N. 486 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2006

Ordinanza  emessa  il 14 dicembre 2006 dal tribunale di Montepulciano
nel procedimento penale a carico di Rubegni Marco ed altro

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
  pace  -  Casi di connessione - Mancata previsione della connessione
  di  procedimenti  nella  ipotesi in cui una persona sia imputata di
  piu'  reati  commessi  con piu' azioni od omissioni esecutive di un
  medesimo   disegno   criminoso   -  Disparita'  di  trattamento  di
  situazioni  omogenee - Contrasto con il principio di ragionevolezza
  -  Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon
  andamento  della  pubblica  amministrazione - Lesione del principio
  del giusto processo.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 7.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
  pace  -  Competenza  per  materia  determinata  dalla connessione -
  Ipotesi  di persona imputata di piu' reati commessi con piu' azioni
  od   omissioni   esecutive  di  un  medesimo  disegno  criminoso  -
  Esclusione  della  connessione  tra  procedimenti di competenza del
  giudice  di  pace  e  procedimenti di competenza di altro giudice -
  Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Contrasto con il
  principio  di  ragionevolezza  -  Lesione  del  diritto di difesa -
  Violazione   del   principio   di  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione - Lesione del principio del giusto processo.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla  eccezione  di  costituzionalita'  sollevata  dalla  difesa
dell'imputato Rubegni Marco;
    Letti  ed  esaminati  gli  atti di causa ed udito il parere delle
altre parti;

                            O s s e r v a

    L'art. 12  del codice di rito disciplina i casi nei quali ragioni
di connessione tra procedimenti possono determinare spostamenti della
competenza  per  materia  (art. 15  c.p.p.) o per territorio (art. 16
c.p.p.),  ovvero  la riunione di piu' procedimenti pendenti di fronte
allo  stesso  giudice  (art. 17  c.p.p.).  Essi  sono,  come e' noto,
distinti  in  tre gruppi: alla lettera a) dell'art. 12 e' previsto il
caso in cui il reato sia stato commesso da piu' persone in concorso o
cooperazione   tra   loro   ovvero   se  piu'  persone  con  condotte
indipendenti  hanno  determinato  l'evento; alla lettera b) i casi di
concorso  formale  di  reati  e di reato continuato; alla lettera c),
parzialmente, l'ipotesi della c.d. connessione teleologica.
    L'art. 17  c.p.p.  stabilisce  poi,  in  materia  di  riunione di
procedimenti,  che  oltre  che  nei  casi  previsti  dall'art. 12  la
riunione  di  processi  pendenti  nello  stesso  grado  e  davanti al
medesimo giudice puo' essere disposta quando non determini un ritardo
nella definizione degli stessi anche nei casi previsti dall'art. 371,
comma  2,  lettera  b),  il  quale  contempla  ulteriori  ipotesi  di
connessione  funzionale tra reati, oltre che quelle della connessione
probatoria  e  della commissione di reati da parte di piu' persone in
danno reciproco le une delle altre.
    La  disciplina appena richiamata si applica in via generale ma e'
derogata,   quanto   al  giudizio  di  fronte  al  giudice  di  pace,
dall'art. 7  del  d.lgs.  n. 274/2000,  che  limita  l'istituto della
connessione  ai  soli casi di persona imputata di piu' reati commessi
con  una sola azione od omissione e di reato commesso da piu' persone
in concorso o cooperazione fra loro. Trattasi di disposizione univoca
quanto al suo oggettivo disposto, non suscettibile di interpretazioni
diverse,  proprio  in  ragione della sua chiarezza, da quella imposta
dal  suo  tenore letterale, tanto che in una fattispecie di conflitto
negativo  di  competenza  tra  il  giudice  di  pace di Sondrio ed il
tribunale  di  quella  citta',  la  Corte  di  cassazione  ha trovato
l'occasione  di  ribadire  anche  recentemente che la connessione tra
procedimenti  di  competenza  del  giudice  di pace e quelli di altro
giudice  determina,  ai  sensi  dell'art. 6  d.lgs.  n. 274 del 2000,
l'attribuzione  della  competenza  per  materia  al giudice superiore
soltanto  in  caso  di  concorso formale di reati, dovendo escludersi
l'operativita'  degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12
c.p.p.,  in  quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle
norme  generali  del codice di procedura penale.» (Cassazione, sez. I
n. 21357/2005).  Piu' ampia tuttavia la facolta' da parte del giudice
di  pace  di  ricorrere all'istituto della riunione di processi tutti
pendenti  di  fronte a lui, che viene concessa dall'art. 9 del d.lgs.
