N. 568 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2007

Ordinanza del 13 marzo 2007 emessa dalla Corte di Appello di Milano -
Sezione   specializzata  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
intellettuale  sull'appello  proposto da Alpi S.p.a. contro Alpilegno
s.n.c. di Paolo Capra & C.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla
  cognizione  delle  sezioni  specializzate  in materia di proprieta'
  industriale  ed  intellettuale  istituite  presso  i tribunali e le
  corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168
  del  2003 - Giudizio di appello - Devoluzione alla cognizione delle
  sezioni  specializzate (nella specie, la Corte d'appello di Milano)
  delle  controversie  in grado di appello iniziate dopo l'entrata in
  vigore del codice della proprieta' industriale anche se il giudizio
  di  primo  grado  o  il  giudizio arbitrale sono iniziati e si sono
  svolti  secondo  le  norme  precedentemente  in vigore - Previsione
  introdotta  dal  decreto  legislativo  n. 30  del  2005, recante il
  codice  della  proprieta' industriale - Contrasto con la disciplina
  transitoria  di  cui  all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del
  2003  secondo  cui  le  controversie  gia'  pendenti  alla data del
  30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla
  normativa  previgente (nella specie, la Corte d'appello di Brescia)
  -  Estraneita'  all'oggetto  della  delega  per  il riassetto delle
  disposizioni in materia di proprieta' industriale - Esorbitanza dai
  limiti   temporali  della  delega  relativa  all'istituzione  delle
  sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto piu' profili.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 2.
- Costituzione,  art. 76, in relazione all'art. 15 della legge delega
  12 dicembre 2002, n. 273.
(GU n.33 del 29-8-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Nella  causa  civile  promossa  in  grado d'appello con citazione
notificata  in data 11/13 ottobre 2005 a ministero aiutante ufficiale
giudiziario  dell'Ufficio  unico  notificazioni  di Milano e posta in
deliberazione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007 tra Alpi
S.p.A.,  rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petruzzelli, presso
il  cui  studio  e' elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia
n. 43,  per  procura  speciale  a  margine dell'atto di impugnazione,
appellante  e  ALPILEGNO  S.n.c. di Paolo CAPRA & C., rappresentata e
difesa  dall'avv.  Riccardo  Canali  di  Milano, presso lo studio del
quale  e'  elettivamente domiciliata in Milano, via Cellini n. 8, per
procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di appello,
appellata, ha pronunciato la seguente ordinanza.

                         In fatto e diritto

    1)  Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2001 la societa'
ALPI  S.p.A.  aveva  convenuto la societa' Alpi Legno S.n.c. di Capra
Paolo & C. davanti al Tribunale di Brescia esponendo quanto segue:
        la  societa'  attrice  era  un importante operatore a livello
nazionale  ed  estero  nel  settore  del  legno, titolare del marchio
registrato ALPI, impiegato da solo ovvero con altri suffissi, tra cui
ALPILIGNUM,   volto   a  contraddistinguere  un  peculiare  tranciato
utilizzato per realizzare diversi prodotti;
        la societa' convenuta, nata come falegnameria, aveva ampliato
la  sfera  della propria originaria attivita', fino ad espandersi nel
settore  degli  imballaggi,  presentandosi  usualmente  con  la  sola
denominazione  Alpi  Legno,  pubblicizzando  la  vendita di casse per
imballaggio  realizzate  in cartone ondulato con rinforzi di legno, a
mezzo  dei  marchi  ALPI LEGNO e ALPI BOX, ed adottando infine per il
proprio «sito internet» il domain name «ALPILEGNO»;
        tutto   cio'  esposto,  l'attrice  aveva  chiesto  che  fosse
accertata  l'usurpazione  del  proprio  marchio  e fossero adottati i
provvedimenti     di    modificazione,    inibitoria,    distruzione,
cancellazione richiesti.
    Alpi  Legno  di Capra Paolo S.n.c. si era costituita, contestando
la fondatezza delle domande e deducendo la diversita' delle attivita'
delle  due  imprese,  l'una  di  ebanisteria,  l'altra  di imballaggi
industriali,  nonche'  la  diversita'  di  clientela.  In  ogni  caso
eccepiva  di  avere  fatto  uso  del marchio ALPI LEGNO fin dalla sua
costituzione  (anno  1979),  rilevando  che  i segni distintivi erano
diversi anche dal punto di vista grafico.
