N. 392 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 2006
Ordinanza emessa il 15 novembre 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sull'appello proposto da Berretta Giovanni contro Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana. Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilita' di chiedere la definizione del giudizio mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalita' - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice - Violazione del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 231. - Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103. Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilita' della sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta di definizione del giudizio, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado - Irrazionalita' Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 232. - Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103. Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Previsione che il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello della somma dovuta dal condannato - Irrazionalita' - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione Interferenza sulla funzione giurisdizionale contabile, con specifico riguardo al principio di libero convincimento del giudice. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 233. - Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.(GU n.21 del 30-5-2007 )
LA CORTE DEI CONTI Ha adottato la seguente ordinanza n. 70/A/06/ORD. Sul ricorso in appello in materia di responsabilita' amministrativa iscritto al n. 1868 A resp del registro di segreteria, presentato dal signor Berretta Giovanni, elettivamente domiciliato in Palermo, via Giacomo Serpotta n. 66, presso lo studio del suo procuratore avvocato Carmelo Giurdanella, per la riforma della sentenza n. 3120 del 26 ottobre 2005 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Uditi all'udienza del 19 ottobre 2006 il relatore, consigliere Mariano Grillo, e l'avvocato Rosaria Zammataro, delegata dall'avvocato Giurdanella a comparire all'udienza. Visti tutti gli atti della causa. F a t t o Il signor Berretta Giovanni ha proposto appello avverso la sentenza n. 3120 del 2005 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti che lo ha condannato al pagamento della somma di euro 18.075,11 quale risarcimento del danno erariale causato alla Croce rossa italiana nella qualita' di presidente del Comitato provinciale di Ragusa dello stesso Ente. L'appellante ha dedotto in via preliminare la nullita' dell'atto di citazione perche' parte attrice, da un lato, non ha individuato la normativa vigente, risultando percio' del tutto insufficienti le ragioni di diritto che avrebbero condotto alla conclusione della illegittimita' degli esborsi, dall'altro, perche' il collegio ha integrato il contenuto della citazione in violazione dell'art. 163 n. 3 e n. 4 del c.p.c. con conseguente nullita' della sentenza, ed inoltre non haaccolto la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei responsabili della CRI a livello centrale e a livello provinciale, per cui va dichiarata la nullita' della citazione perche' pronunciata a contraddittorio non integro in violazione dell'art. 102 c.p.c. Nel merito ha dedotto l'erronea interpretazione delle disposizioni richiamate dal giudice di primo grado, l'insussistenza degli estremi dell'illecito erariale e la genericita' della motivazione ed ha concluso esprimendo la necessita' di considerare i rilevanti vantaggi conseguiti dall'amministrazione e dalla comunita' amministrativa da cui deriva l'assenza di qualsivoglia danno erariale chiedendo l'assoluzione ed in subordine operare una piu' incisiva riduzione dell'addebito. Il procuratore generale nelle sue conclusioni ha preliminarmente eccepito la inammissibilita' dell'appello per notificazione intempestiva. Nel merito ha chiesto che l'appello venga respinto e confermata la sentenza appellata. Con istanza depositata il 30 giugno 2006 l'appellante ha chiesto che il procedimento venga definito ai sensi dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge n. 266 del 2005 mediante il pagamento di una somma onnicomprensiva pari al 10% del danno quantificato in sentenza. Sull'istanza di definizione agevolata il procuratore generale, rilevata preliminarmente la intempestivita' della notifica dell'appello, sostiene che la suddetta istanza deve ritenersi inammissibile per carenza del giudizio d'impugnazione. In subordine esprime parere contrario al suo accoglimento. L'appellante ha quindi prodotto brevi note con le quali sostiene l'infondatezza dell'eccezione di intempestivita', posto che il termine finale utile per la notifica era festivo ad insiste nella istanza di definizione agevolata del giudizio e in ogni caso nella richiesta di accoglimento dell'appello con conseguente annullamento della sentenza impugnata. Tutte le parti sono intervenute alla discussione in Camera di consiglio confermando le domande gia' avanzate con i rispettivi atti conclusionali. D i r i t t o Va preventivamente rigettata l'eccezione di intempestivita' dell'appello che risulta notificato nei termini di legge il giorno successivo a quello finale scadente in giornata festiva. Vanno poi rigettate le eccezioni di nullita' rivolte all'atto di citazione ed alla sentenza gravata. Riguardo all'atto di citazione vanno condivise le considerazioni gia' esposte in sentenza dal primo giudice che rigettato l'eccezione, riproposta in questa sede, riconoscendo che nella sostanza la domanda era adeguatamente circostanziata. In effetti risultano sufficientemente individuate dal procuratore regionale le ragioni giuridiche della pretesa avanzata in giudizio, tant'e' che rispetto alle stesse la parte convenuta ha potuto esplicare con ampiezza le proprie difese. Destituita di fondamento e' altresi' la censura secondo la quale il collegio avrebbe integrato il contenuto della citazione, dato che il primo giudice si e' limitato alla corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti. Cio' premesso, quanto alla istanza di definizione agevolata del giudizio di