N. 397 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2006
Ordinanza emessa il 21 novembre 2006 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione relativo a Iorio Luigi Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza - Revoca della patente di guida per sopravvenuto difetto dei prescritti requisiti morali - Istanza di sospensione del decreto applicativo della misura di prevenzione - Omessa previsione in capo al Giudice della prevenzione dei poteri di autorizzare, in presenza di gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio dell'attivita' lavorativa, il sottoposto alla guida di un veicolo al fine di recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, e di escludere il ritiro, il divieto di emissione e di rinnovo della patente di guida nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato ed alla famiglia - Omessa previsione di un sindacato del Giudice della prevenzione in ordine alla revoca, al diniego di rilascio e di rinnovo della patente di guida - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza sotto il particolare profilo della ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Asserita lesione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro - Denunciata violazione dei principi costituzionali relativi alla tutela della famiglia e ai doveri genitoriali. - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7-bis; legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, comma quinto; codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), artt. 120, 128, 130, comma 1, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 4, 29 e 35.(GU n.22 del 6-6-2007 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del proc. n. 84/03 R.G.M.P., pendente nei confronti di Iorio Luigi, nato ad Aversa l'8 luglio 1962 e residente in San Cipriano d'Aversa alla via Lattari n. 9, attualmente sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ai sensi della legge n. 575/1965 in forza di decreto emesso da questo tribunale in data 21 giugno 2006; Letta, in particolare, l'istanza avanzata dallo Iorio in data 14 luglio 2006 con la quale egli aveva richiesto al collegio di sospendere l'esecuzione del decreto applicativo della misura onde consentire al prevenuto di continuare a svolgere la sua attivita' lavorativa con mansioni di autista; Fissata udienza camerale per la trattazione, acquisita la documentazione depositata dall'istante; Rilevato che il collegio, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 26 settembre 2006, in cui il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto dell'istanza, mentre la difesa dello Iorio aveva insistito per l'accoglimento della medesima, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo avendo verificato, nel caso posto all'attenzione del tribunale, la sussistenza di temi di costituzionalita'; Considerato che, pertanto, e' stata celebrata l'udienza del 21 novembre 2006, in cui il collegio ha sentito le parti in ordine ai profili di costituzionalita' emergenti; O s s e r v a Come detto, Iorio Luigi ha chiesto al collegio di disporre la sospensione dell'esecuzione del decreto applicativo delle misure in corso al fine di consentirgli di continuare a lavorare come autista presso la ditta che lo aveva assunto con tali mansioni in data anteriore alla sua sottoposizione a misura di prevenzione. Cio' in quanto a seguito dell'irrogazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza l'autorita' amministrativa ha disposto la revoca della patente di guida allo Iorio, in applicazione degli artt. 120 e 130 del codice della strada. Egli ha anche sottolineato che l'attivita' lavorativa svolta costituisce unica fonte di sostentamento per se' e per il suo nucleo familiare e che l'applicazione delle misure in corso, con conseguente ritiro della patente di guida, impedendogli di fatto di continuare a lavorare come autista, non gli consente di soddisfare efficacemente le necessita' primarie dei suoi congiunti. La questione e' attualmente disciplinata dagli artt. 120, 130, comma 1, lett. b), e 128 (per quanto attiene specificamente alla revisione della patente di guida) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada): l'art. 120 comprende, tra coloro che non possono ottenere la patente di guida per mancanza dei requisiti morali, le persone che sono state o sono sottoposte alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956 ed alla legge n. 575/1965, fatti salvi gli eventuali provvedimenti riabilitativi. L'art. 130, comma 1, lett. b), dello