    Assunte le prove dedotte e precisate le conclusioni, il Tribunale
di  Brescia,  con  sentenza  dell'8  ottobre  2004,  depositata il 25
ottobre   2004,   in   parziale  accoglimento  delle  domande,  aveva
dichiarato  che  la  societa'  Alpi  Legno di Paolo Capra si era resa
responsabile  di  usurpazione della ditta, dell'insegna e del marchio
della  societa'  attrice,  aveva  ordinato alla societa' convenuta di
eseguire   la   modificazione   della   ditta  o  ragione  sociale  e
dell'insegna  in  modo  da  eliminare  l'attuale  veste grafica delle
stesse  ed  aveva inibito l'uso del marchio, ordinando la distruzione
di  tutti gli oggetti che avessero integrato usurpazione dei segni di
titolarita'  della  societa' attrice e fissando la penale della somma
di  Euro 5.000,00  per  ogni  ulteriore  violazione  od  inosservanza
constatata o per ogni ritardo accertato.
    2) Con atto di citazione notificato in data 11-13 ottobre 2005 la
societa'  Alpi  ha  proposto  appello,  impugnando  la  sentenza  del
Tribunale di Brescia davanti alla sezione specializzata in materia di
proprieta'  industriale ed intellettuale di questa Corte. La societa'
Alpilegno  S.n.c.  di Capra Paolo & C. si e' costituita chiedendo che
in  via  preliminare  fosse  rilevata  la inapplicabilita' al caso in
esame  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo 27 giugno 2003,
n. 168   e  fosse  quindi  dichiarata  la  incompetenza  della  Corte
d'appello  di  Milano,  essendo  competente  la  Corte  d'appello  di
Brescia.
    Precisate  le  conclusioni  all'udienza  del 23 novembre 2006, e'
stato  disposto  lo  scambio  delle  comparse  conclusionali  e delle
memorie  di  replica  ai  sensi dell'articolo 190 cod.proc.civ., e la
causa  e'  stata  quindi  assegnata  in  decisione  nella  camera  di
consiglio del 15 febbraio 2007.
    La  questione  preliminare  sollevata  dalla  societa'  appellata
riguarda  la  competenza  per  territorio  di questa Corte d'appello,
chiamata  a  pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal Tribunale di
Brescia, che rientra nel distretto ordinario della Corte d'appello di
Brescia.  La  societa'  appellata  ha immediatamente sollevato questa
eccezione  con  la comparsa di risposta e l'ha confermata anche nelle
conclusioni  specificamente  precisate nel foglio allegato al verbale
dell'udienza  di precisazione delle conclusioni del 23 novembre 2006.
Si  tratta  dunque  di  eccezione  tempestivamente sollevata anche ai
sensi dell'art. 38 cod.proc.civ.
    L'eccezione  implica  l'esame  della  questione dell'applicazione
della  disposizione  prevista  dall'art. 245  del decreto legislativo
n. 30  del 2005. La questione e' gia' stata esaminata da questa Corte
nella  causa iscritta al n. 4088 R.G. del 2005, promossa, con atto di
citazione  notificato il 20 ottobre 2005, da: Company Shirt S.r.l. in
liquidazione, difesa e rappresentata dagli avv.ti Alberto Ferrarese e
dal  domiciliatario  avv.  Alfio  Rapisardi,  con  studio  in Milano,
piazzale  Cadorna  n. 10,  contro  Stefano  Conti  s.r.l.,  difesa  e
rappresentata  dagli  avv.ti Gaspare Bertolino e Silvio M. Unito, con
studio  in  Galleria  S.  Babila 4/C, Milano, appellata, e Kamiciando
s.n.c.  di  Piazza  Lucia,  difesa e rappresentata dagli avv.ti Bruno
Giampaoli  e  Stefania  Zanardi,  domiciliataria  con  studio  in via
Podgora n. 12/A, Milano, appellata e appellante incidentale, e Enrico
Conti,  difeso  e rappresentato dagli avv.ti Mara Donati e Alessandra
Milanoli,  domiciliataria, con studio in Milano, via Podgora n. 12/A,
appellato e appellante incidentale.
