N. 650 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2006

Ordinanza  emessa  il  12  dicembre 2006 dal tribunale amministrativo
regionale della Campania sul ricorso proposto da Santoro Irene contro
Commissario delegato del Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e
tutela delle acque della Regione Campania ed altro.

Giustizia  amministrativa  -  Tribunali  amministrativi  regionali  -
  Controversie  relative  alla  legittimita'  delle  ordinanze  e dei
  conseguenziali  provvedimenti  commissariali  adottati  in tutte le
  situazioni  di  emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
  della   legge   24 febbraio  1992,  n. 225  -  Competenza,  in  via
  esclusiva,  in  primo grado, attribuita al Tribunale amministrativo
  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma  -  Irragionevole  deroga al
  principio  della  competenza del Tribunale amministrativo regionale
  della  Regione  in  cui  il  provvedimento  e'  destinato  ad avere
  incidenza  -  Violazione  del  principio  del  giudice  naturale  -
  Violazione  del  principio  del  decentramento  territoriale  della
  giurisdizione amministrativa.
- Decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter
  e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.38 del 3-10-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza, sul ricorso n. 13842/2003
reg. gen. proposto da Santoro Irene, rappresentata e difesa dall'avv.
Luigi  Cimino, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla
via  San  Giovanni  a  Carbonara  n. 91,  presso  lo studio dell'avv.
Giuseppe De Roma;
    Contro  Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore e
nella  qualita'  di  Commissario  di Governo per l'emergenza rifiuti,
bonifiche    e   tutela   delle   acque,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  distrettuale  di Napoli, presso la stessa legalmente
domiciliato  in Napoli; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto
delegato  ex  o.P.C.m.  del  7  ottobre  1994, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura  distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa
legalmente  domiciliata  in  Napoli;  per l'annullamento dell'atto di
retrocessione del fondo di proprieta' della ricorrente, degli atti in
oggetto  indicati e di tutti quelli connessi, e per la condanna delle
amministrazioni   al   pagamento   dell'indennita'   di  occupazione,
maggiorata  di  rivalutazione  ed interessi, nonche' del risarcimento
dei  danni  quantificato  in  euro  87.667,60  oltre rivalutazione ed
interessi,  e  di  euro  1.690,75 per il valore dei frutti dell'epoca
pendenti, oltre rivalutazione ed interessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  la  memoria di costituzione in giudizio dell'Avvocatura di
Stato;
    Vista    la    documentazione   depositata   dall'Amministrazione
resistente;
    Vista la memoria difensiva prodotta dalla ricorrente;
    Visti  gli  atti  tutti  di  causa:  alla pubblica udienza dell'8
novembre  2006,  relatore  il  cons.  Donadono,  uditi  gli  avvocati
presenti di cui al verbale di udienza.

                              F a t t o

    Con  ricorso  notificato  il  19  novembre  2003, la sig.ra Irene
Santoro,  nella  dedotta qualita' di proprietaria di un fondo sito in
localita'  Boschetto  di  Piedimonte  Matese  (in catasto al fgl. 20,
p.lle 76, della superficie di are 82,75), riferiva che:
        con  ordinanza  prot.  n. P/10740/DIS  del  18 febbraio 1995,
seguita   dalle   ordinanze   prot.   nn. P/24130/DIS.   P/24131/DIS.
P/24132/DIS.  P/24133/DIS  e  P/24134/DIS  del  21  giugno  1996,  il
Prefetto,  delegato  ex o.P.C.m. del 7 ottobre 1994 a fronteggiare la
situazione  di  emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  nella  regione
Campania, aveva disposto l'occupazione temporanea d'urgenza del suolo
in questione al fine di realizzare una discarica;
        successivamente,   con  ordinanza  prot.  n. P/43818/DIS  del
19 maggio 2000, la stessa autorita' commissariale disponeva la revoca
della  realizzazione  della  discarica  e  la restituzione delle aree
occupate agli aventi diritto;
        in   data   17   ottobre  2000  si  redigeva  il  verbale  di
restituzione   dell'area   occupata   e   seguiva  la  determinazione
dell'indennita'  di  occupazione  che  veniva parzialmente contestata
dall'interessata;
        sennonche'  la  ricorrente non sarebbe rientrata nella libera
disponibilita'  del  proprio  fondo,  ancora,  occupato  da cumuli di
rifiuti.
    In   relazione   a   quanto   precede   l'interessata   proponeva
l'impugnativa e le domande in epigrafe.
    L'avvocatura  erariale  si costituiva in giudizio resistendo alle
pretese avverse.

                            D i r i t t o

    1.  - E' controversa la legittimita' di atti emanati dal prefetto
delegato  ai  sensi  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
ministri  del 7 ottobre 1994 e delle successive ordinanze di modifica
ed  integrazione, per fronteggiare lo stato di emergenza verificatosi
nella regione Campania, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, in
applicazione dell'art. 5, della legge n. 225 del 1992.
