N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2006

Ordinanza emessa il 23 giugno 2006 dal tribunale di Venezia - Sezione
distaccata  San Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di De
Domenico Surojit

Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' tra
  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia convalidato
  l'arresto  dell'indagato  e  contestualmente  applicato  una misura
  cautelare  e il giudice che abbia successivamente emesso il decreto
  che dispone il giudizio immediato - Mancata previsione - Disparita'
  di  trattamento  di  situazioni  analoghe  - Lesione del diritto di
  difesa.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.15 del 11-4-2007 )
                             IL GIUDICE

    Ha   emesso   la   seguente   ordinanza,  sulla  questione  della
illegittimita'  costituzionale,  cosi'  come  proposta  dalla difesa,
illustrata  oggi  al  verbale  e con memoria gia' depositata in atti,
questione alla quale si e' associata la pubblica accusa.
    Osserva  che la questione appare fondata e pertanto dovra' essere
accolta  nei  limiti nei quali puo' essere accolta da questo giudice,
vale  a dire di non manifesta infondatezza. I fatti sui quali si basa
l'eccezione  sollevata  dalla  difesa  sono  i  seguenti. Il presente
procedimento  a carico di De Domenico Surojit, nasce da un arresto in
flagranza  compiuto  dalle  Forze  dell'Ordine  in  quel  di  Jesolo.
Sull'arresto,  ebbe  a pronunciarsi, nella veste di g.i.p., il dottor
Stefano  Manbuzio  dell'ufficio  del Tribunale di Venezia. Il giudice
provvide  a  convalidare l'arresto ed ad applicare al De Domenico una
misura restrittiva della liberta' diversa dalla detenzione in carcere
e dagli arresti domiciliari. Successivamente, fu disposto il rinvio a
giudizio  del  De  Domenico,  rinvio  a giudizio nelle forme del rito
immediato;  il  caso  volle  che  ad emettere il decreto sia stato lo
stesso giudice persona fisica, vale a dire il dottor Manbuzio.
    La  difesa  eccepisce  l'incostituzionalita'  della  norma di cui
all'art. 34,  comma 2-bis del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede che vi sia una incompatibilita' tra il giudice che
svolge la funzione di giudice delle indagini preliminari e il giudice
che  emettera',  in  un momento successivo, il decreto di citazione a
giudizio nelle forme del rito immediato.
    La  questione appare non manifestamente infondata in quanto se e'
vero  che le incompatibilita' che sono state stabilite normativamente
e  per  intervento  della  Corte  costituzionale fra il giudice delle
indagini  preliminari  e il g.u.p., si basano sul fatto che lo stesso
giudice  persona  fisica  non  abbia  a  pronunciarsi due volte sugli
stessi  fatti, sulle stesse questioni, nel caso di specie, sembra che
vi  sia  una  pronuncia  dello  stesso giudice in due momenti diversi
sulle stesse questioni.
    E'  vero  che  nel  caso di giudizio iniziato mediante decreto di
citazione  a  giudizio, nelle forme del rito immediato, non vi e' una
udienza  preliminare  ma  e'  pur vero che, nell'emettere il relativo
decreto,  il  giudice,  chiunque  esso  sia,  che  sara'  chiamato ad
emettere   quel   decreto,   dovra'  sostanzialmente  effettuare  una
valutazione  analoga a quella che, in sede di procedimento ordinario,
viene fatta dal g.u.p. all'esito dell'udienza preliminare. Ragion per
cui,  i  motivi  di  incompatibilita'  sono i medesimi e la norma non
prevede  che  fra  il g.i.p. ed il g.u.p. che emettera' il decreto di
citazione   a  giudizio  nelle  forme  del  rito  immediato,  vi  sia
incompatibilita'.
    Ne'   si   puo'   pensare   di   arrivare  alla  declaratoria  di
incompatibilita',  sulla  base di una interpretazione estensiva della
norma perche' le norme che statuiscono l'incompatibilita', sono norme
eccezionali,  in  quanto limitano il principio generale che e' quello
della  compatibilita'  del  giudice  e della idoneita' dello stesso a
svolgere  sempre  le  funzionai  per  le  quali  egli  e' chiamato ad
adempiere.
    Ragion  per  cui,  le  norme  che lo limitano, che ne limitano la
capacita'  non  possono  essere interpretate estensivamente e men che
meno  analogicamente.  Pertanto, la questione sollevata dalla difesa,
appare  non  manifestatamente  infondata  con riferimento almeno agli
artt.  3  e  24  della  Costituzione;  art. 3 perche' si verrebbero a
disciplinare in maniera diversa, situazioni analoghe, nel caso non si
accogliesse l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa
e  per  l'art. 24,  per  quanto  concerne  il  diritto  alla  difesa,
garantito all'indagato, prima, e' all'imputato, poi.
                              P. Q. M.
    In  accoglimento  dell'eccezione sollevata dalla difesa, dichiara
non manifestamente infondata l'eccezione stessa, cosi' come sollevata
e  illustrata  a  verbale  all'odierna  udienza  della difesa e dalla
memoria in atti, depositata dalla difesa medesima.
    Pertanto,  dispone  che a cura della cancelleria sia trasmessa la
presente ordinanza alla Corte costituzionale e copia della stessa sia
notificata  anche  alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche'
ai  Presidenti  delle  due Camere del Parlamento, come previsto dalla
legge. Dichiara sospeso il corso della prescrizione.
        Venezia, addi' 23 giugno 2006
                         Il giudice: Medici
07C0446