    Con  ordinanza  pronunciata  in  quella  causa in data 25 gennaio
2007,  la  Corte  ha  ritenuto  che  la  disciplina  della competenza
introdotta  dalla disposizione del secondo comma dell'art. 245 citato
ponesse   una   questione   di   costituzionalita'  rilevante  e  non
manifestamente infondata.
    4) La pendenza della stessa questione sollevata in altro giudizio
non  puo'  esimere  la Corte dall'adottare analoga pronuncia anche in
questo  procedimento, perche' non sarebbe consentito procedere ad una
sospensione  del  presente procedimento, se contestualmente non fosse
disposta  la  rimessione  della questione alla Corte, costituzionale.
Infatti,  nel  quadro  della  disciplina di cui al combinato disposto
degli  artt. 42  e  295 cod.proc.civ. - come novellati dalla legge 26
novembre  1990, n. 353 - non vi e' piu' spazio per una discrezionale,
e non sindacabile, facolta' di sospensione del processo, esercitabile
dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove
ammessa, infatti, una tale facolta' - oltre che inconciliabile con il
disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma
delle  citate  norme  del  codice  di rito - si porrebbe in contrasto
insanabile sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della
tutela  giurisdizionale  (art. 24  Cost.),  sia  con  il canone della
durata  ragionevole,  che  la  legge  deve  assicurare nel quadro del
giusto  processo  ai  sensi del nuovo art. 111 Cost. (cfr. Cassazione
civile,  sez. un., 1° ottobre 2003, n. 14670; Cassazione civile, sez.
III, 14 gennaio 2005, n. 671).
    5)    Nel    merito   delle   condizioni   della   questione   di
costituzionalita',   questo   Collegio   condivide   per   intero  le
argomentazioni   svolte  dalla  menzionata  ordinanza  circa  la  sua
rilevanza. Quelle argomentazioni, anche in questa sede, devono essere
interamente richiamate.
    La  attuale  competenza  della  Corte  di  appello  di  Milano e'
individuabile  unicamente  in  virtu' della previsione introdotta dal
d.lgs.  n. 30/2005,  art.  245,  secondo  comma  («Sono devolute alla
cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma
3,  le  controversie  in  grado  d'appello iniziate dopo l'entrata in
vigore  del  codice anche se il giudizio di primo grado o il giudizio
arbitrale   sono   iniziati   e  si  sono  svolti  secondo  le  norme
precedentemente in vigore»).
    Prima ed in difetto di una tale regolamentazione, la competenza a
conoscere le impugnazioni avverso le sentenze emesse dal Tribunale di
Brescia  sarebbe  spettata  alla  locale  Corte d'appello, secondo le
regole  ordinarie  dell'ordinamento. A tale riguardo va osservato che
l'art. 6  del  d.lgs.  27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di sezioni
specializzate   in   materia   di  proprieta'  industriale,  a  norma
dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), non aveva affatto
individuato  la  competenza  delle  sezioni  specializzate di diritto
industriale  istituite  presso  le  Corti di appello (nella specie di
Milano, competente territorialmente per l'intera Lombardia) per tutti
i  giudizi  di  impugnazione gia' pendenti, inerenti alla materia dei
marchi.  Pertanto, se fosse ritenuta la illegittimita' costituzionale
dell'art. 245,   secondo  comma,  questa  Corte  di  Milano  dovrebbe
abdicare  alla  propria competenza in favore della Corte d'appello di
Brescia, giacche' il presente giudizio e' iniziato in primo grado con
atto  di  citazione  notificato  il  12 marzo 2001, dunque secondo le
norme precedentemente in vigore.
    6)  Come ha gia' rilevato la menzionata ordinanza di questa Corte
del 25 gennaio 2007, la questione propone aspetti gia' evidenziati da
vari  commentatori  al  momento dell'emanazione del Codice di diritto
industriale,   e   denunziati  (per  profili  analoghi)  dalla  Corte
d'appello  di  Napoli  con  ordinanza  12  aprile  2006  (v. Gazzetta
Ufficiale,  1ª  serie  speciale  n. 48  del  2006),  con cui e' stata
sollevata  questione  di costituzionalita' dell'art. 134, primo comma
del codice di diritto industriale, per contrasto con l'art. 76 Cost.