stesso decreto dispone, invece, che la patente di guida e' revocata quando il titolare non sia piu' in possesso dei richiesti requisiti morali e, quindi, anche nel caso che l'applicazione di una misura di prevenzione intervenga dopo il rilascio della patente. Infine l'art. 128, in tema di revisione della patente, prevede che gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. A fronte di tale sistema normativo che sancisce, come si vede, la perdita della patente ovvero l'impossibilita' di un suo rilascio o rinnovo come conseguenza automatica (e non frutto di discrezionalita' amministrativa) dell'applicazione di misure di prevenzione, non e' previsto alcun margine di valutazione in capo al giudice della prevenzione, attraverso il quale si possa - ancora durante la fase giurisdizionale ed in presenza di circostanze straordinarie ed eccezionali tali da ipotizzare una seria lesione di diritti costituzionalmente garantiti del sottoposto e del suo nucleo familiare - incidere sull'automatico ritiro della patente, come pure sull'impossibilita' di ottenerne il rilascio o il rinnovo. Nessuna disposizione alla luce dell'ordinamento in vigore, infatti, consente al giudice procedente di impedire, ovvero di attenuare, tali conseguenze accessorie all'irrogazione della sorveglianza speciale di p.s. Ed alcuna norma gli permette di impedire, qualora sussistano condizioni specifiche particolarmente gravi, il contrasto che a giudizio del collegio viene inevitabilmente a determinarsi tra le esigenze di controllo sociale della persona giudicata pericolosa, cui e' sottesa la misura di prevenzione, e la necessita' di non comprimere diritti costituzionalmente tutelati che vengano in rilievo in capo al sottoposto ed ai suoi prossimi congiunti. Cio' premesso, in applicazione della normativa vigente, questo collegio avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza di Iorio Luigi per come originariamente e testualmente qualificata: va, infatti, esclusa la possibilita' di sospendere l'esecuzione della misura di prevenzione in corso stante l'assenza di una specifica disposizione che consenta cio' al giudice procedente ed in applicazione del principio generale, sancito dall'art. 4, commi 10 e 11 della legge n. 1423/1956, dell'immediata esecutivita' del provvedimento applicativo di misure di prevenzione anche durante il decorso dei termini per proporre impugnazione ovvero nelle more dello stesso giudizio di impugnazione. Diversamente qualificando l'istanza ed intendendola nel senso di una richiesta volta ad ottenere dal collegio un provvedimento che consenta allo Iorio di conservare la patente di guida, con correlativa possibilita' di continuare a lavorare come autista, analogamente questo tribunale avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilita', proprio in quanto non esiste dejure condito alcuna competenza del giudice della prevenzione sul punto. Esclusa la possibilita' (del resto non richiesta dalla difesa), inoltre, di un'anticipata revoca nel merito delle misure applicate, peraltro in epoca recentissima, allo Iorio, il collegio non avrebbe potuto che - eventualmente ed in presenza di tutte le condizioni di legge - autorizzare il sottoposto ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato a fine di lavorare ai sensi dell'art. 7-bis della legge n. 1423/1956, nell'interpretazione estensiva che di tale norma offre da tempo la giurisprudenza, anche costituzionale. Ma cio' senza che egli potesse in concreto continuare a prestare attivita' professionale come autista, essendo precluso al giudice della prevenzione ogni sindacato sull'opportunita' di consentire o meno alla persona sottoposta a misura di ottenere ovvero di conservare la patente di guida. E' evidente che una tale risposta non sarebbe comunque andata a soddisfare le necessita' esposte dal richiedente il quale, con la patente di guida revocata dalla p.a., non potrebbe continuare ad espletare le mansioni per le quali era stato assunto. Cio' premesso e diversamente opinando, il tribunale, in applicazione del potere officioso attribuito al giudice dall'ordinamento, ritiene di dovere sollevare eccezione di incostituzionalita' dell'art. 10, comma 5, legge n. 575/1965, dell'art. 7-bis, legge n. 1423/1956, nonche' del combinato disposto degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lett. b), del decreto n. 285/1992, per violazione degli artt. 3, 4, 29 e 35 della Costituzione. Il collegio reputa il tema posto di assoluta rilevanza ai fini della presente decisione e