N. 342 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2006

Ordinanza  emessa  il 20 settembre 2006 dal giudice di pace di Milano
nel  procedimento  civile  promosso  da  Vian  Ivana  contro A.T.M. -
Azienda Trasporti Milanese S.p.a.

Sanzioni  amministrative - Norme della Regione Lombardia - Sanzioni a
  carico  degli utenti dei servizi di trasporto pubblico - Previsione
  di sanzioni amministrative pecuniarie in misura fissa (pari a cento
  volte il valore del biglietto ordinario di corsa semplice di classe
  minima)  - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto
  il    particolare   profilo   della   irragionevole   parificazione
  sanzionatoria di fattispecie connotate da differente grado di colpa
  del  trasgressore - Asserita lesione dei principi di buon andamento
  e  di  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione in relazione
  all'attribuzione  di  poteri  sanzionatori  al  direttore  generale
  dell'azienda  di  trasporto pubblico locale - Denunciata violazione
  delle  competenze  legislative  costituzionalmente  riservate  allo
  Stato in materia sanzionatoria.
- Legge  della  Regione  Lombardia  29 ottobre  1998, n. 22, art. 16,
  comma 1.
- Costituzione artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo.
(GU n.20 del 23-5-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87.
    Nella  causa  di  opposizione  a  sanzione  amministrativa N.R.G.
63992/05,  avverso  ad ordinanza ingiunzione, promossa da Vian Ivana,
con l'avv. Linzola Claudio;
    Contro  A.T.M.  -  Azienda  trasporti  milanese  S.p.a.,  con  il
funzionario delegato dott. Paolo Pedini;
      Rilevato  che  parte  opponente  nel  ricorso  introduttivo del
presente   giudizio  e  negli  atti  difensivi  ha  proposto  istanza
affinche'   il   giudice  sollevasse  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  16  primo  comma,  della  legge  regionale
lombarda  n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117, secondo
comma,  lett.  M)  e  terzo comma della Costituzione della Repubblica
italiana,  nella  parte  in cui stabilisce una sanzione pecuniaria in
misura fissa in caso di utilizzo dei mezzi A.T.M. senza biglietto;
    Ritenuto  che  la  questione  di legittimita' costituzionale come
formulata   nei   richiamati  atti  difensivi  di  parte  ricorrente,
rilevante per la decisione poiche' la decisione nel merito dipendera'
dal   tenore  della  sentenza  che  la  Corte  costituzionale  vorra'
emettere, anche in relazione alla possibilita' che il giudice di pace
ridetermini  la  misura  sanzione,  ovvero  la mantenga nel minimo in
relazione  alle  modalita'  di  commissione dell'infrazione medesima,
come accertate in giudizio;
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale  come  argomentata  nei  richiamati  ed
allegati atti difensivi poiche':
        1) quanto  al  contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione La
determinazione  della  sanzione  in  un  misura  fissa  impedisce  la
valutazione,   ai  fini  della  determinazione  della  sanzione,  del
comportamento   tenuto  dal  ricorrente,  facendo  corrispondere  una
sanzione  pecuniaria  piu' grave ad un piu' alto grado di colpa. Tale
aspetto   potrebbe  ravvisarsi  in  contrasto  con  il  principio  di
ragionevolezza,   desumibile  dall'art.  3  Cost.,  come  piu'  volte
precisato  dalla  giurisprudenza di codesta Corte, che ha ritenuto in
violazione  del principio di eguaglianza anche la norma che tratta in
modo uguale due situazioni diverse.
        2) quanto  al  contrasto con l'art. 97 della Costituzione. La
facolta'  concessa  ai  direttore  generale  A.T.M.  di  emettere  le
ordinanze  ingiunzioni  potrebbe non garantire l'imparzialita' e buon
andamento  della  pubblica  amministrazione  rispondendo l'A.T.M. ora
societa'  per  azioni,  ad  esigenze  di  carattere  manageriale, ove
logiche  di  bilancio  possono prevalere sull'esigenza di repressione
degli abusi.
        3) quanto al contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera
m) e terzo comma della Costituzione. La potesta' regionale attribuita
da  tale  articolo  dovrebbe conformarsi alla legge quadro statale in
materia di sanzione che viene individuata nella legge n. 689/1981. La
norma  che  stabilisce una misura fissa per la sanzione pecuniaria in
esame  non  rispetta  quanto  stabilito  dalla legge n. 689/1981, che
espressamente  prevede  agli  art.  10  ed  11  la  determinazione di
sanzioni  pecuniarie  minime e massime per una infrazione, in modo da
consentire la valutazione della gravita' della violazione, dell'opera
svolta  dall'agente  per  la  sua  eventuale  eliminazione nonche' di
tenere  conto  della  personalita'  e delle condizioni economiche del
trasgressore.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  art.  134  Cost.  e  23 legge n. 87/1953, ritenuta la
rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   sollevata   da  parte  ricorrente  in
relazione  dell'art.  16, primo comma, della legge regionale lombarda
n. 22 del 1998, in relazione agli artt. 3, 97, 117 comma 11, lett. m)
e terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana.
    Sospende  il  giudizio  di  opposizione a sanzione amministrativa
n. 63992/2005 N.G.R.
    Manda  la  cancelleria  a  provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  la  cancelleria  a  notificare  la  presente  ordinanza al
Presidente della giunta regionale della Regione Lombardia in carica.
    Manda  la  cancelleria  a  comunicare  la  presente  ordinanza al
Presidente del consiglio regionale della Regione Lombardia in carica.
        Milano, addi' 20 settembre 2006
                    Il giudice di pace: Pandiani
07C0636