    In  proposito - letteralmente riprendendo le argomentazioni della
menzionata  ordinanza  del  25  gennaio  2007 - anche questo Collegio
osserva che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha delegato il Governo
«per  il  riassetto  delle  disposizioni  in  materia  di  proprieta'
industriale,  art. 15,  e  "per l'istituzione di sezioni di tribunali
specializzate  in materia di proprieta' industriale e intellettuale",
art.  16».  In  esplicita  attuazione di tale seconda delega e' stato
adottato  il  d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, con cui, contestualmente
all'istituzione  delle sezioni specializzate presso il Tribunale e la
Corte  d'appello di Milano, e' stata ad esse attribuita la competenza
anche  riguardo  ai  «territori  ricompresi  nei  distretti  di Corte
d'appello  (di  Milano) e di Brescia» (art. 4, lett. f). L'art. 6 del
d.lgs.  n. 168/2003, Norma transitoria, ha attribuito alla competenza
delle  istituite  sezioni  specializzate  solo  i  giudizi instaurati
successivamente al 1° luglio 2003, prevedendo espressamente, al comma
secondo,  che  le  controversie gia' pendenti alla data del 30 giugno
2003  seguissero  la  regola  di  competenza  «in base alla normativa
previgente».   Con   tale  disposizione  transitoria  e'  stata  data
attuazione al principio di delega contenuto nel citato art. 16, comma
terzo,  che  imponeva  al  Governo  di  adottare,  riguardo al regime
transitorio,  regole  atte  a consentire il piu' efficace avvio delle
nuove  sezioni,  che non dovevano essere gravate, tendenzialmente, da
carichi iniziali.
    L'interpretazione   e   l'applicazione   dell'art. 6  del  d.lgs.
n. 168/2003  non ha suscitato problemi nella giurisprudenza di questa
Corte  (ne' risultano in diverso senso provvedimenti di altre Corti):
gli  appelli  proposti  avverso  sentenze  di  primo  grado emesse in
giudizi  instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 permanevano nella
competenze  delle sezioni ordinarie e, per quanto qui rileva, secondo
la   definizione   della   competenza  territoriale  derivante  dalla
normativa  previgente  (cfr.  es.  la  sentenza pronunciata da questa
Corte nella causa iscritta al n. 3853/2004 r.g. tra SKA s.p.a., e AZA
International  s.r.l., nel contraddittorio con il Pubblico Ministero,
decisa nella camera di consiglio il 3 novembre 2005). Interpretazione
costantemente  seguita  e  informata  a principi piu' volte affermati
dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  in  sede di lettura di norme
transitorie   inerenti   alla   regolamentazione   di   nuovi  regimi
processuali  e  di  nuove  regole  di competenza, in riferimento alla
definizione  dei  concetti  di  «controversia»  e  «giudizio»  la cui
formulazione  ha riguardo al giudizio unitariamente considerato e non
gia'  alle  fasi  o  ai  gradi  in cui esso si scandisce (cfr. tra le
altre:  Cassazione  civile,  sez.  III,  7  dicembre  2004, n. 22984;
Cassazione  civile,  sez. II, 10 settembre 2004, n. 18207; Cassazione
civile,   sez.   I,   20   agosto   2004,   n. 16347;  Cass.,  SS.UU.
n. 23837/2004,  n. 7263/2003,  n. 11110/1997; con riferimento all'uso
dell'espressione  «controversia»  vd. l'art. 16, primo comma, lettera
a),  della  legge  12  dicembre  2002,  n. 273, che fissa il criterio
direttivo  di  «istituire  presso i tribunali e le corti d'appello di
Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Roma,  Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione
collegiale  per  la  trattazione  delle  controversie  riguardanti le
materie indicate»).