    Nelle  more del giudizio e' intervenuta la legge 27 gennaio 2006,
n. 21,  con la quale sono stati inseriti all'art. 3 del decreto-legge
30  novembre  2005,  n. 245, in sede di conversione dello stesso, tre
nuovi  commi  (commi 2-bis,  2-ter  e  2-quater) che attribuiscono al
Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sede  di  Roma, la
competenza   a   conoscere   dei  provvedimenti  commissariali  nelle
situazioni  di  emergenza  dichiarate  ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1997, n. 225.
    Piu' precisamente, i predetti commi dispongono:
        2-bis.  In  tutte  le  situazioni  di emergenza dichiarate ai
sensi  dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
competenza  di  primo  grado  a  conoscere  della  legittimita' delle
ordinanze  adottale  e dei consequenziali provvedimenti commissariati
spetta  in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari,
al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.
        2-ter.  Le  questioni  di  cui  al  comma 2-bis sono rilevate
d'ufficio.  Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito
con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge
6  dicembre  1971,  n. 1034,  e  successive  modificazioni,  trovando
applicazione  i  commi  2  e  seguenti  dell'art. 23-bis della stessa
legge.
        2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano
anche  ai  processi  in  corso.  L'efficacia  delle  misure cautelari
adottate  da  un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al
comma  2-bis  permane  fino  alla loro modifica o revoca da parte del
tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con sede in Roma, cui
la parte interessata puo' riproporre il ricorso».
    Le  citate  disposizioni  (che  vengono ad affiancarsi alle altre
ipotesi in cui la legge riserva al Tribunale amministrativo regionale
centrale   la   cognizione  su  controversie  di  diverse  da  quelle
ordinariamente  devolute: cfr. l'art. 33 della legge n. 287 del 1990;
l'art. 1, comma 26, della legge n. 24 del 1997; l'art. 17 della legge
n. 195  del 1958, come sostituito dall'art. 74 del 1990; e da ultimo,
l'art.  3  del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito con in legge
n. 280  del  2005, sul quale e' in buona parte ricalcata la normativa
ora  in esame) riguardano dunque le controversie aventi ad oggetto le
ordinanze  ed  i  provvedimenti consequenziali emanati dall'autorita'
commissariale  incaricata  di fronteggiare le situazioni di emergenza
deliberate dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1,
legge n. 225 del 1992, in occasione di calamita' naturali, catastrofi
o  altri  eventi  che,  per  intensita' ed estensione, debbono essere
affrontati con mezzi e poteri straordinari.
    In  questa  materia, la disciplina ordinaria regolante il riparto
della   competenza   territoriale   tra  i  tribunali  amministrativi
regionali viene modificata sotto due principali profili:
        il  comma  2-bis  prevede che la competenza di primo grado e'
devoluta  in  via  esclusiva al Tribunale amministrativo regionale di
Roma, in deroga agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;
        il  comma  2-ter  prevede  che  il difetto di competenza, che
investe  anche  il  potere  cautelare,  deve  essere  rilevato  anche
d'ufficio  e determina la definizione del giudizio incardinato presso
il   tribunale  amministrativo  incompetente,  in  deroga  al  regime
previsto dall'art. 31 della stessa legge n. 1034.
    Inoltre,  in  base al comma 2-quater, l'attribuzione al Tribunale
amministrativo  regionale  Lazio  di  questa nuova competenza di tipo
funzionale  e'  assistita  da  una  disciplina  transitoria che rende
applicabile  il  nuovo  criterio  di riparto anche ai giudizi gia' in
corso  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore;  le stesse misure
cautelari  gia'  adottate  restano  soggette ad un riesame innanzi al
Tribunale   amministrativo   regionale   Lazio,  al  quale  la  parte
interessata puo' riproporre ricorso.
    La  nuova  disciplina investe percio' anche il presente giudizio,
in forza della predetta disposizione di diritto intertemporale.
    Inoltre   l'ampia   portata   dell'art.   3,   comma   2-bis  del
decreto-legge  n. 245del  2005  comprende  non  solo  le controversie
aventi  ad  oggetto le ordinanze adottate in deroga alle disposizioni
di  legge,  ma  si  estende anche all'impugnativa dei «consequenziali
provvedimenti commissariali» e cioe' di tutti i provvedimenti emanati
dai  commissari  delegati  (art. 5,  comma  4, della legge n. 225 del
1992)  per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito della
propria competenza, come definita con la dichiarazione dello stato di
emergenza (art. 5, comma 2, della ripetuta legge n. 225).
    2.  -  Le disposizioni ora richiamate imporrebbero la definizione
del  presente  processo  con  sentenza  dichiarativa di incompetenza,
prima ancora di ogni altra valutazione in rito e nel merito.
