N. 486 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 2006
Ordinanza emessa il 14 dicembre 2006 dal tribunale di Montepulciano nel procedimento penale a carico di Rubegni Marco ed altro Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione - Mancata previsione della connessione di procedimenti nella ipotesi in cui una persona sia imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio del giusto processo. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 7. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111. Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Competenza per materia determinata dalla connessione - Ipotesi di persona imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Esclusione della connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione del principio del giusto processo. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.(GU n.26 del 4-7-2007 )
IL TRIBUNALE Sulla eccezione di costituzionalita' sollevata dalla difesa dell'imputato Rubegni Marco; Letti ed esaminati gli atti di causa ed udito il parere delle altre parti; O s s e r v a L'art. 12 del codice di rito disciplina i casi nei quali ragioni di connessione tra procedimenti possono determinare spostamenti della competenza per materia (art. 15 c.p.p.) o per territorio (art. 16 c.p.p.), ovvero la riunione di piu' procedimenti pendenti di fronte allo stesso giudice (art. 17 c.p.p.). Essi sono, come e' noto, distinti in tre gruppi: alla lettera a) dell'art. 12 e' previsto il caso in cui il reato sia stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione tra loro ovvero se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; alla lettera b) i casi di concorso formale di reati e di reato continuato; alla lettera c), parzialmente, l'ipotesi della c.d. connessione teleologica. L'art. 17 c.p.p. stabilisce poi, in materia di riunione di procedimenti, che oltre che nei casi previsti dall'art. 12 la riunione di processi pendenti nello stesso grado e davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi anche nei casi previsti dall'art. 371, comma 2, lettera b), il quale contempla ulteriori ipotesi di connessione funzionale tra reati, oltre che quelle della connessione probatoria e della commissione di reati da parte di piu' persone in danno reciproco le une delle altre. La disciplina appena richiamata si applica in via generale ma e' derogata, quanto al giudizio di fronte al giudice di pace, dall'art. 7 del d.lgs. n. 274/2000, che limita l'istituto della connessione ai soli casi di persona imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione e di reato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro. Trattasi di disposizione univoca quanto al suo oggettivo disposto, non suscettibile di interpretazioni diverse, proprio in ragione della sua chiarezza, da quella imposta dal suo tenore letterale, tanto che in una fattispecie di conflitto negativo di competenza tra il giudice di pace di Sondrio ed il tribunale di quella citta', la Corte di cassazione ha trovato l'occasione di ribadire anche recentemente che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operativita' degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale.» (Cassazione, sez. I n. 21357/2005). Piu' ampia tuttavia la facolta' da parte del giudice di pace di ricorrere all'istituto della riunione di processi tutti pendenti di fronte a lui, che viene concessa dall'art. 9 del d.lgs. n. 274/2000 quando i reati sono commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, quando piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento, quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ovvero, con una clausola generale che lascia ampio margine discrezionale, ogni volta in cui cio' giovi alla celerita' ed alla completezza dell'accertamento». In queste ipotesi dunque, pur non operando il criterio attributivo della competenza determinato dalla connessione, con conseguente individuazione di un di un giudice funzionalmente (art. 6 d.lgs. n. 274/2000) o territorialmente (art. 8 d.lgs. n. 274/2000) competente diverso da quello che sarebbe stato individuato sulla base della applicazione dei criteri della competenza per materia e per territorio, viene data la possibilita' di riunione dei processi, onde conseguire l'ottenimento del risultato della trattazione unitaria di piu' procedimenti che astrattamente dovrebbero mantenere ciascuno propria autonomia, risultato cui del resto anche l'istituto della connessione e' finalizzato. Opina la difesa del Rubegni che la normativa derogatoria contenuta nel d.lgs. n. 274/2000 abbia natura incostituzionale, sia nella parte in cui non stabilisce una connessione rilevante per i casi di reato continuato, alcuni dei quali siano di