N. 423 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2006

Ordinanza  emessa il 25 luglio 2006 dal giudice di pace di Napoli nel
procedimento  civile  promosso  da  D'Andrea Rosario contro Comune di
Napoli

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)  -  Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e
  di  ragionevolezza  sotto  il  duplice  profilo della disparita' di
  trattamento  e  della  sproporzione  della  sanzione  rispetto alla
  violazione   commessa   -   Asserita   lesione   del  principio  di
  personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni
  amministrative.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 213,
  comma 2-sexies,   introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1,  lett. c),
  n. 2,  del  decreto-legge  30 giugno 2005,  n. 115, convertito, con
  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(GU n.23 del 13-6-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 64611  del  R.G.  affari  civili  vertenze  anno 2005 vertente tra
D'Andrea  Rosario,  rappresentato e difeso dall'avv. Pirone Vincenzo,
via  E.  Maiorana  n. 7,  Casoria,  ricorrente,  e  Comune di Napoli,
rappresentato  e  difeso  dal  Ten. Francesco Iazzetti, via A. Poerio
n. 21, Napoli, opposto.
    Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso depositato in cancelleria in data 10 ottobre 2005 il
ricorrente  proponeva  opposizione avverso la sanzione amministrativa
portata  nel  verbale  n. 9874397  del  14 settembre 2005, elevata in
quanto il figlio Giovanni, alla guida del motoveicolo Piaggio Liberty
o.m.  54249,  telaio  n. 60536,  circolava  senza  indossare il casco
protettivo,  e quindi per violazione dell'art. 171, comma 12 e 3, con
conseguente verbale di confisca del veicolo.
    Deduceva  l'opponente,  che quale proprietario della moto, ma non
conducente  al  momento  dell'infrazione,  non  poteva  essere  cosi'
fortemente penalizzato per fatti non compiuti dallo stesso; deduceva,
quindi,   l'incostituzionalita'   della  norma,  e  conseguentemenete
chiedeva il dissequestro del motociclo.
    L'amministrazione opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il
rigetto dell'opposizione.
    Il   giudice   di  pace,  con  ordinanza  del  16  dicembre  2005
ritualmente  notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 26
aprile  2006,  disponendo  contestualmente la sospensione provvisoria
del verbale opposto.
    La causa, per approfondimento della questione, veniva rinviata al
24 maggio 2006 e poi al 5 luglio 2006.
    In   tale   udienza,   il   giudice  riteneva  di  accogliere  le
argomentazioni avanzate da parte oppoflente.

