N. 495 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2007

Ordinanza  emessa  il  19  febbraio  2007  dalla  Corte di appello di
Brescia nel procedimento penale a carico di Llapushi Luan

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato
  -  Limiti all'appello - Facolta' del pubblico ministero di proporre
  appello  contro  le  sentenze  di  proscioglimento  -  Esclusione -
  Richiamo  alla  sentenza  n. 26/2007  della  Corte costituzionale -
  Contrasto con parametri costituzionali numericamente indicati.
- Codice   di   procedura   penale,   art. 443,  comma 1,  modificato
  dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Procedimento  penale  a carico di Llapushi Luan, generalizzato in
atti  sull'eccezione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 443,
primo   comma   c.p.p.   come   modificato  dall'art. 2  della  legge
20 febbraio  2006, n. 46, sollevata dal procuratore generale, sentita
la difesa dell'imputato che si e' rimessa alla decisione della Corte;
    Rilevato  che  la  Corte  costituzionale,  con sentenza n. 26 del
6 febbraio   2007,   ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 593   c.p.p.   nella  misura  in  cui  la  norma  impugnata
contraddica  «il canone della ragionevolezza con i relativi corollari
di adeguatezza e proporzionalita»;
    Ritenuto  che,  essendo la citata dichiarazione di illegittimita'
costituzionale   limitata   ai  procedimenti  trattati  con  il  rito
ordinario,  non  comporti  automaticamente  analoga dichiarazione per
quanto  attiene  ai  procedimenti  trattati con rito abbreviato e che
anche  in relazione al rito speciale ricorrano gli elementi che hanno
indotto  la  Corte costituzionale alla pronuncia di cui alla sentenza
n. 26/2007;
    Ritenuto pertanto che, essendo la questione rilevante ai fini del
giudizio e non manifestamente infondata;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante  ai fini della definizione del giudizio e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 443,  comma  primo c.p.p. come modificato dall'art. 2 della
legge  20 febbraio  2006,  n. 46 nella parte in cui priva il pubblico
ministero  della facolta' di appellare le sentenze di proscioglimento
pronunciate  in  sede  di  giudizio  abbreviato per contrasto con gli
artt. 3 e 111, della Costituzione;
    Sospende  il  processo  in  corso e dispone la trasmissione degli
atti  alla  Corte costituzionale, ordinando che la presente ordinanza
sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Brescia, addi' 19 febbraio 2007
                        Il Presidente: Sartea
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