N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  27  novembre 2006 dal tribunale di Sanremo nel
procedimento civile promosso da Bruzzone Mirko contro E.N.P.A.L.S.

Previdenza  -  Pensioni  erogate  dall'Ente nazionale di previdenza e
  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo (ENPALS) - Regime
  transitorio - Calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile -
  Esclusione  dal  computo  della  parte  eccedente  le  retribuzioni
  giornaliere  superiori  alla  penultima  classe  della  Tabella  F,
  allegata  al  d.P.R.  27 aprile  1968,  n. 488, aumentata del 5 per
  cento  - Ingiustificato deteriore trattamento dei pensionati ENPALS
  rispetto   ai   pensionati   INPS   -   Incidenza   sulla  garanzia
  previdenziale.
- D.P.R.  31  dicembre  1971,  n. 1420, art. 12, comma settimo, nella
  formulazione   previgente   e   confermata   in   via   transitoria
  dall'art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
Previdenza  -  Pensioni  erogate  dall'Ente nazionale di previdenza e
  assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo (ENPALS) - Calcolo
  della   retribuzione  giornaliera  pensionabile  -  Esclusione  dal
  computo,  per  la  parte  eccedente, delle retribuzioni giornaliere
  superiori a lire 315.000 - Ingiustificato deteriore trattamento dei
  pensionati  ENPALS  rispetto  ai  pensionati INPS - Incidenza sulla
  garanzia previdenziale.
- D.P.R.  31  dicembre  1971,  n. 1420,  art. 12, comma settimo, come
  sostituito dal d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.20 del 23-5-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la segunete ordinanza.
    Letti gli atti di causa;
    Vista   la   sentenza   n. 120/2006   con   la   quale  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   inammissibile   la   questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, da questo tribunale;
    Considerato  che la Corte costituzionale, con la citata sentenza,
ha   motivato   la   dichiarazione   di   inammissibilita'   con   la
considerazione  che  «i  remittenti,  nel  prospettare  le  loro tesi
riguardo  alla  non manifesta infondatezza delle questioni sollevate,
non  si  sono fatti carico di esaminare, interpretare e determinare i
criteri   applicativi   della  disposizione  di  cui  all'art. 5  del
decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 marzo 1993, n. 70» per cui «la carente ricostruzione
del  quadro  normativo  di  riferimento  si  traduce  in una inidonea
proposizione   delle   questioni   di   legittimita'   costituzionale
sottoposte    all'esame    di    questa    Corte,   con   conseguente
inammissibilita' delle medesime.
      Ritenuto  che  il  vizio  denunciato  puo'  essere, nel caso di
specie,  emendato  con l'integrazione e la precisazione delle ragioni
in  base  alle  quali  deve  affermarsi  la rilevanza e non manifesta
infondatezza    della    questione    sottoposta    al    vaglio   di
costituzionalita',  attraverso  la  completa ricostruzione del quadro
normativo di riferimento.

                            O s s e r v a

    1.  -  Con  ricorso  ritualmente  depositato  e  notificato Mirko
Bruzzone  conveniva  in  giudizio,  dianzi a questo tribunale, l'Ente
nazionale   di  previdenza  ed  assistenza  per  i  lavoratori  dello
spettacolo  (di seguito ENPALS), in persona del legale rappresentante
pro  tempore,  per  ivi  sentirlo  condannare «in via principale.., a
ricalcolare  la  pensione  sulla  base della retribuzione giornaliera
effettiva  percepita  dal  ricorrente  e  sottoposta  a contribuzione
piena, rivalutata a norma di legge, con ogni consequenziale pronuncia
ivi  compresa  la  condanna...  a  versare le dfferenze nel frattempo
maturate».
    La  domanda  formulata  in  via  principale  non  e', allo stato,
accoglibile.
    Sono circostanze non contestate in giudizio che:
        1)  il  ricorrente, gia' dipendente a tempo indeterminato del
Casino'   Municipale  di  Sanremo  (categoria:  impiegato;  mansioni:
Commissario Capo di Chemin de Fer), e' stato collocato in pensione in
data  31 dicembre 1998 all'eta' di 64 anni (data di nascita 12 giugno
1934)  con  un  anzianita' di servizio di 34 anni (10.620 giornate di
contribuzione).
        2)  Il  ricorrente,  quale  lavoratore  dello  spettacolo, ha
maturato  i  requisiti  prescritti  dalla  legge  per  conseguire  la
pensione, erogata dall'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 1999.
