N. 159 SENTENZA 18 aprile - 8 maggio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Bilancio e contabilita' pubblica - Norma della legge finanziaria 2006
  -  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -  Impugnazione  di numerose
  disposizioni  -  Trattazione delle questioni relative ai commi 43 e
  44  dell'art. 1  -  Decisione  sulle  altre  questioni  riservata a
  separate pronunce.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 43 e 44.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006
  -   Contenimento   della   spesa   pubblica   -   Soppressione  dei
  trasferimenti  dello  Stato  per  l'esercizio  delle  funzioni gia'
  esercitate  dagli  uffici  metrici  provinciali  e  trasferite alle
  Camere  di  commercio  -  Obbligo  per  le  Camere  di commercio di
  provvedere  all'esercizio delle funzioni con mezzi propri - Ricorso
  della  Regione  Siciliana - Lamentata modificazione di una norma di
  attuazione  dello  statuto  senza  l'osservanza del procedimento di
  approvazione  delle  stesse  -  Dedotta violazione del principio di
  copertura  finanziaria  -  Censure  riferite  a  norme di carattere
  generale  non applicabili alla Regione Siciliana - Inammissibilita'
  della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 43 e 44.
- Costituzione  art. 81,  comma  quarto;  statuto  Regione Siciliana,
  art. 43; d.lgs. 16 marzo 2001, n. 143, art. 1, comma 4.
(GU n.19 del 16-5-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 43 e
44,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2006),  promosso  con  ricorso  della Regione Siciliana,
notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 1° marzo
2006 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2006;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2007 il giudice relatore
Sabino Cassese;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Carapezza  Figlia  per la Regione
Siciliana  e  gli  avvocati  dello  Stato  Franco  Favara  e  Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - La Regione Siciliana ha impugnato diverse disposizioni della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006),
tra  cui  l'art. 1,  commi 43 e 44. La questione e' stata promossa in
riferimento    all'art. 81,   quarto   comma,   della   Costituzione,
all'art. 43  del  regio  decreto  legislativo  15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana), convertito
nella  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2, e all'art. 1,
comma 4,  del  decreto  legislativo  16 marzo  2001, n. 143 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti
il  trasferimento  alle  camere  di  commercio  delle  funzioni e dei
compiti degli Uffici metrici provinciali).
    Nella parte censurata, il comma 43 sopprime i trasferimenti dello
Stato  per  l'esercizio  delle  funzioni gia' esercitate dagli uffici
metrici  provinciali  (UMP)  e  trasferite  alle Camere di commercio,
industria  e artigianato e agricoltura (CCIAA), ai sensi dell'art. 20
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112  (Conferimento  di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in  attuazione  del  capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59).   Lo   stesso   comma   sopprime  le  tariffe  relative  alla
verificazione  degli strumenti di misura, fissate in base all'art. 16
della  legge  18 dicembre  1973,  n. 836  (Trattamento  economico  di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali).
    Il  comma 44  stabilisce  che «Al finanziamento delle funzioni di
cui  al  comma 43  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 18, comma 1,
lettera c),  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580», (quindi, con «i
proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione di
servizi  e  quelli  di natura patrimoniale»), «sulla base dei criteri
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
    1.1.  -  In  generale, la Regione rileva che, nonostante la legge
finanziaria contenga una clausola di salvaguardia (art. 1, comma 610)
che  ne impone un'applicazione compatibile con le norme sovraordinate
degli  statuti speciali, vi sono disposizioni - come quelle impugnate
-  che  contrastano con tali prerogative costituzionali. Aggiunge che
lo  statuto  attribuisce alla Regione Siciliana (art. 14) la potesta'
esclusiva  in  materia  di  ordinamento contabile proprio, degli enti
locali  e  di  tutte  le realta' istituzionali ricomprese nel settore
pubblico  regionale  e  che,  dopo  la  riforma  del  Titolo  V della
Costituzione,  lo Stato puo' determinare solo i principi fondamentali
in  materia  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica, ma non dettare norme incidenti sull'esercizio
delle  funzioni  gia'  esercitate dagli uffici metrici provinciali in
contrasto con le norme di attuazione dello statuto.
    In particolare, sottolinea che i commi 43 e 44 impugnati - con il
sopprimere i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni
trasferite  alle CCIAA, e con lo stabilire che al finanziamento delle
stesse  funzioni  si provvede con i proventi derivanti dalla gestione
di attivita' e dalla prestazione di servizi - modificano una norma di
attuazione  dello  statuto, di rango superiore, in base alla quale ai
nuovi  oneri  delle  CCIAA  «si provvede mediante somme da prelevarsi
dagli  stanziamenti  di spesa del bilancio statale» (art. 1, comma 4,
del  d.lgs. n. 143 del 2001). Da cio' la violazione della particolare
procedura  prevista  nello  statuto  per l'emanazione (e la modifica)
delle norme di attuazione (art. 43 dello statuto).
