N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2007

Ordinanza  emessa  il  16  gennaio  2007 dal tribunale amministrativo
regionale  del Veneto - Venezia sul ricorso proposto da Benigni Paolo
ed altri contro Ministero dell'interno

Impiego  pubblico  -  Dipendenti  del  Corpo nazionale dei vigili del
  fuoco  privi  di laurea, gia' inquadrati nell'area C come direttori
  amministrativi   e   coordinatori   -   Inquadramento  nelle  nuove
  qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di
  «funzionario  amministrativo-contabile  direttore-vicedirigente», o
  comunque  in  un  ruolo  direttivo  speciale - Mancata previsione -
  Ingiustificato  deteriore  trattamento di detti dipendenti rispetto
  ad  altre  categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo
  forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) - Eccesso
  di  delega  -  Incidenza  sul  principio  di  buon  andamento della
  pubblica amministrazione.
- Decreto  legislativo  13 ottobre 2005, n. 217, artt. 162, commi 2 e
  3, e 165, commi 2 e 3.
- Costituzione,  artt. 3,  76  e 97; legge 30 settembre 2004, n. 252,
  art. 2, comma 1, lett. b) punto 2.
(GU n.20 del 23-5-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Sul  ricorso  n. 776/2006,  proposto  da  Begnini Paolo, Facciolo
Antonio,  Oddo  Rosa  Maria,  Orciani  Stelvio,  Romano Anna Camilla,
Vianello Mara e Zambotto Giuliano, tutti rappresentati e difesi dagli
avv.  Francesco Castiello e Riccardo Balboni, con domicilio presso la
segreteria   del   Tribunale   amministrativo   regionale,  ai  sensi
dell'art. 35, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
    Contro  il  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato  di  Venezia,  domiciliataria per legge, per l'annullamento del
provvedimento n. 652 del 25 gennaio 2006 del Ministero dell'interno -
Dipartimento  Vigili  del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile  -  Direzione  centrale  risorse  umane;  nonche' di ogni atto
annesso, connesso o presupposto.
    Visto il ricorso notificato e depositato con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Amministrazione
intimata;
    Vista  la  propria  ordinanza  26 aprile 2006, n. 344, con cui e'
stata respinta la domanda cautelare presentata dai ricorrenti;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del 14 dicembre 2006 (relatore il
consigliere  Lorenzo  Stevanato)  l'avv. Castiello per i ricorrenti e
l'avv. dello Stato Daneluzzi per l'Amministrazione.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    I  ricorrenti  sono dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  gia'  inquadrati  nell'area C come direttori amministrativi e
coordinatori  amministrativi,  in  possesso - come titolo di studio -
del diploma di scuola media superiore.
    Il  d.lgs.  13  ottobre 2005, n. 217, ha previsto l'inquadramento
dei  direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi, gia'
inquadrati  in  area  C, in possesso di laurea, rispettivamente nelle
istituite   qualifiche   di   «funzionario   amministrativo-contabile
direttore»     e     di     «funzionario     amministrativo-contabile
direttore-vicedirigente»   (art. 165),   mentre   per   i   direttori
amministrativi  e  coordinatori  amministrativi  privi  di  laurea e'
previsto   l'inquadramento  nell'istituita  qualifica  di  «sostituto
direttore  amministrativo-contabile  capo»  (con  l'attribuzione,  ai
secondi,  dello  scatto  convenzionale  di  cui  all'art.  105  e  la
denominazione   aggiuntiva   di  «esperto»  ex  art. 162),  qualifica
gerarchicamente e funzionalmente subordinata alla prima (ex art. 85).
      Con  l'impugnato  provvedimento  in  epigrafe e' stato disposto
l'inquadramento   dei   ricorrenti   nella  qualifica  di  «sostituto
direttore  amministrativo-contabile capo», in conformita' alle citate
norme del d.lgs. n. 217/2005.
