N. 568 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2007
Ordinanza del 13 marzo 2007 emessa dalla Corte di Appello di Milano - Sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sull'appello proposto da Alpi S.p.a. contro Alpilegno s.n.c. di Paolo Capra & C. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale istituite presso i tribunali e le corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, la Corte d'appello di Milano) delle controversie in grado di appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprieta' industriale anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprieta' industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, la Corte d'appello di Brescia) - Estraneita' all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto piu' profili. - Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2. - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273.(GU n.33 del 29-8-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata in data 11/13 ottobre 2005 a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007 tra Alpi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petruzzelli, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 43, per procura speciale a margine dell'atto di impugnazione, appellante e ALPILEGNO S.n.c. di Paolo CAPRA & C., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Canali di Milano, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliata in Milano, via Cellini n. 8, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di appello, appellata, ha pronunciato la seguente ordinanza. In fatto e diritto 1) Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2001 la societa' ALPI S.p.A. aveva convenuto la societa' Alpi Legno S.n.c. di Capra Paolo & C. davanti al Tribunale di Brescia esponendo quanto segue: la societa' attrice era un importante operatore a livello nazionale ed estero nel settore del legno, titolare del marchio registrato ALPI, impiegato da solo ovvero con altri suffissi, tra cui ALPILIGNUM, volto a contraddistinguere un peculiare tranciato utilizzato per realizzare diversi prodotti; la societa' convenuta, nata come falegnameria, aveva ampliato la sfera della propria originaria attivita', fino ad espandersi nel settore degli imballaggi, presentandosi usualmente con la sola denominazione Alpi Legno, pubblicizzando la vendita di casse per imballaggio realizzate in cartone ondulato con rinforzi di legno, a mezzo dei marchi ALPI LEGNO e ALPI BOX, ed adottando infine per il proprio «sito internet» il domain name «ALPILEGNO»; tutto cio' esposto, l'attrice aveva chiesto che fosse accertata l'usurpazione del proprio marchio e fossero adottati i provvedimenti di modificazione, inibitoria, distruzione, cancellazione richiesti. Alpi Legno di Capra Paolo S.n.c. si era costituita, contestando la fondatezza delle domande e deducendo la diversita' delle attivita' delle due imprese, l'una di ebanisteria, l'altra di imballaggi industriali, nonche' la diversita' di clientela. In ogni caso eccepiva di avere fatto uso del marchio ALPI LEGNO fin dalla sua costituzione (anno 1979), rilevando che i segni distintivi erano diversi anche dal punto di vista grafico. Assunte le prove dedotte e precisate le conclusioni, il Tribunale di Brescia, con sentenza dell'8 ottobre 2004, depositata il 25 ottobre 2004, in parziale accoglimento delle domande, aveva dichiarato che la societa' Alpi Legno di Paolo Capra si era resa responsabile di usurpazione della ditta, dell'insegna e del marchio della societa' attrice, aveva ordinato alla societa' convenuta di eseguire la modificazione della ditta o ragione sociale e dell'insegna in modo da eliminare l'attuale veste grafica delle stesse ed aveva inibito l'uso del marchio, ordinando la distruzione di tutti gli oggetti che avessero integrato usurpazione dei segni di titolarita' della societa' attrice e fissando la penale della somma di Euro 5.000,00 per ogni ulteriore violazione od inosservanza constatata o per ogni ritardo accertato. 2) Con atto di citazione notificato in data 11-13 ottobre 2005 la societa' Alpi ha proposto appello, impugnando la sentenza del Tribunale di Brescia davanti alla sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale di questa Corte. La societa' Alpilegno S.n.c. di Capra Paolo & C. si e' costituita chiedendo che in via preliminare fosse rilevata la inapplicabilita' al caso in esame delle disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e fosse quindi dichiarata la incompetenza della Corte d'appello di Milano, essendo competente la Corte d'appello di Brescia. Precisate le conclusioni all'udienza del 23 novembre 2006, e' stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 cod.proc.civ., e la causa e' stata quindi assegnata in decisione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007. La questione preliminare sollevata dalla societa' appellata riguarda la competenza per territorio di questa Corte d'appello, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal Tribunale di Brescia, che