N. 239 SENTENZA 18 - 26 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giustizia  amministrativa  -  Controversie relative alla legittimita'
  delle  ordinanze  e  dei consequenziali provvedimenti commissariali
  adottati  in  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
  dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225  -
  Attribuzione  della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma -
  Ricorso   della   Provincia   Autonoma   di   Trento   -   Eccepita
  inammissibilita'   della  questione  per  evocazione  di  parametri
  statutari  non  concernenti  il  riparto di competenze - Reiezione,
  essendo  la  Provincia autonoma legittimata a dedurre la violazione
  di qualsiasi norma dello statuto.
- D.l.  30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla
  legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  art. 90;  d.P.R.
  6 aprile 1984, n. 426, art. 3, commi 1 e 4.
Giustizia  amministrativa  -  Controversie relative alla legittimita'
  delle  ordinanze  e  dei consequenziali provvedimenti commissariali
  adottati  in  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
  dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225  -
  Attribuzione  della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma -
  Ricorso  della Provincia Autonoma di Trento - Lamentata sottrazione
  di  ambiti  di  competenza  al  Tribunale  regionale  di  giustizia
  amministrativa  della  Regione  Trentino-Alto  Adige, in violazione
  delle  norme statutarie e di attuazione relative all'istituzione ed
  alle competenze del Tribunale regionale di giustizia amministrativa
  della   Regione   Trentino-Alto   Adige   e   dell'autonomia  delle
  istituzioni  regionali  e  provinciali  - Non incidenza delle norme
  censurate  sull'organizzazione del Tribunale regionale di giustizia
  amministrativa - Non fondatezza della questione.
- D.l.  30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla
  legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  art. 90;  d.P.R.
  6 aprile 1984, n. 426, art. 3, commi 1 e 4.
(GU n.26 del 4-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis,
del  decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione
Campania), comma aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21,  promosso  -  in  riferimento all'art. 90 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  e
all'art. 3,  commi 1  e 4, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
concernenti  istituzione  del  tribunale  amministrativo regionale di
Trento  e  della  sezione  autonoma  di  Bolzano)  -  dalla Provincia
autonoma   di  Trento,  con  ricorso  notificato  il  29 marzo  2006,
depositato  in  cancelleria il 3 aprile 2006 ed iscritto al n. 49 del
registro ricorsi 2006.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  22 maggio  2007  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e  l'avvocato  dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Provincia autonoma di Trento, con ricorso del 27 marzo
2006,  depositato  presso  la cancelleria della Corte il successivo 3
aprile,   ha   promosso   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3,  comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
(Misure  straordinarie  per  fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti  nella  regione  Campania),  comma  aggiunto  dalla  legge di
conversione 27 gennaio  2006,  n. 21,  assumendone  il  contrasto con
l'art. 90  del  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige),  e  con  l'art. 3, commi 1 e 4, del d.P.R.
6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la  regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale
amministrativo  regionale  di  Trento  e  della  sezione  autonoma di
Bolzano).
    La  ricorrente  premette  che  la disposizione impugnata reca una
modifica  nei  rapporti  di  competenza territoriale tra il Tribunale
amministrativo   regionale   del   Lazio   e   gli   altri  Tribunali
amministrativi regionali, concentrando esclusivamente presso il primo
le  controversie  aventi  ad oggetto «la legittimita' delle ordinanze
adottate  e  dei  consequenziali provvedimenti commissariali» emanati
«in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5,
comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225»  (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile).
    Cio'  premesso,  sarebbe  evidente  il  contrasto con le norme di
attuazione    dello   statuto   regionale,   le   quali,   «definendo
l'ordinamento  del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento»,  ne  individuano  la  competenza  con riferimento ai criteri
basati  sulla  sede  dell'organo, ovvero sull'efficacia provinciale o
intraprovinciale  di  atti  emanati  anche  da organi non aventi sede
nella Provincia o nella Regione.
    Ne',  d'altra  parte,  il  dubbio  di  costituzionalita' potrebbe
essere  fugato  intendendo la disposizione impugnata come riferita al
solo  territorio  della  Regione Campania; e', difatti, il suo stesso
tenore  letterale  -  e  segnatamente  la circostanza che essa faccia
riferimento  a  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  n. 225  del 1992, senza operare
distinzioni   -   ad   escludere   la   possibilita'  di  una  simile
interpretazione.   Conclusione   che   e'   vieppiu'  confermata  dal
successivo comma 2-quater del medesimo art. 3, il quale, nel regolare
il  fenomeno  della  translatio  iudicii  stabilisce testualmente che
«l'efficacia   delle   misure  cautelari  adottate  da  un  tribunale
amministrativo  diverso  da quello di cui al comma 2-bis permane fino
alla  loro  modifica  o  revoca da parte del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio», in tal modo «lasciando chiaramente intendere di
riferirsi   alla   precedente   competenza   di   tutti  i  tribunali
amministrativi  italiani»,  e  non solo a quello della Campania, come
sarebbe  invece  accaduto se la norma avesse contenuto un riferimento
nominativo al medesimo.
