N. 299 ORDINANZA 4 - 17 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Amministrazione  pubblica  - Legge della Regione Puglia - Istituzione
  della   Consulta   regionale  delle  organizzazioni  antiracket  ed
  antiusura   («Consulta   delle   associazioni»)  -  Previsione  del
  «coordinatore  delle  Prefetture»  quale  componente  necessario  -
  Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica legislativa della norma
  censurata  in  senso  satisfattivo delle richieste del ricorrente -
  Rinuncia  al  ricorso  in  mancanza  di  costituzione  della  parte
  resistente - Estinzione del processo.
- Legge della Regione Puglia 3 aprile 2006, n. 7, art. 11, comma 1.
- Costituzione,   art. 117,   comma   secondo,   lettera   g);  norme
  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,
  art. 25.
(GU n.29 del 25-7-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1,
della  legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di
promozione  e  solidarieta' per contrastare la criminalita' comune ed
organizzata:  strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso
del   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri  notificato  il  5
giugno 2006,  depositato  in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto
al n. 67 del registro ricorsi 2006;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Sabino Cassese;
    Ritenuto  che  con  ricorso  del 1° giugno 2006 il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  (r.  ric.  n. 67 del 2006), rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art. 117, secondo
comma,  lettera g),  della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, della
legge  della  Regione  Puglia,  3 aprile  2006,  n. 7  (Iniziative di
promozione  e  solidarieta'  per contrastare la criminalita' comune e
organizzata: strumenti antiusura e antiracket);
        che  la norma impugnata prevede l'istituzione di una Consulta
regionale  delle  organizzazioni  antiracket ed antiusura, denominata
«Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia
composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;
        che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio
dei  ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione,
tenuto  conto  che,  con  successiva  legge  regionale  della  Puglia
3 aprile  2006,  n. 15  (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006,
n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;
        che non si e' costituita in giudizio la Regione Puglia.
    Considerato  che,  in  mancanza di costituzione in giudizio della
parte   resistente,   la  rinuncia  al  ricorso  comporta,  ai  sensi
dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale,  l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo,
ordinanza n. 418 del 2006).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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