        Sennonche'  il Collegio ritiene che le stesse contrastino con
gli  artt. 3  e  25  Cost.,  ed  in  particolare  con  i  principi di
uguaglianza,   ragionevolezza   e   non  arbitrarieta'  della  legge,
naturalita' del giudice, per le ragioni di seguito esposte.
    2.1.   -   I  commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater  dell'art. 3  del
decreto-legge   n. 245  del  2005,  laddove  devolvono  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del Lazio di Roma la competenza funzionale
nei giudizi aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti emanati
nelle  situazioni  di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei
ministri  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 1, della legge n. 225/1992,
appaiono,   in   primo  luogo,  in  conflitto  con  il  principio  di
uguaglianza  sancito  dall'art. 3 Cost., sotto il suo duplice profilo
della parita' di trattamento e della ragionevolezza della legge.
    La   nuova   disciplina   determina,  infatti,  un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento  tra  i  destinatari  di  provvedimenti a
efficacia  infraregionale (come quelli oggetto del presente giudizio)
emanati  dai  commissari  per l'emergenza delegati localmente, il cui
giudice   e'   individuato   dalla   legge  in  esame  nel  Tribunale
amministrativo  regionale Lazio in via esclusiva, ed i destinatari di
analoghi   provvedimenti  emanati  da  altre  autorita'  locali,  che
permangono  assoggettati  agli ordinari criteri di riparto dettati in
via  generale dagli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
ancorche'  assumano  carattere  di  emergenza  e  siano  adottati  in
situazioni   di   eccezionale   pericolo  da  altre  autorita'  (cfr.
l'art. 50,  comma 5,  del  d.lgs.  n. 267  del 2000, e l'art. 117 del
d.lgs.  n. 112  del 1998, in parte qua tenuto fermo dagli artt. 5 e 6
del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito con la legge n. 401 del
2001).
    2.2.  -  Sotto  il  profilo  sostanziale, inoltre, la deroga agli
ordinari  canoni  di  riparto  tra i diversi tribunali amministrativi
regionali,   fondati   sulla  territoriale  dell'atto  e  sulla  sede
dell'autorita'  emanante,  non  appare  sorretta  da  alcun  adeguato
fondamento  giustificativo  e  si  risolve  percio', in una manifesta
violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite
alla discrezionalita', legislativa in materia di determinazione della
competenza  territoriale  (cfr. Corte cost. sentenze n. 228 del 1998,
n. 452 del 1997, n. 117 del 1990).
    Giova   rammentare,   infatti,   il   giudice  delle  leggi,  nel
riconoscere  al  legislatore  ampia  discrezionalita' nell'operare il
riparto  di  competenza  fra gli organi giurisdizionali, ha nondimeno
evidenziato  l'esigenza  di  osservare  il  rispetto del principio di
uguaglianza  segnatamente,  del  canone di ragionevolezza (cfr. Corte
cost., 22 aprile 1992, n. 189); tant'e' che la disposizione in quella
circostanza  sottoposta  allo  scrutinio  di  costituzionalita' venne
dichiarata  immune  da  vizi  sotto  questi  profili  in  quanto  era
riscontrabile la sussistenza di un adeguato fondamento giustificativo
per   la   deroga  agli  ordinari  criteri  di  determinazione  della
competenza.
    Invero,  nella specie tale deroga non puo' essere ragionevolmente
giustificata  dalla rilevanza degli interessi sottesi alla situazione
di  emergenza nel cui ambito si iscrivono gli atti commissariali, ne'
in  un  presunto  sospetto  in ordine ad un eventuale condizionamento
ambientale  del  tribunale  amministrativo  locale,  derivante  dagli
eventi   emergenziali   e   dai   mezzi   eccezionali  applicati  per
affrontarli.
    Nell'ordinamento processuale, infatti, le problematiche attinenti
alla sottrazione dell'organo giudicante a condizionamenti, tensioni e
turbamenti  locali trovano soluzione con altri sistemi di spostamento
della competenza che, comunque, escludono l'accentramento di tutte le
controversie  innanzi  ad  un  unico  organo  (cfr.  art. 11 c.p.p.).
Peraltro,  se  tale fosse la ragione d'essere della disposizione, non
vi  sarebbe  motivo  di  ritenere che un unico organo giudiziario sia
immune  da  siffatti  inconvenienti  per  le  controversie relative a
situazioni    riguardanti   il   proprio   ambito   territoriale   di
insediamento.
    Che  non  vi  sia  una  particolare esigenza in tal senso e', poi
dimostrato  dal  fatto che le ordinarie disposizioni di riparto della
competenza  territoriale non soffrono eccezioni nelle altre ipotesi n
cui  l'ordinamento consente l'esplicazione di poteri extra ordinem in
presenza di situazioni di eccezionale pericolo (il riferimento e', in
primo luogo, alle ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del
sindaco,  della  regione  o dello Stato, nei casi di cui all'art. 50,
comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, e all'art. 117 del d.lgs. n. 112
del 1998).
