N. 511 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 gennaio 2007

Ordinanza emessa il 16 gennaio 2007 dal giudice di pace di Arezzo nel
procedimento  civile  promosso  da  La Fenice di Citi & Ragoni S.n.c.
contro Prefettura di Arezzo

Circolazione  stradale  -  Patente a punti - Obbligo del proprietario
  del  veicolo  di  comunicare  all'organo  di  polizia  i  dati  del
  conducente   non   identificato   al   momento   dell'infrazione  -
  Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Omessa
  considerazione  delle  circostanze  anche  di  natura oggettiva che
  ostano   all'effettuazione   della   comunicazione   -   Denunciata
  violazione del diritto di difesa.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30.4.1992,  n. 285),  art. 126-bis,
  comma 2,  aggiunto  dall'art. 7,  comma 1,  del decreto legislativo
  15 gennaio   2002,   n. 9,  modificato  dall'art. 7,  comma 3,  del
  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.27 del 11-7-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 1881  del  R.G.A.C.  dell'anno 2004 tra La Fenice di Citi & Ragoni
S.n.c.,  rappresentata  e  difesa,  giusta mandato in atti, dall'avv.
Michela  Pieracci e domiciliata, ai fini della presente procedura, in
Arezzo,  via  Monte  Falco  37, presso e nello studio dell'avv. Conti
Fabrizio  -  opponente  -  contro  Prefettura  di  Arezzo  -  Ufficio
territoriale  del  Governo  -  opposta - oggetto: opposizione avverso
verbale  n. 180/0000014834  ex  art. 22  L.  n. 689/1981 e successive
modificazioni.
    Premesso  che,  con  verbale  n. ATX  0000073266,  redatto  il  7
novembre  2003, la Polizia stradale di Arezzo contestava alla odierna
ricorrente la violazione dell'art. 142, ottavo comma del codice della
strada,  (ovvero  il  superamento  di  12  km/h del limite massimo di
velocita'  fissato  in  loco  e  pari a km/h 130) accertata sulla AAl
Autostrada Milano-Roma, comune di Civitella in Val di Chiana, a mezzo
apparecchio   autovelox,   e   non   contestata   immediatamente  per
«l'impossibilita'  di raggiungere il veicolo.. e per non aver potuto,
dato  il  traffico  in atto e la mancanza di idonei spazi... intimare
l'arresto    del   veicolo   in   condizioni   di   sicurezza   della
circolazione.»;
        che, comportando, la violazione accertata, la decurtazione di
n. 2 punti dalla patente di guida, veniva, contestualmente al verbale
detto,  intimato  alla  societa'  proprietaria del mezzo, l'ordine di
comunicazione,  nel termine di 30 gg., dei «dati esatti della persona
che  era effettivamente alla guida del veicolo», con l'avvertenza che
«non  ottemperando  la  S.V. sara' sanzionata ai sensi dell'art. 180,
comma 8 del codice della strada»;
        che  il  2  febbraio  2004,  la  Fenice S.n.c., provvedeva ad
effettuare  il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria,  pari  a euro
137,55,   comunicando,   contestualmente,   la   propria   «oggettiva
impossibilita'  a  fornire  il nominativo della persona fisica che il
giorno  dell'accertamento dell'infrazione, era alla guida del veicolo
della societa»;
        che,  mancata  la comunicazione dei dati della persona fisica
alla  guida  della  vettura, la Fenice veniva sanzionata ex art. 180,
ottavo comma del codice della strada, con verbale n. 180/0000014834;
        che avverso tale provvedimento la Fenice proponeva tempestivo
ricorso   lamentando,   in   via   preliminare   ed  incidentale,  la
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis, comma 2 del codice
della  strada, ed, in particolare, il contrasto con gli artt. 3, 24 e
27  della  Carta,  nella  parte  in  cui  prevede, in caso di mancata
identificazione del conducente e di omessa comunicazione dei relativi
dati  della  patente  ad opera del proprietario, l'applicazione, allo
stesso,  della  sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, ottavo comma
del  codice  della  strada.  La  disposizione, secondo la ricorrente,
violerebbe  palesemente  il diritto di difesa del cittadino: il tempo
decorso  dal  momento  dell'accertamento  a quello della notifica del
relativo  verbale,  ovvero la possibilita' che la vettura, al momento
dell'accertamento,  fosse  nella  disponibilita'  materiale  di  piu'
persone,  di  fatto,  renderebbero  impossibile la individuazione del
conducente.  Ma  la  prospettazione  di  tali  ragioni,  nel  sistema
vigente,  non  costituisce  una  valida difesa, non essendo idonea ad
evitare  la  sanzione  di  cui  all'art. 180, ottavo comma del codice
della strada.
