N. 121 SENTENZA 21 marzo - 5 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorsi  delle  Regioni Toscana, Piemonte e Liguria - Impugnazione di
  numerose  disposizioni  della  legge  finanziaria 23 dicembre 2005,
  n. 266  -  Trattazione  del comma 291 dell'art. 1 - Decisione sulle
  altre disposizioni riservata a separate pronunce.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291.
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
  -  Criteri  e modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende
  sanitarie  locali  (ASL), delle aziende ospedaliere, degli istituti
  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico di diritto pubblico,
  degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  e  delle  aziende
  ospedaliere universitarie - Determinazione con decreto del Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze  -  Ricorsi delle Regioni Toscana,
  Piemonte   e   Liguria   -  Asserita  violazione  della  competenza
  legislativa   regionale   concorrente   o  residuale  e  denunciata
  attribuzione  al  Ministro di potesta' regolamentare in materia non
  di  competenza  esclusiva  dello  Stato  -  Esclusione - Intervento
  legislativo  riconducibile  alla materia armonizzazione dei bilanci
  pubblici  e  coordinamento della finanza pubblica, che non preclude
  l'esercizio  di  puntuali  poteri  amministrativi,  di  regolazione
  tecnica,  di  rilevazione  di  dati e di controllo - Non fondatezza
  della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291.
- Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto.
(GU n.15 del 11-4-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 291,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006),  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Toscana,  Piemonte  e
Liguria, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in
cancelleria  il  28 febbraio e il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28,
35 e 38 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20 febbraio  2007  il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  gli  avvocati  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione Toscana,
Emiliano  Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea
Manzi  per  la  Regione  Liguria  e  l'avvocato  dello  Stato Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  tre  distinti  ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte e
Liguria  hanno  sollevato questioni di legittimita' costituzionale di
varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge   finanziaria   2006)   e,   tra   di   esse,   del   comma 291
dell'articolo 1.
    Tale  disposizione  prevede  che,  con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
i  criteri e le modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie  locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli  istituti  di
ricovero  e  cura,  degli  istituti  zooprofilattici  e delle aziende
ospedaliere universitarie.
    2.1.  -  Le  ricorrenti  Regioni  Toscana e Piemonte ascrivono la
previsione  alla  materia concorrente dell'organizzazione del sistema
sanitario  e  ritengono che essa sia in contrasto con l'articolo 117,
terzo  comma, della Costituzione, in quanto la disciplina dei criteri
e  le  modalita'  della  certificazione dei bilanci delle istituzioni
sanitarie  rientrerebbe  nella  normazione  di  dettaglio  di propria
competenza.
    Secondo la Regione Toscana, la disposizione impugnata violerebbe,
inoltre,  l'articolo 117,  sesto comma, della Costituzione, in quanto
demanderebbe ad un regolamento statale la disciplina normativa di una
materia non di competenza esclusiva dello Stato.
    2.2.  -  La Regione Liguria sviluppa analoghe censure, sostenendo
che  la  disposizione  impugnata  e'  lesiva delle proprie competenze
normative  concorrenti in materia di tutela della salute e di ricerca
scientifica   e   tecnologica   (articolo 117,   terzo  comma,  della
Costituzione),  ed  esclusive  in  materia di agricoltura e zootecnia
(articolo 117, comma quarto, della Costituzione).
    Secondo  la  Regione  Liguria,  a  fondamento  della legittimita'
dell'articolo 1,  comma 291, della legge n. 266 del 2005 non potrebbe
essere  invocata  la  competenza  statale  a  determinare  i principi
fondamentali  delle  materie  concorrenti della tutela della salute e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sia  perche' questi non
potrebbero che risultare da fonti di rango legislativo sia perche' le
modalita'   della   certificazione   avrebbero   indubbia  natura  di
dettaglio.
