N. 365 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2007
Ordinanza emessa il 16 gennaio 2007 dal tribunale amministrativo regionale del Veneto - Venezia sul ricorso proposto da Benigni Paolo ed altri contro Ministero dell'interno Impiego pubblico - Dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco privi di laurea, gia' inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori - Inquadramento nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento di detti dipendenti rispetto ad altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) - Eccesso di delega - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, artt. 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 76 e 97; legge 30 settembre 2004, n. 252, art. 2, comma 1, lett. b) punto 2.(GU n.20 del 23-5-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Sul ricorso n. 776/2006, proposto da Begnini Paolo, Facciolo Antonio, Oddo Rosa Maria, Orciani Stelvio, Romano Anna Camilla, Vianello Mara e Zambotto Giuliano, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Castiello e Riccardo Balboni, con domicilio presso la segreteria del Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 35, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per l'annullamento del provvedimento n. 652 del 25 gennaio 2006 del Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale risorse umane; nonche' di ogni atto annesso, connesso o presupposto. Visto il ricorso notificato e depositato con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata; Vista la propria ordinanza 26 aprile 2006, n. 344, con cui e' stata respinta la domanda cautelare presentata dai ricorrenti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Castiello per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Daneluzzi per l'Amministrazione. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o I ricorrenti sono dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gia' inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi, in possesso - come titolo di studio - del diploma di scuola media superiore. Il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto l'inquadramento dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi, gia' inquadrati in area C, in possesso di laurea, rispettivamente nelle istituite qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente» (art. 165), mentre per i direttori amministrativi e coordinatori amministrativi privi di laurea e' previsto l'inquadramento nell'istituita qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo» (con l'attribuzione, ai secondi, dello scatto convenzionale di cui all'art. 105 e la denominazione aggiuntiva di «esperto» ex art. 162), qualifica gerarchicamente e funzionalmente subordinata alla prima (ex art. 85). Con l'impugnato provvedimento in epigrafe e' stato disposto l'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo», in conformita' alle citate norme del d.lgs. n. 217/2005. A sostegno del ricorso contro tale provvedimento viene dedotta l'illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 217/2005, che ne costituisce il presupposto normativo, in particolare sotto i profili della violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalita', nonche' per eccesso di delega. Si sostiene che l'ordinamento introdotto per altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) e' congegnato in modo che ai ruoli direttivi possano accedere i dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore: cio' che costituirebbe tertium comparationis ai fini della valutazione di costituzionalita' della norma di cui si controverte. Inoltre, all'identita' di mansioni svolte non corrisponde piu' identita' di qualifica e giovani colleghi dei ricorrenti, con limitata esperienza professionale ma in possesso di laurea, vengono a sopravanzare in qualifica i ricorrenti stessi che vantano una maggiore anzianita' di servizio: da cio' l'irragionevolezza dell'eccessiva valorizzazione della laurea, rispetto all'anzianita' di servizio ed alla professionalita' acquisita sul campo, che vengono invece irragionevolmente svilite. Si sostiene, inoltre, che la legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, tra i criteri direttivi aveva precisato che il riassetto dei ruoli sarebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione del personale»: da cio' l'eccesso di delega. Si osserva, infine, che il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, reso sullo schema di decreto legislativo, che aveva suggerito di valorizzare l'inquadramento dei funzionari diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' rimasto inascoltato dal Governo. L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso. D i r i t t o E' impugnato il provvedimento ministeriale n. 652 del 25 gennaio 2006, con cui e' stato disposto l'inquadramento dei ricorrenti, dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gia' inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi (in possesso - come titolo di studio - del diploma di scuola media superiore) nella nuova qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo», in conformita' all'art. 162 del d.lgs. n. 217/2005. Essi deducono che tale inquadramento e' ingiustamente discriminatorio: il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha previsto un duplice inquadramento dei dipendenti gia' inquadrati in area C, secondo che essi siano o meno in possesso del diploma di laurea. Infatti, per i direttori amministrativi ed i coordinatori amministrativi, in possesso di laurea, e' previsto l'inquadramento, rispettivamente, nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente» (art. 165). Invece, per i direttori amministrativi ed i coordinatori amministrativi, privi di laurea (come i ricorrenti), e' previsto l'inquadramento nella nuova qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo» con l'attribuzione, ai coordinatori, dello scatto convenzionale di cui all'art. 105 e la denominazione aggiuntiva di «esperto» (art. 162). La qualifica di «sostituto direttore amministrativo-contabile capo» e' gerarchicamente e funzionalmente subordinata a quelle di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente», ex art. 85 dello stesso d.lgs. n. 217/2005. Il ricorso e' esclusivamente affidato a censure di illegittimita' costituzionale delle norme (artt. 162 e 165) del d.lgs. n. 217/2005, delle quali il provvedimento impugnato costituisce pedissequa