale risponde ad una
esigenza di localizzazione delle funzioni amministrative, secondo una
logica  che  trovava  riscontro  gia' nel vecchio testo dell'art. 118
Cost.,  il cui terzo comma prevedeva che la regione di norma esercita
le  sue  funzioni  delegandole (si veda anche l'art. 10 dello statuto
della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  e,  ancor  piu',  appare in
sintonia  con  il  nuovo  118, che affida in via generale le funzioni
amministrative  in via principale agli enti locali, salve le esigenze
di unitarieta' che comportino il conferimento delle funzioni stesse a
livelli   via   via  piu'  alti,  in  applicazione  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
    Puo'  ora  passarsi  all'esame  della questione centrale posta in
ricorso,  ove  si  assume nella specie la mancanza dei presupposti di
legge che consentono l'istituzione di una nuova farmacia.
    Conviene  soffermarsi  sul  fatto, gia' accennato, che, mentre di
regola,  ai  sensi  dell'art. 1,  legge  n. 475/1968, il numero delle
farmacie  deve  essere  pari  ad  un  multiplo  di  un numero base di
abitanti  (5000  per  i  comuni fino a 12.500 abitanti e 4000 per gli
altri   comuni),  nella  specie  e'  accaduto  che  la  seconda  sede
farmaceutica  qui  contestata  e' stata istituita in applicazione del
criterio   cosiddetto   «topografico»   di   cui   all'art. 104  T.U.
n. 1265/1934,  nel testo introdotto dall'art. 2, legge n. 362/1991, a
tenore  del  quale,  in  deroga al suddetto criterio demografico, nei
comuni  inferiori  a  12.500  abitanti,  una  (e una sola) nuova sede
farmaceutica  puo'  essere  istituita  «quando  particolari  esigenze
dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche
e della viabilita' lo richiedano», e sempre che «la farmacia di nuova
istituzione disti almeno 3000 metri dalle farmacie esistenti anche se
ubicate in comuni diversi».
    E' pacifico il riconoscimento giurisprudenziale dell'ampiezza del
potere  discrezionale  rimesso alla autorita' decidente nella materia
de qua, nella valutazione ad essa rimessa «delle particolari esigenze
dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche
e  di  viabilita»,  ma certamente tale potere, per quanto ampio possa
essere, non puo' arrivare al punto da alterare quello che, secondo il
legislatore,  costituisce  il  punto  di equilibrio tra i due opposti
interessi  in  gioco, a quello pubblico inteso a garantire la maggior
possibile vicinanza della farmacia agli utenti (anche se residenti in
localita'  relativamente  isolate  e  in  numero  inferiore al minimo
previsto   per   l'apertura   di   una   farmacia)   contrapponendosi
l'interesse,  ugualmente  di  rilevanza  pubblica, ad una corretta ed
economica  gestione  degli esercizi farmaceutici, che potrebbe essere
compromessa,  per  quelli  gia'  esistenti sul territorio, in caso di
apertura  di  altri nuovi punti di vendita. Si spiega percio' perche'
il  legislatore,  pur prevedendo e consentendo l'istituzione e quindi
l'apertura  di  farmacie  in  deroga,  abbia  racchiuso  tale  deroga
all'interno   di  condizioni  a  ben  vedere  estremamente  rigide  e
assolutamente specifiche e puntuali, richiedendosi in sostanza che le
condizioni  topografiche  e  di  viabilita'  (di  questo  si  tratta,
soltanto) siano tali da rendere difficoltoso in modo significativo ed
eccezionale  per  gli  utenti  percorrere  gli  almeno  3000 metri di
distanza previsti per raggiungere la farmacia piu' vicina.
    Ma   se   il  punto  di  equilibrio  voluto  dalla  normativa  di
riferimento  del  quale  si  e'  fatto  cenno, fra l'interesse ad una
gestione  economica delle farmacie e l'interesse della popolazione ad
un  comodo  accesso  al servizio farmaceutico, assicura la prevalenza
del  primo  a condizione che vi siano strade normalmente di agevole e
rapida  percorrenza,  non  importa  se  con mezzi privati o pubblici,
appare,  oggi, estremamente difficile se non impossibile giustificare
l'istituzione  di  una  sede  farmaceutica  in deroga, dato che, e il
fatto e' notorio, l'enorme sviluppo della motorizzazione degli ultimi
decenni,  privata  e  pubblica,  e il contestuale (seppur ad un ritmo
forse  inferiore)  miglioramento  e  adeguamento  della rete stradale
rendono di regola pressocche' risibile, per la stragrande maggioranza
della  popolazione, il problema del superamento di distanze anche ben
superiori ai tre chilometri previsti.
