N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2006

Ordinanza  emessa il 20 novembre 2006 dal giudice dell'esecuzione del
tribunale  di  Como  nel  procedimento  civile  promosso da Manicardi
Stefano   contro   Rileno   S.p.A.   -  Concessionario  del  servizio
riscossione per la provincia di Como

Procedimento  civile - Esecuzione forzata - Pignoramento presso terzi
  -  Crediti  derivanti da rapporto di lavoro autonomo (nella specie,
  rapporto di agenzia connotato dalla previsione negoziale di divieto
  di  concorrenza)  -  Omessa previsione del divieto di pignoramento,
  salve  le  eccezioni  di  legge  (limite  del quinto), dei compensi
  dovuti  ad  un  lavoratore  autonomo ove costituiscano la sua unica
  fonte   di   reddito  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  uguaglianza  sotto  il  profilo  dell'ingiustificata  disparita' di
  trattamento  rispetto  alla generalita' dei lavoratori dipendenti -
  Asserita  lesione  del  diritto costituzionalmente garantito ad una
  retribuzione  sufficiente  ad  assicurare  al lavoratore e alla sua
  famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
  art.  1;  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 luglio 1950,
  n. 895, art. 1.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.20 del 23-5-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  promosso  dalla  Rileno  S.p.A. contro Stefano
Manicardi, il g.e., ha emesso la seguente ordinanza.
    La  Rileno S.p.A., concessionario del servizio riscossione per la
provincia  di  Como,  ha pignorato i crediti dell'esecutato Manicardi
nei  confronti  della  Chibro  S.p.A.,  per  ottenere il pagamento di
complessivi Euro 199.389,60 (Euro 165.475,86 per capitale).
    Il  debitore  ha depositato ricorso di opposizione all'esecuzione
ed   agli  atti,  ed  ha  chiesto  la  sospensione  della  procedura,
documentando  di non aver altri redditi, oltre alle provvigioni della
Chibro,  e  di  avere  la  moglie (in attesa di un bambino) a proprio
carico.
    All'udienza 7 novembre 2006, il terzo pignorato ha dichiarato che
Stefano  Manicardi  e'  un  suo  agente di commercio, e percepisce un
compenso  fisso  mensile,  in  conto  delle  future  provvigioni,  di
Euro 2.065,83  salvo  leggeri aumenti, nel caso in cui conceda sconti
inferiori a quelli massimi previsti.
    Dal  contratto di agenzia, a tempo indeterminato, successivamente
prodotto  dalla  Chibro,  risulta  inoltre che Manicardi ha l'obbligo
(art. 4)  di non trattare affari nell'interesse dei concorrenti della
preponente  (che produce tubazioni in materiali speciali, destinate a
particolari impianti).
    La  Rileno  ha chiesto l'assegnazione del credito dell'esecutato.
Con   precedente   ordinanza   l'esecuzione  e'  stata  sospesa,  per
l'opposizione    dell'esecutato,    limitatamente   alla   somma   di
Euro 39.162,32 per capitale, per cui occorre decidere sulla richiesta
del  concessionario,  per  soddisfare il residuo credito azionato, di
Euro 126.313,54  oltre  interessi  ed  accessori, per il quale non e'
stata disposta la sospensione dell'esecuzione.
    Manicardi,  quale agente di commercio, e' un lavoratore autonomo,
non dipendente (Cass. 9636/2003).
    L'art. 545  c.p.c.  -  in deroga al principio generale, contenuto
nell'art. 2740 c.c., della integrale pignorabilita' di ogni credito -
limita   il  pignoramento  delle  somme  dovute  solo  ai  lavoratori
dipendenti del settore privato.
    A  seguito  della modifica disposta dall'art. 1, comma 137, legge
n. 311/2004,  anche a tali lavoratori si applica l'art. 1, del d.P.R.
n. 180/1950,  che  prevede  il  divieto  di pignorare, fatte salve le
eccezioni stabilite dalla legge (art. 2), «gli stipendi, i salari, le
paghe,  ...  ed  i  compensi di qualsiasi specie» dovuti a chi svolga
attivita' lavorativa.
    Come  precisato dall'art. 1 del regolamento di esecuzione, d.P.R.
n. 895/1950,  il  divieto  della  pignorabilita' non si applica «alle
somme...  dovute  in  compenso  di  prestazioni  eseguite  in  base a
rapporti  che  non  implicano un vincolo di dipendenza» che pertanto,
sono pignorabili per intero (Cass. 8789/1996).
    Poiche'  i  limiti  alla  pignorabilita'  della retribuzione e di
altri  crediti  derivanti  dall'esecuzione  di  un rapporto di lavoro
dipendente, subordinato hanno natura eccezionale, sono insuscettibili
di  applicazione  analogica ad ipotesi diverse (art. 14 disp. prelim.
c.c.).
    Di conseguenza, detti limiti non sono estensibili al pignoramento
delle provvigioni di Manicardi.
    Con  sent.  580/1989  la Corte cost. ha dichiarato non fondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 545 c.p.c., in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione
di una limitazione del pignoramento sul compenso dovuto da un terzo a
lavoratori  autonomi, perche' liberi di svolgere la propria attivita'
anche  a favore di altri, a differenza dei lavoratori dipendenti, che
normalmente traggono il proprio reddito da un'unica fonte.
