N. 498 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 2006

Ordinanza  emessa  il  9  novembre  2006 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Parma sul ricorso proposto da Casa di Cura Citta' di
Parma S.p.a. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma

Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  -  Non  deducibilita'  ai  fini  delle  imposte  sui redditi (nella
  specie,  ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEG)
  - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanza di rimborso
  di   IRPEG  asseritamente  non  dovuta  -  Denunciata  lesione  del
  principio di capacita' contributiva.
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1538/05 depositato
il  17  novembre  2005,  avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEG
2004 contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma;
    Proposto  dal  ricorrente  Casa  di  cura  Citta di Parma S.p.a.,
piazza Maestri n.  5 - 43100 Parma;
    Difeso  da Zambello Giuseppe, Cesare Salvi, S. da Zarotto n. 86/A
- 43100 Parma.

                                Fatto

    Con  ricorso in data 15 novembre 2005, la Citta' di Parma S.p.a.,
come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato il silenzio rifiuto
formatosi  sull'istanza  di  rimborso  della  maggior  imposta  IRPEG
versata  per  l'anno  2004,  determinata  dalla mancata deducibilita'
dell'IRAP  di  competenza, chiedendone l'annullamento per i motivi di
cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.
    La  difesa  ricorrente  eccepisce,  con articolata argomentazione
difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEG
versate  e  di  cui  ha  chiesto  il  rimborso,  sono  la conseguenza
dell'impossibilita'   di   dedurre  fiscalmente  l'IRAP  dal  reddito
imponibile ai fini IRPEG.
    In  altri  termini, poiche' l'IRAP si applica sul valore aggiunto
determinato  dalla  differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie
di  costi indeducibili, la difesa ricorrente ritiene che si configuri
una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si puo' avere un versamento
d'imposta  IRPEG  su un reddito inesistente e poiche' l'IRAP non puo'
essere  detratta  dalla  base  imponibile  ai fini IRPEG quest'ultima
imposta  finisce  per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando
il pagamento di un imposta su di un'altra imposta.
    La  ricorrente  chiede  pertanto  che,  ritenuta  rilevante e non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'IRAP  in  relazione  all'art.  53  Cost., questo
Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.
    Con  memoria  difensiva  in  atti si e' ritualmente costituito in
giudizio   l'Ufficio   resistente   controdeducendo  la  legittimita'
dell'imposta  di  cui  trattasi  ed  rilevando  in  particolare, come
l'eccezione  di incostituzionalita' sollevata dalla difesa ricorrente
sia  stata  dichiarata  inammissibile  dalla Corte costituzionale con
sent.   n. 156/2001,   che   ha   riunito   tutte   le  questioni  di
incostituzionalita' dell'IRAP.
    Questo   Collegio  ritiene  che  la  questione  di  illegitimita'
costituzionale  sollevata  dalla  difesa ricorrente per contrasto del
secondo   comma   dell'art. 1   del   d.lgs.  n. 446/1997  istitutivo
dell'IRAP,  che  prevede  l'indeducibilita'  dell'imposta  dalla base
imponibile  ai  fini  IRPEG,  con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non
manifestamente infondata.
    Quanto  alla  rilevanza,  la stessa era stata esclusa dalla Corte
costituzionale  con sentenza  n. 156/2001,  in  quanto la materia del
contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto
l'istanza  di  rimborso di un acconto IRAP. La fattispecie per cui e'
l'odierno  processo,  viceversa,  verte  su di un'istanza di rimborso
dell'IRPEG  e  pertanto  non  si  puo'  negare  la rilevanza, ai fini
decisori,  della  questione  di legittimita' costituzionale sollevata
dal ricorrente.
    Quanto  alla  .sommaria delibazione di fondatezza della questione
di   legittimita'   costituzionale,   questo   Collegio  ritiene  che
l'eccezione non sia manifestamente infondata.
    Infatti,  l'indeducibilita'  dell'IRAP  dalla  base imponibile ai
fini  IRPEG  confligge,  con  tutta  evidenza,  con  il  principio di
capacita' contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEG
finisce  per  gravare,  non  gia'  su di un reddito netto e realmente
indicativo  della  capacita'  contributiva,  bensi'  su di un reddito
lordo  e fittiziamente attribuito al contribuerite, per effetto della
mancata  deduzione dell'IRAP gia' versata. Cio' che peraltro, venendo
a  determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF
viene  ad  essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con
il principio di ragionevolezza.
                              P. Q. M.
    Sospende il presente giudizio e contestualmente;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  segreteria  per la notifica della presente ordinanza
alle  parti  in  causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la
comunicazione ai presidenti della due camere.
    Cosi' deciso in Parma, il 3 ottobre 2006.
                       Il Presidente: Lo Moro
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