applicazione. L'illegittimita' costituzionale viene dedotta, in particolare, sotto tre profili: 1) eccesso di delega. Si sostiene che la legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, tra i criteri direttivi aveva precisato che il riassetto dei ruoli avrebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione del personale». Nello svolgimento di tale criterio direttivo, nel caso all'esame, le «qualificate esperienze professionali» acquisite dai dipendenti sono state trascurate ed e' stato invece valorizzato esclusivamente il titolo di studio posseduto. Oltretutto, il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, reso sullo schema di decreto legislativo, che aveva suggerito di valorizzare l'inquadramento dei funzionari diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' rimasto inascoltato dal Governo; 2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ed, in particolare, violazione dei principio di eguaglianza. Si sostiene che l'ordinamento introdotto per altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) ha previsto che ai ruoli direttivi possano accedere i dipendenti in possesso di diploma di scuola media superiore: cio' che costituirebbe tertium comparationis ai fini della valutazione di costituzionalita' della norma di cui si controverte; 3) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevolezza. All'identita' di mansioni svolte non corrisponde piu', nel nuovo assetto ordinamentale, identita' di qualifica, con la conseguenza che giovani colleghi con limitata esperienza professionale, ma in possesso di laurea, vengono a sopravanzare in qualifica dipendenti di (precedente) pari qualifica che vantano maggiore anzianita' di servizio e maggiore esperienza professionale: da cio' l'irragionevolezza dell'eccessiva valorizzazione della laurea, rispetto a qualsiasi anzianita' di servizio ed alla connessa professionalita' acquisita sul campo, che vengono percio' irragionevolmente svilite. Cio' premesso, il Collegio ritiene che la questione sollevata dai ricorrenti non sia manifestamente infondata (la rilevanza e' in re ipsa, posto che il provvedimento impugnato costituisce pedissequa applicazione delle nuove norme che regolano i contestati inquadramenti). Invero, come ripetutamente e' stato affermato dalla Corte costituzionale, il legislatore ha, in tema di inquadramento del personale e di articolazione delle qualifiche, specie nel passaggio da un ordinamento ad un altro, un'ampia discrezionalita' che tuttavia e' censurabile allorquando emergano profili di manifesta irragionevolezza, tali da ledere il principio di buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra i soggetti interessati (cfr., ad es.: sentenze n. 4 del 1994, nn. 448 e 324 del 1993, n. 332 del 1992). Ora, nella specie la lesione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza potrebbe sospettarsi perche' le nuove norme discriminano qualifiche che presentavano - nel precedente ordinamento - profili di professionalita' equivalenti ed identita' di funzioni svolte. Sono, invero, sospettabili di irragionevolezza norme - come quelle in esame - che, in riferimento a personale per il quale, in passato, il diploma di laurea non era stato ritenuto - ex se - espressivo di una superiore professionalita' rispetto al diploma di scuola media superiore unito ad un'adeguata anzianita' di servizio, il legislatore abbia identificato, come criterio (transitorio) discriminante di inquadramento del personale in servizio nelle nuove qualifiche, solo il titolo di studio superiore. Si tratta, infatti, di un indice che non e' rivelatore dell'acquisizione dell'esperienza e della preparazione professionale indispensabili per il riconoscimento di una qualifica superiore a quella che meritano i colleghi pariordinati ma privi del titolo di studio. La legge di delega (30 settembre 2004, n. 252) all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, recava, tra i criteri direttivi, anche quello secondo cui il riassetto dei ruoli avrebbe dovuto prevedere avanzamenti fondati su «adeguate modalita' di sviluppo verticale e orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio e sui percorsi di formazione e qualificazione del personale». Invece, il legislatore delegato ha preferito valorizzare - nella fattispecie - solo il titolo di studio. Al riguardo, l'ordinamento introdotto per altre categorie non contrattualizzate (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria) puo' essere assunto quale tertium comparationis al fine della valutazione della violazione del principio costituzionale di uguaglianza, nella misura in cui ivi e' stato valorizzato il possesso del titolo di studio di scuola media superiore per l'accesso ad un ruolo direttivo speciale (art. 16, d.lgs. n. 334/2000; art. 14, d.lgs. n. 155/2001; art. 22, d.lgs. n. 146/2000). La non manifesta infondatezza dei prospettati motivi di violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparita' di trattamento nell'inquadramento del personale in questione comporta, altresi', la declaratoria di non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalita' in ordine alla lesione del canone di buon andamento dell'amministrazione (art. 97). Invero, i due profili problematici della questione di costituzionalita' sono strettamente collegati, tanto che la soluzione del secondo dipende dalla soluzione del primo, perche' la discriminazione potrebbe produrre situazioni di malcontento tra i dipendenti dell'ex area C non laureati, che risulterebbero demotivati con conseguente pregiudizio del buon andamento dell'amministrazione. Cio' stante, ritenendo non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dedotte dai ricorrenti, il Collegio intende sollevare - con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 162, commi 2 e 3, e 165, commi 2 e 3, del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, nella parte in cui non prevede l'inquadramento nelle nuove qualifiche di «funzionario amministrativo-contabile direttore» e di «funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente», o comunque in un ruolo direttivo speciale, dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 162 e 165 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, nei termini sopra indicati. Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, in Camera di consiglio, addi' 14 dicembre 2006. Il Presidente: Amoroso L'estensore: Stevanato 07C0667