    A  sostegno  del  ricorso contro tale provvedimento viene dedotta
l'illegittimita'   costituzionale  del  d.lgs.  n. 217/2005,  che  ne
costituisce  il presupposto normativo, in particolare sotto i profili
della  violazione  degli  artt. 3  e  97  Cost.,  per  violazione dei
principi   di  eguaglianza,  di  ragionevolezza  e  proporzionalita',
nonche' per eccesso di delega.
    Si  sostiene che l'ordinamento introdotto per altre categorie non
contrattualizzate  (Polizia  di  Stato,  Corpo forestale dello Stato,
Corpo della polizia penitenziaria) e' congegnato in modo che ai ruoli
direttivi  possano  accedere  i  dipendenti in possesso di diploma di
scuola  media superiore: cio' che costituirebbe tertium comparationis
ai  fini della valutazione di costituzionalita' della norma di cui si
controverte.   Inoltre,   all'identita'   di   mansioni   svolte  non
corrisponde  piu'  identita'  di  qualifica  e  giovani  colleghi dei
ricorrenti,  con  limitata esperienza professionale ma in possesso di
laurea,  vengono  a sopravanzare in qualifica i ricorrenti stessi che
vantano    una    maggiore    anzianita'   di   servizio:   da   cio'
l'irragionevolezza   dell'eccessiva   valorizzazione   della  laurea,
rispetto   all'anzianita'   di   servizio  ed  alla  professionalita'
acquisita sul campo, che vengono invece irragionevolmente svilite.
    Si  sostiene, inoltre, che la legge di delega (30 settembre 2004,
n. 252)  all'art. 2,  comma  1,  lett.  b),  punto  2,  tra i criteri
direttivi  aveva  precisato che il riassetto dei ruoli sarebbe dovuto
prevedere  avanzamenti  fondati  su  «adeguate  modalita' di sviluppo
verticale   e   orizzontale   basate  principalmente  su  qualificate
esperienze  professionali,  sui  titoli  di  studio e sui percorsi di
formazione  e  qualificazione  del  personale»:  da cio' l'eccesso di
delega.
    Si  osserva,  infine,  che  il  parere  della  Commissione affari
costituzionali  della  Camera  dei  deputati,  reso  sullo  schema di
decreto    legislativo,    che   aveva   suggerito   di   valorizzare
l'inquadramento  dei  funzionari  diplomati  del  Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e' rimasto inascoltato dal Governo.
    L'Amministrazione   resistente,   costituita   in   giudizio,  ha
controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

                            D i r i t t o

    E'  impugnato il provvedimento ministeriale n. 652 del 25 gennaio
2006,  con  cui  e'  stato  disposto  l'inquadramento dei ricorrenti,
dipendenti  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gia' inquadrati
nell'area    C   come   direttori   amministrativi   e   coordinatori
amministrativi  (in possesso - come titolo di studio - del diploma di
scuola media superiore) nella nuova qualifica di «sostituto direttore
amministrativo-contabile   capo»,  in  conformita'  all'art. 162  del
d.lgs. n. 217/2005.
    Essi   deducono   che   tale   inquadramento   e'   ingiustamente
discriminatorio:  il  d.lgs.  13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto un
duplice  inquadramento  dei  dipendenti  gia'  inquadrati  in area C,
secondo  che  essi  siano  o  meno in possesso del diploma di laurea.
Infatti,   per   i   direttori   amministrativi   ed  i  coordinatori
amministrativi,  in  possesso di laurea, e' previsto l'inquadramento,
rispettivamente,    nelle    nuove    qualifiche    di   «funzionario
amministrativo-contabile     direttore»     e     di     «funzionario
amministrativo-contabile direttore-vicedirigente» (art. 165). Invece,
per  i  direttori  amministrativi  ed  i coordinatori amministrativi,
privi  di  laurea  (come  i  ricorrenti), e' previsto l'inquadramento
nella      nuova      qualifica      di      «sostituto     direttore
amministrativo-contabile  capo»  con l'attribuzione, ai coordinatori,
dello  scatto  convenzionale  di  cui all'art. 105 e la denominazione
aggiuntiva di «esperto» (art. 162).