    Del  suaccennato  rapido  evolversi nel tempo della situazione, a
favore di una sempre piu' agevole mobilita' della popolazione, e' del
resto  specchio  fedele  l'analogo  adeguamento che il legislatore ha
fornito   della  disposizione  in  esame,  la  quale,  partita  dalla
previsione di una distanza minima, per giustificare la deroga, di 500
metri,  si  e'  assestata  dapprima  sui  1.000  metri (art. 4, legge
n. 892/1984),   per   poi   balzare,   da   ultimo,  a  3.000  (legge
n. 362/1991),  e  non  e' da escludere che in futuro, proseguendo nel
trend  progressivamente seguito, si possano ulteriormente individuare
distanze  via  via  sempre  maggiori,  di volta in volta adeguando il
suaccennato punto di equilibrio al progresso dei tempi.
    Cio'  premesso  in generale, e venendo alla fattispecie, non puo'
non   rilevare   il  tribunale  come  questa  sia  emblematica  della
situazione  sopra  descritta, dato che il comune del quale si tratta,
Chions,  si trova in zona di pianura, mentre da parte sua la frazione
di  Villotta, ove si prevede la nuova sede farmaceutica, e' collegata
con  il  capoluogo  da  strade  ampie  e  veloci  ed e' servita da un
servizio pubblico di autobus.
    Ineccepibilmente,  quindi,  il ricorrente lamenta la mancanza dei
presupposti  (del  cui  rigore  si  e'  detto)  ai  quali la norma da
applicare   condiziona   la   legittima   istituzione   dl  una  sede
farmaceutica   in   deroga   al  criterio  topografico;  cosi'  come,
specularmente, appare vano, da parte del comune Chions e dell'Azienda
sanitaria  n. 6  «Friuli  Occidentale»,  tentare  di  giustificare la
contestata  determinazione  sottolineando da un lato le difficolta' e
la pericolosita' del traffico e dall'altro la scomodita' del servizio
pubblico  di trasporto. Sul primo punto appare agevole osservare che,
anche con prevedibili, ordinarie difficolta' di traffico (non si puo'
naturalmente  tener  conto delle emergenze, in quanto eccezionali) un
percorso  di  pochi  chilometri al di fuori di centri urbani non puo'
ragionevolmente  richiedere  tempi  particolarmente  lunghi (di pochi
minuti  si  parla  in  ricorso, senza contestazione); quanto poi alla
lamentata    scomodita'   del   servizio   pubblico   per   i   tempi
complessivamente  richiesti fra andata, attesa e ritorno, e' evidente
come   anche  questo  fattore  rientri  nella  normale  e  quotidiana
esperienza  di  chi si avvale del trasporto pubblico, con l'aggiunta,
poi, come giustamente si osserva in ricorso, che tale circostanza non
puo'  apparire  di  per  se'  decisiva,  se  si  tiene conto che ogni
famiglia  dispone oggi, statistiche alla mano, di almeno un automezzo
privato,  di  uso  particolarmente  agevole  nell'ambito,  come nella
specie, di comuni di piccole dimensioni, non dovendosi riscontrare, a
differenza  di  quanto  accade  nei grandi centri urbani, particolari
problemi di parcheggio.
    Con  la  precisazione, a proposito della accennata disponibilita'
di  almeno un automezzo per ogni famiglia, che appare particolarmente
sintomatico   dell'imbarazzo   motivazionale   della   determinazione
impugnata il riferimento alle asserite ma improbabili difficolta' che
avrebbero  «i  piu'  giovani  nuclei  non  provvisti di piu' mezzi di
trasporto».
    Senza  dire,  come si osserva acutamente in ricorso, che il fatto
stesso  che gli uffici comunali si trovino nella frazione di Villotta
e  non gia' nel capoluogo, ove vive la maggioranza della popolazione,
porta a ritenere che le difficolta' di collegamento siano di fatto in
sostanza insussistenti o comunque di scarsa rilevanza.
    In  conclusione, se, come si e' visto, risultano nella specie del
tutto   normali   le   condizioni   topografiche   e   di  viabilita'
riscontrabili  nel  Comune di Maniago, logica vuole, necessariamente,
che  si  debba  escludere  che sussistano le rigorose, particolari ed
eccezionali  condizioni la cui esistenza soltanto consente, in deroga
al   criterio   demografico,   l'istituzione   di   una   nuova  sede
farmaceutica.
