N. 148 ORDINANZA 18 - 27 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta  di  registro  -  Acquisto  di  abitazione  non  di  lusso  -
  Agevolazioni  tariffarie  -  Alienazione  prima  dei  cinque anni e
  riacquisto  di  altro  immobile  entro  un  anno dall'alienazione -
  Obbligo  di  adibire  a  propria  abitazione  principale l'immobile
  riacquistato  per  evitare  la  decadenza  dai  benefici  fiscali -
  Lamentata   disparita'  di  trattamento  tra  il  contribuente  che
  effettua  il «primo acquisto» e quello che effettua il «riacquisto»
  di  un'abitazione e del principio della tutela del lavoro - Carente
  descrizione  della  fattispecie  del  giudizio  a quo - Conseguente
  difetto  di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, della parte I della Tariffa,
  ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 35, primo e quarto comma.
(GU n.17 del 2-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, nota II-bis,
comma 4,  ultimo  periodo,  della  parte  I della tariffa allegata al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile  1986,  n. 131
(Approvazione   del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta   di   registro),  promosso  con  ordinanza  depositata  il
21 febbraio  2006  dalla  Commissione tributaria provinciale di Udine
nel  giudizio  vertente tra Elvio Galasso e l'Agenzia delle Entrate -
Ufficio  di  Cervignano  del  Friuli, iscritta al n. 543 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 21 marzo 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza depositata il 21 febbraio 2006, la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Udine  -  nel  corso  di un
giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle
entrate,  avverso  un avviso di liquidazione con il quale erano state
revocate  le  agevolazioni  fiscali  concesse  per  l'acquisto di una
unita'  immobiliare  abitativa  -  ha  sollevato, in riferimento agli
artt. 3  e 35, primo e quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'ultimo  periodo  del comma 4 della
nota  II-bis  dell'art. 1  della  parte  I  della tariffa allegata al
d.P.R.  26 aprile  1986,  n. 131  (Approvazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti l'imposta di registro), «nella parte in cui
non  prevede  che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni
fiscali  concesse  per  il  precedente  acquisto, l'acquisto di altro
immobile  si  possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso
della  proprieta'  di  case  di  abitazione  non  di lusso e con atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui,
invece,  prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale
l'altro immobile acquistato»;
        che,  in  punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che
l'Agenzia delle entrate aveva revocato dette agevolazioni, perche' il
contribuente  non  aveva  adibito  a propria abitazione il fabbricato
acquistato;
        che,   in   punto   di  diritto,  la  Commissione  tributaria
provinciale   osserva   che  la  disciplina  delle  agevolazioni  per
l'acquisto  della prima casa, introdotta con la legge 22 aprile 1982,
n. 168  (Misure  fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), e'
stata nel tempo ripetutamente modificata;
        che  il  giudice  rimettente  rileva,  in particolare, che la
norma  denunciata,  quale  modificata  dall'art. 3,  comma 131, della
legge  28 dicembre  1995,  n. 549  (Misure di razionalizzazione della
finanza  pubblica),  si applica agli atti traslativi a titolo oneroso
della  proprieta'  di  case  di  abitazione  non di lusso e agli atti
traslativi   costitutivi   della   nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e che la decadenza da
detta  agevolazione si verifica nel caso in cui l'immobile acquistato
sia  alienato entro cinque anni dal suo acquisto e non sia acquistato
entro   un   anno  un  altro  immobile  da  destinare  ad  abitazione
principale;
        che, secondo il rimettente, tale disciplina, distinguendo tra
l'ipotesi  di  «primo  acquisto»  (avente  ad oggetto - sempre per il
giudice  a  quo  -  «il  trasferimento  della proprieta' o della nuda
proprieta',    o   la   costituzione   dell'usufrutto,   dell'uso   o
dell'abitazione   sull'immobile   acquistato»,  senza  che  la  legge
richieda  la  destinazione  dell'immobile ad abitazione principale) e
l'ipotesi  di  «riacquisto» (avente ad oggetto l'acquisto di un altro
immobile  da  destinare  ad  abitazione  principale), genererebbe una
serie   di  conseguenze  paradossali:  a)  «l'acquirente  della  nuda
proprieta' di un immobile, che rivenda il suo diritto nei cinque anni
dall'acquisto e, che, riacquisti, entro un anno dalla alienazione, un
diritto    di    nuda    proprieta'   su   altro   immobile,   decade
dall'agevolazione sul precedente acquisto, perche' non puo' adempiere
all'obbligo  di  destinare  a  propria abitazione principale il nuovo
immobile,  di  cui  ha  acquistato solo la nuda proprieta»; b) decade
dall'agevolazione  anche «l'acquirente che effettui il riacquisto non
nel comune dove ha la propria residenza, ma nel comune dove svolge la
propria attivita' e non vuole o non puo' trasferire in quel comune la
propria  residenza  nei  diciotto  mesi successivi al riacquisto»; c)
ugualmente, «decade l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di
lavoro  che  riacquisti l'immobile nel comune dove vi e' la sede o il
luogo  di esercizio dell'attivita' del proprio datore di lavoro e non
vuole  o non puo' trasferire in quel comune la propria residenza»; d)
«decade  l'acquirente  cittadino  italiano  emigrato  all'estero, che
riacquisti  l'immobile in un qualunque comune del territorio italiano
e  che  non  vuole  o  non puo' rientrare in Italia e fissare in quel
comune la propria residenza»;