n. 274/2000  quando  i  reati  sono commessi da piu' persone in danno
reciproco  le  une  delle  altre,  quando  piu'  persone con condotte
indipendenti  hanno  determinato  l'evento,  quando  una  persona  e'
imputata  di  piu'  reati  commessi  con  piu'  azioni  od  omissioni
esecutive  del  medesimo  disegno criminoso, ovvero, con una clausola
generale  che  lascia  ampio margine discrezionale, ogni volta in cui
cio' giovi alla celerita' ed alla completezza dell'accertamento».
    In   queste   ipotesi   dunque,  pur  non  operando  il  criterio
attributivo  della  competenza  determinato  dalla  connessione,  con
conseguente individuazione di un di un giudice funzionalmente (art. 6
d.lgs.  n. 274/2000)  o  territorialmente (art. 8 d.lgs. n. 274/2000)
competente diverso da quello che sarebbe stato individuato sulla base
della  applicazione  dei  criteri  della competenza per materia e per
territorio, viene data la possibilita' di riunione dei processi, onde
conseguire  l'ottenimento del risultato della trattazione unitaria di
piu'  procedimenti  che  astrattamente  dovrebbero mantenere ciascuno
propria  autonomia,  risultato  cui  del resto anche l'istituto della
connessione e' finalizzato.
    Opina   la  difesa  del  Rubegni  che  la  normativa  derogatoria
contenuta  nel  d.lgs. n. 274/2000 abbia natura incostituzionale, sia
nella  parte  in  cui  non stabilisce una connessione rilevante per i
casi  di  reato  continuato, alcuni dei quali siano di competenza del
giudice  di  pace  ed altri del tribunale, sia perche' non prevede la
possibilita'   di   riunione  di  fronte  al  giudice  superiore  dei
procedimenti  aventi  ad  oggetto  reati  commessi da piu' persone in
danno  reciproco  le une delle altre, qualora anche in questo caso la
competenza  sia in concreto ripartita tra giudice inferiore e giudice
superiore.  Nel  primo  caso  il  contrasto  sarebbe  evidente  con i
principi di uguaglianza e ragionevolezza, contenuti nell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo del vincolo legislativo al trattamento
uniforme  di  situazioni  omogenee,  con facolta' di differenziare la
normativa   solo   laddove   vi  siano  difformita'  che  il  diverso
trattamento  giustifichino:  nel  caso  di  specie la distinzione pur
esistente tra da un punto di vista naturalistico tra gli istituti del
concorso  formale e del reato continuato non sarebbe idonea a fondare
la specialita' della disciplina prevista per il primo dall'art. 7 del
d.lgs.  n. 274/2000  ed  anzi  si risolve in un danno sostanziale per
l'imputato,  il  quale  si  trova  a  dover sostenere due processi di
fronte  a  due  giudici  diversi, con conseguenti rischi di giudicati
contrastanti  e  pene  piu' severe, quando colui il quale ha commesso
una  serie  di  reati,  avvinti  dal  vincolo della continuazione, di
competenza  del  tribunale o, addirittura del tribunale e della corte
d'assise,   ha   diritto   ad   un  unico  giudizio,  come  stabilito
dall'art. 15 c.p.p.
    Ulteriori  profili  di  contrasto vengono ravvisati con l'art. 24
della  Costituzione nel senso che la duplicazione dei processi impone
un  aggravio ingiustificato nell'esercizio del diritto di difesa, con
maggiorazione  di costi sia per colui che e' costretto ad affrontarli
separatamente,  sia,  e  qui la violazione involgerebbe anche il buon
andamento della pubblica amministrazione e conseguentemente l'art. 97
della  costituzione,  per  la  pubblica amministrazione, con evidente
sperpero  delle  gia'  scarse  risorse collettive disponibili. Ultimo
motivo di incostituzionalita' ravvisa la difesa Rubegni nel contrasto
degli  artt. 6  e  7  del  d.lgs.  n. 274/2000  con  l'art. 111 della
Costituzione,  atteso  che  per  i  motivi  finora  rappresentati, la
moltiplicazione   di  procedimenti  che  potrebbero  essere  trattati
unitariamente   sicuramente   non   costituisce   contribuisce   alla
realizzazione  del  «giusto  processo»  secondo quanto previsto dalla
riformata norma costituzionale.