    Poiche',  quindi, la norma impugnata si riferisce indistintamente
a  tutti  i  Tribunali  amministrativi regionali, ivi compreso quello
avente   sede   a   Trento,   la  stessa  sarebbe  costituzionalmente
illegittima,  sempre  che  non si ritenga possibile fare applicazione
«del   principio   di  specialita'  e  del  principio  di  automatica
prevalenza  delle  norme  di  attuazione dello Statuto sulle norme di
legislazione  ordinaria,  quando  non  vi  sia tra esse una formale e
frontale  opposizione»  (evenienza, per vero, sulla cui ricorrenza il
citato   decreto-legge  n. 245  del  2005  non  fornisce  indicazioni
univoche,  giacche'  nel  suo  testo, se «non vi e' espressa menzione
dell'applicabilita' del nuovo regime quale territorio della provincia
di   Trento»,  risulta  anche  carente,  all'opposto,  una  «clausola
espressa di salvaguardia»).
    Su  tali  basi,  e  non  senza  rilevare come nella specie non si
tratti  «di  rivendicare  una  competenza  diretta  della Provincia»,
giacche'  essa  «non  ha  in  materia di giurisdizione amministrativa
competenza  alcuna  da  reclamare»,  la ricorrente ha concluso per la
declaratoria  di illegittimita' costituzionale della norma censurata,
in  quanto  «la  garanzia che in primo grado determinate controversie
vengano decise da un giudice locale, la cui composizione la Provincia
concorre   a  determinare»,  costituirebbe  «parte  integrante  della
complessiva autonomia delle istituzioni regionali e provinciali».
    1.1.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
comunque non fondato.
    Sul  presupposto  che  e'  la  stessa ricorrente a riconoscere di
essere  priva di qualsiasi competenza in materia di ordinamento della
giustizia  amministrativa,  la  difesa erariale sottolinea che, anche
dopo  la  riforma  del  Titolo  V della Costituzione, le Regioni e le
Province  autonome  «sono  legittimate  a denunciare la violazione di
norme  costituzionali  non  specificamente  relative  al  riparto  di
competenze  con  lo Stato» solo quando essa comporti «menomazione sia
pure indiretta» delle rispettive competenze.
    Tale  evenienza, pero', non ricorre nel caso di specie, in quanto
il  censurato art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005,
concernente  «esclusivamente  la  impugnativa di atti e provvedimenti
emanati  da  organi  statali»,  si  limita  a  prevedere  un criterio
speciale   di   determinazione   della   competenza   dei   tribunali
amministrativi   regionali,   senza  incidere  in  alcun  modo  sulle
prerogative   costituzionali  della  ricorrente  Provincia  autonoma,
giacche'  ad  essa - cui pure spetta una potesta' di designazione dei
giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
(non  incisa,  peraltro,  dalla  disposizione  impugnata)  - non puo'
riconoscersi alcuna «veste di "garante" dell'assetto della competenza
territoriale   del   Tribunale   amministrativo   sedente   nel   suo
territorio».
    Su  tali  basi,  quindi,  l'Avvocatura  generale  dello  Stato ha
concluso  per  la  declaratoria  di inammissibilita' del ricorso, non
senza   sottolinearne,   pero',  anche  l'infondatezza,  non  essendo
configurabile  la violazione dell'art. 90 dello statuto di autonomia,
visto  che  la  norma  censurata  non incide sulla istituzione, nella
Regione   Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  di  un  apposito  tribunale
regionale di giustizia amministrativa.
    2.  -  La Provincia autonoma di Trento, in data 9 maggio 2007, ha
depositato  una  memoria  nella quale ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.
    In   via   preliminare,  essa  rileva  come  la  linea  difensiva
dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  confermi che la disposizione
censurata  trovi  applicazione  «non  soltanto  con  riferimento alla
specifica   realta'   campana»,  avendo  «al  contrario  effetto  nei
confronti  delle  competenze  di  tutti  i  tribunali  amministrativi
nazionali».
