N. 405 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 2006

Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  2006  dal  tribunale amministrativo
regionale  delle  Marche  -  Ancona  sul  ricorso proposto da Melluso
Michela contro Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia
di Ancona

Edilizia  e  urbanistica  -  Edilizia residenziale pubblica - Regione
  Marche  -  Assegnazione  di  alloggio  - Diritto del familiare (non
  originariamente   convivente  e  autorizzato  dall'Ente  gestore  a
  risiedere   nell'alloggio   a  titolo  di  ampliamento  del  nucleo
  familiare)  del  titolare  deceduto  a subentrare nella titolarita'
  dell'alloggio  stesso  - Condizione - Decorso alla data della morte
  del  titolare  di  almeno  due  anni  dal  rilascio  della predetta
  autorizzazione  -  Ingiustificata  diversa  disciplina  rispetto al
  subentro  alla domanda di assegnazione presentata prima della morte
  dell'assegnatario   -  Incidenza  sul  principio  di  tutela  della
  famiglia.
- Legge della Regione Marche 22 luglio 1997, n. 44, art. 43, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 29.
(GU n.22 del 6-6-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la presente ordinanza.
    Sul  ricorso numero di registro generale 00175 del 2005, proposto
da:  Melluso  Michela,  rappresentata  e difesa dall'avv. Maria Paola
Giannotti,  presso  la  quale e' elettivamente domiciliata in Ancona,
alla via San Martino, n. 23;
    Contro  l'Iistituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Ancona, in persona del suo presidente pro tempore, rappresentata e
difesa  dall'avv.  Barbara  Bocci  dell'Ufficio legale dell'Istituto,
presso  il  quale  e'  elettivamente  domiciliato in Ancona, alla via
Salvo D'Acquisto n. 40, per l'annullamento:
        del decreto del presidente dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari  della  Provincia di Ancona, n. 369/04 del 27 dicembre 2004,
notificato  il  27  gennaio  2004, con cui e' stato disposto a carico
della  ricorrente  il rilascio dell'alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica, sito in Ancona, alla via Gioberti n. 15, in quanto asserito
occupato senza titolo;
        di  tutti  gli  atti  preparatori,  preordinati, presupposti,
connessi e conseguenti, ivi compresa la nota n. 18052 del 17 novembre
2004,  a firma del Dirigente dell'Ufficio gestione e legale dell'IACP
di  Ancona,  con  cui  e'  stato  ingiunto  all'attuale ricorrente di
rilasciare il suddetto alloggio ERP vuoto da persone e cose;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Visto  l'atto  di costituzione in giudizio dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Ancona;
    Vista  l'ordinanza  n. 212  del  23  marzo 2005, con cui e' stata
accolta  la  domanda  di  sospensione  cautelare  dell'esecuzione del
provvedimento impugnato.
    Relatore,  nell'udienza  pubblica  del  giorno 10 maggio 2006, il
dott.  Galileo  Omero  Manzi  e  uditi  per le parti i difensori come
specificato nel relativo verbale;

                              F a t t o

    Con  atto  notificato  il 24 febbraio 2005, depositato il 2 marzo
2005,  la  ricorrente  ha  impugnato  il  provvedimento  adottato dal
presidente   dell'Istituto   Autonomo  per  le  Case  Popolari  della
Provincia  di  Ancona,  con  cui  e'  stato  disposto a suo carico il
rilascio  e  la  restituzione di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica, in quanto asserito occupato senza titolo dalla medesima.