    Premessa  la  propria  legittimazione  ad  impugnare disposizioni
concernenti  le  CCIAA,  poiche'  la  stretta  connessione in termini
finanziari  tra  le  attribuzioni  regionali e quelle delle autonomie
funzionali  consente  di  ritenere  che la lesione delle «competenze»
delle  CCIAA  sia  idonea a determinare la lesione delle «competenze»
regionali, la Regione prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 81,
quarto  comma,  Cost.  Secondo  la  ricorrente,  le  norme  impugnate
sarebbero  illegittime  perche'  gravano le Camere di commercio di un
onere   in  precedenza  sostenuto  dallo  Stato,  senza  individuare,
violando   l'art. 81,  quarto  comma,  Cost.,  un'apposita  copertura
finanziaria,  cosi'  obbligandole  ad  imputare  ai  propri  bilanci,
mediante   corrispondente  utilizzo  di  risorse  proprie,  la  spesa
occorrente,  con  conseguente  alterazione  dell'equilibrio tra mezzi
finanziari ed insieme delle funzioni e competenze.
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
infondato.
    Secondo  la  difesa  erariale, la questione sarebbe inammissibile
perche' le disposizioni impugnate concernono le Camere di commercio e
non direttamente la Regione Siciliana.
    Nel  merito,  non sarebbe violata la normativa di attuazione, che
non troverebbe corrispondenza a livello statutario, mentre alle norme
di  attuazione  puo'  riconoscersi  una posizione sovraordinata nella
gerarchia  delle  fonti  solo  a  condizione che siano effettivamente
attuative degli statuti.
    Inconsistente,  poi,  sarebbe  l'evocazione  dell'art. 81  Cost.,
posto  che  il  comma 44  impugnato  prevede  il «finanziamento delle
funzioni» trasferite.
    2.1.  - In prossimita' della data fissata per l'udienza pubblica,
la   difesa  erariale  ha  depositato  due  memorie  insistendo,  con
ulteriori argomentazioni, nelle conclusioni gia' presentate.
    In  particolare,  si sofferma sul carattere ordinario della norma
di attuazione invocata dalla Regione, in mancanza di una disposizione
statutaria  da attuare. Tale conclusione sarebbe fondata sull'art. 76
Cost.,  che delimita entro precisi confini l'esercizio della funzione
legislativa  del  Governo.  Solo  distinguendo  -  all'interno  delle
disposizioni  formalmente  adottate  con  la  speciale  procedura  di
attuazione - quelle di «vera» attuazione, emanate per una effettiva e
specifica   esigenza   di   attuare   gli  statuti,  dalle  altre,  e
riconoscendo   solo   alle  prime  la  forza  sovraordinata,  sarebbe
rispettato  l'art. 76 Cost. Nel caso di specie, secondo l'Avvocatura,
l'art. 1,  comma 4, del d.lgs. n. 143 del 2001, si sarebbe limitato a
riprodurre  una  disposizione  secondaria  (art. 4  del  decreto  del
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  6 luglio  1999),  che  ha
disciplinato  il  passaggio  di  risorse finanziarie dallo Stato alle
Camere  di  commercio. Conseguentemente, trattandosi non di una norma
di   «vera»   attuazione   ma   di   una   norma  ordinaria,  sarebbe
costituzionalmente   legittima  «la  sopravvenuta  abrogazione  della
stessa ad opera del comma 43» impugnato.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Oggetto  del giudizio di costituzionalita' all'esame della
Corte  (promosso  con  ricorso  concernente  anche  altri commi della
stessa legge) e' se le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 43 e
44,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2006), con il sopprimere i trasferimenti dello Stato per
l'esercizio  delle  funzioni  prima  trasferite  alle CCIAA, e con il
prevedere  che al finanziamento delle stesse funzioni si provvede con
i  proventi derivanti dalla gestione di attivita' e dalla prestazione
di  servizi,  violino  l'art. 1,  comma 4,  del  decreto  legislativo
16 marzo  2001,  n. 143  (Norme  di attuazione dello statuto speciale
della  Regione  Siciliana concernenti il trasferimento alle Camere di
commercio   delle   funzioni  e  dei  compiti  degli  Uffici  metrici
provinciali), l'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455   (Approvazione   dello   statuto  della  Regione  Siciliana),
convertito   nella   legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2,
l'art. 81,  quarto  comma,  della Costituzione. In particolare, se le
norme  impugnate:  a)  abbiano  modificato  una  norma  di attuazione
statutaria  senza la particolare procedura prevista nello statuto per
l'emanazione  (e  la modifica) delle norme di attuazione; b) facciano
gravare  sulle  Camere  di commercio un onere in precedenza sostenuto
dallo  Stato,  senza  individuare  un'apposita copertura finanziaria,
cosi'   obbligandole   ad   imputare   ai  propri  bilanci,  mediante
corrispondente  utilizzo di risorse proprie, la spesa occorrente, con
conseguente  alterazione  dell'equilibrio  tra  mezzi  finanziari  ed
insieme delle funzioni e competenze.
