N. 632 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 22 febbraio 2007 dal tribunale di Sondrio nel procedimento civile promosso da Vanoi Ermanno contro Vanoi Anna ed altri Donazione - Azione di annullamento per incapacita' di intendere o di volere del donante al momento in cui la donazione e' stata fatta - Eccezione di prescrizione dell'azione, in quanto esercitata da soggetto erede del donante successivamente al compimento del termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno in cui la donazione e' stata fatta - Omessa previsione della possibilita' per coloro che diventano eredi del donante, successivamente all'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, di chiedere l'annullamento della donazione - Denunciata violazione dell'inviolabile diritto all'uguaglianza e del principio di ragionevolezza, sotto il particolare profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento degli eredi del donante in funzione del momento in cui viene acquistata la qualita' di erede. - Codice civile, art. 775, secondo comma. - Costituzione, artt. 2 e 3.(GU n.37 del 26-9-2007 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 539/2006 R.G. promossa da: Vanoi Ermanno con gli avv. Gobbi Giovanni e Mazza Michele, contro Vanoi Anna con gli avv. Fabrizio Cipollaro ed Egidio Mastrolia dom.ti c/o avv. Angelo Schena, Vanoi Alessandro, contumace, Vanoi Loredana, contumace; Sciogliendo la riserva; Letti gli atti di causa; Preso atto della questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte attrice, avendone questa il potere, in relazione all'art. 775 comma secondo c.c., nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del donante, decorsi cinque anni dalla donazione gli eredi del donante medesimo non possono piu' chiedere l'annullamento dell'atto di' liberalita' per incapacita' d'intendere e di volere del donante al momento in cui la donazione e' stata fatta; ritenuto che sussiste in primo luogo il requisito della «rilevanza» della questione prospettata in quanto nel presente processo parte attrice chiede l'annullamento della donazione datata 18 aprile 1996 a rogito dott. Giacomo Laurora, notaio in Roma. rep. 28316 e tale domanda e' contrastata da controparte con eccezione di prescrizione ai sensi della succitata norma per cui patente e' il vantaggio pratico che con l'incidente parte attrice vuole raggiungere; Ritenuto che sussiste altresi' il requisito consistente «nella non manifesta infondatezza» della questione per la considerazione che con la norma del codice civile sopra indicata viene precluso all'erede, divenuto tale successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, di esercitare la propria legittimazione ad agire, creandosi un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'erede che, per mera casualita', sia divenuto tale prima della decorrenza del detto termine; che tale preclusione appare contrastare con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e cio' a fronte di una non sostanziale disparita' di condizioni fra le due categorie di eredi sopra individuate alle quali viene riservato un differente trattamento, con evidente, conseguente danno economico per la categoria svantaggiata, per un'evenienza, come si e' detto, meramente accidentale;
P. Q. M. Ordina la sospensione del presente processo sino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione rilevata; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di rimessione venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sondrio, addi' 21 febbraio 2007 Il giudice istruttore: Paci 07C1121