    Senonche'   tale   soluzione,   che   porterebbe  inevitabilmente
all'accoglimento  del  ricorso  con annullamento dell'atto impugnato,
non  sembra  a  questo  tribunale  manifestamente  immune da dubbi di
incoerenza  costituzionale,  con specifico riguardo all'art. 32 della
Costituzione e al diritto alla salute ivi garantito.
    Alla  normalita'  della  situazione  topografica  e di viabilita'
sopra  nella  specie  rilevata  (e  tanto basta, si ripete, in base a
quanto  dispone  l'art. 104  del  T.U.  n. 1264/1934,  per  escludere
l'applicabilita'  della  deroga  della  quale  si  e' detto) non pare
infatti che corrisponda un altrettanto normale e completo superamento
delle  difficolta'  della  popolazione  interessata  (e  cioe'  della
popolazione  residente  nelle  frazioni  di  Campagna e Dandolo) alle
quali  si  intenderebbe  porre  rimedio  mediante l'istituzione di un
nuovo  esercizio  farmaceutico. Non pare cioe' che il sopra ricordato
contemperamento fra i due contrastanti interessi che la norma intende
perseguire  sia  raggiunto  in  modo equilibrato e costituzionalmente
sicuro.  E  cio'  dicesi  per  la semplice ragione che se l'altissimo
livello  dl  motorizzazione  privata  raggiunto  al giorno d'oggi, in
aggiunta  alla presenza nella specie di un servizio pubblico alla cui
scarsa  frequenza  non  puo'  comunque attribuirsi peso determinante,
vale  a  garantire  una  relativa  facilita' nell'accesso al servizio
farmaceutico,  anche  se a qualche chilometro dal luogo di residenza,
alla  stragrande  maggioranza  della  popolazione  interessata, resta
pero'  il  fatto,  ragionevolmente  non  contestabile (come del resto
segnalato  nella  determinazione  impugnata),  che una sia pur esigua
minoranza  di  residenti  da individuarsi nelle fasce estreme di eta'
(anziani,  il  cui  numero,  come  ben  si sa, e' sempre crescente, e
giovanissimi),  in  circostanze di agevole comprensione puo' trovarsi
per  ragioni di incapacita' fisica o d'altro genere impossibilitata o
comunque  difficultata  nell'accesso  al  servizio  farmaceutico  non
potendo disporre del mezzo privato od anche di quello pubblico.
    Ribadito  ancora una volta che la norma oggetto d'esame esaurisce
la  previsione  della  deroga  subordinandola  a condizioni di natura
esclusivamente  oggettiva,  e non prende affatto in considerazione le
condizioni  soggettive  di  bisogno in cui si possono trovare frange,
sia pur esigue (ma appartenenti alle categorie piu' deboli, e quindi,
in   quanto   tali,   maggiormente   meritevoli   di  tutela),  della
popolazione,  non  pare  a  questo  tribunale  che sia manifestamente
infondato  il  dubbio di' non corrispondenza della norma in questione
al  principio di cui all'art. 32 della Costituzione, posto che questa
in   sostanza  garantisce  pienamente  soltanto  l'interesse  ad  una
gestione economica delle farmacie, e non anche quello di assicurare a
tutta  la  popolazione (a tutta, e non soltanto ad una parte, sia pur
fortemente  maggioritaria)  un  non  malagevole  accesso  al servizio
farmaceutico.
    Del  resto, che la preoccupazione principale del legislatore, dal
1984  in  avanti,  sia  stata  quella  di  assicurare  ai titolari di
farmacia  una  riserva di utenza di adeguata consistenza economica e'
dimostrato   ampiamente,  in  sintonia  con  il  miglioramento  delle
condizioni  di  mobilita' della popolazione, dal gia' sopra ricordato
progressivo  allungamento  della  distanza minima tra l'una e l'altra
farmacia,  portato  dapprima,  dai  500 originari a 1000 metri e, dal
1991, a 3000.