    L'impugnazione   delle   citate   disposizioni   viene   trattata
separatamente  rispetto  alle  altre questioni proposte con lo stesso
ricorso, che formano oggetto di distinte pronunce.
    2.  -  La  questione  e'  inammissibile  per difetto di interesse
all'impugnazione da parte della Regione.
    Nell'ambito   del   processo  di  decentramento,  a  Costituzione
invariata,  posto  in essere dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al  Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e dal conseguente decreto legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'art. 20 di
tale decreto delegato ha attribuito alle CCIAA le funzioni esercitate
dagli  uffici metrici provinciali; il successivo art. 50 ha soppresso
i  suddetti  uffici,  disponendo  il  trasferimento alle stesse CCIAA
delle  risorse  finanziarie,  umane, strumentali ed organizzative. In
attuazione  di  quest'ultima  norma,  e' stato emanato il decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 luglio  1999  che  - con
decorrenza  dal  1° gennaio  2000 - ha individuato i beni, le risorse
finanziarie,   umane,  strumentali  ed  organizzative  degli  UMP  da
trasferire alle CCIAA. L'art. 4 di tale decreto, dopo aver provveduto
alla  quantificazione  delle  risorse  finanziarie  (sulla base delle
somme destinate al funzionamento negli anni precedenti e dell'importo
dei  versamenti  degli  utenti  all'erario  per  l'anno 1997),  ne ha
disposto  l'iscrizione in un apposito fondo del Ministero del tesoro,
da ripartire tra le CCIAA secondo la tabella B allegata.
    Le  disposizioni  impugnate  sono  intervenute  su  tale  assetto
normativo,  sopprimendo  il  trasferimento  delle risorse finanziarie
dallo  Stato alle Camere di commercio (comma 43), e disponendo che al
finanziamento  delle funzioni esercitate da queste ultime si provvede
con  i  proventi  derivanti  dalla  gestione  di  attivita'  e  dalla
prestazione  di  servizi  e  con  i  proventi di natura patrimoniale,
fissati  sulla  base  dei  criteri stabiliti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze (comma 44).
    Accanto  a  tali  disposizioni  generali,  contenute  nella legge
finanziaria per l'anno 2006, esiste nell'ordinamento una disposizione
specifica   per  la  Regione  Siciliana.  La  disciplina  statale  di
attuazione  del  decentramento,  sopra  citata, stabiliva che per «le
regioni  a  statuto  speciale  e le province autonome si provvede nei
limiti  e  nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme
di  attuazione»  (art. 5,  comma 1,  del d.P.C.m. 6 luglio 1999). Nel
2001  sono state emanate le norme di attuazione relative alla Regione
Siciliana,  dove  (art. 1,  comma 4,  del  d.lgs. n. 143 del 2001) e'
stabilito  che  agli  oneri  derivanti  alle  Camere  di commercio si
provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del
bilancio statale (art. 4 del d.P.C.m. del 6 luglio 1999).
    Dunque,  le  norme  impugnate  sono generali, ma non si applicano
alla  Regione  Siciliana,  per  cui  vige una apposita disciplina. Ne
consegue che questa non ha interesse ad impugnare le norme generali.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a separate pronunce la decisione delle altre questioni
sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi 43  e 44, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria  2006), promossa, in
riferimento    all'art. 81,   quarto   comma,   della   Costituzione,
all'art. 43  del  regio  decreto  legislativo  15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione  dello  statuto  della  Regione  Siciliana), convertito
nella  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2, e all'art. 1,
comma 4,  del  decreto  legislativo  16 marzo  2001, n. 143 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana concernenti
il  trasferimento  alle  camere  di  commercio  delle  funzioni e dei
compiti  degli  Uffici  metrici provinciali), dalla Regione Siciliana
con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0612