    Il  provvedimento  di  restituzione  dell'abitazione  popolare e'
stato    giustificato    dal    fatto   che   l'interessata,   figlia
dell'originario assegnatario in locazione dell'immobile, regolarmente
autorizzata  in  data  16 settembre 2003 ad abitare stabilmente nello
stesso insieme ai suoi due figli, con formale atto di ampliamento del
nucleo   familiare  del  titolare  dell'assegnazione  per  motivi  di
assistenza   di  quest'ultimo,  ai  sensi  dell'art. 43  della  legge
regionale  Marche  n. 44 del 1997, alla morte del genitore, la figlia
convivente  non  e'  stata  ritenuta  in  possesso  del requisito per
subentrare  a  titolo successorio nella titolarita' dell'assegnazione
dell'alloggio  popolare,  in quanto, alla data del decesso del padre,
non    erano    ancora   trascorsi   due   anni   dall'autorizzazione
all'ampliamento  del  nucleo  familiare  del de cuius, secondo quanto
stabilito dal citato art. 43 della legge regionale n. 44 del 1997.
    Avverso il provvedimento impugnato con il ricorso vengono dedotte
censure  di  incompetenza  e di violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e seguenti della legge regionale Marche 22 luglio 1997, degli
artt  2,  10, e 14 del d.P.R. 14 dicembre 1975, n. 226, nonche' vizio
di  eccesso  di  potere  per  abuso,  sviamento  e falso presupposto,
travisamento   dei   fatti,   illogicita',   ingiustizia   manifesta,
erroneita' ed incongruita' della motivazione.
    La   dedotta   censura  di  incompetenza  viene  fatta  dipendere
dall'asserita  mancata  comunicazione  della  preliminare  diffida al
rilascio  dell'alloggio  ERP  di  cui  si  controverte,  da parte del
presidente   dell'Ente  edilizio  intimato,  in  qualita'  di  legale
rappresentante  dello  stesso, dal momento che tale atto di avvio del
procedimento   e'   stato  sottoscritto  dal  Dirigente  dell'Ufficio
gestione alloggi il quale, a detta del difensore di parte ricorrente,
risultava  sfornito  del  potere  di  manifestazione  della  volonta'
dell'Amministrazione.
    Anche il successivo provvedimento di rilascio di alloggio oggetto
di  sindacato  giurisdizionale,  risulta  viziato  sotto  il  profilo
dell'incompetenza  poiche' lo stesso, in quanto atto di straordinaria
amministrazione,  non  poteva  esser  adottato  senza  una preventiva
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  dell'Ente al quale per
legge  (art. 14  del d.P.R. n. 226 del 1975) sono riservati tutti gli
atti di gestione ordinaria e straordinaria.
    In ogni caso, il provvedimento impugnato risulta il frutto di una
errata  applicazione  dell  art. 43  e  delle altre norme della legge
regionale  Marche  n. 44  del  1997  le  quali,  in  caso  di decesso
dell'assegnatario   di   un   alloggio   ERP,   prevede  il  subentro
nell'assegnazione dei componenti del suo nucleo familiare, per cui la
richiesta   di   restituzione   dell'alloggio  popolare  pretesa  nei
confronti   della  ricorrente  risulta  illegittima,  atteso  il  suo
conclamato  stato  di  convivenza  abituale  con  il proprio genitore
esistente alla data della morte di quest'ultimo.
    Secondo  il  difensore di parte ricorrente, la pretesa dello IACP
intimato  di condizionare il diritto di subentro alla esistenza di un
periodo   di  convivenza  di  almeno  due  anni  con  l'assegnatario,
opererebbe  soltanto  allorquando  si  e' in presenza di una rinuncia
volontaria  all'assegnazione  da  parte  del titolare con conseguente
abbandono dell'alloggio e non in caso di decesso dello stesso.
    Per resistere alla iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in
data 22 marzo 2005, si costituito in giudizio l'Istituto Autonomo per
le  Case  Popolari  della  Provincia  di  Ancona, il cui difensore ha
confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso.
    In  particolare,  e'  stata  ritenuta  infondata  la  censura  di
incompetenza,  in  quanto  la  preliminare  diffida alla restituzione
dell'alloggio   costituisce   un  atto  procedimentale  riservato  ai
funzionari e dirigenti dell'Ente gestore.
