N. 374 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2006

Ordinanza emessa il 20 dicembre 2006 dal giudice di pace di Notaresco
nel  procedimento civile promosso da Martella Umberto ed altro contro
Prefettura di Teramo

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  sotto  il  duplice  profilo della disparita' di
  trattamento  e  della  sproporzione  della  sanzione  rispetto alla
  violazione commessa - Asserita lesione del principio della funzione
  rieducativa  della  pena estensibile alle sanzioni amministrative -
  Denunciata lesione della liberta' di circolazione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3, 16 e 27.
(GU n.21 del 30-5-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale.
    1.  -  Letto  il  ricorso  ex  artt.  22,  22-bis  e  segg. legge
n. 689/1981,  depositato  in cancelleria il 21 dicembre 2005 dal sig.
Martella  Umberto  il  quale,  in  proprio ed in qualita' di genitore
esercente   la  potesta'  genitoriale  sul  minore  Martella  Matteo,
proponeva ricorso davanti allo scrivente Giudice di pace di Notaresco
per  contestare  integralmente  il  provvedimento  irrogativo de quo,
sostenendo  che il minore Martella Matteo sarebbe stato fermato dagli
agenti  accertatori  mentre  il  medesimo si apprestava a spostare il
veicolo  da  un  punto  della  via  pubblica, in cui quest'ultimo era
posteggiato,  a  circa  dieci  metri di distanza, nel punto in cui il
Martella  si  stava intrattenendo con alcuni amici, al fine di tenere
il  mezzo  sotto  il proprio controllo e che pertanto il Martella non
avesse  o  comunque ritenesse in buona fede di non avere l'obbligo di
indossare  il  casco protettivo avendo agito nella convinzione che la
condotta   sopra  descritta  non  costituisse  circolazione;  sarebbe
mancato, quindi, l'elemento soggettivo richiesto per l'applicabilita'
della sanzione amministrativa ex art. 3 della legge n. 689/1981.
    2.   -   Nell'immediatezza  del  fatto,  al  trasgressore  veniva
contestata la violazione degli artt. 171 e 213, comma 2-sexies c.d.s.
prescrivente  quest'ultimo la misura cautelare del sequestro eseguita
mediante affidamento in custodia alla Carrozzeria Auto Scic s.n.c. ai
fini della successiva confisca.
    3. - Il ricorrente evidenziava altresi' che nel caso in esame non
vi  sarebbero  stati  nemmeno  gli  estremi  per l'applicazione della
sanzione  accessoria della confisca stante l'appartenenza del veicolo
sequestrato  al  sig.  Martella  Umberto,  estraneo  alla  violazione
amministrativa,  accertata in capo al figlio Matteo, quale conducente
del mezzo.
    4.  -  Per  i  motivi  sopra  esposti,  il ricorrente chiedeva al
giudice  di  pace  di  pronunciarsi  per  il  totale annullamento del
verbale  e  per  l'assoluzione  dell'opponente  dall'obbligazione  di
pagamento  della  sanzione  irrogata  con  condanna dell'opposto alla
refusione delle spese di giudizio.