        che,  su queste premesse, la norma censurata si porrebbe, per
il  giudice  a  quo,  «in  contrasto  con il principio di eguaglianza
previsto   dall'art. 3   della   Costituzione,   perche'  vi  e'  una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  il contribuente che
effettua  il «primo acquisto» e quello che effettua il «riacquisto» a
fronte di situazioni identiche»;
        che  la  norma  contrasterebbe,  inoltre,  con il primo comma
dell'art. 35  della  Costituzione,  «perche' rende piu' disagevole il
lavoro, nei limiti in cui impedisce il «riacquisto» dell'immobile che
non  si  identifichi  anche  con  l'abitazione  principale», e con il
quarto  comma  dello stesso articolo, «perche' pregiudica la liberta'
di  emigrazione,  nei  limiti  in cui impedisce il «riacquisto» di un
immobile senza il rientro in Italia»;
        che  il  giudice  rimettente afferma, infine, senza ulteriore
motivazione, che la questione ha «rilevanza nel giudizio in corso»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   il   quale  ha  chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata
manifestamente infondata;
        che,  quanto  alla  disparita'  di trattamento denunciata dal
rimettente,  la  difesa erariale osserva che: a) il giudice a quo non
ha  considerato  che  la norma censurata puo' essere interpretata nel
senso  che  la  decadenza  dalle  agevolazioni  fiscali  e'  impedita
dall'acquisto  «di  uno  qualsiasi  dei  diritti indicati dal comma 1
(proprieta',  nuda  proprieta',  usufrutto,  uso, abitazione)»; b) la
previsione  della necessita' che il secondo immobile acquistato venga
adibito   ad   abitazione   principale   del   contribuente   non  e'
irragionevole,   «in  quanto  persegue  lo  scopo  di  escludere  dal
godimento  dei  benefici  fiscali  le  operazioni di compravendita di
immobili [...] aventi una finalita' meramente speculativa»;
        che,   quanto   alle   censure   sollevate   con  riferimento
all'art. 35  Cost.,  la  stessa  difesa  erariale  sostiene  che  «la
disciplina  fiscale  dell'acquisto  non  e'  ispirata  ad esigenze di
tutela  del  lavoro  e  della  liberta'  di  emigrazione,  e  non  e'
assolutamente idonea a menomare l'esercizio dei relativi diritti».
    Considerato  che  la  Commissione tributaria provinciale di Udine
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo e quarto comma, della
Costituzione,  della  legittimita' costituzionale dell'ultimo periodo
del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa
allegata  al  d.P.R.  26 aprile  1986, n. 131 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
        che la disposizione censurata prevede che, nel caso in cui il
contribuente che ha usufruito delle agevolazioni fiscali concesse per
l'acquisto  di  una  casa  di  abitazione  non  di  lusso trasferisca
l'immobile   prima   del   decorso   del   termine   di  cinque  anni
dall'acquisto,  egli  possa  evitare  la decadenza dalle agevolazioni
prevista    dalla    stessa    legge    per    detto    trasferimento
infraquinquennale,   ove  proceda,  entro  un  anno  dall'alienazione
dell'immobile,  all'acquisto  di  altro immobile da adibire a propria
abitazione principale;
        che  il  rimettente  censura la norma «nella parte in cui non
prevede  che,  al  fine  di  evitare  la decadenza dalle agevolazioni
fiscali  concesse  per  il  precedente  acquisto, l'acquisto di altro
immobile  si  possa perfezionare con atti traslativi a titolo oneroso
della  proprieta'  di  case  di  abitazione  non  di lusso e con atti
traslativi  o  costitutivi  della  nuda  proprieta',  dell'usufrutto,
dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse e nella parte in cui,
invece,  prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale
l'altro immobile acquistato»;
        che,  nel  descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame,
il  rimettente  si limita a riferire che l'Agenzia delle entrate, con
l'avviso  di  liquidazione  impugnato  nel giudizio principale, aveva
revocato  dette  agevolazioni,  perche'  il  contribuente  non  aveva
adibito  a propria abitazione il fabbricato acquistato, come previsto
dalla norma censurata quale condizione per evitare la decadenza dalle
agevolazioni;
        che  l'ordinanza  di  rimessione  non  precisa  ne'  il tempo
dell'acquisto   e   della   vendita   dell'immobile   che  ha  fruito
originariamente  delle  agevolazioni,  ne'  quello  dell'acquisto del
nuovo  immobile,  ne'  -  ancora  -  se  la  vendita  e  gli acquisti
immobiliari  riguardino  la  proprieta'  o altro diritto reale, ma si
limita  ad affermare genericamente che la questione ha «rilevanza nel
giudizio in corso»;
        che  tali carenze di descrizione della fattispecie, impedendo
alla  Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'applicabilita'
della norma impugnata nel giudizio a quo e, quindi, circa l'incidenza
della  richiesta  pronuncia sulla situazione soggettiva fatta valere,
si  risolvono  in  un'insufficiente motivazione sulla rilevanza della
questione;
        che,  pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile,
restando conseguentemente precluso l'esame del merito.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'ultimo  periodo  del comma 4 della
nota  II-bis  dell'art. 1  della  parte  I  della tariffa allegata al
d.P.R.  26 aprile  1986,  n. 131  (Approvazione del testo unico delle
disposizioni   concernenti  l'imposta  di  registro),  sollevata,  in
riferimento  agli  articoli 3  e  35,  primo  e  quarto  comma, della
Costituzione,  dalla  Commissione tributaria provinciale di Udine con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere: Melatti
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 2007.
                       Il cancelliere: Melatti
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