    Per  quanto  riguarda poi l'ulteriore rilievo di violazione delle
segnalate  norme  della  legge regionale n. 43 del 1997, il difensore
dell'Amministrazione  ha  negato fondamento agli assunti invalidatori
di   parte  ricorrente,  a  fronte  della  chiara  ed  inequivocabile
previsione del quinto comma dell'art. 43 della citata legge regionale
n. 43  del 1997 che preclude tassativamente, in caso di decesso degli
assegnatari  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica, il
subentro ai familiari autorizzati a convivere con i titolari a titolo
di  successivo  ampliamento  del  loro  nucleo  familire,  in caso di
mancato  decorso  di  almeno  due  anni  dalla data di formalizazione
dell'autorizzazione  all'ampliamento  suddetto, alla data del decesso
del titolare dell'alloggio ERP.
    Con  ordinanza  n. 212 del 22 marzo 2005, il Tribunale ha accolto
la  domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento
impugnato,  fissando  nel contempo la pubblica udienza di discussione
della  causa,  nella  imminenza  della  quale  il  difensore da parte
ricorrente  ha  depositato  in  data 29 aprile 2006, apposita memoria
conclusionale  con la quale ha ribadito le proprie tesi invalidatorie
la  cui  fondatezza  risulterebbe confermata anche dalle sopravvenute
disposizioni  normative introdotte con la nuova legge regionale n. 36
del 16 dicembre 2005.

                            D i r i t t o

    1)  Priva di fondamento va valutata la censura di incompetenza in
quanto  la  preliminare diffida al rilascio dell'alloggio popolare in
caso  di  ritenuta  occupazione  abusiva dello stesso, secondo quanto
previsto  dall'art. 53  della l.r. Marche n. 44 del 1997, costituisce
atto di avvio del relativo procedimento e, come tale, la sua adozione
e   sottoscrizione   riservata   alla   competenza   del  funzionario
qualificato  come  responsabile dello stesso procedimento ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 6, lett. e) della legge n. 241 del 1990.
    Con  tale  comunicazione, infatti, nella vicenda di cui causa, il
responsabile  del  procedimento  ha  inteso  portare a conoscenza del
destinatario  interessato  l'intervenuto  avvio di un procedimento ad
iniziativa d'ufficio che poteva prefigurare il rilascio dell'alloggio
popolare  dal medesimo asserito occupato senza titolo, con l'invito a
fornire  scritti  difensivi  e  documenti  in  grado di contrastare e
smentire  i fatti contestati dall'Ente edilizio con l'avviso di avvio
del procedimento.
    Per cui, con riferimento all'accennata natura meramente notiziale
e  non provvedimentale del suddetto atto di diffida, non vi e' dubbio
che   lo   stesso   poteva  legittimamente  essere  sottoscritto  dal
funzionano  che,  secondo  i regolamenti di organizzazione dell'Ente,
era  preposto a gestire tale tipo di procedimento, dal momento che lo
stesso,   in   caso   di  disconoscimento  delle  ragioni  difensive,
rappresentate  dal  suo destinatario, era destinato a concludersi con
l'adozione   di  un  atto  definitivo  da  parte  del  rappresentante
dell'Ente   gestore,   come  di  fatto  avvenuto  con  il  successivo
provvedimento   di   rilascio   dell'alloggio  popolare,  oggetto  da
impugnazione.
    Ad  identiche  conclusioni  di infondatezza conduce anche l'esame
dell'ulteriore  profilo  della  dedotta censura di incompetenza fatta
dipendere  dall'asserito  mancato  coinvolgimento  del  Consiglio  di
amministrazione dello I.A.C.P. nell'adozione dell'atto impugnato.
    A   tale   proposito,  va  evidenziato  che  la  segnalata  norma
statutaria dell'Ente edilizio resistente, che riserva al Consiglio di
amministrazione tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria,
secondo il Collegio, intende fare riferimento all'adozione degli atti
discrezionali  con  rilevanza  interna ed esterna, i quali comportano
una  valutazione  di  opportunita' amministrativa in ordine alla loro
adozione,  il  cui esito non e' scontato, come invece accade nel caso
degli  atti  vincolati  quale risulta il provvedimento presidenziale,
oggetto di sindacato giurisdizionale in questa sede.
