N. 327 ORDINANZA 11 - 24 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico
  ministero    -    Preclusione   (salvo   nelle   ipotesi   previste
  dall'art. 603,   comma 2,   se   la  nuova  prova  e'  decisiva)  -
  Applicazione  della  nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
  data   di   entrata   in   vigore   della  novella  -  Sopravvenuta
  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   della  norma
  censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod.  proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
  20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma secondo.
(GU n.30 del 1-8-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice
di   procedura   penale,  come  sostituito  dall'art. 1  della  legge
20 febbraio  2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia  di  inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), e
dell'art. 10  della stessa legge, promosso con ordinanza del 5 maggio
2006  dalla  Corte  di  appello  di Palermo nel procedimento penale a
carico  di  M.C.,  iscritta  al  n. 391 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006.
    Visto l'atto di costituzione di M.C.;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello di Palermo ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e 111, secondo comma, della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di
procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio
2006,  n. 46  (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di
inappellabilita'  delle  sentenze di proscioglimento), nella parte in
cui  non consente al pubblico ministero di proporreappello avverso le
sentenze  di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603,
comma 2, del codice di procedura penale, ossia quando sopravvengano o
si  scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che
tali prove risultino decisive;
        che  la  Corte  di  appello  rimettente  dubita  altresi', in
riferimento   all'art. 3  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 10  della  citata  legge n. 46 del 2006, nella parte in cui
non  prevede,  «per  i  processi in corso e, dunque, anche in sede di
giudizio  a  seguito  di  rinvio  dalla Cassazione (comma 4)», che il
pubblico  ministero  possa  proporre  appello  avverso le sentenze di
proscioglimento  nelle  ipotesi  di cui al sopra menzionato art. 603,
comma 2;
        che  la  Corte  di appello rimettente premette, ai fini della
rilevanza,  di  essere  chiamata a celebrare il giudizio a seguito di
annullamento  con rinvio, da parte delle Sezioni unite della Corte di
cassazione,  della  sentenza  di  condanna  pronunciata  dal  giudice
d'appello,  su  impugnazione  proposta  dal  pubblico  ministero,  in
riforma della sentenza assolutoria di primo grado;
        che  essendo  entrata  in  vigore,  successivamente al rinvio
disposto  dalla  Cassazione, la legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1,
sostituendo  l'art. 593  cod.  proc.  pen.,  ha sottratto al pubblico
ministero  il  potere  di  appellare le sentenze di proscioglimento -
l'appello  dovrebbe  essere  dichiarato  inammissibile  in  forza del
richiamo  operato  dal  comma 4  dell'art. 10 della medesima legge al
comma 2 dello stesso articolo;
        che,  nel  merito,  la rimettente dubita in primo luogo della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 593 cod. proc. pen. nel testo
novellato,  assumendone  il  contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo
comma,  della  Costituzione  per  irragionevolezza  e  violazione del
principio della parita' tra le parti;
        che,  richiamata  la giurisprudenza costituzionale in tema di
giudizio  abbreviato  (ordinanze  n. 165  del  2003, n. 347 del 2002,
n. 421 del 2001), il giudice a quo osserva che, sebbene la previsione
di  limiti  al  potere  di impugnazione del pubblico ministero non si
ponga  di per se' in contrasto con la Costituzione, la diversita' dei
poteri  processuali  riconosciuti  alle  parti deve pur sempre essere
assistita  da idonee ragioni giustificatrici: ragioni che la Corte ha
individuato  nella  peculiare  posizione  istituzionale  del pubblico
ministero,  nella  funzione  allo  stesso  affidata  e nelle esigenze
connesse alla corretta amministrazione della giustizia;
        che la preclusione all'appello del pubblico ministero avverso
le  sentenze di proscioglimento introdotta dalla legge n. 46 del 2006
non   troverebbe   invece  «ragionevole  giustificazione  nei  limiti
richiesti dalle richiamate pronunce della Corte» e sempre collegati a