competenza del giudice di pace ed altri del tribunale, sia perche' non prevede la possibilita' di riunione di fronte al giudice superiore dei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, qualora anche in questo caso la competenza sia in concreto ripartita tra giudice inferiore e giudice superiore. Nel primo caso il contrasto sarebbe evidente con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, contenuti nell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del vincolo legislativo al trattamento uniforme di situazioni omogenee, con facolta' di differenziare la normativa solo laddove vi siano difformita' che il diverso trattamento giustifichino: nel caso di specie la distinzione pur esistente tra da un punto di vista naturalistico tra gli istituti del concorso formale e del reato continuato non sarebbe idonea a fondare la specialita' della disciplina prevista per il primo dall'art. 7 del d.lgs. n. 274/2000 ed anzi si risolve in un danno sostanziale per l'imputato, il quale si trova a dover sostenere due processi di fronte a due giudici diversi, con conseguenti rischi di giudicati contrastanti e pene piu' severe, quando colui il quale ha commesso una serie di reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di competenza del tribunale o, addirittura del tribunale e della corte d'assise, ha diritto ad un unico giudizio, come stabilito dall'art. 15 c.p.p. Ulteriori profili di contrasto vengono ravvisati con l'art. 24 della Costituzione nel senso che la duplicazione dei processi impone un aggravio ingiustificato nell'esercizio del diritto di difesa, con maggiorazione di costi sia per colui che e' costretto ad affrontarli separatamente, sia, e qui la violazione involgerebbe anche il buon andamento della pubblica amministrazione e conseguentemente l'art. 97 della costituzione, per la pubblica amministrazione, con evidente sperpero delle gia' scarse risorse collettive disponibili. Ultimo motivo di incostituzionalita' ravvisa la difesa Rubegni nel contrasto degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 274/2000 con l'art. 111 della Costituzione, atteso che per i motivi finora rappresentati, la moltiplicazione di procedimenti che potrebbero essere trattati unitariamente sicuramente non costituisce contribuisce alla realizzazione del «giusto processo» secondo quanto previsto dalla riformata norma costituzionale. Gli stessi motivi di incostituzionalita' vizierebbero poi la mancata previsione della possibilita' di riunione di processi per reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, in quanto anche in questo caso si verrebbe quanto meno a duplicare il giudizio su reati la cui trattazione unitaria, al contrario, gioverebbe alla completezza dell'accertamento. Proprio per questo, tuttavia, la norma da assumere come incostituzionale sarebbe l'art. 17, lettera c), nella parte in cui non prevede la possibilita' di riunione di procedimenti per reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre ma di' competenza di giudici diversi. Ritiene il giudicante che la questione debba, almeno parzialmente, essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, apparendo la stessa rilevante e non manifestamente infondata per quanto concerne il contrasto fra gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 274/2000 e gli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, assunti quali norme parametro, nella parte in cui non prevede l'art. 7 che davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti anche quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e non prevede quindi l'art. 6, primo comma che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione anche quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Le ragioni della non manifesta infondatezza della questione sono quelle, assolutamente condivisibii, espresse nella memoria difensiva in atti e sommariamente riportate in precedenza: si aggiunga che la differenza di trattamento fondata sull'essere i reati unificabii per concorso formale piuttosto che dal vincolo della continuazione appare non giustificata soprattutto alla luce delle conseguenze principali che si riconnettono alla loro sussistenza, entrambe avendo come conseguenza, a seguito della riforma del 1974, l'applicazione del c.d. cumulo giuridico delle pene, come stabilito dall'art. 81 del codice penale. L'unitarieta' del trattamento appare del resto confermata anche dalla recente legge n. 251/2005, che introducendo un comma ulteriore all'art. 81 del codice penale ha previsto un eguale aumento minimo di pena per i recidivi ex art. 99, quarto comma c.p. sia per i reati in concorso formale che per quelli «in continuazione». Non pare in effetti che possa costituire motivo ostativo all'aggiunta