rientra nel distretto ordinario della Corte d'appello di Brescia. La societa' appellata ha immediatamente sollevato questa eccezione con la comparsa di risposta e l'ha confermata anche nelle conclusioni specificamente precisate nel foglio allegato al verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 novembre 2006. Si tratta dunque di eccezione tempestivamente sollevata anche ai sensi dell'art. 38 cod.proc.civ. L'eccezione implica l'esame della questione dell'applicazione della disposizione prevista dall'art. 245 del decreto legislativo n. 30 del 2005. La questione e' gia' stata esaminata da questa Corte nella causa iscritta al n. 4088 R.G. del 2005, promossa, con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e dal domiciliatario avv. Alfio Rapisardi, con studio in Milano, piazzale Cadorna n. 10, contro Stefano Conti s.r.l., difesa e rappresentata dagli avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M. Unito, con studio in Galleria S. Babila 4/C, Milano, appellata, e Kamiciando s.n.c. di Piazza Lucia, difesa e rappresentata dagli avv.ti Bruno Giampaoli e Stefania Zanardi, domiciliataria con studio in via Podgora n. 12/A, Milano, appellata e appellante incidentale, e Enrico Conti, difeso e rappresentato dagli avv.ti Mara Donati e Alessandra Milanoli, domiciliataria, con studio in Milano, via Podgora n. 12/A, appellato e appellante incidentale. Con ordinanza pronunciata in quella causa in data 25 gennaio 2007, la Corte ha ritenuto che la disciplina della competenza introdotta dalla disposizione del secondo comma dell'art. 245 citato ponesse una questione di costituzionalita' rilevante e non manifestamente infondata. 4) La pendenza della stessa questione sollevata in altro giudizio non puo' esimere la Corte dall'adottare analoga pronuncia anche in questo procedimento, perche' non sarebbe consentito procedere ad una sospensione del presente procedimento, se contestualmente non fosse disposta la rimessione della questione alla Corte, costituzionale. Infatti, nel quadro della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 42 e 295 cod.proc.civ. - come novellati dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 - non vi e' piu' spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facolta' di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facolta' - oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma delle citate norme del codice di rito - si porrebbe in contrasto insanabile sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 1° ottobre 2003, n. 14670; Cassazione civile, sez. III, 14 gennaio 2005, n. 671). 5) Nel merito delle condizioni della questione di costituzionalita', questo Collegio condivide per intero le argomentazioni svolte dalla menzionata ordinanza circa la sua rilevanza. Quelle argomentazioni, anche in questa sede, devono essere interamente richiamate. La attuale competenza della Corte di appello di Milano e' individuabile unicamente in virtu' della previsione introdotta dal d.lgs. n. 30/2005, art. 245, secondo comma («Sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, le controversie in grado d'appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore»). Prima ed in difetto di una tale regolamentazione, la competenza a conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Brescia sarebbe spettata alla locale Corte d'appello, secondo le regole ordinarie dell'ordinamento. A tale riguardo va osservato che l'art. 6 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), non aveva affatto individuato la competenza delle sezioni specializzate di diritto industriale istituite presso le Corti di appello (nella specie di Milano, competente territorialmente per l'intera Lombardia) per tutti i giudizi di impugnazione gia' pendenti, inerenti alla materia dei marchi. Pertanto, se fosse ritenuta la illegittimita' costituzionale dell'art. 245, secondo comma, questa Corte di Milano dovrebbe abdicare alla propria competenza in favore della Corte d'appello di Brescia, giacche' il presente giudizio e' iniziato in primo grado con atto di citazione notificato il 12 marzo 2001, dunque secondo le norme precedentemente in vigore. 6) Come ha gia' rilevato la menzionata ordinanza di questa Corte del 25 gennaio 2007, la questione propone aspetti gia' evidenziati da vari commentatori al momento dell'emanazione del Codice di diritto industriale, e denunziati (per profili analoghi) dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza 12 aprile 2006 (v. Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale n. 48 del 2006), con cui e' stata sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 134, primo comma del codice di diritto industriale, per contrasto con l'art. 76 Cost. In proposito - letteralmente riprendendo le argomentazioni della menzionata ordinanza del 25 gennaio 2007 - anche questo Collegio osserva che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha delegato il Governo «per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale, art. 15, e "per l'istituzione di sezioni di tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale", art. 16». In esplicita attuazione di tale seconda delega e' stato adottato il d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con cui, contestualmente all'istituzione delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la Corte d'appello di Milano, e' stata ad esse attribuita la competenza anche riguardo ai «territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello (di Milano) e di Brescia» (art. 4, lett. f). L'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, Norma transitoria, ha attribuito alla competenza delle istituite sezioni specializzate solo i giudizi instaurati successivamente al 1° luglio 2003, prevedendo espressamente, al comma secondo, che le controversie gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003 seguissero la regola di competenza «in base alla normativa previgente». Con tale disposizione transitoria e' stata data attuazione al principio di delega contenuto nel citato art. 16, comma terzo, che imponeva al Governo di adottare, riguardo al regime transitorio, regole atte a consentire il piu' efficace avvio delle nuove sezioni, che non dovevano essere gravate, tendenzialmente, da carichi iniziali. L'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003 non ha suscitato problemi nella giurisprudenza di questa Corte (ne' risultano in diverso senso provvedimenti di altre Corti): gli appelli proposti avverso sentenze di primo grado emesse in giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 permanevano nella competenze delle sezioni ordinarie e, per quanto qui rileva, secondo la definizione della competenza territoriale derivante dalla normativa previgente (cfr. es. la sentenza pronunciata da questa Corte nella causa iscritta al n. 3853/2004 r.g. tra SKA s.p.a., e AZA International s.r.l., nel contraddittorio con il Pubblico Ministero, decisa nella camera di consiglio il 3 novembre 2005). Interpretazione costantemente seguita e informata a principi piu' volte affermati dalla giurisprudenza di legittimita' in sede di lettura di norme transitorie inerenti alla regolamentazione di nuovi regimi processuali e di nuove regole di competenza, in riferimento alla definizione dei concetti di «controversia» e «giudizio» la cui formulazione ha riguardo al giudizio unitariamente considerato e non gia' alle fasi o ai gradi in cui esso si scandisce (cfr. tra le altre: Cassazione civile, sez. III, 7 dicembre 2004, n. 22984; Cassazione civile, sez. II, 10 settembre 2004, n. 18207; Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2004, n. 16347; Cass., SS.UU. n. 23837/2004, n. 7263/2003, n. 11110/1997; con riferimento all'uso dell'espressione «controversia» vd. l'art. 16, primo comma, lettera a), della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che fissa il criterio direttivo di «istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate»). 7) La situazione e' stata espressamente mutata dall'art. 245, secondo comma, del codice della proprieta' industriale, che impone che siano devolute alla cognizione delle nuove sezioni specializzate istituite presso la Corte d'appello tutte le controversie in grado di appello «anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore», e dunque anche se si tratta di giudizi introdotti, in primo grado, anteriormente al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 168 del 2003). Cio' premesso, e rilevato che con l'adozione del d.lgs. n. 168/2003 sembra essersi esaurita la delega attribuita al Governo anche in relazione alla disciplina del regime transitorio, puo' sospettarsi che la disposizione dell'art. 245, secondo comma, del d.lgs. n. 30/2005 sia disposizione emanata in difetto di delega ed in difformita' della disposizione transitoria - l'unica validamente adottata in esecuzione della delega ex art. 16; vd. in particolare il comma terzo: «Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio» - di cui al citato art. 6 del d.lgs. n. 168/2003. Infatti, affermando che anche i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 sono devoluti, in grado di appello, alla cognizione delle sezioni specializzate della Corte d'appello si determinerebbe, in virtu' delle nuove regole di competenza territoriale escludenti la competenza della Corte d'appello di Brescia per le controversie di diritto industriale, una grave alterazione del sistema ordinamentale e processuale anteriormente vigente, e cio' senza che sia individuabile un conferimento di potere delegato al Governo da parte dell'art. 15 della legge n. 273/2002, il cui silenzio nella materia della trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate sembra assumere il significato di una scelta precisa del legislatore delegante (esclusiva della delega in materia processuale), soprattutto se raffrontato con la diversita' del contenuto della delega disposta con le disposizioni dell'art. 16, le quali appunto espressamente disciplinano la materia processuale. 