    Contesta,  inoltre,  quanto  affermato  dalla  difesa erariale, e
cioe',  da  un  lato,  che  la  norma  impugnata riguardi «unicamente
provvedimenti emanati da organi statali», e, dall'altro, che sussista
«un difetto di legittimazione della scrivente Provincia».
    Quanto  in  particolare  al  primo  profilo,  osserva  che, se la
lettera  della  legge attribuisce formalmente il potere di ordinanza,
in materia di protezione civile, ad organi statali, la giurisprudenza
costituzionale  ha  precisato  che il suo esercizio deve compiersi in
armonia  con  la  «sfera di attribuzioni delle Province autonome» (e'
citata  la  sentenza  n. 228  del  2003).  Inoltre,  neppure potrebbe
trascurarsi  la  circostanza  che  i  provvedimenti commissariali non
sembrano  riducibili  unicamente  alla  sfera statale, potendo essere
«nominati  commissari di protezione civile anche organi provinciali».
Rileva   infine,   concludendo   sul  punto,  che  non  sarebbe  dato
comprendere,   poi,   quale   sia   la  ragionevolezza  della  scelta
legislativa  di  sottrarre le controversie de quibus «alla cognizione
del  giudice  territorialmente  competente,  naturalmente  esperto di
situazioni locali, per affidarli a un giudice lontano».
    In  ordine, invece, al supposto difetto di legittimazione, rileva
come   quest'ultima  «trovi  preciso  fondamento  nell'art. 98  dello
statuto  speciale,  laddove si attribuisce alla Provincia autonoma il
potere  di  impugnare  le  leggi  e  gli  atti aventi valore di legge
statale in tutti i casi di "violazione del presente statuto"».
    Su  tali  basi  la  ricorrente  reputa  di  essere legittimata ad
evocare  l'art. 3  del  d.P.R.  n. 424  del 1984 (cioe' il decreto di
attuazione  della  disciplina  statutaria)  e,  dunque, a dolersi del
fatto  che  la  contestata  disciplina processuale, «con il sottrarre
alla cognizione del TRGA controversie aventi ad oggetto provvedimenti
emanati  da  organi  provinciali  ovvero  da  organi  statali  ma con
efficacia  limitata al territorio della Provincia di Trento, viola la
garanzia  di un giudizio locale, svolto dal giudice predisposto dallo
statuto».
    In  forza  di  tali  rilievi,  pertanto, la Provincia autonoma di
Trento  insiste  per  l'accoglimento del ricorso, precisando che essa
«non  rivendica  competenze  giurisdizionali»,  bensi'  «la  garanzia
statutaria  dell'effettiva giurisdizione del giudice statale previsto
dallo Statuto, nella composizione definita dalle norme di attuazione,
in relazione alle controversie di ambito locale».
    2.1.  -  Anche  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha deposito
un'ulteriore   memoria,   insistendo   nelle  proprie  argomentazioni
difensive.
    In  particolare,  la  difesa  erariale ha ribadito la preliminare
eccezione di inammissibilita' della questione.
    A suo dire, difatti, la Provincia autonoma di Trento non potrebbe
evocare,  a  sostegno  della  propria iniziativa, ne' l'art. 90 dello
statuto di autonomia, ne' l'art. 3 del d.P.R. n. 426 del 1984, che ha
dato attuazione alla disciplina statutaria.
    Ed  invero,  il primo di tali parametri si limita a stabilire che
nella   Regione   Trentino  Alto-Adige  «e'  istituito  un  tribunale
regionale  di  giustizia amministrativa, con una autonoma sezione per
la  provincia  di Bolzano, secondo l'ordinamento che verra' stabilito
al riguardo»; orbene, la norma censurata non si pone in contrasto con
tale  previsione, giacche' - osserva la difesa erariale - «non incide
sulla    statutariamente    disposta    istituzione   del   Tribunale
amministrativo   regionale  del  T.A.A.,  quale  organo  speciale  di
giustizia amministrativa operante nella Regione».
    Quanto,  poi,  al  secondo dei menzionati parametri, l'Avvocatura
dello   Stato  rileva  che  la  ricorrente  si  sarebbe  limitata  ad
evidenziare  la  «contraddizione»  tra  la  disposizione  censurata e
l'art. 3,  commi 1  e  4,  del  d.P.R.  n. 426  del 1984. Orbene, pur
presentando  tale norma - al pari delle altre attuative dello statuto
-  «rango  non  sottordinato  a quello delle disposizioni legislative
ordinarie»,  per il carattere «separato e riservato» (sentenza n. 137
del  1998)  proprio  dei  decreti  di attuazione statutaria, cio' non
implica  anche  che  la  stessa  non possa essere modificata da fonti
pariordinate,  purche'  sia rispettata «l'osservanza del procedimento
di  consultazione  obbligatoria  di  cui all'art. 107 dello Statuto».
