N. 136 ORDINANZA 16 - 19 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dell'indagato, imputato o
  condannato  per  reati  di evasione delle imposte sui redditi e sul
  valore   aggiunto   -   Denunciata   ingiustificata  disparita'  di
  trattamento  rispetto  a indagati o imputati di altri reati nonche'
  lamentata  violazione  del  diritto  di difesa - Questione priva di
  motivazione  autosufficiente  -  Impossibilita'  per  la  Corte  di
  valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91, comma 1, lettera a).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.1000 del 26-4-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Franco BILE;
Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 91 comma 1,
lettera a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,   n. 115   (Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia),  promosso  con
ordinanza  del  24 gennaio  2006 dal Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di D.F.F.,
iscritta  al  n. 221  del  registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 29,  1ยช  serie  speciale,
dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  24 gennaio  2006, il Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Venezia ha sollevato,
in  riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 91,  comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese   di   giustizia),   laddove  stabilisce  che  l'ammissione  al
patrocinio  dei  non abbienti e' esclusa per l'indagato, l'imputato o
il  condannato  per  reati  commessi in violazione delle norme per la
repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto;
        che  il rimettente - chiamato a giudicare dell'ammissibilita'
dell'istanza  per  essere  ammesso  al patrocinio a spese dello Stato
presentata  da  un  soggetto imputato del reato di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati
in  materia  di  imposte sui redditi e sul valore aggiunto), per aver
emesso   fatture  relative  ad  operazioni  inesistenti  al  fine  di
consentire  a  terzi  l'evasione  fiscale  -  premette  che la stessa
questione e' stata gia' dichiarata manifestamente inammissibile dalla
Corte  costituzionale  con l'ordinanza n. 251 del 2005, in quanto non
era   stata  precisata  la  sussistenza  dei  presupposti  reddituali
previsti per la concessione del beneficio;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo, sussistono nella specie i
presupposti reddituali per l'ammissione dell'imputato al patrocinio a
spese dello Stato, in quanto lo stesso ha presentato, unitamente alla
istanza  di ammissione, la dichiarazione di aver conseguito nell'anno
decorso  redditi  per un importo inferiore a quello massimo stabilito
dalla  legge,  tenuto  conto  anche  di quanto percepito dalla moglie
convivente,  la  cui  dichiarazione  dei  redditi  e' stata parimenti
prodotta;
        che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe
il  diritto  di  difesa  dell'imputato  tutelato  dall'art. 24  della
Costituzione,  determinando una disparita' di trattamento a danno del
cittadino indigente nei confronti di quello abbiente;
        che    la    norma    censurata    determinerebbe,   inoltre,
un'ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti degli altri
imputati  o indagati per altri reati, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione;
        che,  in particolare, secondo il rimettente, gli accertamenti
richiesti al giudice ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, dello stesso
d.P.R.  n. 115  del  2002, non debbono essere diretti ad accertare in
astratto  se,  per  la natura dei reati contestati, l'interessato sia
stato  o  meno  in  grado  di accumulare ricchezza, ma debbono essere
volti  a  verificare  in  concreto  se, in base ai parametri indicati
dalla  legge  e,  in particolare, al tenore di vita dell'interessato,
alle  sue condizioni personali e familiari, alle attivita' economiche
svolte,   possa   o   meno   ritenersi   sussistente  una  situazione
patrimoniale   diversa   da   quella   rappresentata  all'atto  della
presentazione  della  istanza,  tale da superare la misura di reddito
indicata  dalla  legge  per l'ammissione al patrocinio (Cass., sez. I
pen.,  26 febbraio  2004, n. 8778): tanto piu' nel caso di specie, in
cui  sono  trascorsi vari anni dall'eventuale reato e l'Agenzia delle
entrate   ha  ampia  possibilita'  di  accertare  se  i  redditi  non
consentano la concessione del beneficio;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
    Considerato  che  il  Giudice  dell'udienza preliminare presso il
Tribunale   di   Venezia  dubita  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 91,  comma 1,  lett.  a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  spese di giustizia), laddove stabilisce che l'ammissione
al  patrocinio dei non abbienti e' esclusa per l'indagato, l'imputato
o  il  condannato  di reati commessi in violazione delle norme per la
repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
valore  aggiunto,  per  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione,
perche'  creerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di trattamento tra
indagati,  o  imputati, o condannati per reati tributari e quelli per
altri   reati;  nonche'  dell'art. 24,  della  Costituzione,  per  la
previsione,  per  i  non  abbienti, di una limitazione all'accesso al
patrocinio  a  spese  dello  Stato  e, quindi, di una limitazione del
diritto di difesa;
        che   questa   Corte,  con  ordinanza  n. 251  del  2005,  ha
dichiarato   manifestamente   inammissibile   identica  questione  di
legittimita'  costituzionale  sollevata  dallo stesso giudice, per il
fatto  che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza
dei  requisiti  reddituali previsti per la concessione del beneficio,
rilevando,  con  riferimento ad altra ordinanza prospettante identica
questione,  l'insufficienza  della  sola documentazione reddituale ai
predetti  fini, ove non avvalorata dal riferimento al tenore di vita,
alle  condizioni  personali  e  familiari e alle attivita' economiche
eventualmente  svolte (art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002),
dal   momento   che,   come   riconosciuto  dalla  giurisprudenza  di
legittimita',  la  norma  impugnata,  nell'escludere il beneficio del
patrocinio  dello Stato limitatamente ad una particolare categoria di
reati,  presume,  non irragionevolmente, l'impossibilita' di verifica
delle  condizioni  economiche dell'autore sulla sola base documentale
(Cass. n. 31177 del 2004 e n. 2023 del 2000);
        che,  quindi,  con  la  richiamata ordinanza, questa Corte ha
precisato  che  il  giudice rimettente, ai fini della rilevanza della
questione   sollevata,  deve  non  solo  dare  conto  della  avvenuta
documentazione dei requisiti reddituali, ma anche fare riferimento al
tenore  di  vita,  alle  condizioni  personali  e  familiari  e  alle
attivita' economiche eventualmente svolte dall'imputato;
        che,  nel  caso  di  specie,  il  giudice  a  quo,  mentre si
pronuncia  sulla  sussistenza  dei requisiti reddituali, non fornisce
elementi  concreti  per  stabilire  se,  in  base  al  tenore di vita
dell'imputato,  alle  sue  condizioni  personali  e  familiari,  alle
attivita'   economiche   da  lui  eventualmente  svolte,  egli  abbia
effettivamente un reddito tale da renderlo meritevole dell'ammissione
al  patrocinio a spese dello Stato, dal momento che, in tema di reati
tributari,   e'   impossibile  verificare  le  condizioni  economiche
dell'autore sulla sola base documentale;
        che,  per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice
deve  rendere  esplicite  le  ragioni  che lo inducono a sollevare la
questione  di  costituzionalita' con una motivazione autosufficiente,
tale  da  permettere  la  verifica della valutazione sulla rilevanza:
cio'  che,  per le evidenziate lacune, non risulta possibile nel caso
di specie;
        che  tale  insufficienza  della  motivazione, non consentendo
alla  Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio
a  quo,  determina  la  manifesta  inammissibilita'  della stessa (si
vedano, ex plurimis, le ordinanze n. 376, n. 319 e n. 220 del 2006).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 91,  comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24
della   Costituzione,   dal   Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0559