N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2006

Ordinanza emessa il 11 aprile 2006 dal tribunale di Castrovillari nel
procedimento penale a carico di Roci Leonard

Straniero  - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel
  territorio  dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento
  impartito   dal   questore   -   Arresto   e  contestuale  giudizio
  direttissimo  -  Previsione  di  una  nuova  immediata espulsione e
  dell'obbligo  per  il  giudice di rilasciare il relativo nulla osta
  all'atto  di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa
  - Violazione del principio del giusto processo.
- Decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis,
  come  modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002,
  n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.1000 del 26-4-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    In  composizione  monocratica,  nel  proc.  pen. n. 213/06 R.G.T.
contro  Roci  Leonard, in atti generalizzato, imputato del delitto p.
e.  p.  dall'art. 14,  comma  5-ter  del d.lgs. n. 286/1998 (inserito
dall'art. 13  comma  1, lett. d), della legge 30 luglio 2002, n. 189,
sostituito  dall'art. 1,  comma  5-bis del decreto-legge 14 settembre
2004,  n. 241,  convertito  con modificazioni nella legge 12 novembre
2004,  n. 271)  perche', essendo stato espulso ai sensi dell'art. 14,
comma  5-bis, d.lgs. citato con ordine dato con provvedimento scritto
del  Questore  della  provincia di Cosenza - susseguente a decreto di
espulsione  (per ingresso clandestino) del Prefetto di Cosenza emesso
in  data  16  marzo  2006  - con intimazione a lasciare il territorio
dello  Stato  entro cinque giorni dalla notifica (avvenuta in data 16
marzo 2006), senza giustificato motivo si intratteneva nel territorio
dello Stato; (accertato in Castrovillari il 10 aprile 2006);
    Ritenuto   di   dover   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 13,  comma  3-bis  del  decreto legislativo
n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

                            O s s e r v a

    L'imputato,  tratto  in  arresto il 10 aprile 2006 per violazione
del  citato  art.  14,  comma  5-ter  del  d.lgs. n. 286/1998, veniva
presentato  all'udienza  dal  pubblico  ministero  per  la  convalida
dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. Nel corso della
udienza di convalida, il p.m. chiedeva pronunciarsi altresi' il nulla
osta  all'espulsione  previsto  dall'art. 13, comma 3-bis del decreto
legislativo  n. 286/1998,  come  modificato  dall'art. 12 della legge
30 luglio 2002, n. 189.
    A  tal  proposito  deve  considerarsi  che  la fattispecie di cui
all'art.  14,  comma  5-ter,  del  d.lgs. n. 268/1998, prevede che lo
straniero  che  senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi
dell'art. 14,  comma  5-bis,  e'  punito  con  la reclusione da uno a
quattro  anni.  In  tal  caso  si  procede  all'adozione  di un nuovo
provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento  alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
    Finalizzato  a tale nuovo provvedimento di espulsione, risulta il
nulla osta che il giudice rilascia all'atto della convalida, nel caso
di  arresto  o  di fermo, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare   in   carcere   o   che  ricorrano  inderogabili  esigenze
processuali    valutate    in    relazione   all'accertamento   della
responsabilita'  di  eventuali  concorrenti  nel  reato o imputati in
procedimenti  per reati connessi e all'interesse della persona offesa
(in  tal  senso dispongono il comma 3 e 3-bis dell'art. 13 del d.lgs.
n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189/2002).
    Il  successivo comma 5-quinquies prevede che per i reati previsti
dai  commi  5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto in flagranza e
si procede con il rito direttissimo.
    Infine, l'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che lo straniero
sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a rientrare in Italia
per  il  tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di
difesa.
    Da  quanto  esposto deriva che - nel caso in cui non ricorrano le
circostanze  indicate  dalla  legge che ne escludono il rilascio - il
nulla osta alla espulsione e' provvedimento pressoche' automatico nel
caso di giudizio instaurato per effetto di arresto per i reati di cui
all'art. 14.
    L'obbligo  di una nuova immediata espulsione - ed il rilascio del
relativo   nulla   osta  -  si  pone  in  contrasto  con  il  dettato
costituzionale  in  riferimento  agli  artt. 24  e  111 Costituzione.
L'applicazione   della  disciplina  del  rito  direttissimo  comporta
infatti  una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato
ad  una  piena  difesa  nel  processo  penale  (attesa l'immediatezza
dell'espulsione),  non  potendo di fatto egli partecipare al giudizio
con rito direttissimo, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti
di  questo  tipo  di  giudizio,  a  fronte di quelli, certamente piu'
lunghi,  necessari per rientrare in Italia in conformita' al disposto
di cui all'art. 17 della normativa in esame.
    Consegue  a  cio' altresi' la violazione del diritto ad un giusto
processo,  che  comporta  la  possibilita'  di  svolgere  a  pieno le
funzioni della difesa.
                              P. Q. M.
    Ritenuto  di  dover  sollevare  di ufficio la questione, dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 13,  comma  3-bis  del  decreto legislativo
n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002,
n. 189 per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, dispone la
immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale e la
sospensione del presente giudizio;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presenta ordinanza sia
notificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e che essa
venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Castrovillari, addi' 19 aprile 2006
                        Il giudice: Collazzo
07C0499