responsabilita', l'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che «Con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza» (comma 231) «La sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il termine per il versamento» (comma 232). Infine che «il giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello» (comma 233). La sezione dubita della legittimita' costituzionale di un simile sistema di regole, applicabili nella specie poiche' il mutamento di diritto sostanziale e' avvenuto prima dell'accertamento definitivo della responsabilita' dei soggetti intimati, in relazione agli artt. 3, 97, 101, e 103 Cost. Dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 68 del 1971, 63 del 1973 e 1032 del 1988) sembra desumersi che la concreta garanzia dei principi costituzionali di eguaglianza, del buon andamento del controllo contabile, i quali ultimi sono legati dal comune fine di assicurare l'efficienza e la regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, sia sostanzialmente affidata alla legge ordinaria. Sono riservate, infatti, al discrezionale apprezzamento del legislatore non solo la determinazione e la graduazione dei tipi e dei limiti di responsabilita' che, in relazione alle varie categorie di dipendenti pubblici o alle particolari situazioni regolate, appaiono come le forme piu' idonee a garantire l'attuazione dei predetti principi costituzionali (sent n. 411 del 1988; ord. n. 549 del 1988, nonche', in relazione all'art. 28 Cost., le sentt. nn. 2 del 1968, 123 del 1972, 164 del 1982, 26 del 1987), ma anche la possibilita' di stabilire un limite patrimoniale della responsabilita' amministrativa (sent. n. 340 del 2001). Cio' significa in ultima analisi, per un verso, che, ancorche' non sia possibile trarre dall'ordinamento (artt. 97 e 103, secondo comma, Cost.) un principio di inderogabilita' delle comuni regole della responsabilita', si puo', tuttavia, da esso ricavare la regola secondo la quale la discrezionalita' del legislatore, per essere correttamente esercitata, deve determinare e graduare i tipi e i limiti della responsabilita', caso per caso, in riferimento alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme piu' idonee a garantire i principi del buon andamento e del controllo contabile (sent. 371 del 1998) e, per l'altro, che, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, le leggi disciplinati la responsabilita' dei pubblici dipendenti sono sindacabili, in riferimento ai parametri invocati, solo sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina adottata e delle differenziazioni introdotte (art. 3 Cost). Pur non potendosi negare, dunque, in linea di principio la possibilita' di un intervento legislativo del tipo di quello esaminato, e', tuttavia, pur sempre necessario che esso sia, anzitutto, strettamente collegato alle specifiche peculiarita' del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale - originariamente applicabile - con quella eccezionale successivamente emanata, tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parita' di trattamento, quanto sotto il profilo della tutela del buon andamento e della salvaguardia da indebite interferenze dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Sennonche', nella specie le previsioni normative denunciate di incostituzionalita' sono caratterizzate da una indeterminatezza assoluta sullo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio normativa che non sia quella della limitazione patrimoniale del risarcimento per se stessa; pertanto, esse, connotandosi unicamente come effetto premiale ingiustificato, si palesano come una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile, che non puo' certamente rappresentare un termine di comparizione con gli altri valori coinvolti ai fini della verifica del rispetto dei principi di eguaglianza e di buon andamento. Le previsioni in questione appaiono viziate in relazione ai parametri costituzionali indicati anche per altro aspetto. Infatti, nel sistema positivo vigente l'attenuazione della responsabilita' amministrativa, nei singoli casi, e' rimessa al potere riduttivo sul quantum affidato al giudice, che puo' anche tenere conto delle capacita' economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilita' e del danno effettivamente cagionato. In contrasto con questi principi dell'orientamento ed assolutamente irragionevole e', pertanto, una riduzione predeterminata e pressoche' automatica della responsabilita' amministrativa e della misura del risarcimento, senza che possa soccorrere una valutazione sull'incidenza del comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilita' (cfr. Corte cost. sent. n. 340 del 2001). Ugualmente incostituzionale appare, infine l'affidamento al giudice contabile di un potere discrezionale illimitato nella individuazione delle ragioni da porre a fondamento dell'accoglimento della domanda di riduzione dell'addebito e della concreta determinazione della misura del risarcimento, avendo il legislatore indicato solo i limiti quantitativi di tale potere fra un minimo e un massimo risultanti dalla norma, senza fissare i criteri direttivi ai quali il giudice stesso debba attenersi. Le norme in esame, infatti, oltre a porsi in diretto contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 97 e 103 Cost., essendo dirette ad introdurre una disciplina limitativa in forma generalizzata della responsabilita' amministrativa con riferimento indiscriminato a tutti i pubblici dipendenti e a tutte le possibili situazioni, confliggono con il principio secondo cui il giudice e' soggetto alla legge (art. 101 Cost.), con grave vulnus del principio di separazione del potere legislativo dal potere giudiziario. La questione di legittimita' costituzionale, non superabile in via interpretativa, e' rilevante. Qualora, infatti, le norme denunciate venissero dichiarate incostituzionali non potrebbero piu' essere applicate nel presente giudizio che proseguirebbe secondo il rito ordinario.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 3, 97, 101 e 103 Cost. Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo, nella Camera del consiglio del 19 ottobre 2006. Il Presidente: Sancetta 07C0698