8) Questa Corte e' ben consapevole che la giurisprudenza della Corte costituzionale e' orientata nell'escludere una violazione del limite dell'art. 76 della Costituzione, la' dove il Governo, nell'ambito di un'opera di ridefinizione di un settore omogeneo di materia, funzionale allo snellimento delle procedure e del sistema normativo, innovi riguardo a determinati profili anche di natura processuale (cfr. sentenza n. 334 del 2005); e non ignora che «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalita' ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge-delega» (sentenza n. 481 anno 2005; n. 228 del 2005; n. 308 del 2002; ordinanza n. 248 del 2004), ma nella specie la questione attiene a profili che presentano un'accentuata peculiarita'. Infatti, l'intervento del legislatore delegante si e' esplicitamente attestato nel conferimento di due distinte deleghe, di cui quella riconducibile all'art. 16 e' attinente all'istituzione delle nuove sezioni specializzate, alla disciplina della loro competenza e alla definizione del regime transitorio: delega gia' attuata ed esauritasi al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 30 del 2005, attuativo della diversa delega contenuta nell'art. 15 concernente unicamente la materia sostanziale - e non processuale - del riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale». Ne' invero e' dato individuare, nei principi espressi da quest'ultima disposizione, una qualche voce che abilitasse il Governo ad introdurre ulteriori e diverse disposizioni modificative dell'assetto processuale previgente (ivi ricomprendendosi quello scaturito dall'esercizio della delega ex art. 16, vale a dire l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003). Cosi' pure non appaiono rinvenibili esigenze sopravvenute di «adeguamento» e «coordinamento» che legittimassero, in ipotesi, l'alterazione delle regole di competenza anche per i giudizi instaurati anteriormente al 30 giugno 2003. 9) Osserva ancora questo Collegio - nuovo riferendosi, per la loro pertinenza, alle argomentazioni svolte nell'ordinanza del 25 gennaio 2007 - che neppure sembra possa individuarsi nel testo della legge 29 settembre 2003, n. 229, Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codficazione, una qualche previsione che legittimasse un ampliamento dei poteri tale da riconoscere al Governo la possibilita' di interventi in tema di modifica della competenza giurisdizionale. Peculiarita' dei profili in considerazione che si rafforza nel considerare che l'intervento contenuto dall'art. 245, secondo comma, non appare in armonia con principi generali dell'ordinamento processuale, che trovano espressione nell'art. 5 c.p.c. La norma ivi prevista stabilisce che la determinazione della competenza del giudice non puo' essere mutata da leggi emanate successivamente alla proposizione della domanda che ha instaurato il giudizio: una tale disposizione, di per se', certo, non e' di rango costituzionale, ma costituisce utile canone ermeneutico, in sede sistematica, per la definizione dei principi presupposti e sottesi alla legge delega. Principi, come gia' evidenziato, rispondenti alla disciplina introdotta dal Governo con l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003, con il mantenimento della competenza, per i giudizi gia' instaurati, secondo le regole previgenti: principi poi disattesi con la successiva disposizione del codice di proprieta' industriale, rispetto alla quale e' proposta la questione di costituzionalita'. Per le ragioni svolte, ritiene questo Collegio che la questione di costituzionalita' cosi' sollevata d'ufficio sia rilevante e non manifestamente infondata. Deve essere dunque devoluta alla Corte costituzionale la questione della rispondenza ai criteri indicati dall'art. 76 Cost., in relazione alle disposizioni dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della disposizione di cui all'art. 245, secondo comma, del d.lgs. del 10 febbraio 2005, n. 30, in riferimento alla denunziata carenza di delega per l'introduzione di nuova disciplina inerente alla competenza per i giudizi di appello. Il giudizio di merito deve essere conseguentemente sospeso.
P. Q. M. Viste le disposizioni dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alle disposizioni dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della disposizione dell'art. 245, secondo comma, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale), nella parte in cui essa prevede che siano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale, di cui all'art. 134, terzo comma, dello stesso decreto, tutte le controversie in grado di appello, iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il procedimento di primo grado e' iniziato secondo le norme precedentemente in vigore e dunque anteriormente al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore delle disposizioni stabilite con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio di impugnazione. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Milano, addi' 15 febbraio 2007 Il Presidente: Marescotti 07C1011