N. 272 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2006

Ordinanza  emessa  il  7 aprile 2006 dalla Corte di appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Fantini Antonio ed altri

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
  pubblico  ministero  di  proporre  appello  avverso  le sentenze di
  proscioglimento  -  Preclusione  (salvo  per  le  ipotesi  previste
  dall'art. 603,  comma 2,  cod.  proc.  pen.,  se  la nuova prova e'
  decisiva)    -   Inammissibilita'   dell'appello   proposto   prima
  dell'entrata  in vigore della novella - Violazione del principio di
  ragionevolezza  sotto  diversi profili - Contrasto con il principio
  della parita' delle parti - Lesione del principio della ragionevole
  durata del processo.
- Codice  di  procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46,
  art. 10.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, comma secondo.
(GU n.17 del 2-5-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Nel   procedimento   a   carico   di  Fantini  Antonio  +  altri,
instauratosi  a  seguito  dell'appello  proposto  dal p.m. avverso la
sentenza  emessa  in  data 2 maggio 2002 con la quale il Tribunale di
Napoli  pronunciava  sentenza  di  proscioglimento  nei  confronti di
alcuni  imputati e ne assolveva altri, dopo numerose udienze svoltesi
nell'arco  di  oltre un anno per la discussione dell'avvocatura dello
Stato  per la costituita parte civile e dei difensori in relazione ai
numerosi  capi  di  imputazione,  nel  corso  della  odierna udienza,
destinata  alla  discussione  dell'ultimo dei difensori prenotati, il
p.g.  ha  sollevato,  per  essere  nelle more intervenuta la legge 20
febbraio  n. 46  del  2006,  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. art. 593, comma secondo c.p.p., come novellato, nella parte
in  cui  esclude la possibilita' per il p.m. di appellare le sentenze
di  proscioglimento perche' in contrasto con gli art. 3, 111, 24 e 97
della Costituzione.
    La  difesa dell'imputato Pomarici Roberto ha invocato l'immediata
declaratoria  della prescrizione dei reati ascritti al suo assistito,
perche'  intervenuta in epoca precedente alla modifica legislativa ed
in  ragione  dell'ingiustificato  procrastinarsi  del  processo, gia'
pendente da numerosi anni.
    Ritiene,  preliminarmente la Corte che la questione e' rilevante,
giacche'  ove  venisse  dichiarata la incostituzionalita' denunciata,
peraltro  gia'  da  organi  giudiziari di altri distretti, nonche' da
giudici  di questo stesso distretto, l'esito del procedimento sarebbe
certamente   differente   da   una   inoppugnabile   declaratoria  di
inammissibilita',  imposta dalla vigente normativa, dell'appello gia'
proposto, che, diversamente non potrebbe neppure essere esaminato.
    Per  quel  che  concerne  il  rilievo del difensore dell'imputato
Pomarici,  e'  il caso di considerare che il presupposto dell'appello
del p.m. e' l'invocazione di una diversa qualificazione giuridica dei
reati,  che  pure  resterebbe  inibita  dall'applicazione della nuova
formulazione dell'art. 593 c.p.p., e che la verifica del gia' perento
termine di prescrizione, in ogni caso, comporterebbe la indagine nche
del   merito  con  i  conseguenti  rilievi  di  incompatibilita'  che
comprometterebbero  la  unitaria  trattazione  del  procedimento, che
eventualmente  dovesse  rendersi  necessaria  in  caso  di censura di
incostituzionalita' della Corte.
    Quanto  alla  verifica  della  «manifesta infondatezza», per come
letteralmente  enunciata  dall'art. 1  della  legge  cost. n. 1/1948,
questa  Corte  ritiene  certamente  fondati  i  dubbi di legittimita'
costiizionale della norma in esame.
    Un primo dubbio di legittimita' costituzionale della norma citata
si   pone   con   riferimento   all'art. 111,   secondo  comma  della
Costituzione  laddove  lo stesso dispone che «ogni processo si svolge
nel  contraddittorio  tra le parti, in condizioni di parita', davanti
ad un giudice terzo e imparziale».
    L'art. 593  c.p.p.,  cosi' come novellato prevede invero al primo
comma  la  possibilita'  per il p.m. e l'imputato di proporre appello
contro le sentenze di condanna ed al secondo comma la possibilita' di
appellare  le  sentenze  di  proscioglimento,  solamente se il p.m. o
l'imputato appellante abbiano chiesto una prova nuova e decisiva.