    Pertanto, a fronte della ritenuta apparente doverosita' dell'atto
in  questione,  risoltosi nella puntuale applicazione di una norma di
legge  in  presenza  di  fatti  e circostanze che non si prestavano a
diversa  interpretazione,  ritiene  il  Collegio  che la sua adozione
rientrava nella piena competenza del legale rappresentante dell'Ente,
preposto alla gestione dell'alloggio popolare, di cui si controverte.
    2)  Prive  di  pregio  debbono  essere considerate anche le altre
censure  di violazione di legge e di eccesso di potere, preordinate a
denunciare  un'errata  applicazione  ed  interpretazione dell'art. 43
della  l.r.  Marche  n. 44  del  1997,  poiche'  il  chiaro contenuto
dispositivo  della  stessa  non poteva prestarsi a letture diverse da
quella fornita dall'Ente resistente con il provvedimento impugnato.
    Infatti,   tale  norma,  pur  riconoscendo  a  coloro  che,  dopo
l'assegnazione   di   un  alloggio  ERP,  sono  stati  autorizzati  a
soggiornare   stabilmente   nello   stesso  a  titolo  di  permanente
ampliamento  del  nucleo  familiare  del  titolare  del  contratto di
locazione, il diritto a subentrare nell'assegnazione in caso di morte
dell'assegnatario,  subordina tuttavia tale diritto, con disposizione
estremamente  chiara,  alla condizione dell'intervenuto decorso, alla
data  del  decesso,  di almeno due anni dalla data da formalizzazione
dell'autorizzazione all'ampliamento familiare suddetto.
    Per  cui,  a  fronte  di  tale  inequivoca disposizione normativa
sicuramente   destinata   ad  evitare  improprie  strumentalizzazioni
nell'utilizzo  dell'alloggio ERP, il comportamento tenuto nel caso di
specie  dall'Ente  edilizio  gestore con l'adozione del provvedimento
impugnato,  risulta  corretto e, quindi, legittimo dal momento che la
ricorrente,   alla   data   della   morte   del   genitore,  titolare
dell'alloggio  popolare, non poteva far valere un periodo da regolare
coabitazione autorizzata di almeno due anni.
    3)  Sulla base di quanto precisato, il ricorso deve dunque essere
respinto,  attesa  la  riferita previsione dell'art. 43, quinto comma
della  legge  regionale  Marche  n. 44  del  1997 che, come si visto,
preclude   alla   ricorrente   di   divenire   formale   intestataria
dell'allogio  popolare  assegnato  al  proprio genitore a seguito del
decesso di quest'ultimo.
    Tuttavia,  il  Collegio  tenuto  conto di tale esito del giudizio
dubita  della  costituzionalita' della suddetta norma regionale nella
parte  in  cui  subordina a limiti temporali inderogabili di presenza
negli  alloggi  ERP, il diritto di subentro nella loro titolarita' in
qualita'  da regolari assegnatari, ai componenti del nucleo familiare
autorizzati  a  tutti  gli  effetti  ad  abitare  negli  stessi  dopo
l'assegnazione,   in   caso   di  decesso  del  parente  intestatario
dell'alloggio.
    3/A)  Tale  questione  di incostituzionalita' sollevata d'ufficio
dal  Collegio  e'  sicuramente  rilevante  nel  contesto del presente
giudizio, poiche', nella ipotizzata condivisione da parte del giudice
delle   leggi  dei  dubbi  sollevati  dal  Collegio  in  ordine  alla
compatibilita'  con i principi ed i valori costituzionali della norma
di  legge  soprasegnalata,  e'  indubbio  che  la  attuale ricorrente
potrebbe  vedere accolta la propria iniziativa giudiziaria e, quindi,
conseguire  un  sicuro  vantaggio,  in  quanto potrebbe conseguire il
riconoscimento  del  suo  diritto  alla  intestazione e conservazione
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si controverte
che  con  il  provvedimento  impugnato  in  questa  sede gli e' stato
negato,  con  il  conseguente  diverso  esito favorevole del presente
giudizio per la parte attrice.