    La  qualifica  di  «sostituto  direttore amministrativo-contabile
capo»  e'  gerarchicamente  e  funzionalmente subordinata a quelle di
«funzionario  amministrativo-contabile  direttore»  e di «funzionario
amministrativo-contabile  direttore-vicedirigente»,  ex art. 85 dello
stesso d.lgs. n. 217/2005.
    Il ricorso e' esclusivamente affidato a censure di illegittimita'
costituzionale  delle norme (artt. 162 e 165) del d.lgs. n. 217/2005,
delle   quali   il  provvedimento  impugnato  costituisce  pedissequa
applicazione.
    L'illegittimita'  costituzionale  viene  dedotta, in particolare,
sotto tre profili:
        1)  eccesso di delega. Si sostiene che la legge di delega (30
settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, tra i
criteri  direttivi aveva precisato che il riassetto dei ruoli avrebbe
dovuto  prevedere  avanzamenti  fondati  su  «adeguate  modalita'  di
sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate
esperienze  professionali,  sui  titoli  di  studio e sui percorsi di
formazione e qualificazione del personale». Nello svolgimento di tale
criterio  direttivo,  nel  caso all'esame, le «qualificate esperienze
professionali»  acquisite  dai dipendenti sono state trascurate ed e'
stato   invece   valorizzato   esclusivamente  il  titolo  di  studio
posseduto.   Oltretutto,   il   parere   della   Commissione   affari
costituzionali  della  Camera  dei  deputati,  reso  sullo  schema di
decreto    legislativo,    che   aveva   suggerito   di   valorizzare
l'inquadramento  dei  funzionari  diplomati  del  Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e' rimasto inascoltato dal Governo;
        2)  violazione  degli  artt. 3 e 97 Cost. ed, in particolare,
violazione   dei   principio   di   eguaglianza.   Si   sostiene  che
l'ordinamento  introdotto  per  altre categorie non contrattualizzate
(Polizia  di  Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia
penitenziaria)  ha previsto che ai ruoli direttivi possano accedere i
dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore: cio' che
costituirebbe  tertium  comparationis  ai  fini  della valutazione di
costituzionalita' della norma di cui si controverte;
        3)    violazione   dell'art. 3   Cost.   sotto   il   profilo
dell'irragionevolezza.   All'identita'   di   mansioni   svolte   non
corrisponde  piu',  nel  nuovo  assetto  ordinamentale,  identita' di
qualifica,  con  la  conseguenza  che  giovani  colleghi con limitata
esperienza  professionale,  ma  in  possesso  di  laurea,  vengono  a
sopravanzare  in  qualifica dipendenti di (precedente) pari qualifica
che  vantano  maggiore  anzianita'  di servizio e maggiore esperienza
professionale:     da    cio'    l'irragionevolezza    dell'eccessiva
valorizzazione  della  laurea,  rispetto  a  qualsiasi  anzianita' di
servizio  ed  alla connessa professionalita' acquisita sul campo, che
vengono percio' irragionevolmente svilite.
      Cio'  premesso,  il Collegio ritiene che la questione sollevata
dai  ricorrenti  non sia manifestamente infondata (la rilevanza e' in
re  ipsa, posto che il provvedimento impugnato costituisce pedissequa
applicazione   delle   nuove   norme   che   regolano   i  contestati
inquadramenti).
    Invero,   come  ripetutamente  e'  stato  affermato  dalla  Corte
costituzionale,  il  legislatore  ha,  in  tema  di inquadramento del
personale  e  di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio
da un ordinamento ad un altro, un'ampia discrezionalita' che tuttavia
e'    censurabile   allorquando   emergano   profili   di   manifesta
irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della
pubblica  amministrazione  o  da  determinare  discriminazioni  tra i
soggetti interessati (cfr., ad es.: sentenze n. 4 del 1994, nn. 448 e
324 del 1993, n. 332 del 1992).