    Appare  davvero  evidente  che  il  principio  di  parita' di cui
all'art. 111, secondo comma della Costituzione e' solo apparentemente
rispettato:  la  presunta  parita'  prevista dalla nuova formulazione
dell'art. 593  e'  infatti una parita' solo formale in quanto risulta
davvero  palese  che,  di  fronte ad una sentenza di proscioglimento,
l'unica parte che abbia realmente un «interesse» ad impugnare e' solo
ed  esclusivamente il p.m.; per altro l'art. 568 c.p.p. n. 4 sancisce
espressamente  che  «per  proporre  impugnazione e' necessario avervi
interesse»  e  l'art. 591,  comma  1,  lett. a)  c.p.p.  dispone  che
«l'impugnazione  e'  inammissibile  quando  e' proposta da chi non e'
legittimato  o  non ha interesse»: e pertanto, una volta riconosciuto
in  fatto  che assolutamente alcun interesse puo' avere l'imputato ad
appellare contro le sentenze di proscioglimento, va altresi' rilevata
l'impraticabilita'  in diritto di un tale appello, tenuto anche conto
che  sul  punto  la  Cassazione e' sempre stata estremamente rigorosa
nello    statuire   l'inammissibilita'   dell'appello   dell'imputato
prosciolto  in primo grado: si veda da ultimo s.u. sent. n. 20 del 30
ottobre 2003.
    La  norma  in esame finisce in sostanza con il limitare il potere
d'appello  all'unica  parte  che  ha reale interesse ad impugnare una
sentenza assolutoria, e cioe' al p.m.
    Va  inoltre rilevato sul punto che elementi a supporto della tesi
contraria  alle  considerazioni  suesposte  (tesi secondo cui sarebbe
legittima  una  limitazione dell'appello del p.m. avverso le sentenze
di proscioglimento) non possono certo desumersi (come invece e' stato
prospettato   da  alcuni  difensori  in  udienza)  dal  contenuto  di
convenzioni   internazionali,   atteso   infatti   che  l'art. 2  del
protocollo   addizionale   n. 7  della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
adottato  a  Strasburgo  il 22 novembre 1984, dopo avere stabilito al
primo  comma  che  «ogni  persona  dichiarata  rea da un tribunale ha
diritto  di  far  esaminare  la  colpevolezza  o  la  condanna  da un
tribunale   superiore»   (prescrizione   che   secondo   la  sentenza
n. 288/1997   della   Corte   costituzionale   e'   adempiuta   dalla
ricorribilita'  in  Cassazione  di tutte le sentenze di condanna), al
secondo  comma prevede espressamente delle eccezioni, quali l'ipotesi
in  cui  «l'interessato  e' stato dichiarato colpevole e condannato a
seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento».
    E  pertanto,  come  e'  davvero agevole rilevare dalla lettura di
tale  disposizione, la fattispecie della condanna in grado di appello
che segue ad una assoluzione di primo grado e' perfettamente conforme
non   solo  al  diritto  costituzionale  ma  anche  alle  Convenzioni
internazionali alle quali l'Italia ha aderito.
    La  norma  in  esame  presenta  evidenti  dubbi  di  legittimita'
costituzionale  anche  con  riferimento  al  principio di uguaglianza
previsto  dall'art.  3  della Costituzione, con riguardo al principio
della  ragionevolezza, che in esso trova fondamento (nel senso che il
principio  di uguaglianza riguarda il dovere di trattare nello stesso
modo  casi  uguali  e  trova  un  limite solo nella ragionevolezza di
disciplinare  in modo diverso casi che in realta' uguali lo sono solo
in apparenza o che in concreto non lo sono).
    Ebbene, la Corte costituzionale in plurime sue pronunzie (si veda
soprattutto la sentenza n. 363/1991 e le ordinanze successive tra cui
la n. 421/2001) ha piu' volte ribadito che il principio della parita'
tra  accusa  e  difesa  puo'  sopportare  una  diminuzione dei poteri
processuali  del  p.m.  solo  nei  limiti proprio del principio della
ragionevolezza   (cosi'   anche   la  sent.  n. 280/1995  e  la  ord.
n. 426/1998).