del reato continuato quale ulteriore ipotesi di connessione tra reati di competenza del giudice di pace e reati di competenza di altro giudice la circostanza che per i primi il legislatore ha stabilito nel titolo II del d.lgs. n. 274/2000 pene di genere diverso da quelle contemplate nel codice penale; sia perche' l'esclusione pratica della continuazione tra le due tipologie di reati non appare andare oltre la fase cognitiva ma rimane ben possibile nella fase esecutiva, sia perche' in ogni caso la giurisprudenza e' in grado di elaborare criteri di ragguaglio per la determinazione della pena da applicare in continuazione per i reati satellite qualora per i medesimi sia stabilita una pena edittale di specie o genere diverso da quella del reato principale, come gia' accaduto in passato con riferimento ad ipotesi di continuazione tra delitti e contravvenzioni o tra delitti puniti solo con pena detentiva e delitti puniti con sola pena pecuniaria. Quanto poi alla rilevanza della questione essa appare palese avendo il pubblico ministero tratto a giudizio con un unico decreto di citazione sia il Rubegni che il Terradura, con evidente violazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 274/2000, dato che al Terradura sono contestati due reati, uno, le lesioni con malattia superiore ai 20 giorni, di competenza del tribunale, l'altro, la minaccia semplice, di competenza del giudice di pace, la cui unificazione dal vincolo della continuazione come pur rilevato dallo stesso organo dell'accusa non e' sufficiente a determinare una connessione di reati giuridicamente apprezzabile stante il dato normativo attuale, con conseguente necessita' di rilevazione ex officio della propria incompetenza e declaratoria di incompetenza secondo quanto stabilito dall'art. 23, primo e secondo comma c.p.p. Pacifica dunque l'applicabilita' al caso di specie delle norme delle quali si assume non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', che non puo' essere risolto senza la previa decisione in ordine alla questione rappresentata, nel che' si sostanzia la sua rilevanza. Ritiene invece il giudicante che la questione riguardante la asserita incostituzionalita' dell'articolo 17 c.p.p. sia manifestamente infondata: nella eccezione prospettata vi e' infatti un evidente salto logico costituito dalla omessa considerazione del fatto che per i reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre il d.lgs. n. 274/2000 non opera alcuna deroga rispetto alla disciplina in materia di connessione stabilita dal codice di procedura penale, il quale, a differenza del reato continuato, non reputa affatto sufficiente il requisito della reciprocita' degli illeciti per configurare una connessione rilevante ai fini della attribuzione della competenza, tant'e' che l'art. 12 non contempla tale ipotesi. Ecco allora che l'art. 17 c.p.p. e l'art. 9 del d.lgs. n. 274/2000 hanno la stessa portata atteso che entrambi all'elemento della reciprocita' attribuiscono l'idoneita', nel concorso degli altri elementi previsti, a determinare la riunione di procedimenti pur in assenza di connessione, cio' che ovviamente presuppone che i procedimenti riunendi pendano oltre che nello stesso stato e grado di fronte allo stesso giudice. Non e' possibile in altri termini prevedere ipotesi di riunione di procedimenti pendenti presso giudici diversi senza avere alla base una norma attributiva di competenza per connessione in grado di espropriare uno dei giudici della competenza stabilita per legge: bisognerebbe allora assumere la incostituzionalita' in via generale e preliminare dell'art. 12 c.p.p. nella parte in cui non ricomprende tra le ipotesi di connessione quella in cui vi siano reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre e poi sostenere, analogamente a quanto fatto per l'ipotesi del reato continuato, la incostituzionalita' degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 274/2000, ma cio' non appare giuridicamente corretto stante la evidente discrezionalita' che al legislatore compete nello stabilire i casi di connessione, i quali non possono essere fondati unicamente su una qualunque esigenza di trattazione unitaria, per i quali peraltro e sia pure nei limiti precisati, ugualmente opera il meccanismo della riunione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti anche quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e dell'art. 6, primo comma del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha connessione anche quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; Sospende il presente giudizio e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito e per quant'altro di competenza. Montepulciano, addi' 14 dicembre 2006 Il giudice: Lesti 07C0861