N. 309 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2006

Ordinanza  emessa il 17 luglio 2006 dal giudice di pace di Napoli nel
procedimento   civile   promosso   da  Ferreri  Anna  contro  Regione
Carabinieri Campania - Stazione di Napoli Chiaia

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  -  Disparita' di trattamento - Asserita lesione
  dei   principi   di   personalita'   della  responsabilita'  penale
  estensibile  alle  sanzioni  amministrative  e  di proporzionalita'
  della sanzione rispetto alla violazione commessa.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile  1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115,  convertito con
  modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.18 del 9-5-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 66366  del  R.G.  affari  civili  vertenze  anno 2005 vertente tra
Ferreri  Anna,  rappresentata  e  difesa  dall'avv. Armando  Palma, e
p.avv. Guido Greco via G. De Blasiis n. 5, Napoli, ricorrente;
    E  Regione  Carabinieri  Campania  -  Stazione  di Napoli Chiaia,
opposto contumace.
    Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso depositato in cancelleria in data 14 ottobre 2005 il
ricorrente  proponeva  opposizione avverso la sanzione amministrativa
portata  nel  verbale  n. 1198886  del 26 agosto 2005 dell'importo di
Euro  68,00,  in  quanto  il  conducente  alla  guida del motoveicolo
circolava   senza   indossare  il  casco  protettivo,  e  quindi  per
violazione  dell'art. 171,  comma  12 e 3, con conseguente verbale di
confisca  del  veicolo,  affidato  poi alla ditta Scarpato, viale dei
Pianti n. 214 - Napoli.
    Deduceva  l'opponente,  che quale proprietaria della moto, ma non
conducente   al   momento  dell'infrazione  (alla  guida  vi  era  il
fratello), non poteva essere cosi' fortemente penalizzata per fatti a
lei  comunque estranei; deduceva, quindi, l'incostituzionalita' della
norma, e chiedendo il dissequestro del motociclo.
    L'amministrazione   opposta   non   si  costituiva  in  giudizio,
limitandosi a depositare in cancelleria la relativa documentazione.
    Il   giudice   di   pace,  con  ordinanza  del  16 dicembre  2005
ritualmente  notificata  alle  parti,  le convocava per l'udienza del
26 aprile 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria
del verbale opposto.
    La causa, per approfondimento della questione, veniva rinviata al
24 maggio 2006 e poi al 21 giugno 2006.
    In   tale   udienza,   il   giudice  riteneva  di  accogliere  le
argomentazioni avanzate da parte opponente.

                               Diritto

    La  legge n. 168/2005 nel convertire con modificazioni il decreto
legge   n. 115/2005,   ha  introdotto  nel  c.d.s.,  con  l'art. 213,
comma 2-sexies,  la sanzione amministrativa accessoria della confisca
obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nell'ipotesi di violazioni
degli  artt. 169,  commi  2  e  7,  170  e  171,  (numero  di persone
trasportabili,  trasporto  oggetti  sui ciclomotori, modalita' di uso
del casco e dei modi di condurre i veicoli).
    Questo  giudice  ritiene  che la confisca obbligatoria introdotta
dalla  predetta  legge,  non  sia conforme alla Costituzione, per cui
intende  sollevare,  come in effetti solleva, sul punto, incidente di
costituzionalita' per i motivi appresso indicati.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    La   sanzione   amministrativa  disposta  con  l'art. 213,  comma
2-sexies  della  legge  n. 168/2005  e'  in  palese contrasto con gli
artt. 3  e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio
di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione per la disparita'
di  trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori
e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e
per il principio della personalita'.
    L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 «Tutti
i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di  opinioni  politiche,  e  di condizioni personali e sociali» e, di
conseguenza,   sancisce   al  secondo comma  che  «E'  compito  della
Repubblica  rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando  di  fatto  la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
    Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai comma
3  e  4  ha  introdotto  il  concetto  della  confisca amministrativa
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria  a  seconda  delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della    disposizione   impugnata   risieda   piu'   nella   sanzione
amministrativa  disposta  che  in  quella principale della violazione
commessa  per  cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato
il  citato  art. 3  della  Costituzione  per  l'incongruita'  tra  la
sanzione   pecuniaria  principale  fissata  in  misura  modesta,  cui
corrisponde,  al  contrario,  una  sanzione  accessoria  notevolmente
penalizzante  per  la  liberta'  del cittadino, soprattutto se usa il
veicolo per motivi inderogabili al lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale  infatti, con le proprie ordinanze
nn. 58/1999,   297/1998,   con   la  sentenza  n. 313/1995  e  quella
n. 144/2001  ha  sempre  affermato  il  principio  per  il  quale uno
scrutinio   che   direttamente   investa   il   merito  delle  scelte
sanzionatorie  del  Legislatore  e'  possibile  salvo  ove  l'opzione
normativa   contrasti   in   modo   manifesto  con  il  canone  della
ragionevolezza,   vale   a   dire  si  appalesi,  in  concreto,  come
espressione di un uso distorto della discrezionalita'.
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza l'adita Corte costituzionale con sentenza n. 110/1996,
dichiaro'  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2 del
c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un
veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione, come nella
fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27/2005
ha  dichiarato  incostituzionale  l'art. 126-bis,  comma 2 del c.d.s.
sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.
    Il  Legislatore,  invece, nel promulgare la legge n. 168/2005 non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio espresso piu' volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della   estrema  necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca  stabilendo  alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte costituzionale, sentenze nn. 349/1997 - 435/1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e'  in  alcun modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
un ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza
di  violazioni  e  trasgressioni  relativi  agli  stessi articoli del
c.d.s.,  con  il  risultato  finale evidente che, nel caso di uso del
veicolo  per  commettere un reato, la privazione della disponibilita'
del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote.
    Infine,  la  norma di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, e' in
palese  contrasto  con l'art. 27 della Carta costituzionale, la quale
sancisce  che  «la  responsabilita'  penale  e'  personale». E' noto,
infatti,  che  l'art. 3  della  legge di depenalizzazione n. 689/1981
statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione
amministrativa,  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione o
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  colposa  o dolosa»,
ragione  per  cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della
moto,  per  la  mancanza  da  parte  dell'organo  accertatore di ogni
accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed
esclusivamente   il  proprietario  di  detto  veicolo,  con  evidente
violazione del principio della personalita',oltre quello gia' esposto
della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.
    Per   tutte  le  suddette  argomentazione,  il  giudice,  ritiene
assolutamente   rilevante   che  venga  esaminata  la  non  manifesta
infondatezza   della   ritenuta   incostituzionalita'  dell'art. 213,
comma 2-sexies  del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del
d.l.  n. 115/2005,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22
agosto 2005.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli 134 della Costituzione e l'articolo 23 della
legge n. 87/1953, cosi' provvede:
        ritenuta  la  rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva
la    questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 213,
comma 2-sexies,  del  d.lgs.  n. 285/1992  (c.d.s.), introdotto dalla
legge   n. 168/2005   di  conversione,  con  modificazioni  del  d.l.
n. 115/2005,  per  aperto  contrasto  con  gli  articoli 3 e 27 della
Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la
sanzione   amministrativa   della   confisca   di  un  ciclomotore  o
motoveicolo   che  sia  stato  adoperato  per  commettere  una  delle
violazioni  amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170
e 171 c.d.s.;
        sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;
        dispone  il dissequestro della moto confiscata ordinando alla
ditta  Scarpato  di provvedere all'immediato rilascio della stessa al
legittimo proprietario.
    Manda  alla  cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite.
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Napoli, addi' 7 giugno 2006.
                    Il giudice di pace: Petrillo
07C0571