«istituti   deflativi  in  cui  rinunce  dell'imputato  producono  il
risultato   apprezzabile   della   definizione   piu'  sollecita  del
processo»;
        che  la  disciplina  censurata, nel riservare «esclusivamente
all'imputato  lo  strumento di un nuovo giudizio di merito per vedere
riconosciuta  la propria innocenza», si porrebbe inoltre in contrasto
con  il principio di ragionevolezza, tenuto conto di quanto la stessa
Corte  costituzionale ha finora affermato in ordine alla garanzia del
doppio  grado  di giurisdizione: e cioe' che, in un sistema in cui il
doppio grado non forma oggetto di garanzia giurisdizionale (ordinanza
n. 421  del  2001),  «non  e'  la  doppia  istanza  che garantisce la
completa  difesa,  ma  piuttosto  la  possibilita'  di prospettare al
giudice  ogni  domanda  ed  ogni ragione che non siano legittimamente
precluse» (ordinanza n. 316 del 2002);
        che di conseguenza il legislatore non potrebbe che assicurare
ad  entrambe  le  parti  il  potere  di sottoporre la decisione ad un
«controllo  critico  da parte di un giudice sovraordinato», salvo che
sussistano   ragionevoli   motivi   che   giustifichino  una  diversa
disciplina;
        che  un ulteriore profilo di irragionevolezza emergerebbe dal
raffronto  con  il  potere di proporre appello avverso le sentenze di
condanna   che  il  legislatore  ha  mantenuto  in  capo al  pubblico
ministero;
        che, con riferimento alla disciplina transitoria, la Corte di
appello  rimettente  evidenzia  invece la violazione del principio di
uguaglianza   nel  differente  trattamento  riservato  a  «situazioni
assolutamente     identiche»,     atteso    che    «la    valutazione
dell'ammissibilita'  dell'appello  del  pubblico  ministero contro le
sentenze  di  proscioglimento,  in  caso  di sopravvenuta nuova prova
decisiva,  dipende  esclusivamente  dal  fatto che l'impugnazione sia
stata proposta prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge»;
        che  tale  ultima  questione sarebbe rilevante nel giudizio a
quo,  avendo il Procuratore generale formulato «la richiesta di esame
di  un  nuovo  collaboratore  di  giustizia le cui dichiarazioni sono
prospettate come decisive»;
        che nel giudizio di costituzionalita' si e' costituito M. C.,
imputato   nel  giudizio  a  quo,  chiedendo  che  la  questione  sia
dichiarata   non   fondata,   con   riserva   di  depositare  memoria
illustrativa.
    Considerato  che  il  dubbio  di  costituzionalita'  sottoposto a
questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica
dell'art. 593  del  codice  di  procedura penale ad opera dell'art. 1
della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura
penale,   in   materia   di   inappellabilita'   delle   sentenze  di
proscioglimento),   dell'appello  delle  sentenze  dibattimentali  di
proscioglimento   da  parte  del  pubblico  ministero  e  l'immediata
applicabilita'  di tale regime, in forza dell'art. 10 della legge, ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte,  con  sentenza  n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1  della citata legge n. 46 del 2006 «nella
parte  in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale,
esclude  che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze
di   proscioglimento,   fatta   eccezione  per  le  ipotesi  previste
dall'art. 603,  comma 2,  del  medesimo  codice, se la nuova prova e'
decisiva»,  e  dell'art. 10,  comma 2,  della  medesima legge, «nella
parte  in  cui  prevede che l'appello proposto contro una sentenza di
proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in
vigore della medesima legge e' dichiarato inammissibile»;
        che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono pertanto essere restituiti al giudice rimettente per
un  nuovo  esame  della  rilevanza  delle  questioni, tenuto conto in
particolare,  per  quel  che  concerne la dedotta incostituzionalita'
della disciplina transitoria, che il comma 4 dell'art. 10 fa espresso
richiamo  al comma 2 (gia' dichiarato, come detto, costituzionalmente
illegittimo)  del medesimo articolo, stabilendo che tale disposizione
«si  applica  anche  nel  caso in cui sia annullata, su punti diversi
dalla  pena  o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di
una  corte  d'assise  d'appello  o  di una Corte di appello che abbia
riformato una sentenza di assoluzione».
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina  la  restituzione  degli  atti  alla  Corte  di appello di
Palermo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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