ritiene, altresi', non manifestamente infondata la relativa questione. In ordine al primo aspetto, infatti, e' di tutta evidenza come la questione sia rilevante nell'ambito della valutazione, cui e' chiamato questo tribunale, dell'istanza avanzata da Iorio Luigi: anche in caso di accoglimento della richiesta concernente l'autorizzazione ad allontanarsi per motivi di lavoro dal luogo di soggiorno obbligato, infatti, tale provvedimento non avrebbe comunque sostanziale rispondenza all'interesse effettivo del richiedente, considerato che il collegio non potrebbe giammai, alla stregua della normativa vigente, consentirgli di conservare la patente di guida, neppure al limitato fine dell'espletamento dell'attivita' lavorativa. Cio' in applicazione della normativa sopra citata, non essendo consentito al giudice della prevenzione di sindacare sulla possibilita' o meno che il sottoposto mantenga o consegua ovvero ottenga il rinnovo della patente di guida, atteso che la revoca della stessa (o l'impossibilita' di ottenere l'abilitazione o la revisione) e' configurata de jure condito come automatica conseguenza dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, in ordine alla quale vengono in rilievo esclusivamente le specifiche competenze (neppure discrezionali, si ribadisce) dell'autorita' amministrativa sul punto. Cio' in quanto, come accennato, manca allo stato una specifica disposizione che presti efficace tutela in presenza di situazioni soggettive straordinarie che richiedano salvaguardia in via di urgenza e mettano a repentaglio la stessa affermazione di beni primari dell'individuo - al sottoposto cui sia stata ritirata la patente di guida, come invece risulta normativamente stabilito sia nell'art. 7-bis della legge n. 1423/1956 che nell'art. 10 della legge n. 575/1965. Tali argomentazioni saranno illustrate in dettaglio innanzi. Ulteriore valutazione cui e' chiamato il giudice in questa sede e' quella della non manifesta infondatezza del thema decidendum, dovendosi comprendere se la normativa citata possa o meno dirsi in violazione della Carta costituzionale e se il tema all'attenzione del collegio sia o meno manifestamente infondato: orbene, anche sotto questo profilo, il tribunale ritiene di potere addivenire ad una conclusione positiva in merito alla non manifesta infondatezza del tema, per cui la questione va rimessa al giudizio della Corte costituzionale. Viene in primo luogo in rilievo la violazione ad opera delle disposizioni de quibus dell'art. 3 della Costituzione, norma che pone il fondamentale principio dell'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini innanzi alla legge. Detta norma, sancendo una regola di parita' non solo apparente ma anche effettiva, si indirizza a tutte le funzioni dello Stato ed impone l'imparzialita' del legislatore sotto due importantissimi aspetti, quello del divieto di discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali e personali, e quello del divieto di trattare in modo difforme situazioni soggettive riconoscibili come uguali, con il correlativo divieto di trattare in modo eguale situazioni configurabii come diverse. In particolare, questo secondo principio comporta l'obbligo del legislatore di non violare le regole della logica, che costituisce invalicabile limite giuridico all'esercizio di ogni attivita' discrezionale: conseguentemente, andra' dichiarata l'illegittimita' delle norme che appaiano prive del carattere imprescindibile della ragionevolezza, che permea di se' l'intero sistema normativo vigente. Nel caso in esame il collegio rileva che le disposizioni citate del codice della strada realizzano una vistosa violazione della regola di eguaglianza sostanziale contenuta nel menzionato art. 3 della Costituzione, con particolare riferimento alla norma contenuta nell'art. 10, comma 5, della legge n. 575/1965. In altre parole, si e' di fronte ad una lesione del criterio di ragionevolezza derivante dal trattamento completamente diverso riservato dal legislatore a due situazioni soggettive senza dubbio qualificabili come analoghe. L'art. 10 citato, infatti, stabilisce che le persone cui sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e commercio, concessioni di acque pubbliche ovvero di beni demaniali (allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali), concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la p.a. e concessioni di pubblici servizi, iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la p.a. (e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati all'ingrosso), ne' altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali comunque denominati, ne', infine, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo (comunque denominate) concessi o erogati da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Il comma 2 prevede la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, etc., nonche' il divieto di concludere contratti e subcontratti (di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni o servizi) con la pubblica amministrazione, come conseguenza automatica del provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione. Il citato comma 5 statuisce tuttavia, a fronte di una cosi' grave limitazione delle possibilita' personali di lavoro, per le licenze ed autorizzazioni di polizia (ad eccezione di quelle relative ad armi, munizioni ed esplosivi), come pure per gli altri provvedimenti di cui al comma 1, la possibilita' che il giudice escluda le decadenze e i divieti previsti dal menzionato articolo «nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato ed alla famiglia». Si offre, in tal modo, al giudice della prevenzione il potere-dovere di agire - in presenza delle condizioni di legge e, quindi, di un grave rischio di lesione degli interessi primari del sottoposto e dei congiunti - a tutela proprio di tali interessi superiori evitando, in tal modo, che si determini nel caso concreto un contrasto tra le esigenze di controllo che costituiscono la ratio della normativa di settore e la necessita' di non incidere gravemente sul soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona. Questo collegio, come detto, ritiene che le disposizioni sopra enunciate tratteggino situazioni soggettive qualificabili come analoghe: il presupposto comune e', infatti, l'applicazione di una misura di prevenzione personale, ed in entrambi i casi (ossia in ipotesi di revoca, mancato rilascio e mancata revisione della patente di guida come pure nelle ipotesi di decadenza e divieti sanciti dall'art. 10, comma 1) si e' di fronte all'automatica impossibilita', per effetto del provvedimento giurisdizionale che irroga la misura, del soggetto di ottenere dalla pubblica amministrazione un titolo che lo abiliti al compimento di specifiche attivita', nonche' alla decadenza di diritto (ricostruita come revoca nel caso della patente di guida) delle abilitazioni gia' ottenute dal sottoposto in passato. A fronte di tale identita' di presupposti di partenza e di conseguenze giuridiche, la legge consente al giudice della prevenzione di intervenire - attraverso una valutazione che tenga conto delle circostanze specifiche del singolo caso concreto - escludendo in tutto o in parte i divieti e delle decadenze di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 575/1965. Cio' qualora per effetto degli stessi si dovesse determinare una grave compressione delle quotidiane esigenze di vita del sottoposto e della famiglia, tale da configurarsi come mancanza sopravvenuta dei mezzi di sostentamento. Nulla di tutto cio' e', invece, previsto in ordine alla revoca ed al divieto di rilascio e/o rinnovo della patente di guida, laddove sarebbe necessario ed opportuno, a giudizio di questo collegio, consentire anche in tali ipotesi un vaglio giurisdizionale riconoscendo al giudice procedente la possibilita' di intervenire escludendo - ovviamente all'esito di una attenta ponderazione del singolo caso e, lo si ripete, in presenza di situazioni straordinarie tali da determinare una lesione inevitabile di diritti costituzionalmente tutelati - tali conseguenze dell'applicazione di misura di prevenzione nel caso in cui le stesse comportassero le menzionate, gravissime, difficolta' al sottoposto ed alla sua famiglia. E' di tutta evidenza, infatti, come il giudice della prevenzione sia l'unico soggetto che puo' intervenire nel caso concreto ed evitare, in tal modo, il contrasto tra gli interessi sopra ricostruiti, entrambi in astratto meritevoli di tutela. La circostanza che il sistema non consenta tale evenienza determina, a giudizio del collegio, una effettiva lesione di alcuni dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Carta costituzionale. La competenza del giudice procedente comporterebbe, invece, la possibilita' di accertare in concreto e sulla base delle specifiche emergenze istruttorie in atti, se, ad esempio, gli elementi di fatto dai quali e' stata fatta discendere l'affermazione della pericolosita' sociale del soggetto fossero connessi proprio all'uso della patente, o ancora se