    Gli  stessi  motivi  di  incostituzionalita'  vizierebbero poi la
mancata  previsione  della  possibilita'  di riunione di processi per
reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre,
in quanto anche in questo caso si verrebbe quanto meno a duplicare il
giudizio   su  reati  la  cui  trattazione  unitaria,  al  contrario,
gioverebbe  alla  completezza  dell'accertamento. Proprio per questo,
tuttavia,   la   norma  da  assumere  come  incostituzionale  sarebbe
l'art. 17, lettera c), nella parte in cui non prevede la possibilita'
di  riunione  di  procedimenti  per reati commessi da piu' persone in
danno  reciproco  le  une  delle  altre  ma di' competenza di giudici
diversi.
    Ritiene   il   giudicante   che   la   questione   debba,  almeno
parzialmente, essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale,
apparendo  la  stessa  rilevante  e  non manifestamente infondata per
quanto  concerne  il  contrasto  fra  gli  artt. 6  e  7  del  d.lgs.
n. 274/2000  e  gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, assunti
quali  norme  parametro,  nella parte in cui non prevede l'art. 7 che
davanti  al  giudice  di pace si ha connessione di procedimenti anche
quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni
od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e non prevede
quindi  l'art. 6,  primo comma che tra procedimenti di competenza del
giudice  di  pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha
connessione  anche  quando  una  persona  e'  imputata  di piu' reati
commessi  con  piu'  azioni  od  omissioni  esecutive  di un medesimo
disegno criminoso.
    Le  ragioni della non manifesta infondatezza della questione sono
quelle,  assolutamente condivisibii, espresse nella memoria difensiva
in  atti  e sommariamente riportate in precedenza: si aggiunga che la
differenza  di trattamento fondata sull'essere i reati unificabii per
concorso formale piuttosto che dal vincolo della continuazione appare
non  giustificata  soprattutto alla luce delle conseguenze principali
che  si  riconnettono  alla  loro  sussistenza,  entrambe avendo come
conseguenza,  a  seguito  della  riforma del 1974, l'applicazione del
c.d.  cumulo  giuridico  delle  pene, come stabilito dall'art. 81 del
codice   penale.  L'unitarieta'  del  trattamento  appare  del  resto
confermata anche dalla recente legge n. 251/2005, che introducendo un
comma  ulteriore  all'art. 81 del codice penale ha previsto un eguale
aumento  minimo  di pena per i recidivi ex art. 99, quarto comma c.p.
sia   per   i   reati   in   concorso  formale  che  per  quelli  «in
continuazione».
    Non   pare  in  effetti  che  possa  costituire  motivo  ostativo
all'aggiunta   del   reato  continuato  quale  ulteriore  ipotesi  di
connessione  tra  reati  di competenza del giudice di pace e reati di
competenza  di  altro  giudice  la  circostanza  che  per  i primi il
legislatore ha stabilito nel titolo II del d.lgs. n. 274/2000 pene di
genere  diverso  da quelle contemplate nel codice penale; sia perche'
l'esclusione  pratica  della  continuazione  tra  le due tipologie di
reati  non  appare  andare  oltre  la  fase  cognitiva  ma rimane ben
possibile   nella  fase  esecutiva,  sia  perche'  in  ogni  caso  la
giurisprudenza  e' in grado di elaborare criteri di ragguaglio per la
determinazione  della  pena da applicare in continuazione per i reati
satellite  qualora  per i medesimi sia stabilita una pena edittale di
specie  o  genere  diverso  da quella del reato principale, come gia'
accaduto  in  passato con riferimento ad ipotesi di continuazione tra
delitti  e  contravvenzioni  o  tra  delitti  puniti  solo  con  pena
detentiva e delitti puniti con sola pena pecuniaria.