    Ora, nella specie la lesione del principio di ragionevolezza e di
eguaglianza  potrebbe sospettarsi perche' le nuove norme discriminano
qualifiche che presentavano - nel precedente ordinamento - profili di
professionalita' equivalenti ed identita' di funzioni svolte.
    Sono,  invero,  sospettabili  di  irragionevolezza  norme  - come
quelle  in  esame  - che, in riferimento a personale per il quale, in
passato,  il  diploma  di  laurea  non  era  stato ritenuto - ex se -
espressivo  di  una superiore professionalita' rispetto al diploma di
scuola  media  superiore unito ad un'adeguata anzianita' di servizio,
il   legislatore  abbia  identificato,  come  criterio  (transitorio)
discriminante  di inquadramento del personale in servizio nelle nuove
qualifiche,  solo  il titolo di studio superiore. Si tratta, infatti,
di  un indice che non e' rivelatore dell'acquisizione dell'esperienza
e    della   preparazione   professionale   indispensabili   per   il
riconoscimento  di  una  qualifica  superiore a quella che meritano i
colleghi pariordinati ma privi del titolo di studio.
    La  legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma
1,  lett.  b), punto 2, recava, tra i criteri direttivi, anche quello
secondo   cui   il  riassetto  dei  ruoli  avrebbe  dovuto  prevedere
avanzamenti  fondati  su  «adeguate modalita' di sviluppo verticale e
orizzontale   basate   principalmente   su   qualificate   esperienze
professionali,  sui  titoli  di studio e sui percorsi di formazione e
qualificazione del personale».
    Invece,  il legislatore delegato ha preferito valorizzare - nella
fattispecie - solo il titolo di studio.
    Al  riguardo,  l'ordinamento  introdotto  per altre categorie non
contrattualizzate  (Polizia  di  Stato,  Corpo forestale dello Stato,
Corpo  della polizia penitenziaria) puo' essere assunto quale tertium
comparationis   al   fine  della  valutazione  della  violazione  del
principio  costituzionale  di uguaglianza, nella misura in cui ivi e'
stato  valorizzato  il  possesso del titolo di studio di scuola media
superiore  per  l'accesso  ad  un  ruolo direttivo speciale (art. 16,
d.lgs.  n. 334/2000;  art. 14,  d.lgs.  n. 155/2001;  art. 22, d.lgs.
n. 146/2000).
    La   non   manifesta   infondatezza  dei  prospettati  motivi  di
violazione  del principio di eguaglianza per irragionevole disparita'
di   trattamento   nell'inquadramento   del  personale  in  questione
comporta, altresi', la declaratoria di non manifesta infondatezza dei
dubbi  di costituzionalita' in ordine alla lesione del canone di buon
andamento  dell'amministrazione  (art. 97).  Invero,  i  due  profili
problematici  della  questione di costituzionalita' sono strettamente
collegati, tanto che la soluzione del secondo dipende dalla soluzione
del primo, perche' la discriminazione potrebbe produrre situazioni di
malcontento  tra  i  dipendenti  dell'ex  area  C  non  laureati, che
risulterebbero   demotivati  con  conseguente  pregiudizio  del  buon
andamento dell'amministrazione.
    Cio'  stante, ritenendo non manifestamente infondate le questioni
di  legittimita'  costituzionale  dedotte dai ricorrenti, il Collegio
intende  sollevare - con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. - la
questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 162, commi 2 e
3,  e  165,  commi  2  e 3, del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, nella
parte  in  cui  non prevede l'inquadramento nelle nuove qualifiche di
«funzionario  amministrativo-contabile  direttore»  e di «funzionario
amministrativo-contabile  direttore-vicedirigente»,  o comunque in un
ruolo   direttivo   speciale,  dei  direttori  amministrativi  e  dei
coordinatori amministrativi privi di laurea.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  degli  artt. 162 e 165 del d.lgs. 13 ottobre 2005,
n. 217, nei termini sopra indicati.
    Sospende  quindi  il  giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Venezia,  in  Camera  di  consiglio,  addi' 14
dicembre 2006.
                       Il Presidente: Amoroso
L'estensore: Stevanato
07C0667