                  O s s e r v a  i n  d i r i t t o

    Con  l'art.  213  del  c.d.s.,  cosi' come modificato dal d.l. 30
giugno  2005,  n. 115  convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, il
legislatore,  in  correlazione  con  l'art. 240 c.p. in base al quale
sono  soggete  a  confisca giudiziaria le cose che servirono o furono
destinate  a  commettere il reato, ha introdotto al comma 2-sexies di
tale  articolo,  come sanzione accessoria, la confisca amministrativa
del  veicolo  e  delle  cose che servirono a commettere la violazione
amministrativa,  con  la  contemplazione del sequestro preventivo del
veicolo:  l'irrogazione della confisca amministrativa e' prevista nei
casi  in cui ciclomotori e motoveicoli siano usati per commettere una
delle violazioni amministrative previste dagli artt. 169, commi 2 e 7
(trasporto  di  persone  in soprannumero), 170 (trasporto di persone,
animali  ed  oggetti sui veicoli a motore a due ruote) e 171 (uso del
casco  protettivo  per gli utenti di veicoli a due ruote), ovvero per
commettere  un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato
siano commessi da detentore maggiorenne, sia da detentore minorenne.
    Questo   giudice   ritiene   che   la   confisca   amministrativa
obbligatoria  del veicolo, introdotta dalla citata legge n. 168/2005,
sollevi forti dubbi di legittimita' costituzionale, in riferimento ad
alcuni  principi  fondamentali che vengono ad essere violati, ragione
per  cui  solleva  sul  punto  incidente  di  costituzionalita' per i
seguenti motivi:
        la  sanzione  amministrativa introdotta con l'art. 213, comma
2-sexies  della legge n. 168/2005 e' in evidente contrasto con l'art.
3  della  Costituzione  (principio di eguaglianza), che, statuendo al
comma  1  che  «Tutti  i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
eguali  davanti  alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua,  di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e  sociali»  ed al comma 2 che «e' compito della Repubblica rimuovere
gli  ostacoli  di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la  liberta'  e  l'uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono il pieno
sviluppo  della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori  all'organizzazione  politica,  economica  e  sociale  del
Paese» (eguaglianza sostanziale), vieta trattamenti discriminatori ed
impone  che  in  presenza  di  violazioni  identiche  o  analoghe, la
sanzione  sia  la  medesima.  Nella  questione  de  quo sollevata, si
ravvisa  invece  una forte disparita' di trattamento, dal momento che
la  sanzione  della  confisca  obbligatoria  del mezzo, prevista come
sanzione  accessoria,  e' prevista solo nel caso in cui la violazione
sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo e non nel caso
in  cui  sia  determinata  servendosi di un altro tipo di veicolo, ad
esempio  una  automobile  (basta all'uopo considerare che la confisca
amministrativa  e'  prevista, ad esempio, nel caso in cui il soggetto
non  indossi  regolarmente allacciato il casco, come previsto ex art.
171  c.d.s.,  mentre  un analoga sanzione non e' prevista nel caso in
cui  un  conducente  di  una  automobile  non  allacci  le cinture di
sicurezza);
        vi  e'  sostanzialmente un aperto contrasto con i principi di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  che impongono l'adozione di pene
adeguate  (artt.  3  e 27 Cost.): principi chiaramente minati da tale
normativa  dal momento che, ritiene il giudice scrivente, la sanzione
accessoria  risulta  sproporzionata  rispetto  alla  pena principale,
consistente in un' esigua sanzione pecuniaria, tanto che il contenuto
afflittivo  della sanzione risiede non gia' nella sanzione principale
bensi'  in  quella  accessoria,  che  finisce pertanto con l'avere un
carattere  prevalente  e  preponderante;  si giunge in questo modo ad
irrogare  una  sanzione  eccessivamente penalizzante per il soggetto,
mentre  la  funzione  primaria  della pena e' la funzione rieducativa
(art.  27,  comma 3, Cost.). La portata fondamentale di tali principi
e'  stata  piu' volte ribadita dall'adita Corte costituzionale che ha
sempre  confermato  il  principio  per  il  quale  «uno scrutinio che
direttamente   investa   il   merito   delle  scelte  sanzionate  dal
legislatore  e'  possibile  solo ove l'opzione normativa contrasti in
modo  manifesto  con  il  canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi,  in  concreto,  come  espressione  di un uso distorto della
discrezionalita»  e  proprio  con  il  fine  di evitare situazioni di
disparita'  di  trattamento, ha, sempre l'adita Corte costituzionale,
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale,  dell'art. 134, comma 2
del  c.d.s.,  che  prevedeva la confisca del veicolo solo perche' era
scaduta  la  carta  di circolazione dello stesso e dell'art. 126-bis,
comma  2  del  c.d.s.  riguardante  la  decurtazione  dei punti della
patente   al  proprietario  del  veicolo,  con  sentenza  n. 27/2005;
principi quindi piu' volte ribaditi dalla suprema Corte, come cardine
dell'ordinamento,   ma   che  non  hanno  ispirato  la  normativa  in
questione,  legge  n. 168/2005,  con  l'introduzione  della  confisca
amministrativa obbligatoria nei casi previsti;
        infine  si  evidenzia  un ulteriore ed aperto contrasto anche
con  l'art.  16  della  Costituzione  che  sancisce  la  liberta'  di
«circolare   e   soggiornare   liberamente  in  qualsiasi  parte  del
territorio  nazionale»,  liberta' che con la confisca del mezzo viene
compressa  e  limitata  notevolmente:  guidare  un  veicolo  consente
infatti  una  possibilita'  di  circolazione  enormemente  piu' ampia
rispetto  alla  possibilita' di circolare senza la disponibilita' del
veicolo,  in  particolare  in presenza di esigenze lavorative e nelle
moltissime  localita'  che  sono  poco  o  mal  servite  da  mezzi di
trasporto pubblici.
                              P. Q. M.
    Visti  l'art. 134 Cost. e l'art. 23 della legge n. 87/1953, cosi'
provvede:
        considerata   la  non  manifesta  infondatezza  e  rilevanza,
solleva  la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213,
comma  2-sexies,  del  d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto
dal d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modifiche dalla legge
17  agosto  2005, n. 168, per violazione degli artt. 3, 16 e 27 della
Costituzione  della Repubblica italiana, nella parte i cui prevede la
sanzione   amministrativa   della   confisca   di  un  ciclomotore  o
motoveicolo   utilizzato   per   commettere   una   delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s. o
per commettere un reato;
        sospende  il  procedimento  in  corso  ed  ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla suprema Corte costituzionale;
        dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza
venga   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.
        Notaresco, addi' 9 dicembre 2006
              Il giudice di pace coordinatore: Lissoni
07C0680