    Nella  vicenda  in  esame  la  posizione  dell'esecutato non pare
divergere,  sostanzialmente,  da  quella di un lavoratore dipendente,
non  solo  in fatto (avendo documentato di non aver altri redditi) ma
anche   in  diritto,  in  quanto,  per  il  divieto  contrattuale  di
concorrenza, non puo' trattare affari per terzi, che commercializzino
prodotti  analoghi  o  simili  a  quelli  della  Chibro  che, essendo
destinati  ad  un  mercato  particolare,  richiedono  all'agente  una
preparazione  specialistica,  per  poter  trattare  con  le ditte del
settore,  che non gli consentirebbe di promuovere, contemporaneamente
e  con  successo,  la  vendita  di  prodotti  di genere completamente
diverso, destinati a clienti differenti, con altre esigenze.
    Pertanto,  la  mancata  previsione  del  limite del quinto per il
pignoramento  del compenso dovuto ad un lavoratore autonomo, nel caso
in cui questo sia la sua unica fonte di reddito, sembra costituire un
trattamento  ingiustificatamente  piu'  sfavorevole rispetto a quanto
stabilito  per  i  lavoratori  dipendenti,  in contrasto con l'alt. 3
Cost.
    Inoltre,  tenuto  conto  dell'importo  del credito azionato dalla
Rileno,  il pignoramento integrale delle provvigioni dovute dal terzo
e  quindi  la conseguente assegnazione, oltre a quelle gia' maturate,
anche  di  quelle  future,  fino alla completa estinzione del debito,
come  previsto dalla normativa vigente, priverebbe completamente, per
i  prossimi  anni,  la  famiglia  di  Manicardi  dei  mezzi economici
necessari  per condurre un'esistenza libera e dignitosa, in contrasto
con  l'art. 36  della  Costituzione,  riferibile  anche ai lavoratori
autonomi (C. cost. 7/1993, 75/1964).
    I profili di illegittimita' costituzionale evidenziati, oltre che
rilevanti  ai  fini della decisione sull'assegnazione richiesta dalla
Rileno, appaiono quindi, anche non manifestamente infondati.
    In   conclusione,   puo'   essere   disposta,   provvisoriamente,
l'assegnazione  del  quinto  soltanto  dei  compensi dovuti dal terzo
pignorato, Chibro S.p.A., all'esecutato, Stefano Manicardi, fino alla
concorrenza  di  Euro 126.313,54  oltre  interessi  ed accessori, con
sospensione  dell'eventuale  assegnazione dei residui quattro quinti,
fino  alla  decisione  delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate.
                              P. Q. M.
    1) Visti gli artt. 1, 2, d.P.R. n. 180/1950, 552 e segg. c.p.c.:
        assegna  provvisoriamente,  in  pagamento alla Rileno S.p.A.,
salva  esazione,  i  crediti maturati dal debitore esecutato, Stefano
Manicardi,  nei  confronti  di  Chibro S.p.a., in misura di un quinto
delle   provvigioni   mensili,   al   netto  di  ritenute  fiscali  e
previdenziali  (corrispondente,  per  il  mese  di  ottobre  2006  ad
Euro 413,00 cioe' 1/5 di Euro 2.065,83) per ciascuna delle mensilita'
corrisposte  a  detto  agente,  sino  a  concorrenza  dell'importo di
Euro 126.313,54   oltre   interessi   legali   ed   accessori,   fino
all'effettivo soddisfo.
    Il  presente provvedimento deve intendersi esteso al quinto degli
eventuali   compensi   versati   direttamente   dal  terzo  pignorato
all'esecutato,  in  caso di cessazione del mandato di agenzia, sempre
sino a concorrenza della somma dovuta alla Rileno.
    Dichiara  il  terzo  pignorato  libero da ogni obbligo per quanto
concerne le somme che saranno versate al creditore procedente.
    Restano  a  carico  del  debitore  esecutato  le  eventuali spese
sostenute  dal  terzo  pignorato  per eseguire i versamenti mensili a
favore del creditore procedente.
    2) Visto l'art. 23, legge n. 11 marzo 1953, n. 87:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione  di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3
Cost.,  degli  artt. 1,  d.P.R. n. 180/1950 ed 1, d.P.R. n. 895/1950,
nella parte in cui non prevedono il divieto di pignoramento, salve le
eccezioni  di  legge, dei compensi corrisposti anche ad un lavoratore
autonomo, quando costituiscano la sua unica fonte di reddito;
        b)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione di legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 36
Cost.,  degli  artt. 1,  d.P.R. n. 180/1950 ed 1, d.P.R. n. 895/1950,
nella parte in cui non prevedono il divieto di pignoramento, salve le
eccezioni  di  legge, dei compensi corrisposti anche ad un lavoratore
autonomo,  quando  costituiscano l'unica fonte di reddito, necessaria
per  assicurare a se' ed alla propria famiglia, un'esistenza libera e
dignitosa;
        c)   dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
        d)  dispone inoltre, che la cancelleria provveda a notificare
copia  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  ed  a  comunicarla  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Si comunichi alle parti ed alla Chibro S.p.A.
        Como, addi' 20 novembre 2006
                 Il giudice dell'esecuzione: Ortore
07C0640