    La   ricorrente,   inoltre,  lamenta  la  irragionevolezza  della
disposizione:   il   proprietario,   infatti,   puo'   legittimamente
dichiarare  e  comunicare  il nominativo di colui al quale la vettura
venne conseguata ma non i dati di chi fosse effettivamente alla guida
al  momento dell'accertamento. In definitiva, la disposizione pone in
capo  al  singolo  un  obbligo  di mera denuncia che nell'ordinamento
vigente sussiste solo per chi rivesta determinate pubbliche funzioni;
    Considerato che, l'impossibilita' oggettiva di individuazione del
conducente  ad  opera  del  proprietario  del mezzo, e la conseguente
impossibilita'  di  comunicazione  dei  dati di cui all'art. 126-bis,
comma  2  del  codice  della  strada, comportando l'irrogazione della
sanzione  di  cui all'art. 180, ottavo comma del codice della strada,
configurano  una  ipotesi  di  responsabilita'  oggettiva  in capo al
proprietario e conseguentemente si pongono in contrasto con lo stesso
spirito  della  L.  n. 689/1981  ed  in particolare con l'art. 3, che
vuole  irrogata  la  sanzione  amministrativa solo nei casi in cui si
rinvenga,  in capo al trasgressore, l'elemento psicologico del dolo o
della colpa;
    Considerato,  inoltre,  che  il  sistema  sanzionatorio costruito
dagli  artt. 126-bis,  secondo  comma  e 180, ottavo comma del codice
della  strada  di fatto esclude qualsivoglia possibilita' concreta di
esercizio  del  diritto  di  difesa,  derivando, l'applicazione della
onerosa  sanzione pecuniaria fissata dalla seconda delle disposizioni
dette,   tanto   dalla   mancata   comunicazione   dei  dati,  quindi
dall'inosservanza    dell'ordine    impartito    dall'Autorita'    ex
art. 126-bis,  secondo  comma  del  codice della strada, quanto dalla
comunicazione  delle ragioni della impossibilita' della comunicazione
richiesta, derivante dalla mancata individuazione del conducente;
    Ritenuto,  pertanto,  che  l'art. 126-bis,  secondo  comma, nella
parte  in  cui  richiama, sul piano sanzionatorio, l'art. 180, ottavo
comma  del  codice della strada, si ponga in contrasto con il diritto
di difesa sancito dall'art. 24 della Carta costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126-bis,  comma  2 del codice
della  strada  nella  parte  in  cui  prevede l'applicazione richiamo
all'art.  180,  ottavo  comma  del codice della strada per violazione
dell'art. 24 Cost.
    Visti  gli  artt. 134,  primo comma Cost. e 23, legge n. 87/1953,
dispone  la sospensione del procedimento in corso, ordina la notifica
della  presente  ordinanza  alle  parti costituite, al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica,  ordina  la  trasmissione  della  presente
ordinanza,  unitamente  agli  atti  del  giudizio,  alla  prova delle
avvenute comunicazioni e notificazioni, alla Corte costituzionale.
        Arezzo, addi' 29 dicembre 2006
                 Il Giudice di pace di Arezzo: Nino
07C0899