N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2006
Ordinanza emessa il 27 novembre 2006 dal tribunale di Sanremo nel procedimento civile promosso da Bruzzone Mirko contro E.N.P.A.L.S. Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Regime transitorio - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo della parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della Tabella F, allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento - Ingiustificato deteriore trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. - Costituzione, artt. 3 e 38. Previdenza - Pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile - Esclusione dal computo, per la parte eccedente, delle retribuzioni giornaliere superiori a lire 315.000 - Ingiustificato deteriore trattamento dei pensionati ENPALS rispetto ai pensionati INPS - Incidenza sulla garanzia previdenziale. - D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma settimo, come sostituito dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.20 del 23-5-2007 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la segunete ordinanza. Letti gli atti di causa; Vista la sentenza n. 120/2006 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, da questo tribunale; Considerato che la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha motivato la dichiarazione di inammissibilita' con la considerazione che «i remittenti, nel prospettare le loro tesi riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, non si sono fatti carico di esaminare, interpretare e determinare i criteri applicativi della disposizione di cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70» per cui «la carente ricostruzione del quadro normativo di riferimento si traduce in una inidonea proposizione delle questioni di legittimita' costituzionale sottoposte all'esame di questa Corte, con conseguente inammissibilita' delle medesime. Ritenuto che il vizio denunciato puo' essere, nel caso di specie, emendato con l'integrazione e la precisazione delle ragioni in base alle quali deve affermarsi la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sottoposta al vaglio di costituzionalita', attraverso la completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento. O s s e r v a 1. - Con ricorso ritualmente depositato e notificato Mirko Bruzzone conveniva in giudizio, dianzi a questo tribunale, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (di seguito ENPALS), in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirlo condannare «in via principale.., a ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge, con ogni consequenziale pronuncia ivi compresa la condanna... a versare le dfferenze nel frattempo maturate». La domanda formulata in via principale non e', allo stato, accoglibile. Sono circostanze non contestate in giudizio che: 1) il ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del Casino' Municipale di Sanremo (categoria: impiegato; mansioni: Commissario Capo di Chemin de Fer), e' stato collocato in pensione in data 31 dicembre 1998 all'eta' di 64 anni (data di nascita 12 giugno 1934) con un anzianita' di servizio di 34 anni (10.620 giornate di contribuzione). 2) Il ricorrente, quale lavoratore dello spettacolo, ha maturato i requisiti prescritti dalla legge per conseguire la pensione, erogata dall'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 1999. 3) L'ENPALS si e' attenuto nella liquidazione a quanto disposto dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992. In particolare, per quanto riguarda la quota A, ha applicato l'art. 12, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nella versione originaria e, per quanto concerne la quota B, ha applicato l'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 nella versione introdotta con l'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997; 4) la retribuzione giomaliera considerata dall'ENPALS per il calcolo della quota A della pensione e' stata di L. 326.121 (massimale giornaliero di retribuzione pensionabile per l'anno 1999) a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva di L. 436.618; mentre per la quota B della pensione la retribuzione giornaliera considerata dall'ENPALS per il relativo calcolo e' stata di L. 315.723 a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva pari a L. 357.658; 5) i criteri di calcolo applicati dall'ENPALS hanno determinato l'erogazione al ricorrente di una pensione lorda annua inferiore rispetto a quella che sarebbe stata erogata applicando il criterio di calcolo rivendicato in ricorso («... ricalcolare la pensione sulla base della retribuzione giornaliera effettiva percepita dal ricorrente e sottoposta a contribuzione piena, rivalutata a norma di legge»). La perdita subita dal sig. Bruzzone, dovuta alla differenza tra la pensione erogata (L. 64.399.798) e quella maturata in base alla