N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2006
Ordinanza emessa il 6 luglio 2006 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Camisa Eros Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione dei principi della responsabilita' penale personale e della funzione rieducativa della pena. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.20 del 23-5-2007 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 804/06 R.G. nei confronti di Camisa Eros, imputato del reato di cui all'artt. 628, secondo comma c.p., alla pubblica udienza del 6 luglio 2006 ha pronunziato la seguente ordinanza. Si procede nei confronti di Eros Camisa con il rito abbreviato, richiesto e disposto in sede di giudizio direttissimo - conseguente a convalida d'arresto in flagranza - per il reato di rapina impropria di cui all'art. 628, secondo comma c.p. A parere del tribunale dagli atti emerge la piena responsabilita' dell'imputato per il reato contestato: le dichiarazioni rese dalla persona offesa, Sauro Fiaccadori, nel verbale di denuncia-querela, la descrizione dei fatti contenuta nell'informativa di reato e nel verbale d'arresto, e, da ultimo, le stesse dichiarazioni sostanzialmente confessorie dell'imputato ( sia pur votate a una ricostruzione meno compromettente dell'accaduto) non lasciano dubbi in merito all'accertamento della responsabilita' penale. Il vero oggetto del giudizio e' pertanto la definizione del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso concreto, sulla base delle circostanze aggravanti contestate, delle attenuanti ravvisabili, e della pena ritenuta congrua tra il massimo e il minimo limite edittale come definito in seguito al bilanciamento delle circostanze. Sotto il profilo delle aggravanti, va rilevato che al Camisa e' stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Sotto il profilo delle attenuanti, va affermato che nella specie si tratta di un episodio di dimensioni davvero minime, sia in relazione alla refurtiva (una «stecca» di sigarette), sia in relazione all'intensita' e serieta' della minaccia (invero alquanto velleitaria) posta in essere dal prevenuto col «roteare» in aria la propria cintura di cuoio. Per adeguare la pena al fatto - oltre che per il riconoscimento di un comportamento processuale tutto sommato corretto, e per il concreto proposito manifestato di entrare in una comunita' di recupero per tossicodipendenti (v. dichiarazione della Comunita' Ma.Ris. in atti) - ad avviso del tribunale possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, cui deve certamente aggiungersi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4. c.p., atteso il valore di quanto sottratto. Per quanto riguarda infine il giudizio di valenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, questo giudice non avrebbe dubbi sulla prevalenza delle seconde, posto che i precedenti dell'imputato - sostanzialmente furti e ricettazioni - si raccolgono tutti nello spazio temporale di tre anni, e terminano nel 1998, cioe' circa otto anni fa, onde agli stessi potrebbe attribuirsi solo una limitata rilevanza ai fini della valutazione della pericolosita' sociale del prevenuto. Inoltre, la sola equivalenza fra circostanze imporrebbe l'inflizione di una pena sproporzionata all'effettiva offensivita' del fatto, ponendosi, per di piu', probabilmente in contrasto con i propositi di recupero manifestati (a quanto pare, questa volta, in modo serio e responsabile) dal Camisa, col prendere contatti con una comunita' terapeutica per tossicodipendenti dei suoi luoghi d'origine. Sennonche' l'art. 69, quarto comma c. p. come novellato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, impone, per i casi previsti dall'art. 99, quarto comma c. p. (e cioe' nei casi di recidiva reiterata), il «divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti» inerenti alla persona del colpevole, consentendo dunque, al piu', un giudizio di mera equivalenza. Ritiene pero' il tribunale che un simile divieto si ponga in contrasto con piu' norme della Carta costituzionale. E' ravvisabile innanzitutto un contrasto con l'art. 27, primo comma Cost., il quale prevede che la responsabilita' penale e' personale. Attribuendo un'efficacia cosi' incisiva alla recidiva reiterata quale dato formale, senza alcun riguardo all'entita' dei reati gi commessi, al tempo trascorso, al rapporto fra violazioni gia' compiute e violazione attuale della legge penale, alle condizioni di vita passate e presenti del colpevole, insomma a qualunque elemento della fattispecie idoneo a giustificare un giudizio in concreto di pericolosita' sociale, il legislatore ha sostanzialmente disegnato un tipo di autore - quello del recidivo reiterato disponendo che l'entita' della condanna sia commisurata in gran parte non all'effettivo disvalore del fatto - quale precipitato della reazione fra elementi oggettivi e soggettivi, positivi e negativi, della fattispecie concreta - ma unicamente all'aderenza del soggetto al tipo di autore. La responsabiliita' penale viene dunque in parte qua «spersonalizzata», per essere ricondotta a una situazione tipizzata e uniforme, con irrilevanza degli elementi individualizzanti. Quanto fin qui osservato conduce direttamente all'esposizione della seconda censura d'incostituzionalita', ovverosia il contrasto della norma in oggetto con l'art. 3 della Costituzione, inteso quale limite di ragionevolezza alla discrezionalita' del legislatore. E' di tutta evidenza, infatti, che il divieto di operare comunque un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva puo' portare a disparita' di trattamento rilevanti e del tutto irragionevoli, imponendo di sanzionare nello stesso modo - salva la limitata diversificazione consentita dalla forbice della pena edittale - situazioni completamente diverse, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo, ovvero, al contrario, imponendo trattamenti sanzionatori ingiustificatamente e notevolmente diversi rispetto a situazioni pressoche' equivalenti, solo per la presenza, in un caso e non nell'altro, di precedenti penali, magari assai modesti, remoti, e di nessuna relazione con la regiudicanda. Va infine ravvisato un contrasto dell'art. 69 c.p. novellato con l'art. 27, terzo comma Cost., nella parte in cui prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La previsione normativa in parola, infatti, vietando al giudice di adeguare la pena - attraverso il giudizio di bilanciamento - fra l'altro, alla personalita' del colpevole, in relazione anche a un giudizio prognostico di reinserimento sociale, quale puo' trarsi da tutti gli elementi del fatto, mostra di considerare della pena unicamente l'aspetto sanzionatorio-retributivo e di prevenzione speciale, con totale preterizione dell'aspetto rieducativo. Tutti gli aspetti enunciati sono presenti nella fattispecie concreta all'esame di questo tribunale. Precedenti penali bensi' di una certa gravita', ma circoscritti nel tempo e ormai remoti, imporrebbero infatti di infliggere al Camisa una sanzione del tutto inadeguata per eccesso rispetto alla fattispecie concreta, e soprattutto in contrasto, per la sua entita', con i propositi di reinserimento sociale manifestati dall'imputato, che allo stato appaiono seri e non effimeri. Viceversa la possibilita' di pieno bilanciamento - in una con la diminuzione premiale per il rito - potrebbe portare ad infliggere una pena detentiva inferiore a un anno, adeguata al fatto, e compatibile sia con la necessita' di una doverosa espiazione, sia con la possibilita' di un futuro effettivo recupero. Donde la rilevanza della questione di costituzionalita' rimessa alla Corte.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87: a) dichiara non manifestamente infondata, e dunque solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione; b) sospende il giudizio in corso; c) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; d) ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Reggio Emilia, addi' 6 luglio 2006 Il giudice: Fanile 07C0642