    La  disposizione  impugnata  si  porrebbe,  poi, in contrasto con
l'articolo 117,  sesto  comma, della Costituzione, qualora al decreto
ministeriale   da   questa   previsto  fosse  da  riconoscere  natura
regolamentare.  Ne'  essa  potrebbe giustificarsi in base al non piu'
sussistente    potere   statale   di   indirizzo   e   coordinamento,
espressamente  escluso,  «per  le  materie  concorrenti e residuali»,
dall'articolo 8,  comma 6,  ultima  parte, della legge 5 giugno 2003,
n. 131   (Disposizioni   per   l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
    La  difesa  regionale esclude, pure, che l'articolo 1, comma 291,
della  legge  n. 266  del  2005  possa  giustificarsi  in  base  alla
competenza statale esclusiva in materia di «coordinamento informativo
statistico  e  informatico»  o  a  quella  concorrente  in materia di
«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario».
    A  dire della ricorrente, «la certificazione dei bilanci» sarebbe
un  aspetto  «interno»  dell'organizzazione degli enti e, di per se',
non  toccherebbe alcun profilo del coordinamento con dati o attivita'
di  altri  soggetti.  Al  piu', aggiunge la Regione Liguria, potrebbe
ammettersi  che  abbia  natura di principio fondamentale l'obbligo di
certificazione  dei  bilanci, ma non potrebbe riconoscersi allo Stato
anche  la  determinazione  dei criteri e delle modalita' attuative di
detto obbligo.
    2.3.  -  Le  Regioni Piemonte e Liguria rimarcano, infine, che il
coinvolgimento delle autonomie territoriali, attraverso la Conferenza
permanente   Stato-Regioni,  nel  procedimento  di  approvazione  del
decreto statale sarebbe irrilevante, dato che questo atto esaurirebbe
ogni  ambito  di  una  disciplina  spettante  invece  alla competenza
legislativa regionale.
    3.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si  e'  costituito
sostenendo l'infondatezza dei ricorsi.
    Secondo  la difesa erariale, l'articolo 1, comma 291, delle legge
n. 266  del  2005  non atterrebbe tanto all'organizzazione sanitaria,
quanto  al  coordinamento  informativo  statistico ed informatico dei
dati   dell'amministrazione,  materia,  il  cui  presupposto  sarebbe
l'omogeneita'  dei  criteri  di  raccolta  e  che  rientrerebbe nella
competenza  esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione.
    4. - In prossimita' dell'udienza la Regione Liguria ha depositato
una  memoria, nella quale contesta la tesi, sostenuta dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  della riconducibilita' della norma impugnata
alla materia del coordinamento informativo, statistico ed informatico
(articolo 117, secondo comma, lettera r, della Costituzione).
    La  difesa  regionale sostiene, invece, che la certificazione dei
bilanci  riguarda  la regolarita' del processo di spesa nelle materie
in  cui operano gli enti previsti dal comma 291 dell'articolo 1 della
legge  n. 266  del  2005,  ovvero  la sanita' e, in parte, la ricerca
scientifica e l'agricoltura.
    La  Regione  Liguria rammenta, inoltre, che nell'ordinamento gia'
sussistono  previsioni  che assicurano il coordinamento statistico ed
informativo dei bilanci di detti enti.
    5. - In prossimita' dell'udienza pubblica pure la Regione Toscana
ha  presentato  una  memoria,  nella  quale  anch'essa  contesta, con
argomenti  analoghi,  la  tesi difensiva del Presidente del Consiglio
dei ministri.
    La  difesa  regionale ricorda, inoltre, che la Regione Toscana ha
avviato, ai sensi degli articoli 125 e seguenti della legge regionale
24 febbraio   2005,   n. 40   (Disciplina   del   servizio  sanitario
regionale),  un  progetto  per  la  certificazione  dei bilanci delle
aziende  sanitarie,  imponendo la rispondenza dei dati contabili alle
operazioni  effettivamente  svolte,  «nel rispetto delle regole e dei
principi fissati dai dottori e ragionieri commercialisti».
    La  Regione  Toscana sostiene, poi, che la competenza legislativa
dello   Stato   in   materia   dovrebbe   limitarsi   all'imposizione
dell'obbligo di certificazione dei bilanci, restando nella competenza
regionale la definizione delle relative modalita' attuative.
    La  Regione  prospetta,  infine, la violazione dell'articolo 117,
sesto  comma, della Costituzione, in quanto la disposizione impugnata
prevede   un  regolamento  statale  al  di  fuori  delle  materie  di
competenza  esclusiva  di  cui all'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione.