    7)  La  situazione  e'  stata espressamente mutata dall'art. 245,
secondo  comma,  del  codice della proprieta' industriale, che impone
che  siano devolute alla cognizione delle nuove sezioni specializzate
istituite presso la Corte d'appello tutte le controversie in grado di
appello  «anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale
sono  iniziati  e  si sono svolti secondo le norme precedentemente in
vigore»,  e dunque anche se si tratta di giudizi introdotti, in primo
grado, anteriormente al 30 giugno 2003 (data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 168 del 2003).
    Cio'   premesso,   e  rilevato  che  con  l'adozione  del  d.lgs.
n. 168/2003  sembra  essersi esaurita la delega attribuita al Governo
anche  in  relazione  alla  disciplina  del  regime transitorio, puo'
sospettarsi  che  la  disposizione  dell'art. 245, secondo comma, del
d.lgs. n. 30/2005 sia disposizione emanata in difetto di delega ed in
difformita'  della  disposizione  transitoria  -  l'unica validamente
adottata in esecuzione della delega ex art. 16; vd. in particolare il
comma terzo: «Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo  avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al
comma  1,  lettera  a),  siano  gravate  da  un  carico  iniziale  di
procedimenti  che ne impedisca l'efficiente avvio» - di cui al citato
art. 6  del  d.lgs.  n. 168/2003.  Infatti,  affermando  che  anche i
giudizi  instaurati anteriormente al 30 giugno 2003 sono devoluti, in
grado  di  appello, alla cognizione delle sezioni specializzate della
Corte  d'appello  si  determinerebbe, in virtu' delle nuove regole di
competenza   territoriale   escludenti   la  competenza  della  Corte
d'appello  di Brescia per le controversie di diritto industriale, una
grave   alterazione   del   sistema   ordinamentale   e   processuale
anteriormente   vigente,  e  cio'  senza  che  sia  individuabile  un
conferimento  di  potere  delegato  al  Governo da parte dell'art. 15
della   legge  n. 273/2002,  il  cui  silenzio  nella  materia  della
trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate sembra
assumere  il  significato  di  una  scelta  precisa  del  legislatore
delegante   (esclusiva   della   delega   in   materia  processuale),
soprattutto  se  raffrontato  con  la  diversita' del contenuto della
delega  disposta  con  le disposizioni dell'art. 16, le quali appunto
espressamente disciplinano la materia processuale.
    8)  Questa  Corte  e' ben consapevole che la giurisprudenza della
Corte  costituzionale  e' orientata nell'escludere una violazione del
limite   dell'art. 76   della  Costituzione,  la'  dove  il  Governo,
nell'ambito  di  un'opera  di ridefinizione di un settore omogeneo di
materia,  funzionale  allo  snellimento delle procedure e del sistema
normativo,  innovi  riguardo  a  determinati  profili anche di natura
processuale  (cfr.  sentenza  n. 334  del  2005); e non ignora che «i
principi  e  i  criteri  direttivi  della legge di delegazione devono
essere  interpretati  sia  tenendo  conto delle finalita' ispiratrici
della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante
sullo  specifico tema, che le scelte operate dal legislatore delegato
non  siano  in  contrasto  con  gli  indirizzi  generali della stessa
legge-delega» (sentenza n. 481 anno 2005; n. 228 del 2005; n. 308 del
2002;  ordinanza  n. 248  del  2004),  ma  nella  specie la questione
attiene a profili che presentano un'accentuata peculiarita'. Infatti,
l'intervento del legislatore delegante si e' esplicitamente attestato
nel conferimento di due distinte deleghe, di cui quella riconducibile
all'art. 16   e'   attinente   all'istituzione  delle  nuove  sezioni
specializzate,   alla   disciplina   della  loro  competenza  e  alla
definizione del regime transitorio: delega gia' attuata ed esauritasi
al momento dell'emanazione del d.lgs. n. 30 del 2005, attuativo della
diversa  delega  contenuta  nell'art. 15  concernente  unicamente  la
materia  sostanziale  -  e  non  processuale  -  del  riassetto delle
disposizioni  in  materia  di  proprieta' industriale». Ne' invero e'
dato individuare, nei principi espressi da quest'ultima disposizione,
una  qualche voce che abilitasse il Governo ad introdurre ulteriori e
diverse disposizioni modificative dell'assetto processuale previgente
(ivi ricomprendendosi quello scaturito dall'esercizio della delega ex
art. 16, vale a dire l'art. 6 del d.lgs. n. 168/2003). Cosi' pure non
appaiono   rinvenibili   esigenze  sopravvenute  di  «adeguamento»  e
«coordinamento»  che  legittimassero, in ipotesi, l'alterazione delle
regole  di competenza anche per i giudizi instaurati anteriormente al
30 giugno 2003.