Della  violazione  di  tale  incombente  procedimentale non si duole,
pero',  la ricorrente, lamentando invece l'asserita menomazione della
«complessiva autonomia delle istituzioni regionali e provinciali».
    Su  tali  basi, pertanto, viene ribadita l'inammissibilita' della
questione di legittimita' costituzionale, se e' vero che alle Regioni
e alle Province autonome sono consentite - osserva conclusivamente la
difesa  erariale,  richiamando  in particolare la sentenza n. 196 del
2004  -  «solo  censure  relative  ad aspetti potenzialmente idonei a
determinare  una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali degli
enti   ricorrenti»,   cio'  che,  per  le  ragioni  illustrate,  deve
escludersi nel caso di specie.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia  autonoma di Trento ha promosso questione di
legittimita'    costituzionale    dell'art. 3,    comma 2-bis,    del
decreto-legge  30 novembre  2005,  n. 245  (Misure  straordinarie per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione
Campania),  aggiunto  dalla  legge  di  conversione 27 gennaio  2006,
n. 21,  assumendone  il  contrasto con l'art. 90 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige), e con
l'art. 3,  commi 1  e  4,  del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
concernenti  istituzione  del  tribunale  amministrativo regionale di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano).
    La  disposizione impugnata stabilisce che, in tutte le situazioni
di  emergenza  dichiarate  ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio  1992,  n. 225  (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione  civile),  «la competenza di primo grado a conoscere della
legittimita'   delle   ordinanze   adottate   e   dei  consequenziali
provvedimenti  commissariali  spetta  in  via  esclusiva,  anche  per
l'emanazione   di   misure  cautelari,  al  tribunale  amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma».
    Essa, tuttavia, violerebbe - secondo la ricorrente - gli indicati
parametri,   giacche'   i   medesimi,  «definendo  l'ordinamento  del
Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  di  Trento»,  ne
individuano  la  competenza  con  riferimento ai criteri basati sulla
sede     dell'organo,    ovvero    sull'efficacia    provinciale    o
intraprovinciale  di  atti  emanati  anche  da organi non aventi sede
nella Provincia o nella Regione.
    La  ricorrente, pertanto, pur riconoscendo che «non ha in materia
di  giurisdizione  amministrativa competenza alcuna da reclamare», ha
concluso  per  la declaratoria di illegittimita' costituzionale della
norma   censurata,   in  quanto  «la  garanzia  che  in  primo  grado
determinate  controversie vengano decise da un giudice locale, la cui
composizione  la  Provincia  concorre  a  determinare», costituirebbe
«parte  integrante  della  complessiva  autonomia  delle  istituzioni
regionali e provinciali».
    2. - Nel costituirsi in giudizio, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  chiesto  che  il ricorso sia dichiarato inammissibile o
comunque non fondato.
    Nel  premettere  che  le  Regioni  e  le  Province autonome «sono
legittimate  a  denunciare  la violazione di norme costituzionali non
specificamente  relative  al riparto di competenze con lo Stato» solo
quando   essa   comporti   «menomazione  sia  pure  indiretta»  delle
rispettive  competenze, la difesa erariale esclude che tale evenienza
possa ipotizzarsi nel caso di specie.
    Difatti,    il    censurato    art. 3,    comma 2-bis,   concerne
«esclusivamente  la  impugnativa  di  atti e provvedimenti emanati da
organi  statali»,  concentrando  i  relativi  giudizi  di primo grado
presso  un unico tribunale amministrativo regionale (quello del Lazio
con  sede  a  Roma),  senza  viceversa  incidere  in alcun modo sulle
prerogative   costituzionali  della  ricorrente  Provincia  autonoma,
relative  esclusivamente  alla  designazione  dei  giudici del locale
Tribunale regionale di giustizia amministrativa.
    3. - La questione non e' fondata.
    4.  -  In via preliminare, deve ribadirsi la legittimazione della
ricorrente    Provincia   autonoma   ad   evocare   quale   parametro
costituzionale qualsiasi norma dello statuto di autonomia, cosi' come
specificamente  previsto  dall'art. 98 del medesimo d.P.R. n. 670 del
1972.