    Questo tribunale non ignora certamente che il giudice delle leggi
ha   avuto   gia'  occasione  di  pronunciarsi  sulla  compatibilita'
costituzionale   dell'art. 104   del  T.U.  n. 1265/1934,  nel  testo
rivisitato dall'art. 2, legge n. 262/1991, dichiarando non fondata la
questione  sollevata  (sent.  n. 4/1996). Ma appare agevole osservare
che   in  quell'occasione  la  questione  negativamente  risolta  era
sostanzialmente  diversa,  in  quanto  incentrata  essenzialmente, da
parte  del  giudice  remittente, sul dubbio di violazione dell'art. 3
della  Costituzione  per  il  fatto  che l'istituzione di farmacie in
deroga  al criterio demografico sia prevista soltanto nei comuni fino
a  12.500  abitanti, e non anche in quelli piu' grandi, ove ricorrano
comunque   i   presupposti   che   la   deroga  consentono.  Da  cio'
prescindendo,   ritiene  comunque  il  tribunale  che  non  vi  siano
preclusloni   a   riproporre,  naturalmente  con  argomenti  diversi,
questioni    dl   costituzionalita'   gia'   affrontate   e   risolte
negativamente.  Si  e'  visto  sotto  quale  profilo  si dubita della
incostituzionalita'  della  disposizione  in  esame per contrasto con
l'art. 32 della Costituzione.
    Puo'  ora  aggiungersi,  che la stessa Corte costituzionale nella
sent.  n. 4/1996  sopra ricordata, aveva precisato che la ratio della
programmazione   e  della  revisione  delle  piante  organiche  delle
farmacie  sta  nell'esigenza  di  assicurare l'ordinata copertura del
territorio «al fine di agevolare la maggior tutela della salute delle
persone», e non gia', come in quel giudizio aveva sostenuto la difesa
erariale,  nell'evitare  la proliferazione degli esercizi commerciali
delle   farmacie   per   salvaguardarne   le  condizioni  economiche:
senonche',  per  le  ragioni  che sopra si e' cercato dl evidenziare,
questa  ratio,  che  pure e' certamente rinvenibile in generale nella
complessa  disciplina  che  caratterizza  la  materia,  pare a questo
tribunale, in particolare, in buona misura tradita dalla disposizione
qui  in  esame,  la quale, come gia' si e' detto e qui si ripete, nel
momento  in  cui  condiziona  l'istituzione  di farmacie in deroga al
criterio  demografico  all'esistenza di rigide e statisticamente oggi
improbabili  condizioni oggettive dovute a difficolta' topografiche e
di  circolazione,  di fatto salvaguarda sicuramente gli interessi dei
farmacisti  operanti sul territorio, proteggendoli dalla concorrenza,
mentre sull'altro versante non pare possa dirsi altrettanto garantito
il  diritto  alla  salute per le fasce piu' deboli seppur minoritarie
degli  utenti  del  servizio,  quali  possono  essere gli anziani e i
giovanissimi.
    Per  i  suesposti  motivi appare pertanto necessario, ritenuta la
rilevanza  ai  fini del decidere (anche con riguardo alla subordinata
ed  inautonoma impugnazione della delibera di giunta comunale recante
esercizio  del  cosiddetto diritto di prelazione nella gestione della
nuova  farmacia)  e  la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita'  della  disposizione  di cui all'art. 104, comma 1,
T.U.   n. 1265/1934,   nel   testo   introdotto   dall'art. 2,  legge
n. 362/1991,   per   contrasto  con  l'art.  32  della  Costituzione,
sospendere  il  giudizio  e  rimettere  alla  Corte costituzionale la
suesposta questione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134 Cost., 1 della legge cost. n. 1/1948, 23 e
ss., legge n. 87/1953;
    Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale
per  l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
104,  comma  1,  T.U.  n. 1265/1934 nel testo introdotto dall'art. 2,
legge  n. 362/1991, nella parte in cui, condizionando la possibilita'
di istituire, nei comuni inferiori a 12.500 abitanti, una farmacia in
deroga  al  criterio  generale demografico al verificarsi soltanto di
presupposti  oggettivi  quali  sono  quelli  legati  alle  condizioni
topografiche  e  di  viabilita',  sembra  porsi  in  contrasto con il
diritto  alla  salute  garantito  dall'art.  32 della Cost. nei sensi
individuati nella parte motiva.
    La    presente    ordinanza    sara'    eseguita   dall'autorita'
amministrativa.
    Essa   viene   depositata   in   segreteria,  che  provvedera'  a
notificarne  copia  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Trieste, in Camera di consiglio, addi' 8 marzo
2006.
                   Il presidente estensore: Borea
07C0435