        3)  L'ENPALS  si  e'  attenuto  nella  liquidazione  a quanto
disposto dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992. In particolare, per quanto
riguarda  la quota A, ha applicato l'art. 12, commi 2 e 7, del d.P.R.
n. 1420/1971  nella  versione  originaria  e,  per quanto concerne la
quota  B,  ha  applicato  l'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971
nella   versione  introdotta  con  l'art. 1,  comma  10,  del  d.lgs.
n. 182/1997;
        4)  la retribuzione giomaliera considerata dall'ENPALS per il
calcolo  della  quota  A  della  pensione  e'  stata  di  L.  326.121
(massimale  giornaliero di retribuzione pensionabile per l'anno 1999)
a  fronte  di  una  retribuzione giornaliera effettiva di L. 436.618;
mentre  per  la  quota  B  della pensione la retribuzione giornaliera
considerata  dall'ENPALS  per  il  relativo  calcolo  e'  stata di L.
315.723  a fronte di una retribuzione giornaliera effettiva pari a L.
357.658;
        5)   i   criteri   di  calcolo  applicati  dall'ENPALS  hanno
determinato  l'erogazione  al  ricorrente di una pensione lorda annua
inferiore  rispetto  a quella che sarebbe stata erogata applicando il
criterio  di  calcolo  rivendicato  in  ricorso  («... ricalcolare la
pensione   sulla   base   della  retribuzione  giornaliera  effettiva
percepita   dal   ricorrente  e  sottoposta  a  contribuzione  piena,
rivalutata a norma di legge»).
    La  perdita  subita dal sig. Bruzzone, dovuta alla differenza tra
la  pensione  erogata  (L. 64.399.798) e quella maturata in base alla
retribuzione effettiva (L. 76.880.367) e' quindi pari a L. 14.063.561
lorde annue a partire dall'anno di liquidazione.
    Di  impedimento  all'applicazione  del  criterio di calcolo della
pensione  rivendicato  in  ricorso  e'  l'art. 12,  comma  7,  d.P.R.
n. 1420/1971  -  «Norme  in materia di assicurazione obbligatoria per
l'invalidita'   la   vecchiaia  ed  i  superstiti  gestita  dall'Ente
Nazionale   di  Previdenza  ed  Assistenza  per  i  lavoratori  dello
spettacolo».   Esso   prevedeva,   nella  formulazione  previgente  e
confermata  in via transitoria dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, come
limite  massimo  delle  retribuzioni giornaliere per il calcolo della
pensione,  quella  corrispondente alla penultima classe della tabella
«F»,  allegata  al  d.P.R.  n. 488/1968,  aumentata del 5% (ovvero L.
315.000  pari  attualmente ad Euro 162.68); mentre nella formulazione
vigente   espressamente  dispone  che  «Ai  fini  del  calcolo  della
retribuzione    giornaliera   pensionabile   non   si   prendono   in
considerazione,  per  la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere
superiori al limite di L. 315.000. A decorrere dal 1° gennaio 1988 il
predetto  limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei
prezzi  al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come
calcolato dall'Istat».
    Poiche'  il  giudizio  in  corso e' volto ad ottenere la condanna
dell'ENPALS  al  ricalcolo  della  pensione del ricorrente sulla base
della   retribuzione  giornaliera  effettiva  da  lui  percepita,  ne
consegue  la  rilevanza  della  prospettata questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 sia nella
sua   formulazione   previgente   e  confermata  in  via  transitoria
dall'art. 13,  d.lgs.  n. 503/1992,  sia  nella  formulazione oggi in
vigore,  dal momento che sono proprio queste disposizioni ad impedire
la soddisfazione delle pretese del ricorrente
    2.  -  La  questione di legittimita' costituzionale e', altresi',
non manifestamente infondata.
    Decisiva  e'  al  riguardo  l'evoluzione  del quadro normativo di
riferimento.
    Risulta  anzitutto  rilevante  l'art. 5 d.P.R. n. 488/1968 che ha
introdotto,  per  le  pensioni  a  carico dell'assicurazione generale
obbligatoria,  un  massimale  retributivo  pensionabile  inizialmente
fissato  al  «limite  massimo della penultima classe della tabella in
vigore  alla  data  di decorrenza della pensione, aumentato del 5 per
cento»,  successivamente  determinato  in  L. 18.500.000 dall'art. 19
della  legge n. 155/1981 e reso rivalutabile annualmente dall'art. 3,
comma 13 della legge n. 297/1982; nell'anno 1999, detto massimale era
di  L.  65.280.000, corrispondente ad una retribuzione giornaliera di
L. 209.231 = (65.280.000:312).
    Recependo  le  indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale
nella  nota  sentenza  n. 173/1986,  il legislatore, con una modifica
radicale  del sistema, ha in un secondo momento superato il principio
del  massimale  di  retribuzione pensionabile vincolato ad un importo
rigido determinato per legge.