la possibilita' di mantenere (ovvero ottenere) la patente di guida si presenti semplicemente come strumento per la tutela di diritti primari propri e della famiglia. In tal senso, infatti, potrebbe verificarsi che il giudice della prevenzione addivenga ad autorizzare il sottoposto alla guida anche limitatamente alla tutela di questi diritti. E' di tutta evidenza, infatti, come l'impossibilita' di detenere una patente di guida appaia circostanza tale da incidere in maniera assai negativa sulle quotidiane attivita' del sottoposto, giungendo in alcuni casi a pregiudicargli qualsivoglia idonea prospettiva lavorativa e potendo in ipotesi determinare, in tal modo, l'assoluta mancanza dei mezzi di sostentamento allo stesso ed al suo nucleo familiare. In ultima analisi, se tale evenienza viene ricondotta dalla legge alle decadenze ed ai divieti di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 575/1965 (riguardanti situazioni particolari di persone che avevano ottenuto o avrebbero potuto ottenere provvedimenti abilitativi o finanziamenti dalla p.a., ovvero ancora stipulare con la pubblica amministrazione contratti) non appare ragionevole escluderla in modo assoluto come conseguenza della privazione della patente di guida, fatto di per se' assai piu' invasivo e limitante, oltre che potenzialmente destinato ad incidere sulla vita quotidiana di un numero di certo maggiore di soggetti. Il criterio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione subisce, a parere di questo tribunale, un ulteriore diretto vulnus in riferimento al raffronto tra il combinato disposto delle norme censurate e l'art. 7-bis della legge n. 1423/1956, nella parte in cui prevede che qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di salute le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possano essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili. La disposizione, peraltro interpretata dai giudici e dalla stessa Corte costituzionale con una certa ampiezza (tanto da ricomprendere ormai non solo gli stringenti e testuali motivi di salute del sottoposto, ma anche di stretti congiunti, oltre che comprovate esigenze familiari, latu sensu affettive, professionali e di tutela del diritto di difesa mediante la partecipazione ad udienze), consente al giudice della prevenzione di autorizzare il sottoposto a lasciare il comune di soggiorno obbligato per sopperire alle menzionate esigenze; orbene, l'impossibilita' del sottoposto di condurre un veicolo non puo' che incidere negativamente sul contenuto di tale autorizzazione, rendendola in alcuni casi del tutto inattuabile. E' proprio quanto avverrebbe nel caso all'esame del collegio, in cui il sottoposto, anche in presenza di un'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato al fine di espletare l'attivita' lavorativa per la quale era stato assunto in epoca anteriore alla sottoposizione a misura, si troverebbe nell'impossibilita' concreta di giovarsene non potendo certo lavorare come autista senza poter disporre lecitamente di una patente di guida. Non sorretto da ragionevolezza appare, quindi, l'aver, per un verso, attribuito al giudice il potere-dovere di consentire al sottoposto, in presenza delle condizioni di legge, di allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato per soddisfare necessita' evidentemente ritenute dal legislatore di assoluta rilevanza, precludendogli, per altro verso, ogni sindacato sull'opportunita' o meno nel singolo caso della privazione della patente di guida. Che si presenta come fatto idoneo ad incidere significativamente sulla concreta possibilita' di fruizione di detta autorizzazione, con correlativo sacrificio delle esigenze alla cui salvaguardia e' stato dettato l'art. 7-bis. Il tema ora posto involge necessariamente la disamina di ulteriori profili di violazione dei principi sanciti dalla Carta costituzionale. L'art. 4 della Costituzione sancisce, infatti, il riconoscimento da parte della Repubblica del diritto al lavoro, promuovendo altresi' le condizioni che rendano effettivo tale diritto; ogni cittadino ha, inoltre, il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' che contribuisca al progresso materiale e spirituale della societa'. Quello al lavoro e' stato, dunque, individuato come un vero e proprio diritto, per sottolineare l'imperativita' dell'esigenza costituzionale, morale e civile, connessa sia alla pretesa del cittadino alla creazione da parte dello Stato di occasioni di lavoro, sia alla eliminazione di qualsivoglia interferenza