N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  2 novembre  2006  dal tribunale amministrativo
regionale  della  Liguria  sul ricorso proposto da Lupi Walter contro
Presidenza del Consiglio dei ministri

Giustizia  amministrativa  -  Tribunali  amministrativi  regionali  -
  Controversie  relative  alla  legittimita'  delle  ordinanze  e dei
  conseguenziali  provvedimenti  commissariali  adottati  in tutte le
  situazioni  di  emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
  della   legge   24 febbraio  1992,  n. 225  -  Competenza,  in  via
  esclusiva,  in  primo grado, attribuita al Tribunale amministrativo
  regionale  del  Lazio  -  sede  di  Roma  - Irragionevole deroga al
  principio  della  competenza del Tribunale amministrativo regionale
  della  Regione  in  cui  il  provvedimento  e'  destinato  ad avere
  incidenza  -  Violazione  dei  principi  del giudice naturale e del
  giusto  processo  -  Violazione  del  principio  del  decentramento
  territoriale della giurisdizione amministrativa.
- Decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter
  e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, 111 e 125.
(GU n.1000 del 26-4-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza,  sul  ricorso numero di
registro   generale   00607  del  2006,  proposto  da:  Walter  Lupi,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  D.  Anselmi e P. Sommovigo, ed
elettivamente  domiciliato presso il loro studio del primo in Genova,
via Corsica n. 21/18;
    Contro   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona
Presidente   pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato  di Genova domiciliataria ex lege in viale
Brigate partigiane n. 2, Consiglio Superiore dei lavori pubblici; per
l'annullamento   in  parte  qua  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  2  maggio  2006  nonche' di ogni altro
provvedimento preparatorio, conseguente e connesso.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
    Relatore  nella  camera di consiglio del giorno 28 settembre 2006
il  dott.  Oreste  Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
    Il  ricorrente,  direttore dei servizi integrati infrastrutture e
trasporti   Lombardia  -  Liguria  dell'amministrazione  statale,  ha
impugnato  l'art. 9  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  2  maggio  2006  nella  parte  in  cui  dispone che il
Presidente  generale  del consiglio superiore dei lavori pubblici gli
subentra,  in  qualita' di soggetto attuatore, in tutti gli incarichi
in   materia   di  protezione  civile  gia'  affidati  con  ordinanze
rispettivamente del 23 marzo 2006 e 19 aprile 2006.
    Si  tratterebbe,  secondo  la  prospettazione contenuta nell'atto
introduttivo  di  un atto di revoca dalle funzioni incisivo sulla sua
professionalita',  la  cui tutela giurisdizionale sarebbe compromessa
dall'art. 3,  commi  2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. n. 245 del 2005
convertito con legge n. 21 del 2006 laddove attribuisce la competenza
funzionale al Tar Lazio, sezione di Roma, sul sindacato, esteso anche
alla  tutela  cautelare  ed  ai  processi  in  corso, delle ordinanze
emanate  in  tutte  le  situazioni  di  emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, legge 24 febbraio 1992 n. 225.
    Fra  di  esse rientra l'ordinanza impugnata: sicche', in presenza
di  seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma richiamata,
il  ricorrente  ha  preliminarmente  richiesto  la  rimissione  della
questione alla Corte costituzionale.
    Quanto alla rilevanza nel giudizio a quo mette conto sottolineare
che  la  delibazione  sommaria  del fondamento giuridico del ricorso,
riassunto  nella  formula del fumus boni iuris, integrante unitamente
al  danno  grave  ed  irreparabile,  l'oggetto del giudizio cautelare
evidenzia  l'effettiva  previsione della preclusione, nel giudizio in
corso,  della  tutela  sommaria  dinanzi  al tribunale ordinariamente
competente.
    Rileva  pertanto  il  Collegio  che  fin  nella fase del giudizio
incidentale  avente  ad  oggetto  la  misura cautelare si manifestano
consistenti  dubbi  di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma
2-bis,  comma  2-ter e comma 2-quater, d.l. n. 245/2005 introdotti in
sede di conversione con legge n. 21/2006 e segnatamente:
        rileva  il  contrasto  con  l'art. 125 della Costituzione che
prevede  l'organizzazione  su  base regionale degli organi statali di
giustizia  amministrativa primo grado, poi trasposta negli articoli 2
e  3  legge  n. 1034/1971  laddove,  in  ossequio  all'art. 24 Cost.,
fissano  criteri  (della  sede dell'autorita' emanante e de efficacia
territoriale  dell'atto) generali e derogabili di distribuzione della
competenza  tra  i  tribunali  al  fine  di  agevolare l'accesso alla
giustizia amministrativa;
        contrasto  esteso  all'art. 3  Cost.  sotto  il profilo della
disparita'  di trattamento in situazioni uguali di fronte alla tutela
giurisdizionale  poiche'  l'estrema  latitudine  delle  situazioni di
emergenza,  lato  sensu  nconducibili  alle ordinanze contingibili ed
urgenti   sottratte  al  principio  di  legalita'  sostanziale  (cfr.
giurisprudenza   costituzionale  sul  punto),  fa  si'  che  l'ambito
derogatorio sia di fatto rimesso all'accertamento ed alla valutazione
discrezionale   che  di  volta  in  volta  l'aniministrazione  compia
qualificando  il  provvedimento come ordinanza adottata in situazione
di emergenza;
        reca vulnus altresi' all'art. 25, comma 1, Cost. al principio
del giudice naturale precostituito per legge nonche' all'art. 111 sul
giusto   processo,   la   cui   portata   p   recettiva  salvaguardia
l'effettivita'  e la celerita' apprestata dalla tutela cautelare, che
nel  regime  transitorio di cui al comma 2-quater per il giudizio gia
incardinato  innanzi  al giudice ordinariamente competente, risultano
compromessi  almeno  con  riguardo  ai principi di immediatezza della
tutela.
    Argomenti  tutti  che  sono gia' stati assunti a fondamento delle
ordinanze   di   rimessione   gia'  adottate  dal  C.G.A.  (ordinanza
n. 368/06),  dal  Tribunale amministrativo regionale Sicilia sez. I.,
(ordinanza n. 67/2006) nonche' dal Tribunale amministrativo regionale
Veneto,  sez.  I,  (ordinanza  n. 1006/2006)  le  cui  conclusioni si
condividono.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  e  segg.  9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11
marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  ai fini della decisione della controversia e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 111 e
125  Cost.,  dell'art. 3,  comma 2-bis, comma 2-ter e comma 2-quater,
d.l.   n. 245/2005  introdotti  in  sede  di  conversione  con  legge
n. 21/06;
    Sospende  il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura della Segreteria la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella Camera di consiglio del giorno 28
settembre 2006.
                       Il Presidente: Bianchi
                        L'estensore: Caputo
07C0498