N. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 2006

Ordinanza  emessa  il  26 ottobre 2006 dal giudice di pace di Belluno
nel  procedimento  civile promosso da Bortot Walter contro Prefettura
di Belluno

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada o per commettere
  un  reato  (in  specie,  guida  sotto  l'influenza  dell'alcool)  -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e  di
  ragionevolezza.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito con
  modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.1000 del 26-4-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex legge
689/1981,   n. R.G.   465/A/05,   promosso   da  Bortot  Walter,  con
l'avv. Francesco Trevisan, opponente, contro Prefettura di Belluno in
persona  del Prefetto pro tempore, opposta ha pronunciato la seguente
ordinanza.

                              Premessa

    Con  ricorso  in data 1° dicembre 2005 il signor Bortot Walter ha
impugnato  l'ordinanza  del  Prefetto di Belluno n. Prot. 818/2005 in
data  21 novembre  2005, notificata il 24 novembre 2005, con la quale
si  e'  ordinata  la  convalida  del sequestro disposto dalla Polizia
Stradale  di Belluno, con verbale di sequestro amministrativo in data
14 settembre 2005, avente ad oggetto il quadriciclo marca Aixam Mega,
di proprieta' del ricorrente e targato 3PR50.
    Il ricorrente, contestando l'ordinanza prefettizia nella parte in
cui  fa  specifico  riferimento  agli artt. 186 e 213, comma 2-sexies
c.d.s.,  rilevava  come  tale ultimo articolo, introdotto dalla legge
n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005, non richiami affatto
la  violazione  prevista dall'art. 186 c.d.s. e, nell'interpretazione
applicativa data dalla Prefettura di Belluno, conduca inevitabilmente
ad  una  censura  di  illegittimita'  costituzionale  per  violazione
dell'art. 3   della   Costituzione,  «essendo  palese  la  disparita'
ingiustificata  di  trattamento  tra  chi  guida in stato di ebbrezza
un'automobile,  una  corriera,  un  camion  o  un  altro  mezzo,  che
subirebbe la sola sanzione accessoria della sospensione della patente
ma  rimarrebbe  nella  piena  proprieta'  del proprio veicolo, e chi,
invece,  guida  un ciclomotore o una motocicletta, che invece sarebbe
sottoposto alla sanzione accessoria ben piu' grave della confisca del
proprio  veicolo.  Ne' varrebbe l'obiezione che per i motoveicoli non
e'  prevista  la  patente  di guida con conseguente impossibilita' di
sospensione della stessa, perche' la patente e' prevista anche per le
moto,  mentre  per la guida di ciclomotori e' previsto il certificato
di  idoneita'  ex  art. 116  c.d.s.. Tale obiezione dovrebbe comunque
essere  respinta,  perche'  vi  sarebbe  disparita' tra conducente di
motoveicoli e ciclomotori da un lato e conducente di autoveicoli o di
biciclette  dall'altro: non vi e' dubbio, infatti, che anche la guida
di una bicicletta in stato di ebbrezza e' reato, ma per essa non sono
previste sanzioni accessorie di sorta».
    Tanto  premesso,  il giudice adito ritiene la questione sollevata
non  manifestamente  infondata,  sotto il profilo dell'illegittimita'
costituzionale, per i seguenti motivi.
    L'eccezione   di   illegittimita'   costituzionale   svolta   dal
ricorrente  appare  a  questo  giudice non priva di fondamento, posto
che,   nella   situazione   descritta   ed   in  assenza  da  diversa
pericolosita',  ci  si  trova di fronte ad una disciplina difforme di
fronte  ad  identici comportamenti, a seconda che la violazione venga
commessa  da  chi guida un ciclomotore, motociclo o, ed e' il caso in
esame,  quadriciclo,  rispetto  a  chi guida un'automobile o un mezzo
piu' pesante.
    L'art. 213,  comma 2-sexies c.d.s. prevede infatti la confisca in
tutti  i casi un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169,
commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato.
    Dal  caso  in  esame  emerge  il  paradosso  secondo  cui,  ad un
camionista  alla  guida  di un autoarticolato cui viene contestata la
guida in stato di ebbrezza e che causa un incidente con feriti gravi,
il  mezzo non viene confiscato, mentre viene confiscato, per semplice
guida  in  stato  di  ebbrezza  o per il reato di lesioni colpose, al
conducente di un piccolo e lento quadriciclo come quello condotto dal
ricorrente.
    Se  la ratio della norma in esame e' quella di punire severamente
chi  utilizza  un ciclomotore o un motociclo per commettere un reato,
risulta difficilmente comprensibile la ragione per cui il legislatore
abbia  ritenuto  meno grave un identico comportamento tenuto, invece,
da un automobilista o da un camionista, considerando, peraltro, i ben
maggiori  danni  che potrebbe causare un articolato il cui conducente
sia  ubriaco o i semplici maggiori danni, con riferimento al reato di
lesioni  colpose,  che  puo' causare un mezzo piu' grande rispetto ad
uno piu' piccolo.
    Cio'  senza  volere,  inoltre,  considerare che, per integrare il
reato di cui all'art. 186 c.d.s,. e' sufficiente raggiungere un tasso
alcolemico  di  soli  0,5  g/l,  tasso  che, notoriamente, produce un
effetto modesto sulla capacita' sensoriale nella guida ma che, codice
della strada alla mano, e' sufficiente comunque a produrre la pesante
sanzione  della  confisca  dei  mezzi,  ma  solo  di quelli, indicati
dall'art. 213, comma 2-sexies c.d.s.
    Cio'    che   quindi   appare   incongruo,   sotto   il   profilo
costituzionale,  e'  che  un provvedimento grave come la confisca sia
previsto solo per alcuni mezzi e non per altri, senza che per cio' vi
sia una ragione a prima vista comprensibile.
    Vieppiu', per riferirci all'ipotesi riguardante specificamente il
ricorrente,    si    ritiene   opportuno   sottolineare   come   tali
considerazioni   valgano   a  maggior  ragione  per  un  quadriciclo,
ovverosia  per  uno  di  quei piccoli veicoli chiusi, assimilabile di
fatto  ad  una  automobile,  oggi di sempre maggiore diffusione nelle
citta'  perche'  non  sottoposti, in ragione delle dimensioni e delle
prestazioni ridotte, a divieti di circolazione.
    Anche  in  tema  di incidenti stradali, la discrasia normativa di
trattamento  tra automobilisti e conducenti di camion e autobus da un
lato,   e   conducenti   di   motocicli,  quadricicli  e  ciclomotori
dall'altro,  appare  frutto  di  una  visione  non  equilibrata della
realta',  posto  che,  il  diffusissimo  reato  di  lesioni personali
colpose, anche lievi, comporta la confisca del mezzo ai secondi e non
ai primi.
                              P. Q. M.
    Ritenuta    non    manifestamente    infondata   l'eccezione   di
illegittimita'      costituzionale      sollevata      in      ordine
all'art. 213/2-sexies  codice della strada con riferimento all'art. 3
della Costituzione, nella parte in cui prevede la confisca in tutti i
casi  in  cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui art. 169, commi
2  e  7,  o  per commettere un reato, sospende il giudizio in corso e
dispone    l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
    Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle
parti  in  causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, ex
art. 23, comma 4, legge n. 87/1953.
        Belluno, addi' 25 ottobre 2006
                        Il giudice: Schioppa
07C0518