retribuzione effettiva (L. 76.880.367) e' quindi pari a L. 14.063.561 lorde annue a partire dall'anno di liquidazione. Di impedimento all'applicazione del criterio di calcolo della pensione rivendicato in ricorso e' l'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 - «Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i lavoratori dello spettacolo». Esso prevedeva, nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, come limite massimo delle retribuzioni giornaliere per il calcolo della pensione, quella corrispondente alla penultima classe della tabella «F», allegata al d.P.R. n. 488/1968, aumentata del 5% (ovvero L. 315.000 pari attualmente ad Euro 162.68); mentre nella formulazione vigente espressamente dispone che «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di L. 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'Istat». Poiche' il giudizio in corso e' volto ad ottenere la condanna dell'ENPALS al ricalcolo della pensione del ricorrente sulla base della retribuzione giornaliera effettiva da lui percepita, ne consegue la rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 sia nella sua formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, sia nella formulazione oggi in vigore, dal momento che sono proprio queste disposizioni ad impedire la soddisfazione delle pretese del ricorrente 2. - La questione di legittimita' costituzionale e', altresi', non manifestamente infondata. Decisiva e' al riguardo l'evoluzione del quadro normativo di riferimento. Risulta anzitutto rilevante l'art. 5 d.P.R. n. 488/1968 che ha introdotto, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, un massimale retributivo pensionabile inizialmente fissato al «limite massimo della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per cento», successivamente determinato in L. 18.500.000 dall'art. 19 della legge n. 155/1981 e reso rivalutabile annualmente dall'art. 3, comma 13 della legge n. 297/1982; nell'anno 1999, detto massimale era di L. 65.280.000, corrispondente ad una retribuzione giornaliera di L. 209.231 = (65.280.000:312). Recependo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 173/1986, il legislatore, con una modifica radicale del sistema, ha in un secondo momento superato il principio del massimale di retribuzione pensionabile vincolato ad un importo rigido determinato per legge. L'art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988 ha infatti stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico di tutto il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, «la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa». In base a tale norma, sia per la determinazione della quota «A» sia per quella della quota «B», rimane in vigore una prima fascia di retribuzione giornaliera pensionabile (nel 1999 pari a L. 209.231) corrispondente al tetto applicabile a tutti i lavoratori dipendenti sia in regime INPS sia in regime ENPALS, sulla quale le quote di pensione vengono calcolate con l'aliquota di rendimento del 2%. Per quanto riguarda invece la quota parte di retribuzione imponibile eccedente il tetto (retribuzione maggiore di L. 209.231), essa viene calcolata sulla base di aliquote di rendimento che si riducono progressivamente al 1,50%, al 1,25% e al 1% per la quota «A» e al 1,60%, al 1,35%, al 1,10% e allo 0,90% per la quota «B», determinando cosi' quote aggiuntive di pensione che si vanno a sommare a quella calcolata in base al «tetto». L'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70, dettando una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che «le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)». Anche per i lavoratori assicurati con l'ENPALS, sembrerebbe dunque valido il principio della tendenziale corrispondenza tra retribuzione giomaliera effettiva e retribuzione pensionabile. Senonche' mentre l'art. 21 sopra citato trova applicazione piena, senza limitazione di sorta, per i lavoratori dipendenti in regime INPS, altrettanto non succede per i lavoratori dipendenti in regime ENPALS, proprio a causa del contestato art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 1420/1971. Per i lavoratori ENPALS, infatti, in virtu' dell'operativita' di questo ulteriore tetto, si verifica che le quote di pensione aggiuntive vengono riconosciute soltanto fino al raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera rivalutato in base all'indice ISTAT (per il 1999 L. 326.121), mentre la contribuzione relativa alle fasce di retribuzione eccedenti tale massimale e fino al raggiungimento di lire 1.000.000, versata per intero nella medesima misura che grava sulle prime 315.000 lire giornaliere ai sensi dell' art. 2, comma 3 d.P.R. n. 1420/1971, non essendo considerata pensionabile, si traduce integralmente in contributo di solidarieta'; nello stesso modo si trasforma in contributo di solidarieta', e si aggiunge