                               Diritto

    La  legge  n. 168/2005  nel  convertire con modificazioni il d.l.
n. 115/2005,   ha   introdotto  nel  c.d.s.,  con  l'art. 213,  comma
2-sexies,   la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca
obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli nell'ipotesi di violazioni
degli  art. 169,  commi  2  e  7,  170  e  171,  (numero  di  persone
trasportabili,  trasporto  oggetti  sui ciclomotori, modalita' di uso
del casco e dei modi di condurre i veicoli).
      Questo  giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta
dalla  predetta  legge,  non  sia conforme alla Costituzione, per cui
intende  sollevare,  come in effetti solleva, sul punto, incidente di
costituzionalita' per i motivi appresso indicati.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    La   sanzione   amministrativa  disposta  con  l'art. 213,  comma
2-sexies  della  legge  n. 168/2005  e'  in  palese contrasto con gli
art. 3  e  27 della Costituzione, per aperta violazione del principio
di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione per la disparita'
di  trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori
e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e
per il principio della personalita'.
    L'art. 3 della Costituzione, infatti, statuisce al comma 1 «Tutti
i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di  opinioni  politiche,  e  di condizioni personali e sociali» e, di
conseguenza,  sancisce  al  comma  2 che «E' compito della Repubblica
rimuovere  gli  ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di  fatto  la  liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno  sviluppo  della  persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese».
    Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge n. 689/1981 ai commi
3  e  4  ha  introdotto  il  concetto  della  confisca  ammnistrativa
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria  a  seconda  delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della    disposizione   impugnata   risieda   piu'   nella   sanzione
amministrativa  disposta  che  in  quella principale della violazione
commessa  per  cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato
il  citato  art. 3  della  Costituzione  per  l'incongruita'  tra  la
sanzione   pecuniaria  principale  fissata  in  misura  modesta,  cui
corrisponde,  al  contrario,  una  sanzione  accessoria  notevolmente
penalizzante  per  la  liberta'  del cittadino, soprattutto se usa il
veicolo per motivi inderogabili al lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale  infatti, con le proprie ordinanze
nn. 58/1999,   297/1998,   con   la  sentenza  n. 313/1995  e  quella
n. 144/2001  ha  sempre  affermato  il  principio  per  il  quale uno
scrutinio   che   direttamente   investa   il   merito  delle  scelte
sanzionatorie  del  legislatore  e'  possibile  salvo  ove  l'opzione
normativa   contrasti   in   modo   manifesto  con  il  canone  della
ragionevolezza,   vale   a   dire  si  appalesi,  in  concreto,  come
espressione di un uso distorto della discrezionalita'.
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza l'adita Corte costituzionale con sentenza n. 110/1996,
dichiaro'  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2 del
c.d.s., che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un
veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione, come nella
fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27/2005
ha  dichiarato  incostituzionale  l'art. 126-bis,  comma 2 del c.d.s.
sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo.
    Il legislatore, invece nel promulgare la legge n. 168/2005 non ha
in   alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio  espresso  piu'  volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della   estrema  necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca  stabilendo  alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte costituzionale, sentenze nn. 349/1997 - 435/1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e'  in  alcun modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
un ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto, in presenza
di  violazioni  e  trasgressioni  relativi  agli  stessi articoli del
c.d.s.,  con  il  risultato  finale evidente che, nel caso di uso del
veicolo  per  commettere un reato, la privazione della disponibilita'
del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote.
    Infine,  la  norma di cui all'articolo 213, comma 2-sexies, e' in
palese  contrasto  con  l'articolo  27 della Carta costituzionale, la
quale sancisce che «la responsabilita' penale e' personale». E' noto,
infatti, che l'articolo 3 della legge di depenalizzazione n. 689/1981
statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione
amministrativa,  ciascuno  e'  responsabile  della  propria  azione o
omissione,  cosciente  e  volontaria,  sia  essa  colposa  o dolosa»,
ragione  per  cui, la sanzione della confisca del ciclomotore o della
moto,  per  la  mancanza  da  parte  dell'organo  accertatore di ogni
accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed
esclusivamente   il  proprietario  di  detto  veicolo,  con  evidente
violazione  del  principio  della  personalita',  oltre  quello  gia'
esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione.
    Per   tutte  le  suddette  argomentazioni,  il  giudice,  ritiene
assolutamente   rilevante   che  venga  esaminata  la  non  manifesta
infondatezza  della  ritenuta  incostituzionalita' dell'articolo 213,
comma  2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del
d.l.  n. 115/2005,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22
agosto 2005.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli 134 della Costituzione e l'articolo 23 della
legge n. 87/1953, cosi' provvede:
        ritenuta  la  rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva
la  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma
2-sexies,  del  d.lgs.  n. 285/1992  (c.d.s.), introdotto dalla legge
n. 168/2005  di  conversione, con modificazioni del d.l. n. 115/2005,
per aperto contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione della
Repubblica   italiana,   nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione
amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.d.s.;
        sospende il presente giudizio sino all'esito della questione;
    Dispone  il  dissequestro  della  moto  confiscata ordinando alla
ditta,  che  la  trattiene  in  custodia, di provvedere all'immediato
rilascio della stessa al legittimo proprietario.
    Manda  alla  cancelleria di provvedere all'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare la presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti costituite.
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Napoli, il 5 luglio 2006
                    Il giudice di pace: Petrillo
07C0737