    3/B)   Quanto   alla  non  manifesta  infondatezza  (giacche'  il
tribunale  puo'  evitare  di  rimettere  alla Corte costituzionale la
questione  di  incostituzionalita' eccepita o rilevata d'ufficio solo
ove la ritenga manifestamente infondata) si osserva quanto segue.
    La legge regionale Marche 22 luglio 1997, n. 44, recante norme in
materia   di  assegnazione  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia
residenziale  pubblica (ERP), ha dettato una specifica disciplina per
quanto  riguarda il subentro nella posizione del soggetto aspirante a
conseguire  l'assegnazione  di  un alloggio ERP o gia' assegnatario a
tutti  gli effetti dello stesso, in caso di morte o rinuncia da parte
dell'interessato,  alla  sua  posizione  di  assegnatario o aspirante
tale.
    Dal  combinato disposto degli artt. 7 e 43 della legge citata, si
evince  infatti  che, per quanto riguarda la posizione dell'aspirante
concorrente    all'assegnazione   di   un   alloggio   ERP,   possono
prioritariamente subentrare nella posizione giuridica di colui che ha
presentato  la  relativa  domanda  i  componenti del nucleo familiare
conviventi  con  l'interessato,  legati  da  rapporto  di coniugo, di
parentela o di affinita' con il medesimo.
    In  via  subordinata, secondo le previsioni delle norme suddette,
possono   poi  subentrare  nella  segnalata  posizione  di  vantaggio
derivante  dall'avvenuta  presentazione della domanda di assegnazione
di un alloggio ERP, anche persone non legate da rapporti di parentela
ed  affinita'  con  il  soggetto  aspirante  assegnatario, ma facenti
comunque parte a tutti gli effetti del suo nucleo familiare da almeno
due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso indetto per
la   formazione   della  relativa  graduatoria  degli  aventi  titolo
all'assegnazione  ed  a  condizione  che  la presenza di estranei nel
nucleo  familiare  del  richiedente  sia  giustificata  da  motivi di
reciproca  assistenza  morale  e materiale opportunamente documentata
nei modi di legge.
    Per cui, ai fini del subentro nella domanda di assegnazione di un
alloggio  popolare, la posizione dei familiari parenti dell'aspirante
assegnatario  e  degli estranei facenti comunque parte del suo nucleo
familiare  risulta differenziata, dal momento che, in caso di decesso
o  di  rinuncia  alla  domanda  dell'originario presentatore, i primi
possono  subentrare  senza  condizioni nella domanda del loro parente
nell'ordine  di priorita' individuato dalla legge regionale (art. 43,
primo  comma),  mentre  i  secondi,  oltre  a potere subentrare nella
domanda soltanto in caso da mancanza di soggetti legati da vincoli di
parentela  con l'aspirante assegnatario, debbono comunque provare una
stabile  convivenza  anagraficamente  certificata  con il medesimo da
almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.
    Al  contrario,  nel  caso  di  subentro,  non  nella  domanda  di
assegnazione di alloggio ERP, ma nella posizione di assegnatario gia'
conseguita  con  la  successiva  stipula  del  relativo  contratto di
locazione  dell'abitazione,  il  Legislatore  regionale,  in  caso di
decesso  del titolare dell'assegnazione, ha parimenti riconosciuto il
diritto  al  subentro  a  tutti  i  componenti  del  nucleo familiare
dell'originario  assegnatario  individuati  nell'atto di assegnazione
dell'immobile, nell'ordine stabilito dalla legge che privilegia prima
i  parenti  del  titolare  deceduto  e poi i conviventi non legati da
vincoli di parentela con il medesimo.