    6.  -  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica  il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ha  depositato  due  memorie,  di  identico
contenuto, nei giudizi promossi dalle Regioni Piemonte e Toscana.
    La   difesa   erariale   sostiene   che   l'impugnato   comma 291
dell'articolo 1  della legge n. 266 del 2005, risponde ad esigenze di
coordinamento  della finanza pubblica e che la ivi prevista attivita'
di  certificazione  dei  bilanci e' necessaria al fine di disporre di
dati  omogenei  in campo nazionale e comunitario in riferimento ad un
settore   di   notevolissima  incidenza  economica,  quale  la  spesa
sanitaria.
    L'Avvocatura    ricorda,    inoltre,    l'accordo   Stato-Regioni
dell'8 agosto  2001 in materia di finanziamento della spesa sanitaria
e  sostiene  che  la  periodica  verifica degli impegni assunti dalle
Regioni  si  basa  sulla  certezza  della  situazione finanziaria dei
sistemi   sanitari   regionali.   In   questo   ambito   la  prevista
certificazione  con  modalita' e criteri omogenei dei bilanci sarebbe
indispensabile  per  garantire  la certezza e la confrontabilita' dei
dati  affluenti  ai  Ministeri  della  salute e dell'economia e delle
finanze.
    La  prevista  intesa  della  Conferenza Stato-Regioni, secondo la
difesa  erariale,  varrebbe,  d'altro canto, ad assicurare il momento
concertativo con le Regioni.
    L'Avvocatura  dello  Stato  sostiene,  infine,  la  coerenza e la
razionalita'  della  disposizione  impugnata, diretta a garantire gli
accordi  intervenuti tra lo Stato e gli enti territoriali nel settore
sanitario  e  la  tutela  del  patto  interno di stabilita', il tutto
nell'ambito  di un comune sforzo diretto al contenimento della spesa,
pur nell'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  Regioni  Toscana,  Piemonte  e Liguria hanno sollevato
questioni  di legittimita' costituzionale di varie disposizioni della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)
e, tra di esse, del comma 291 dell'articolo 1.
    1.1.  -  L'articolo 1,  comma 291,  della  legge  n. 266 del 2005
prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i criteri e le
modalita'  di  certificazione  dei  bilanci  delle  aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura,
degli   istituti   zooprofilattici   e   delle   aziende  ospedaliere
universitarie.
    2.  -  Le  Regioni ricorrenti, con argomentazioni sostanzialmente
simili,     censurano     questa    disposizione    in    riferimento
all'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione, contestando la
natura  di  dettaglio  della disciplina demandata al decreto statale,
relativa  ai  criteri  ed  alle  modalita'  della  certificazione dei
bilanci  delle  istituzioni sanitarie ed assimilate, ovvero ad ambiti
di  disciplina  riconducibili,  a  seconda  delle  varie  prospettive
possibili,  a  materie  comunque  concorrenti, quali l'organizzazione
sanitaria,  la  ricerca  scientifica e tecnologica o l'armonizzazione
dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica.
    La   sola   Regione   Liguria   denuncia   anche   la  violazione
dell'articolo 117,  quarto  comma, della Costituzione, in riferimento
alle  proprie  competenze  esclusive  in  materia  di  agricoltura  e
zootecnia.
    Le  Regioni  Toscana e Liguria lamentano, altresi', la violazione
dell'articolo 117,   sesto   comma,  della  Costituzione,  in  quanto
l'articolo 1,  comma 291,  della  legge n. 266 del 2005 demanda ad un
regolamento  statale  la  disciplina  normativa di una materia non di
competenza esclusiva dello Stato.
    3.    -    I    tre   ricorsi,   limitatamente   all'impugnazione
dell'articolo 1,  comma 291,  della  legge n. 266 del 2005, risultano
connessi  per  oggetto  e  possono pertanto essere riuniti per essere
decisi con unica pronuncia.
    4. - Le questioni non sono fondate.
