N. 357 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2006
Ordinanza emessa il 7 novembre 2006 dal giudice di pace di Trecastagni nel procedimento civile promosso da Guarerra Alfio contro Ministero dell'interno Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il duplice profilo della disparita' di trattamento e della sproporzione della sanzione rispetto alla violazione commessa - Asserita lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.20 del 23-5-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al 93/2006 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni amministrative», tra Guarrera Alfio nato a Sidney (Australia) il 31 maggio 1959 elettivamente domiciliato in Trecastagni (Catania), piazza Marconi n. 52, ricorrente, contro Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato - Catania, resistente; Fatto Con ricorso depositato in data 20 giugno 2006 il sig. Guarrera Alfio, nella qualita' di proprietario e conducente, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 411366212 serie 2004-bis 2001162, elevato dai Carabinieri nucleo radiomobile della Compagnia di Acireale (Catania) in data 24 maggio 2006, alle ore 20,20 perche' alla guida della moto tipo Aprilia Leonardo targata AY41443, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi in violazione degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies, del c.d. strada e con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Aliotta Maria Rita di Pedara; Il ricorrente, chiedeva fra l'altro, di emettersi ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato e contestuale dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa. Eccepiva in particolare l'incostituzionalita' della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalita'. Il g.di.p., con ordinanza del 17 luglio 2006, a revoca e sostituzione di pari ordinanza del 21 giugno 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 7 novembre 2006, disponendo nel contesto la sospensione provvisoria del verbale opposto ed alla restituzione del mezzo al ricorrente, contestandone l'uso in via provvisoria in attesa della decisione sulla questione da parte della Corte costituzionale. Il resistente Ministero dell'interno, non si costituiva. All'udienza del 7 novembre 2006 ed alla presenza del solo ricorrente, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalita' e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e confermando nel contesto il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale. D i r i t t o La legge n. 168 del 17 agosto 2005, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel codice della strada, con l'art. 213, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, nelle ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via). Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalita' per i seguenti motivi. Sulla non manifesta infondatezza La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto con gli art. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la disparita' di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalita'. L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma, che «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa, dichiarandola facoltativa od obbligatoria, a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro. L'adita Corte costituzionale infatti, con le proposte ordinanze n. 58/1999, n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144 del 17 maggio 2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore e' possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita». E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2, del c.d. strada, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte, «l'esistenza di casi limite non puo' giustificare misure sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato incostituzionalita' l'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo! Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso piu' volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessita' di «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento» (Corte costituzionale sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435 del 23 dicembre 1997). Nei rapporti, infatti, con la p.a., non e' in alcun modo ammissibile una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del codice della strada, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilita' dei veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote! Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, e' palese contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilita' penale e' personale». E' noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, statuisce che «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno e' responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione dei principio della personalita', oltre quello gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione. Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dal ricorrente Guarrera Alfio, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede: Ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), introdotto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, per aperto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 c.d. strada o per commettere un reato; 1) Sospende il presente giudizio iscritto al n. 93 R.G. dell'anno 2006, sino all'esito della questione; 2) Manda alla cancelleria affinche': Notifichi la presente ordinanza con gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; Notifichi la presente ordinanza al ricorrente Guarrera Alfio, nel domicilio dello stesso in Trecastagni; Notifichi la presente ordinanza all'opposto Ministro dell'intero pro tempore presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Catania; Notifichi la presente ordinanza al Prefetto di Catania per i provvedimenti di competenza; Notifichi la presente ordinanza al Presidente dei Consiglio dei ministri in Roma; Comunichi la presente ordinanza al sig. Presidente del Senato della Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati in Roma. Cosi' deciso in Trecastagni, oggi 7 novembre 2006. Il giudice di pace coordinatore: Bonaccorsi 07C0659