    Tuttavia,  la  ricorrente  Provincia  autonoma  di  Trento non ha
rivendicato,  nella  specie,  alcuna  competenza legislativa, che del
resto   contrasterebbe   (come  essa  stessa  riconosce)  con  quella
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  «giustizia amministrativa»,
prevista    dall'art. 117,    secondo    comma,   lettera l),   della
Costituzione,  e  neppure  ha  evidenziato l'esistenza di una qualche
lesione  della sua potesta' legislativa in ordine alla organizzazione
del  locale  Tribunale  regionale  di  giustizia amministrativa, o di
altre sue competenze.
    5. - Cosi' individuata l'iniziativa della ricorrente, deve essere
ricordato  come  questa Corte abbia gia' affermato che gli artt. 90 e
91   dello  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e
l'art. 3  della  relativa disciplina di attuazione (d.P.R. n. 426 del
1984)  svolgono  esclusivamente  la  funzione  di regolare «l'assetto
organizzativo» del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano, facendone oggetto di «una
competenza riservata e separata» della Provincia (sentenza n. 137 del
1998).
    In  particolare,  con la sentenza n. 121 del 2001, questa Corte -
in   una   fattispecie  per  molti  aspetti  analoga  alla  presente,
scrutinando  norme  processuali che operavano la uniforme devoluzione
al  giudice  ordinario della giurisdizione sui rapporti di lavoro dei
dipendenti  della  pubblica  amministrazione, con effetto anche nella
Regione  Trentino-Alto  Adige  -  ha  escluso  che le norme censurate
fossero  in  contrasto  proprio  con  l'art. 3  della  disciplina  di
attuazione  dello  statuto regionale. Difatti, fu riconosciuto che le
contestate   disposizioni   investivano   un  «profilo  assolutamente
indipendente  dal  particolare ordinamento del tribunale regionale di
giustizia amministrativa in tema di composizione e di stato giuridico
dei  giudici  e del personale di segreteria», non violando, pertanto,
«le  disposizioni  dell'art. 3  del  d.P.R.  6 aprile  1984, n. 426»,
giacche'  queste  ultime  «dettano  solo  soluzioni sul riparto della
competenza tra TRGA di Trento e sezione autonoma di Bolzano».
    Alla  luce  delle considerazioni che precedono, la competenza del
Tribunale  regionale  amministrativo  con  sede in Trento non risulta
violata  dalla  norma  censurata,  non  incidendo questa sui suddetti
profili  di  organizzazione  del Tribunale de quo, e segnatamente sul
potere  spettante  alla Provincia autonoma di designazione di due dei
suoi giudici.
    Ne',  d'altra  parte,  trova  fondamento  alcuno la pretesa della
ricorrente  volta  a  rivendicare  -  evocando  quale  parametro,  in
particolare,  l'art. 3 del d.P.R. n. 426 del 1984 - il rispetto della
«garanzia   che   in   primo   grado  determinate  controversie»,  ed
esattamente  quelle  individuate  dalla  suddetta norma di attuazione
dello   statuto,  «vengano  decise  da  un  giudice  locale,  la  cui
composizione la Provincia concorre a determinare».
    I  commi 1  e  4  del  citato  art.  3  si  limitano, infatti, ad
effettuare  la  ripartizione  della competenza territoriale tra i due
organi  di giustizia amministrativa operanti nella Regione, ed aventi
rispettivamente   sede   a   Trento  e  a  Bolzano,  attesa  la  loro
particolarita' d'essere non regionali, ma provinciali, a composizione
distinta  e  dotati, ciascuno, della propria autonomia organizzativa.
Se  tale  e',  dunque, lo scopo per il quale la suddetta normativa di
attuazione  statutaria e' stata dettata, se ne puo' dedurre che essa,
attenendo  esclusivamente  a  profili  organizzativi dei due indicati
Tribunali,  non  e'  idonea  ad  incidere  sui  criteri  generali  di
individuazione  della competenza territoriale degli organi decentrati
di giustizia amministrativa.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3,  comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245
(Misure  straordinarie  per  fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti   nella   regione   Campania),   aggiunto   dalla   legge  di
conversione 27 gennaio   2006,   n. 21,  promossa  -  in  riferimento
all'art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige),  e  all'art. 3,  commi 1  e  4, del d.P.R.
6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la  regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale
amministrativo  regionale  di  Trento  e  della  sezione  autonoma di
Bolzano)  -  dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Quaranta
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 26 giugno 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0882