    La  situazione  risulta diversa invece per i soggetti non facenti
parte  dell'originario nucleo familiare, dell'assegnatario al momento
di  consegna  dell'alloggio,  i quali, parenti o estranei, sono stati
autorizzati nel corso del rapporto locativo a risiedere nell'alloggio
popolare  dall'Ente  gestore  e  a  titolo di stabile ampliamento del
nucleo  familiare  del  titolare  dell'abitazione  ai sensi di quanto
previsto  dall'art. 43,  quarto  comma,  della legge regionale Marche
n. 44 del 1997.
    A  costoro, infatti, la norma suddetta (art. 43, quinto comma) ha
riconosciuto,  in  caso  di  decesso dell'assegnatario, di subentrare
nell'assegnazione   dell'alloggio,   sempre   nell'ordine   suddetto,
soltanto  a  condizione  che, alla data della morte del titolare, sia
comunque   trascorso  almeno  un  periodo  di  due  anni  dalla  data
dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento stabile
del  nucleo familiare del medesimo, senza differenziare in alcun modo
la  situazione  dei  familiari di quest'ultimo da quella dei soggetti
non  legati  da  vincoli di parentela con il medesimo, come invece e'
avvenuto,  nel  caso  di subentro nella domanda di assegnazione degli
alloggi popolari (art. 7 e art. 43, primo comma).
    3/C)  Nei limiti in cui la norma suddetta (art. 43, quinto comma)
pone  sullo  stesso  piano, ai fini del subentro nell'assegnazione di
alloggi  ERP,  i  soggetti inseriti nel nucleo familiare del titolare
dopo   la   costituzione  del  rapporto  locativo  su  autorizzazione
dell'ente  gestore, senza alcuna differenziazione della posizione dei
parenti  da  quella  dei  soggetti  estranei non legati da vincoli di
parentela    con    l'assegnatario,    il   Collegio   dubita   della
costituzionalita' di tale previsione normativa.
    In  particolare  tali  dubbi  si  prospettano  in  relazione agli
artt. 3 e 29 della Costituzione.
    Secondo  il Collegio la norma in questione si pone in primo luogo
in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale, poiche' viene a
determinare  una  ingiustificata  discriminazione  nei  confronti dei
componenti  del  nucleo familiare degli aspiranti assegnatari e degli
assegnatari  di  alloggi  ERP  legati  a  quest'ultimo da rapporti di
parentela  e  affinita'  nelle  due diverse ipotesi di subentro nella
domanda di assegnazione, prima del conseguimento della disponibilita'
dell'alloggio  popolare,  e  di  subentro  nel rapporto locativo, una
volta   intervenuta   l'assegnazione   e   perfezionata  la  consegna
dell'immobile,  nel caso di decesso, a seconda dei casi, del titolare
della domanda o del beneficiario del provvedimento di assegnazione di
abitazione popolare.
    Come   si  e'  avuto  modo  di  precisare,  infatti,  mentre  per
subentrare  nella  domanda  di  assegnazione  la  legge  non  pone ai
familiari  alcuna  condizione da protratta convivenza con l'aspirante
assegnatario,   nell'ipotesi   di   subentro  nell'assegnazione  gia'
perfezionata  e  nel  relativo  rapporto  locativo  in  essere con il
titolare  dell'alloggio  successivamente  deceduto, l'art. 43, quinto
comma  della  legge  regionale Marche n. 44 del 1997, per i familiari
autorizzati  a  risiedere  stabilmente  nell'alloggio  popolare, dopo
l'assegnazione  e, quindi, nel corso del rapporto locativo, subordina
il  diritto  al  subentro  all'avvenuta  decorrenza,  alla  data  del
verificarsi del decesso del titolare dell'alloggio ERP, di un periodo
di  almeno  due  anni  di stabile convivenza nell'allogio, decorrente
dalla  data di rilascio della relativa autorizzazione all'ampliamento
stabile  del relativo nucleo familiare ex art. 43, quarto comma della
stessa legge.
