N. 142 ORDINANZA 18 - 27 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Famiglia  -  Diritto  di abitazione nella casa familiare - Domanda di
  assegnazione  in  sede  di  separazione giudiziale con richiesta di
  affidamento   dei   figli   minori  -  Trascrivibilita'  -  Mancata
  previsione  - Denunciata irragionevolezza nonche' lamentata carenza
  di  tutela  del  genitore  affidatario  nelle  more  del processo e
  incidenza  sul  diritto  di  abitazione e sul dovere genitoriale di
  mantenimento  della  prole - Difetto di motivazione sulla rilevanza
  della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Cod. civ., artt. 2652 e 2653.
- Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30 e 31.
(GU n.17 del 2-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2652 e 2653
del  codice  civile,  promosso con ordinanza del 24 febbraio 2006 dal
Tribunale  di Alessandria nel procedimento civile vertente tra S.O. e
M.A.R.  ed  altro,  iscritta  al n. 448 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  1ยช  serie
speciale, edizione straordinaria del 2 novembre 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che,  sul  reclamo  di  O.S. - proposto, ai sensi degli
artt. 2674-bis  del  codice  civile  e 113-bis delle disposizioni per
l'attuazione  dello  stesso  codice, nei confronti della trascrizione
con  riserva  nei  registri  immobiliari,  da  parte dell'Ufficio del
Territorio  di  Novi Ligure, del ricorso presentato dalla stessa O.S.
per la separazione giudiziale dal proprio coniuge M.R., con richiesta
di  affidamento  del figlio minore K. e di riconoscimento del diritto
di  abitazione  nella  casa  adibita  a  residenza  familiare,  e con
richiesta  di trascrizione del ricorso introduttivo -, reclamo cui il
Conservatore  si  dichiarava remissivo, ed il coniuge M.R. resisteva,
il  Tribunale  di  Alessandria  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
articoli 3,  24,  29,  30  e  31  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli 2652  e 2653 cod. civ.,
nella  parte  in  cui non prevedono la trascrivibilita' della domanda
giudiziale  di  assegnazione della casa familiare, al fine di rendere
il   provvedimento   opponibile   ai  terzi  che  abbiano  acquistato
sull'immobile diritti dopo la proposizione della domanda;
        che  il  giudice  rimettente  assume  che,  per effetto della
sentenza    n. 454   del   1989   della   Corte   costituzionale   (e
dell'art. 155-quater  cod.  civ., in corso di approvazione al momento
dell'ordinanza),  e'  possibile  la trascrizione del provvedimento di
assegnazione, senza che cio' comporti anche la trascrivibilita' della
domanda di assegnazione, non vigendo nell'ordinamento un principio di
trascrivibilita'  delle domande giudiziali volte ad ottenere pronunce
suscettibili di essere trascritte;
        che il provvedimento di assegnazione, peraltro, e' opponibile
ai  terzi  nei  limiti del novennio, in base al diritto vivente, come
riconosciuto   dall'ordinanza  n. 57  del  2002  della  stessa  Corte
costituzionale;
        che  quest'ultima,  con la sentenza n. 394 del 2005, ha anche
dichiarato  infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale
delle  norme  che  non  consentono  la  trascrizione  del  titolo che
riconosce  il  diritto  di  abitazione del genitore affidatario della
prole  naturale,  perche'  e'  immanente  al  sistema il principio di
trascrivibilita'  del  titolo  che riconosce il diritto di abitazione
del genitore affidatario di figli minori;
        che  il giudice a quo, tuttavia, ritiene che il provvedimento
di  assegnazione  resti  inopponibile  oltre  i  limiti del novennio,
riguardo ai terzi che abbiano acquistato sull'immobile diritti tra il
momento  della proposizione della domanda e la data del provvedimento
di assegnazione;
        che tale carenza di tutela appare al rimettente in contrasto:
con  l'art. 3  Cost.,  essendo  irragionevole  che la tutela contro i
terzi  che  abbiano acquistato diritti sull'immobile assegnato tra la
proposizione  della  domanda  e  l'emanazione  del  provvedimento  di
assegnazione  sia  limitata  al novennio; con gli artt. 3 e 24 Cost.,
essendo  inibito al genitore affidatario dei figli minori di impedire
che  la  durata  del  processo vada a nocumento dei suoi diritti, non
disponendo  dello strumento atto a scongiurare che i terzi acquistino
diritti   nelle   more   processuali   dell'assegnazione  della  casa
familiare; nonche' con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., restando menomato
di  fronte ai terzi il diritto di abitazione, in cui si estrinseca il
dovere dei genitori di garantire ai figli minori un'idonea dimora;
        che,  in  ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale
di Alessandria assume che all'accoglimento della stessa conseguirebbe
l'accoglimento   del  reclamo,  che,  allo  stato  normativo,  appare
destinato alla reiezione, per non rientrare la domanda che la O.S. ha
chiesto di trascrivere nel novero di quelle soggette a trascrizione;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo dichiararsi la manifesta inammissibilita' e comunque
l'infondatezza della questione.
    Considerato   che   il  Tribunale  di  Alessandria  dubita  della
legittimita'  costituzionale  degli  articoli 2652  e 2653 del codice
civile,  laddove  non  prevedono  la  trascrivibilita'  della domanda
giudiziale  di assegnazione del diritto di abitare la casa familiare,
proposta  con  il  ricorso  per  separazione  giudiziale nel quale si
domandi  anche  l'affidamento  di figli minori, per rendere il futuro
eventuale  provvedimento  opponibile  ai terzi che abbiano acquistato
sull'immobile  diritti dopo la proposizione della domanda stessa, per
violazione degli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost.;
        che  il rimettente, in ordine alla rilevanza della questione,
si limita ad assumere che all'accoglimento della stessa conseguirebbe
l'accoglimento  del  reclamo, senza in alcun modo precisare - tenendo
presente  che  il  procedimento  di  reclamo a quo si inserisce in un
procedimento  di separazione in corso da alcuni mesi - se, al momento
della   pronuncia   dell'ordinanza   di  rimessione,  la  domanda  di
assegnazione  della  casa  familiare  fosse  stata o meno accolta dal
presidente  del  tribunale,  ai  sensi  dell'art. 708  del  codice di
procedura civile;
        che,  infatti,  l'eventuale  accoglimento  della  domanda  di
assegnazione  della  casa  familiare renderebbe priva di contenuto la
richiesta  di  trascrizione  della domanda stessa, dal momento che il
richiedente  potrebbe  trascrivere, al fine di renderlo opponibile ai
terzi,  il  provvedimento  di  assegnazione,  senza alcuna necessita'
della trascrizione della relativa domanda;
        che  tale  omissione incide sulla rilevanza della questione e
ne determina la manifesta inammissibilita'.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli 2652  e 2653 del codice
civile,  sollevata,  in  riferimento  agli articoli 3, 24, 29, 30, 31
della  Costituzione,  dal Tribunale di Alessandria con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere: Melatti
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 2007.
                       Il cancelliere: Melatti
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