    L'art. 21,  comma  6, della legge n. 67/1988 ha infatti stabilito
che,  a  decorrere  dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione
della   misura   delle   pensioni   a  carico  di  tutto  il  sistema
dell'assicurazione generale obbligatoria, «la retribuzione imponibile
eccedente  il  limite  massimo  di  retribuzione  annua  pensionabile
previsto   per  l'assicurazione  predetta  e'  computata  secondo  le
aliquote  di  cui  alla  allegata tabella. La quota di pensione cosi'
calcolata  si  somma  alla  pensione  determinata  in  base al limite
massimo  suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di
essa».
    In  base  a tale norma, sia per la determinazione della quota «A»
sia  per quella della quota «B», rimane in vigore una prima fascia di
retribuzione  giornaliera  pensionabile  (nel 1999 pari a L. 209.231)
corrispondente  al  tetto applicabile a tutti i lavoratori dipendenti
sia  in  regime  INPS  sia  in regime ENPALS, sulla quale le quote di
pensione vengono calcolate con l'aliquota di rendimento del 2%.
    Per  quanto  riguarda  invece  la  quota  parte  di  retribuzione
imponibile  eccedente il tetto (retribuzione maggiore di L. 209.231),
essa  viene  calcolata  sulla  base  di aliquote di rendimento che si
riducono progressivamente al 1,50%, al 1,25% e al 1% per la quota «A»
e  al  1,60%,  al  1,35%,  al  1,10%  e  allo 0,90% per la quota «B»,
determinando  cosi'  quote  aggiuntive  di  pensione  che  si vanno a
sommare a quella calcolata in base al «tetto».
    L'art. 5  del  decreto-legge  18 gennaio 1993, n. 11, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19 marzo 1993, n. 70, dettando una
norma  di interpretazione autentica, ha chiarito che «le disposizioni
di  cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono
essere    interpretate    nel    senso   che   si   applicano   anche
all'assicurazione   generale   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza
ed  assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)». Anche per
i  lavoratori  assicurati  con l'ENPALS, sembrerebbe dunque valido il
principio   della   tendenziale   corrispondenza   tra   retribuzione
giomaliera effettiva e retribuzione pensionabile.
    Senonche' mentre l'art. 21 sopra citato trova applicazione piena,
senza  limitazione  di  sorta,  per i lavoratori dipendenti in regime
INPS,  altrettanto  non succede per i lavoratori dipendenti in regime
ENPALS,  proprio  a  causa del contestato art. 12, comma 7 del d.P.R.
n. 1420/1971.   Per   i   lavoratori   ENPALS,   infatti,  in  virtu'
dell'operativita' di questo ulteriore tetto, si verifica che le quote
di   pensione   aggiuntive  vengono  riconosciute  soltanto  fino  al
raggiungimento del massimale di retribuzione pensionabile giornaliera
rivalutato  in base all'indice ISTAT (per il 1999 L. 326.121), mentre
la  contribuzione  relativa alle fasce di retribuzione eccedenti tale
massimale  e  fino  al  raggiungimento di lire 1.000.000, versata per
intero  nella  medesima  misura  che  grava  sulle prime 315.000 lire
giornaliere  ai  sensi dell' art. 2, comma 3 d.P.R. n. 1420/1971, non
essendo   considerata   pensionabile,  si  traduce  integralmente  in
contributo  di  solidarieta';  nello  stesso  modo  si  trasforma  in
contributo  di  solidarieta',  e  si  aggiunge  al primo, anche il 5%
versato  sulla  parte di retribuzione eccedente l'importo giornaliero
di lire 1.000.000.
    Di  qui  il  primo profilo di illegittimita' costituzionale della
disposizione   contestata  in  relazione  all'art. 3  Cost.,  per  la
disparita'  di  trattamento  cui sono soggetti i lavoratori in regime
ENPALS   appartenenti,   come   il  ricorrente,  alla  categoria  dei
lavoratori  dipendenti  delle  Case  da gioco, rispetto ai lavoratori
dipendenti in regime INPS.
    Non  pare  sufficiente  a giustificare la suddetta disparita', il
riferimento   alle   peculiarita'   e   diversita'  dei  due  sistemi
pensionistici,   non  essendo  riscontrabile,  con  riferimento  alla
specifica categoria cui appartiene il ricorrente, alcuna specificita'
professionale   tale   da   giustificare   una   differenziazione  di
trattamento.  Il  ricorrente  infatti,  come tutti i lavoratori delle
Case da gioco, non appartiene ad alcuna delle categorie di lavoratori
ENPALS  che  fruiscono  di  trattamenti pensionistici particolari e/o
privilegiati in quanto:
        in   relazione   all'elenco  di  cui  all'art. 3  del  d.lgs.