    4.1.  -  La  certificazione  dei  bilanci trova il suo fondamento
giuridico  nell'esigenza  di garantire la chiarezza, la veridicita' e
la  correttezza  dei  bilanci  medesimi  e,  piu'  in generale, della
contabilita' di un soggetto economico.
    Nella  specie, la previsione della certificazione dei bilanci per
le  aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero   e   cura,   gli  istituti  zooprofilattici  e  le  aziende
ospedaliere  universitarie  ovvero  per amministrazioni pubbliche del
settore  sanitario  ha  il  chiaro  scopo  di  garantire  un maggiore
controllo  su  questi  rilevanti  e numerosi centri autonomi di spesa
pubblica.
    Si tratta, pertanto, di un intervento normativo da ascrivere alla
materia  concorrente  dell'armonizzazione  dei bilanci pubblici e del
coordinamento delle finanza pubblica.
    4.2.  -  In questo ambito, allo Stato spetta indiscutibilmente la
previsione dei principi fondamentali della materia. Ed e' sicuramente
un  principio  fondamentale della materia quello di imporre agli enti
in questione la certificazione dei bilanci.
    Sennonche',  come  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha gia'
rilevato (sentenza n. 376 del 2003) il coordinamento finanziario puo'
richiedere,  per la sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di
ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati
e di controllo.
    In   questa  specifica  materia,  non  puo',  infatti,  ritenersi
preclusa   alla   legge   statale  la  possibilita'  di  prevedere  e
disciplinare  siffatti  poteri,  anche  in forza dell'art. 118, primo
comma,   della   Costituzione.  Infatti  il  carattere  «finalistico»
dell'azione  di  coordinamento  non  solo  giustifica la posizione di
principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art. 117  Cost.,  ma anche la
collocazione  a  livello  centrale  di  poteri puntuali eventualmente
necessari  perche'  la  finalita'  di  coordinamento - che di per se'
eccede  inevitabilmente,  in parte, le possibilita' di intervento dei
livelli   territoriali   sub-statali  -  possa  essere  concretamente
realizzata.
    La  giurisprudenza  di questa Corte (si veda, ancora, la sentenza
n. 376  del  2003)  ha,  peraltro, chiarito che i poteri in questione
devono  essere  configurati in modo consono all'esistenza di sfere di
autonomia, costituzionalmente garantite, rispetto alle quali l'azione
di  coordinamento non puo' mai trasformarsi in attivita' di direzione
o in un indebito condizionamento dell'autonomia regionale.
    4.3.    -   Il   potere   attribuito   dall'impugnato   comma 291
dell'articolo 1  della legge n. 266 del 2005 ai Ministri della salute
e  dell'economia e delle finanze puo' e deve essere inteso in armonia
con  i  criteri ora indicati: vale a dire, come potere di adottare le
misure  tecniche  necessarie per assicurare che la certificazione dei
bilanci delle istituzioni del settore sanitario avvenga con criteri e
modalita'  idonee  a garantirne l'effettivita' e l'efficacia, nonche'
al fine di consentire la comparabilita' dei dati a livello nazionale.
    4.4.  -  L'esercizio  di  tale  potere  risulta,  d'altra  parte,
subordinato  all'intesa  in sede di Conferenza unificata sullo schema
di decreto.
    Questa  forma  di  coinvolgimento delle Regioni appare pienamente
coerente  con  la  giurisprudenza  di questa Corte, sopra richiamata,
laddove  richiede,  in  subiecta materia, una garanzia procedimentale
dell'autonomia regionale.
    Inoltre,   la   previsione   dell'intesa   appare  sufficiente  a
contrastare l'eventuale assunzione, da parte del decreto medesimo, di
contenuti  lesivi  dell'autonomia  garantita  agli enti territoriali:
ferma  restando,  naturalmente,  la possibilita' per questi ultimi di
esperire,  nell'ipotesi  di lesione della propria autonomia, i rimedi
consentiti  dall'ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto
di attribuzione davanti a questa Corte.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  la decisione delle questioni di
legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte
e Liguria nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria 2006), con i ricorsi
indicati in epigrafe;
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1,   comma 291,   della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266,
sollevata,  in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma,
della  Costituzione, dalle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con i
ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 5 aprile 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0492