    Ad  esempio la Corte cost. ha affermato che il limite all'appello
del    pubblico   ministero   nel   giudizio   abbreviato   stabilito
dall'art. 443 c.p.p. (inappellabilita' delle sentenze di condanna che
non  modificano  il  titolo  del reato) non contrasta con i canoni di
ragionevolezza  e  non  viola  il principio della parita' delle parti
perche':  a)  costituisce  il  «corrispettivo»  in  funzione premiale
(unitamente alla riduzione della pena) della rinunzia al dibattimento
da   parte  dell'imputato  attraverso  una  opzione  processuale  che
favorisce  una  piu'  rapida  definizione dei processi; b) perche' in
presenza  di  una sentenza di condanna comunque il pubblico ministero
ha   realizzato  la  pretesa  punitiva  fatta  valere  nel  processo,
rimanendo  intatta  la  facolta'  di  impugnazione  delle sentenze di
assoluzione e delle sentenze di condanna che modificano il titolo del
reato pronunziate nel giudizio abbreviato.
    Tali  motivi  di  «ragionevolezza» non si ritrovano in alcun modo
nel  caso  in esame, laddove l'evidente limitazione della facolta' di
appellare  le  sentenze  di  assoluzione  per  il  pubblico ministero
(assimilabile  nella  sostanza  ad  un divieto d'appello) finisce con
l'integrare  una  macroscopica diversita' di trattamento tra le parti
processuali,  consistente  nell'applicazione  della identica regola a
parti  del processo aventi interessi contrapposti, senza che pero' vi
sia  alcuna  «contropartita» sul piano processuale che giustifichi il
diverso  trattamento  riservato  alla  parte  pubblica  ed escluda il
carattere discriminatorio della disposizione.
    Ne'    puo'    sottacersi    un   altro   evidente   profilo   di
«irragionevolezza» ditale norma, sempre con riguardo all'art. 3 della
Costituzione,  profilo  gia' rilevato dal Presidente della Repubblica
nel  proprio messaggio, del 20 gennaio 2006, di rinvio della legge in
oggetto  alle Camere, messaggio in cui testualmente si osservava, nel
sottolineare  la  «manifesta incostituzionalita» della normativa, che
«la  soppressione  dell'appello  delle sentenze di proscioglimento, a
causa  della  disorganicita'  della  riforma,  fa  si'  che la stessa
posizione  delle  parti nel processo venga ad assumere una condizione
di  disparita'  che  supera  quella  compatibilita' con la diversita'
delle  funzioni  svolte dalle parti stesse nel processo. Un ulteriore
incongruenza  della  nuova  legge  sta  nel  fatto  che  il  pubblico
ministero  totalmente  soccombente  non puo' proporre appello, mentre
cio'  gli  e' consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale,
avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta».
    Appare   in  sostanza  davvero  irragionevole  prevedere  per  il
pubblico  ministero  una  possibilita'  di  appellare  le sentenze di
condanna  (laddove  cioe'  la pretesa punitiva e' stata accolta ed al
solo  fine  di richiedere un aggravamento di pena) ed una contestuale
pratica  eliminazione  della  facolta'  di  appellare  le sentenze di
assoluzione, allorquando cioe' la pretesa punitiva dello Stato non e'
stata accolta.
    E  la  modifica  apportata  alla norma dopo il messaggio del Capo
dello  Stato (introducendo la possibilita' «per il pubblico ministero
e  per  l'imputato»  di  presentare  appello  avverso  le sentenze di
proscioglimento  solo  attraverso la produzione di una «prova nuova e
decisiva»), non legittima certo considerazioni diverse, atteso che la
stessa  si  presenta  in  realta'  come modifica del tutto apparente,
talmente  teorica  da escluderne di fatto l'applicabilita', e cio' in
quanto  prospetta un'ipotesi sostanzialmente inattuabile di fatto (il
p.m.  dovrebbe trovare, nel ristrettissimo arco temporale dei 15-30 o
45  giorni  concessigli  per  l'impugnazione,  quella  prova non solo
«nuova»  ma anche «decisiva», tale cioe' da ribaltare la decisione di
primo  grado,  quella  prova  non rinvenuta durante il corso di tutte
indagini preliminari ed in tutto il dibattimento di primo grado).
    Senza  tacere  dell'ulteriore  incongruenza  rappresentata  dalla
disparita'  tra  accusa  «privata»,  alla  quale e' ancora consentito
proporre  impugnazione  avverso  le  sentenze di proscioglimento, per
fini esclusivamente civili e l'accusa «pubblica», che pur persegue il
primario interesse superiore della giustizia.