n. 708/1947   non  risulta  inquadrato  tra  i  primi  14  posti  che
comprendono  categorie  particolari  di  lavoratori (artisti, lirici,
attori, cantanti, ballerini ecc.), bensi' al posto n. 21 che inquadra
gli «impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco»;
        in  relazione  alla  piu'  recente  classificazione  prevista
dall'art. 2,  comma  1  del d.lgs. n. 182/1997 egli e' inquadrato nel
gruppo «C» tra coloro che prestano «attivita' a tempo indeterminato»;
    Con riferimento poi al d.m. 15 marzo 2005 recante «integrazione e
ridefinizione  delle  categorie  dei  soggetti  assicurati  al  fondo
pensioni   per   i  lavoratori  dello  spettacolo,  istituito  presso
l'ENPALS»  egli  e' inquadrato nel gruppo «C» tra i «lavoratori dello
spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato»;
    Di  qui  la  considerazione  che  l'inserimento  della  categoria
professionale  cui  appartiene  il  ricorrente nell'ambito del regime
ENPALS e' conseguenza di una scelta discrezionale del legislatore che
non   puo'  pero'  comportare  una  diversificazione  di  trattamento
rispetto  ad  un qualsiasi iscritto INPS, in virtu' della sostanziale
omogeneita' che contraddistingue le due posizioni.
    3.  -  La  disparita'  teste' evidenziata, insorta come detto nel
1988,  si e' aggravata nel 1992 con l'entrata in vigore della riforma
che  ha  determinato  l'innalzamento  per  i  pensionati ENPALS della
prestazione  contributiva (art. 11, legge n. 412/1991), facendo venir
cosi'  meno  il precedente equilibrio tra retribuzione valida ai fini
contributivi (ora fissata in ". 1.000.000 piu' il 5% di contributo di
solidarieta'  sull'eventuale  eccedenza)  e retribuzione pensionabile
(rimasta fissa a ". 315.000).
    La  presenza  di  un  equilibrio  tra retribuzione pensionabile e
retribuzione soggetta a prelievo costituisce principio tendenziale di
ogni sistema assicurativo-previdenziale, come tale riconosciuto dalla
Corte   costituzionale   nella   sentenza   n. 173/1986,   in  quanto
espressione   di  principi  desumibili  dagli  artt. 36  e  38  della
Costituzione.
    Di  qui un secondo profilo di illegittimita' costituzionale della
normativa  in esame, relativo alla irragionevolezza di una disciplina
che  rende  pensionabile  soltanto  meno  di  1/3  della retribuzione
assoggettata  a  contribuzione  piena,  a  fronte  di  oltre i 2/3 di
retribuzione  (". 685.000) non riconosciuta a nessun effetto ed i cui
contributi pieni sono versati a fondo perduto, oltre al contributo di
solidarieta'   del   5%   sulle   retribuzioni   eccedenti  l'importo
giornaliero   di   ".  1.000.000.  Ne'  pare  rilevante  il  generico
riferimento,  evocato  nella memoria dell'Ente, alla discrezionalita'
del  legislatore, poiche' essa e' pur sempre soggetta al limite della
ragionevolezza. Come gia' affermato dalla Corte costituzionale con la
nota  sentenza  n. 173/1986,  in  relazione  ai  profili  in esame e'
ragionevole  una disciplina che assicuri il rispetto del principio di
proporzionalita'   tra   prestazioni   contributive   e   trattamento
pensionistico  principio  che nel caso di specie sembra violato e che
peraltro  tende  ad  aggravarsi ogni anno sempre piu' per effetto del
meccanismo  di  rivalutazione  delle  somme  sopra  indicate previsto
dall'art. 1, commi 9 e 10 d.lgs. n. 182/1997.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 12,  comma  7,  del  d.P.R.
n. 1420/1971:  A)  nella  formulazione previgente e confermata in via
transitoria  dall'art. 13,  d.lgs.  n. 503/1992, secondo cui «Ai fini
del  calcolo  della  retribuzione  giornaliera  pensionabile  non  si
prendono  in  considerazione,  per la parte eccedente le retribuzioni
giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 Aprile 1968, n. 488,
aumentata   del   5%»;  B)  nella  formulazione  vigente  cosi'  come
sostituita  dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997 nella parte
in   cui   dispone  che  «ai  fini  del  calcolo  della  retribuzione
giornaliera  pensionabile  non  si prendono in considerazione, per la
parte  eccedente,  le retribuzioni giornaliere superiori al limite di
lire 315.000..», in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Sospende il giudizio;
    Dispone  che  a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata
alle  parti  in  causa,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Dispone  altresi'  che a cura della cancelleria l'ordinanza venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Sanremo, addi' 27 novembre 2006
                 Il giudice del lavoro: Garberoglio
07C0638