nella scelta, nelle modalita' di esercizio e nello svolgimento dell'attivita' lavorativa. La disposizione e' attuata dall'art. 35 della Costituzione, a norma del quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Corollario ed applicazione di tali principi e' proprio il fatto che la legge n. 1423/1956, all'art. 5, comma 2, nell'ambito delle prescrizioni che il giudice della prevenzione puo' applicare al sottoposto, preveda anche quella di darsi alla ricerca di una stabile occupazione. Cio' dimostra la forte valenza risocializzatrice del lavoro individuata dal legislatore del 1956 e rende, per altro verso, contraddittorio precludere - automaticamente e senza alcuna possibilita' di un vaglio giurisdizionale - al sottoposto lo svolgimento di tutte le attivita' professionali che necessitino del possesso della patente di guida, allorche', come nel caso in esame, cio' comporti, per la specifica qualifica professionale del richiedente, la pratica impossibilita' di lavorare e determini conseguentemente l'incapacita' di fare fronte ai bisogni essenziali del suo nucleo familiare. E' evidente che la revoca ed il diniego automatico di rilascio o rinnovo della patente di guida, per tutte le considerazioni sopra enunciate, comprimono in maniera significativa il diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, impedendo sovente al sottoposto di svolgere qualsiasi attivita' professionale che richieda l'abilitazione alla guida, ovvero anche solo la necessita' di spostarsi celermente da un luogo ad un altro. Gli artt. 29 e ss. della Carta costituzionale, inoltre riconoscendo i diritti della famiglia e tracciando per i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, pongono la questione della compatibilita' tra la situazione soggettiva della persona sottoposta a misura di prevenzione perche' ritenuta socialmente pericolosa e l'esercizio del complesso di diritti-doveri riconducibili alla potesta' genitoriale. Non v'e' dubbio, infatti, che la privazione della patente di guidi si manifesti nella vicenda in esame come fatto idoneo ad incidere in modo assai limitante sull'espletamento di tali diritti-doveri, primo tra tutti quello di provvedere adeguatamente al mantenimento del nucleo familiare ed all'educazione dei figli. Ma, atteso che la sottoposizione a misura di prevenzione non e' prevista dall'ordinamento come causa di perdita o sospensione della potesta' genitoriale e considerato che il sottoposto gode di una certa liberta' di movimento all'interno del comune di residenza (nel caso in cui sia stato applicato anche l'obbligo di soggiorno) nel rispetto delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura appare necessario contemperare efficacemente la necessita' di controllo del sottoposto ed il suo diritto-dovere costituzionalmente sancito di prendersi cura della famiglia. Cio' nei casi in cui l'impossibilita' di guidare determini, in ragione di peculiari situazioni soggettive verificate in concreto, una grave lesione di tale bene giuridico primario. In conclusione, il collegio dubita che, alla stregua della normativa vigente, i parametri costituzionali innanzi enunciati (principio di eguaglianza sostanziale, diritto al lavoro e tutela della famiglia) siano, in riferimento all'istanza avanzata da Iorio Luigi, rispettati. Tale dubbio non puo' che determinare la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, legge n. 1423/1956 nella parte in cui non consente al giudice della prevenzione di autorizzare, in presenza di gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio di attivita' lavorativa, il sottoposto alla guida di un veicolo al fine di recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale; dell'art. 10, comma 5, legge n. 575/1965, nella parte m cui non consente al giudice della prevenzione di escludere il ritiro, il divieto di emissione e di rinnovo della patente di guida nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato ed alla famiglia; del combinato disposto degli artt. 120, 128 e 130, comma 1, lettera b) decreto legislativo n. 285/1992 (codice della strada) nella parte in cui non consentono alcun sindacato del giudice della prevenzione in ordine alla revoca, al diniego di rilascio e di rinnovo della patente di guida. Cio' per contrasto con gli artt. 3, 4, 29 e 35 della Costituzione. Sospende la decisione del giudizio in corso ed ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Santa Maria Capua Vetere, addi' 21 novembre 2006 Il Presidente: Vertaldi Il giudice estensore: Forte 07C0704