    Va  infine  osservato che la normativa in esame presenta dubbi di
legittimita'  costituzionale  anche  con  riferimento  all'art.  111,
secondo   comma  della  Costituzione  nella  parte  che  riguarda  la
ragionevele durata dei processi («La legge ne assicura la ragionevole
durata»).
    Ed  invero,  se  prima  di  tale  riforma  qualsiasi  processo si
definiva  nei tre gradi «ordinari» di giudizio, (o in quattro in caso
del  ricorso per saltum seguito da annullamento con rinvio alla Corte
di  appello  ex  569, comma 4 c.p.p.), dopo l'entrata in vigore della
legge n. 46/2006 diverrebbe fisiologio che il processo conclusosi con
la  sentenza  di  assoluzione  di  primo  grado dovrebbe svolgersi in
cinque  gradi  di  giudizio:  ed infatti nel caso di accoglimento del
ricorso  in  cassazione  contro  la  sentenza di assoluzione di primo
grado,  il rinvio disposto dalla Corte di cassazione non sarebbe piu'
alla  Corte di appello ma al giudice di primo grado, con reiterazione
pertanto di tutti i tre gradi «ordinari» di giudizio.
    L'evidente  prospettata  dilatazione  dei  tempi  e  del connesso
complessivo  iter  processuale  (cui  va  aggiunto, nelle particolari
ipotesi  di  diritto  transitorio  disciplinate  dall'art. 10,  legge
n. 46/2006  relative  alla pendenza di appelli gia' proposti dal p.m.
avverso sentenze di proscioglimento, anche il tempo, non prestabilito
dalla  nuova  normativa,  che  intercorrera' tra la sentenza di primo
grado   di   assoluzione   e  la  successiva  ordinanza  dichiarativa
d'inammissibilita' dell'appello) appare davvero irragionevole, tenuto
anche  conto  della riduzione dei termini di prescrizione di cui alla
recente legge n. 251/2005.
    Va  ancora  osservato, con particolare riferimento ad altrettanti
dubbi  di  legittimita' costituzionali della norma transitoria di cui
all'art.  10,  legge  n. 46  del  2006,  che  l'abrogazione con legge
ordinaria  di  tutta  l'attivita'  di  impugnazione  mediante appello
doverosamente   coltivata  dal  pubblico  ministero  antecedentemente
all'entrata  in  vigore  della  legge  sulla  inappellabilita'  delle
sentenze  di  proscioglimento, reca un grave pregiudizio al principio
di  efficiente  andamento  dell'attivita'  giudiziaria,  perche' essa
vanifica  tutta  l'attivita'  di appello gia' svolta dagli uffici del
p.m. per sostenere la pretesa punitiva dello Stato davanti al giudice
superiore  rispetto a quello che in primo grado ne aveva disatteso la
richiesta,   nonche'  l'attivita'  giudiziaria  svolta  dallo  stesso
giudice  di  secondo  grado,  sia  quanto allo studio degli atti, sia
quanto  alla  particolarmente  complessa,  come  nel  caso  in esame,
organizzazione  delle  udienze. Il rispetto minimale del principio di
buon  andamento  dell'attivita' giudiziaria avrebbe richiesto, quanto
meno,   per   evitare  la  vanificazione  retroattiva  dell'attivita'
processuale  di  appello,  la  previsione di una norma transitoria di
salvaguardia  delle  attivita'  processuali compiute dalle parti sino
all'entrata  in  vigore  della legge, in aderenza al principio tempus
regit  actum,  proprio  delle  norme  processuali,  specie ove non si
ravvisano  minimamente  ragioni  di  urgenza  che ne giustifichino la
deroga.
    Il   presente  processo  va  pertanto  sospeso  in  attesa  della
decisione della Corte costituzionale cui vanno trasmessi gli atti.
                              P. Q. M.
    Letti  gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costit. 9
febbraio 1948, n. 1 e 23, primo e secondo comma, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593,  comma  secondo  c.p.p.,
cosi'  come  novellato  dalla  legge  n. 46/2006,  nella parte in cui
esclude  la  possibilita'  per  il  p.m.  di appellare le sentenze di
proscioglimento,  e dell'art. 10, legge n. 46/2006, per contrasto con
gli artt. 3, primo comma e 111, secondo comma della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  e  la  conseguente  sospensione  del  processo  e dei
termini di prescrizione;
    Dispone  che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria,
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Napoli, addi' 7 aprile 2006
                        Il Presidente: Pisano
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