    Ad  avviso del Collegio, tale differente trattamento e' riservato
ai  parenti dell'assegnatario di alloggio ERP per subentrare, in caso
di  morte  di  quest'ultimo nel rapporto locativo in essere con il de
cuius,  rispetto  a  quello  previsto  nell'identica eventualita' del
decesso  dello  stesso,  per  subentrare alla domanda di assegnazione
presentata  prima  della  morte  dall'aspirante  assegnatario, appare
ingiustificatamente   discriminatorio   e   lesivo   del  diritto  di
uguaglianza   di   fronte  alla  legge  affermato  dall'art. 3  della
Costituzione.
    Cio'  in quanto, in tal modo, secondo il Collegio, il Legislatore
regionale  ha  riservato  un trattamento diverso a soggetti giuridici
che  si  trovano  in  una  uguale condizione di parentela rispetto ad
altro  soggetto  giuridico (l'aspirante assegnatario e l'assegnatario
di  alloggio di edilizia residenziale pubblica) nelle cui ragioni gli
stessi   vengono   autorizzati   a   subentrare  dalla  stessa  norma
incriminata.
    Infatti,  secondo  il  consolidato orientamento del giudice delle
leggi   in   materia   di  interpretazione  dell'art. 3  della  Carta
costituzionale,  il  principio di uguaglianza formale sancito da tale
norma  impone  al  Legislatore di assicurare ad ognuno uguaglianza di
trattamento quando uguali siano le situazioni soggettive ed oggettive
alle quali le norme si riferiscono per la loro applicazione.
    Cio'  comporta  che,  ove  le  situazioni siano omogenee, il loro
trattamento  deve  essere  uniforme,  nel  caso in cui non sussistano
ragioni per differenziarle.
    Ne',  per  quanto  riguarda  la  vicenda  all'esame,  puo' essere
addotto  a  giustificazione di tale accennato diverso trattamento, la
circostanza  che  il  periodo  biennale di protratta convivenza viene
richiesto  solo per i familiari autorizzati a risiedere nell'alloggio
popolare dopo la sua assegnazione a titolo di ampliamento stabile del
nucleo  familiare  del suo titolare e non per coloro che hanno sempre
fatto   parte   della   famiglia   sin   dalla  data  dell'originaria
assegnazione dell'abitazione.
    A    tale   proposito,   ritiene   infatti   il   Collegio   che,
indipendentemente   dalla  data  di  ingresso  nel  nucleo  familiare
dell'assegnatario  di  alloggio  ERP,  la posizione di un parente non
puo'  comunque  essere  assimilata a quella di soggetti non legati da
vincolo  di  coniugio  e  di  parentela  con  il  medesimo,  ai fini,
dell'eventuale  subentro  nella  intestazione  dello stesso alloggio,
soprattutto  nel  caso  di sopravvenuto decesso del suo titolare, dal
momento  che tutte le norme della legge regionale n. 44 del 1997 sono
ispirate  a  valorizzare  la famiglia come potenziale fruitrice degli
alloggi   di  edilizia  residenziale  pubblica,  sia  nella  fase  da
individuazione   dei   beneficiari   degli  stessi  con  il  previsto
riconoscimento di un maggior punteggio ai nuclei familiari numerosi e
composti  da  soggetti portatori di disabilita', sia nella successiva
fase  di gestione del rapporto locativo con il favore riconosciuto ai
familiari  dell'assegnatario al subentro nella posizione del titolare
anche   in   vista   dell'eventuale   trasferimento   in   proprieta'
dell'alloggio per lungo tempo occupato a titolo di locazione.
    Tale convincimento del Collegio trova ulteriore conferma in punto
di  fatto  nella  circostanza  che, nella vicenda di cui e' causa, il
familiare  ricorrente  a  cui  l'ente gestore ha negato il diritto al
subentro per mancato decorso del termine biennale dall'autorizzazione
al  suo ingresso nell'alloggio, risultava la figlia dell'assegnatario
deceduto la quale faceva parte del nucleo familiare del medesimo alla
data della originaria assegnazione dell'abitazione popolare che aveva
lasciato solo a seguito di matrimonio.