    Quanto  poi  alla  rilevanza  della  questione essa appare palese
avendo  il  pubblico ministero tratto a giudizio con un unico decreto
di citazione sia il Rubegni che il Terradura, con evidente violazione
degli  artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 274/2000, dato che al Terradura sono
contestati  due  reati,  uno, le lesioni con malattia superiore ai 20
giorni,  di  competenza del tribunale, l'altro, la minaccia semplice,
di  competenza  del  giudice di pace, la cui unificazione dal vincolo
della continuazione come pur rilevato dallo stesso organo dell'accusa
non   e'   sufficiente   a   determinare  una  connessione  di  reati
giuridicamente  apprezzabile  stante  il  dato normativo attuale, con
conseguente  necessita'  di  rilevazione  ex  officio  della  propria
incompetenza  e declaratoria di incompetenza secondo quanto stabilito
dall'art. 23,   primo   e   secondo   comma  c.p.p.  Pacifica  dunque
l'applicabilita'  al caso di specie delle norme delle quali si assume
non  manifestamente  infondata la questione di costituzionalita', che
non  puo'  essere  risolto  senza  la previa decisione in ordine alla
questione rappresentata, nel che' si sostanzia la sua rilevanza.
    Ritiene  invece  il  giudicante  che  la questione riguardante la
asserita    incostituzionalita'    dell'articolo    17   c.p.p.   sia
manifestamente  infondata:  nella eccezione prospettata vi e' infatti
un  evidente  salto logico costituito dalla omessa considerazione del
fatto  che per i reati commessi da piu' persone in danno reciproco le
une  delle  altre  il  d.lgs.  n. 274/2000  non  opera  alcuna deroga
rispetto  alla  disciplina  in  materia  di connessione stabilita dal
codice  di  procedura  penale,  il  quale,  a  differenza  del  reato
continuato,   non  reputa  affatto  sufficiente  il  requisito  della
reciprocita' degli illeciti per configurare una connessione rilevante
ai  fini  della  attribuzione della competenza, tant'e' che l'art. 12
non  contempla  tale  ipotesi.  Ecco  allora  che  l'art. 17 c.p.p. e
l'art. 9  del  d.lgs.  n. 274/2000 hanno la stessa portata atteso che
entrambi  all'elemento  della reciprocita' attribuiscono l'idoneita',
nel concorso degli altri elementi previsti, a determinare la riunione
di  procedimenti  pur  in assenza di connessione, cio' che ovviamente
presuppone che i procedimenti riunendi pendano oltre che nello stesso
stato  e  grado  di  fronte  allo stesso giudice. Non e' possibile in
altri  termini prevedere ipotesi di riunione di procedimenti pendenti
presso giudici diversi senza avere alla base una norma attributiva di
competenza  per  connessione  in grado di espropriare uno dei giudici
della competenza stabilita per legge: bisognerebbe allora assumere la
incostituzionalita' in via generale e preliminare dell'art. 12 c.p.p.
nella  parte  in  cui  non  ricomprende tra le ipotesi di connessione
quella  in  cui  vi  siano  reati  commessi  da piu' persone in danno
reciproco  le  une delle altre e poi sostenere, analogamente a quanto
fatto  per  l'ipotesi  del  reato  continuato, la incostituzionalita'
degli  artt. 6  e  7  del  d.lgs.  n. 274/2000,  ma  cio'  non appare
giuridicamente  corretto  stante  la evidente discrezionalita' che al
legislatore  compete  nello  stabilire i casi di connessione, i quali
non  possono  essere  fondati unicamente su una qualunque esigenza di
trattazione  unitaria,  per  i  quali  peraltro e sia pure nei limiti
precisati, ugualmente opera il meccanismo della riunione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 7  del  decreto  legislativo
28 agosto 2000, n. 274 per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111
della  Costituzione,  nella  parte  in cui non prevede che davanti al
giudice  di  pace  si ha connessione di procedimenti anche quando una
persona  e'  imputata  di  piu'  reati  commessi  con  piu' azioni od
omissioni  esecutive  di un medesimo disegno criminoso e dell'art. 6,
primo  comma  del  decreto  legislativo  28  agosto  2000, n. 274 per
contrasto  con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella
parte  in  cui  non  prevede  che  tra procedimenti di competenza del
giudice  di  pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha
connessione  anche  quando  una  persona  e'  imputata  di piu' reati
commessi  con  piu'  azioni  od  omissioni  esecutive  di un medesimo
disegno criminoso;
    Sospende  il  presente  giudizio  e dispone trasmettersi gli atti
alla Corte costituzionale;
    Manda   la  cancelleria  per  le  comunicazioni  di  rito  e  per
quant'altro di competenza.
        Montepulciano, addi' 14 dicembre 2006
                          Il giudice: Lesti
07C0861