N. 342 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2006
Ordinanza emessa il 20 settembre 2006 dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Vian Ivana contro A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese S.p.a. Sanzioni amministrative - Norme della Regione Lombardia - Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico - Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in misura fissa (pari a cento volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il particolare profilo della irragionevole parificazione sanzionatoria di fattispecie connotate da differente grado di colpa del trasgressore - Asserita lesione dei principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione in relazione all'attribuzione di poteri sanzionatori al direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico locale - Denunciata violazione delle competenze legislative costituzionalmente riservate allo Stato in materia sanzionatoria. - Legge della Regione Lombardia 29 ottobre 1998, n. 22, art. 16, comma 1. - Costituzione artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo.(GU n.20 del 23-5-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa N.R.G. 63992/05, avverso ad ordinanza ingiunzione, promossa da Vian Ivana, con l'avv. Linzola Claudio; Contro A.T.M. - Azienda trasporti milanese S.p.a., con il funzionario delegato dott. Paolo Pedini; Rilevato che parte opponente nel ricorso introduttivo del presente giudizio e negli atti difensivi ha proposto istanza affinche' il giudice sollevasse la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 primo comma, della legge regionale lombarda n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. M) e terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in misura fissa in caso di utilizzo dei mezzi A.T.M. senza biglietto; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale come formulata nei richiamati atti difensivi di parte ricorrente, rilevante per la decisione poiche' la decisione nel merito dipendera' dal tenore della sentenza che la Corte costituzionale vorra' emettere, anche in relazione alla possibilita' che il giudice di pace ridetermini la misura sanzione, ovvero la mantenga nel minimo in relazione alle modalita' di commissione dell'infrazione medesima, come accertate in giudizio; Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come argomentata nei richiamati ed allegati atti difensivi poiche': 1) quanto al contrasto con l'art. 3 della Costituzione La determinazione della sanzione in un misura fissa impedisce la valutazione, ai fini della determinazione della sanzione, del comportamento tenuto dal ricorrente, facendo corrispondere una sanzione pecuniaria piu' grave ad un piu' alto grado di colpa. Tale aspetto potrebbe ravvisarsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., come piu' volte precisato dalla giurisprudenza di codesta Corte, che ha ritenuto in violazione del principio di eguaglianza anche la norma che tratta in modo uguale due situazioni diverse. 2) quanto al contrasto con l'art. 97 della Costituzione. La facolta' concessa ai direttore generale A.T.M. di emettere le ordinanze ingiunzioni potrebbe non garantire l'imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione rispondendo l'A.T.M. ora societa' per azioni, ad esigenze di carattere manageriale, ove logiche di bilancio possono prevalere sull'esigenza di repressione degli abusi. 3) quanto al contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m) e terzo comma della Costituzione. La potesta' regionale attribuita da tale articolo dovrebbe conformarsi alla legge quadro statale in materia di sanzione che viene individuata nella legge n. 689/1981. La norma che stabilisce una misura fissa per la sanzione pecuniaria in esame non rispetta quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, che espressamente prevede agli art. 10 ed 11 la determinazione di sanzioni pecuniarie minime e massime per una infrazione, in modo da consentire la valutazione della gravita' della violazione, dell'opera svolta dall'agente per la sua eventuale eliminazione nonche' di tenere conto della personalita' e delle condizioni economiche del trasgressore.
P. Q. M. Visti gli art. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente in relazione dell'art. 16, primo comma, della legge regionale lombarda n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117 comma 11, lett. m) e terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa n. 63992/2005 N.G.R. Manda la cancelleria a provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda la cancelleria a notificare la presente ordinanza al Presidente della giunta regionale della Regione Lombardia in carica. Manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza al Presidente del consiglio regionale della Regione Lombardia in carica. Milano, addi' 20 settembre 2006 Il giudice di pace: Pandiani 07C0636