    Per  cui,  con  riferimento  a  quanto  precisato,  la  norma  in
questione    sospettata   di   incostituzionalita'   nel   parificare
ingiustificatamente  i parenti dell'assegnatario deceduto ai soggetti
comunque  facenti  parte del suo nucleo familiare ma a lui non legati
da  rapporto  di  parentela, ad avviso del Collegio, si pone anche in
contrasto  con  l'art. 29  della  Costituzione,  poiche'  in tal modo
disconosce  la  posizione  di  favore  che  tale norma costituzionale
intende  assicurare  alla  famiglia  ed  ai  suoi  componenti,  quale
comunita'  naturale  basata  su  vincoli  affettivi e di solidarieta'
economica e sociale dei suoi membri.
    Tale  convincimento  del Collegio e' avvalorato dal fatto che, in
caso  di  contemporanea presenza nel nucleo familiare di assegnatario
di alloggio popolare di parenti e di estranei autorizzati nel tempo a
convivere  con  il  medesimo, l'accennata norma della legge regionale
Marche  (art. 43,  quinto  comma,  l.r.  n. 44  del  1997)  per  come
formulata,   consente   di   privilegiare   ai   fini   del  subentro
all'assenazione,  in  caso  di  decesso  del  titolare, o di estranei
conviventi  da piu' di due anni con quest'ultimo, a danno dei parenti
presenti nell'alloggio da meno tempo.
    Pertanto,  l'avere  subordinato  il riconoscimento del diritto al
subentro   nell'assegnazione   di   un   allogio  ERP  dei  familiari
autorizzati  a  vivere  nello stesso alla decorrenza di un periodo di
convivenza   minima   con   l'assegnatario,   in  caso  di  morte  di
quest'ultimo,  comporta  secondo il Collegio il disconoscimento delle
prerogative  assicurate  dall'art. 29 della Carta costituzionale alla
comunita'  familiare,  poiche'  in  tal  modo  si vengono a creare le
condizioni     per     privare    ingiustificatamente    gli    eredi
dell'assegnatario  deceduto  di conservare l'utilizzo dell'abitazione
popolare in regime di locazione, dal momento che il riconoscimento di
tale prerogativa viene fatta dipendere da un evento futuro ed incerto
nel  quando  quale  risulta la morte del loro dante causa, per giunta
indipendente   dalla   volonta'  dei  familiari  conviventi,  con  la
conseguenza  che  se tale vento luttuoso intervenga prima di due anni
dell'inizio della convivenza con il de cuius, in grado di determinare
la definitiva perdita dell'alloggio per gli stesi parenti i quali per
tale  circostanza  fortuita vengono a risultare degli occupanti senza
titolo  dell'abitazione  tenuti  come  tali al suo rilascio con grave
pregiudizio   delle   esigenze  abitative  della  loro  famiglia  che
l'art. 29 intende tutelare.
    4)  Le  accennate  questioni  di  incostituzionalita'  oltre  che
rilevanti,  non sono dunque manifestamente infondate e debbono dunque
essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Ai   sensi   di   quanto   previsto   dall'art. 23   della  legge
costituzionale  11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara  rilevanti  e  non
manifestamente   infondate   le   questioni   di  incostituzionalita'
dell'art. 43,  quinto  comma  della  legge regionale Marche 22 luglio
1997,  n. 44,  in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione, per
le ragioni esposte in motivazione.
    Dispone  pertanto  l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
    Dispone la sospensione del giudizio di cui al ricorso in epigrafe
in attesa delle decisioni della Corte costituzionale.
    Manda alla segreteria di notificare nei modi di legge la presente
ordinanza  alle  parti,  al  presidente  della giunta regionale delle
Marche  ed  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica.
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
        Cosi'  deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del giorno
10 maggio 2006.
                       Il Presidente: Sammarco
L'estensore: Manzi
07C0712