al primo, anche il 5% versato sulla parte di retribuzione eccedente l'importo giornaliero di lire 1.000.000. Di qui il primo profilo di illegittimita' costituzionale della disposizione contestata in relazione all'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento cui sono soggetti i lavoratori in regime ENPALS appartenenti, come il ricorrente, alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Case da gioco, rispetto ai lavoratori dipendenti in regime INPS. Non pare sufficiente a giustificare la suddetta disparita', il riferimento alle peculiarita' e diversita' dei due sistemi pensionistici, non essendo riscontrabile, con riferimento alla specifica categoria cui appartiene il ricorrente, alcuna specificita' professionale tale da giustificare una differenziazione di trattamento. Il ricorrente infatti, come tutti i lavoratori delle Case da gioco, non appartiene ad alcuna delle categorie di lavoratori ENPALS che fruiscono di trattamenti pensionistici particolari e/o privilegiati in quanto: in relazione all'elenco di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 708/1947 non risulta inquadrato tra i primi 14 posti che comprendono categorie particolari di lavoratori (artisti, lirici, attori, cantanti, ballerini ecc.), bensi' al posto n. 21 che inquadra gli «impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco»; in relazione alla piu' recente classificazione prevista dall'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 182/1997 egli e' inquadrato nel gruppo «C» tra coloro che prestano «attivita' a tempo indeterminato»; Con riferimento poi al d.m. 15 marzo 2005 recante «integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS» egli e' inquadrato nel gruppo «C» tra i «lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato»; Di qui la considerazione che l'inserimento della categoria professionale cui appartiene il ricorrente nell'ambito del regime ENPALS e' conseguenza di una scelta discrezionale del legislatore che non puo' pero' comportare una diversificazione di trattamento rispetto ad un qualsiasi iscritto INPS, in virtu' della sostanziale omogeneita' che contraddistingue le due posizioni. 3. - La disparita' teste' evidenziata, insorta come detto nel 1988, si e' aggravata nel 1992 con l'entrata in vigore della riforma che ha determinato l'innalzamento per i pensionati ENPALS della prestazione contributiva (art. 11, legge n. 412/1991), facendo venir cosi' meno il precedente equilibrio tra retribuzione valida ai fini contributivi (ora fissata in ". 1.000.000 piu' il 5% di contributo di solidarieta' sull'eventuale eccedenza) e retribuzione pensionabile (rimasta fissa a ". 315.000). La presenza di un equilibrio tra retribuzione pensionabile e retribuzione soggetta a prelievo costituisce principio tendenziale di ogni sistema assicurativo-previdenziale, come tale riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/1986, in quanto espressione di principi desumibili dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. Di qui un secondo profilo di illegittimita' costituzionale della normativa in esame, relativo alla irragionevolezza di una disciplina che rende pensionabile soltanto meno di 1/3 della retribuzione assoggettata a contribuzione piena, a fronte di oltre i 2/3 di retribuzione (". 685.000) non riconosciuta a nessun effetto ed i cui contributi pieni sono versati a fondo perduto, oltre al contributo di solidarieta' del 5% sulle retribuzioni eccedenti l'importo giornaliero di ". 1.000.000. Ne' pare rilevante il generico riferimento, evocato nella memoria dell'Ente, alla discrezionalita' del legislatore, poiche' essa e' pur sempre soggetta al limite della ragionevolezza. Come gia' affermato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 173/1986, in relazione ai profili in esame e' ragionevole una disciplina che assicuri il rispetto del principio di proporzionalita' tra prestazioni contributive e trattamento pensionistico principio che nel caso di specie sembra violato e che peraltro tende ad aggravarsi ogni anno sempre piu' per effetto del meccanismo di rivalutazione delle somme sopra indicate previsto dall'art. 1, commi 9 e 10 d.lgs. n. 182/1997.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971: A) nella formulazione previgente e confermata in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, secondo cui «Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1968, n. 488, aumentata del 5%»; B) nella formulazione vigente cosi' come sostituita dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997 nella parte in cui dispone che «ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000..», in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone altresi' che a cura della cancelleria l'ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sanremo, addi' 27 novembre 2006 Il giudice del lavoro: Garberoglio 07C0638