    9)  Osserva  ancora  questo  Collegio - nuovo riferendosi, per la
loro  pertinenza,  alle  argomentazioni  svolte nell'ordinanza del 25
gennaio  2007 - che neppure sembra possa individuarsi nel testo della
legge  29  settembre  2003, n. 229, Interventi in materia di qualita'
della  regolazione,  riassetto  normativo e codficazione, una qualche
previsione  che  legittimasse  un  ampliamento  dei  poteri  tale  da
riconoscere  al  Governo  la  possibilita'  di  interventi in tema di
modifica  della  competenza giurisdizionale. Peculiarita' dei profili
in  considerazione  che  si rafforza nel considerare che l'intervento
contenuto  dall'art. 245,  secondo  comma,  non appare in armonia con
principi   generali   dell'ordinamento   processuale,   che   trovano
espressione  nell'art. 5  c.p.c. La norma ivi prevista stabilisce che
la determinazione della competenza del giudice non puo' essere mutata
da  leggi emanate successivamente alla proposizione della domanda che
ha  instaurato il giudizio: una tale disposizione, di per se', certo,
non   e'   di  rango  costituzionale,  ma  costituisce  utile  canone
ermeneutico,  in  sede  sistematica,  per la definizione dei principi
presupposti   e  sottesi  alla  legge  delega.  Principi,  come  gia'
evidenziato,  rispondenti  alla disciplina introdotta dal Governo con
l'art. 6   del   d.lgs.   n. 168/2003,   con  il  mantenimento  della
competenza,   per  i  giudizi  gia'  instaurati,  secondo  le  regole
previgenti: principi poi disattesi con la successiva disposizione del
codice  di proprieta' industriale, rispetto alla quale e' proposta la
questione di costituzionalita'. Per le ragioni svolte, ritiene questo
Collegio  che  la  questione  di  costituzionalita'  cosi'  sollevata
d'ufficio  sia  rilevante e non manifestamente infondata. Deve essere
dunque   devoluta   alla  Corte  costituzionale  la  questione  della
rispondenza ai criteri indicati dall'art. 76 Cost., in relazione alle
disposizioni dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della
disposizione  di  cui  all'art. 245, secondo comma, del d.lgs. del 10
febbraio  2005,  n. 30,  in  riferimento  alla  denunziata carenza di
delega   per   l'introduzione   di  nuova  disciplina  inerente  alla
competenza per i giudizi di appello.
    Il giudizio di merito deve essere conseguentemente sospeso.
                              P. Q. M.
    Viste  le  disposizioni  dell'art. 23  della legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione di legittimita' costituzionale,
per  contrasto  con  l'art. 76  della Costituzione, in relazione alle
disposizioni dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, della
disposizione  dell'art. 245,  secondo  comma, del decreto legislativo
10 febbraio  2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale), nella
parte  in  cui  essa prevede che siano devolute alla cognizione delle
sezioni  specializzate  in  materia di proprieta' industriale, di cui
all'art. 134,   terzo   comma,   dello   stesso   decreto,  tutte  le
controversie  in  grado di appello, iniziate dopo l'entrata in vigore
del  codice,  anche  se  il  procedimento  di primo grado e' iniziato
secondo  le norme precedentemente in vigore e dunque anteriormente al
30  giugno  2003,  data  di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni
stabilite con decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione
di  Sezioni  specializzate  in  materia  di proprieta' industriale ed
intellettuale   presso   tribunali   e   corti   d'appello,  a  norma
dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il presente giudizio di impugnazione.
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle
parti,  al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della
Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
        Milano, addi' 15 febbraio 2007
                      Il Presidente: Marescotti
07C1011