    Particolarmente significativa e', altresi', la circostanza che il
Legislatore  del  2006  non  abbia  concentrato  innanzi  al medesimo
Tribunale  amministrativo  regionale tutte le controversie in materia
e,  in  primo luogo, quelle concernenti la stessa dichiarazione dello
stato  di  emergenza e la nomina del commissario delegato. La riserva
di  competenza  a favore del Tribunale amministrativo regionale Lazio
disposta dall'art. 3, comma 2-bis, citato riguarda, infatti, soltanto
le   ordinanze  ed  i  provvedimenti  commissariali  e  non  anche  i
provvedimenti  dichiarativi  dello  stato di emergenza (con efficacia
infraregionale)  o  i  provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
ministri  di  nomina  dei  commissari  (art. 5,  comma 4, della legge
n. 225  del  1992),  la  cui  cognizione rimane affidata al Tribunale
amministrativo  regionale  locale (in base all'art. 3, comma 2, della
legge   n. 1034   del  1971).  Il  che  costituisce  ulteriore  segno
sintomatico della irrazionalita' della norma.
    Neppure costituisce giustificazione razionale della disciplina in
esame    una    presunta    esigenza   di   uniformita'   d'indirizzo
giurisprudenziale in materia, sia perche' nel sistema della giustizia
amministrativa  la  funzione  nomofilattica  appartiene al giudice di
appello,  sia  perche' la natura extra ordinem che possono assumere i
provvedimenti  emanati  in  virtu'  dell'art. 5, comma 2, della legge
n. 255/1992  li  dota  di  caratteristiche  singolari e difficilmente
riducibili  ad unita'. Senza considerare, poi, che essi possono avere
ad  oggetto  le  materie  piu' diverse, dalle procedure concorsuali a
quelle ablative, dalla provvista e gestione delle risorse materiali e
personali,   all'organizzazione,   oltre  che  ovviamente  le  misure
contingibili ed urgenti di contenuto piu' disparato.
    Peraltro   non  sembra  ipotizzabile  una  diversa  qualita'  del
Tribunale   amministrativo   regionale   del  Lazio  insediato  nella
Capitale,  con  la configurazione di una sorta di supremazia rispetto
agli altri tribunali amministrativi periferici.
    In  vero  un  indizio di tale intendimento, si potrebbe cogliere,
oltre    che    nella   proliferazione   di   materie   che   vengono
progressivamente  accentrate  nel  tribunale  romano, nella specifica
previsione,  del comma 2-quater dell'art. 3 in esame, di un peculiare
potere  (avulso  non solo dal sistema della giustizia amministrativa,
ma anche dai principi giusprocessualistici, tendenti ad escludere una
doppia  pronuncia  sulla  stessa  questione di due diversi giudici di
pari  grado) relativo alla «modifica o revoca» delle misure cautelari
gia'  adottate  nei  giudizi  pendenti  innanzi  ad  altri  Tribunale
amministrativo  regionale  anche a prescindere dai presupposti (fatti
sopravvenuti)   ordinariamente   previsti  dall'art. 21  della  legge
n. 1034 del 1971 per l'ammissibilita' di siffatte determinazioni.
    Sennonche'  un tale disegno creerebbe una evidente asimmetria tra
i  Tribunali  amministrativi  che  andrebbe  ben  oltre  le questioni
relative  ai  criteri  di riparto delle competenze (basate sulla sede
dell'autorita'  emanante  e  sull'ambito  territoriale  di  efficacia
ultraregionale  dei  provvedimenti  emanati  delle autorita' centrali
dello  Stato) finendo anche con l'incidere sull'assetto ordinamentale
della  giustizia  amministrativa,  delineato nell'art. 125 Cost., che
pone  sullo  stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado,
aventi  pari  funzioni  ed  ugualmente  sottoposti  al  sindacato del
Consiglio di Stato, come giudice di appello.
    Infine,  nessuna  indicazione  utile  per  l'individuazione delle
finalita'  perseguite dal Legislatore attraverso i commi 2-bis, 2-ter
e 2-quater dell'art. 3, d.l. n. 245/2005, e' dato desumere dagli atti
parlamentari,  e  in  particolare  dal  resoconto  stenografico della
seduta  n. 926  del 20, dicembre 2005 dell'Aula del Senato, nel corso
della  quale  l'emendamento governativo contenente l'introduzione dei
suddetti  commi  e'  stato  posto  in  votazione  ed approvato, e dai
resoconti delle successive sedute della Camera dei deputati.
    Per  tali  ragioni,  le  disposizioni dell'allegato alla legge 27
gennaio  2006,  n. 21,  e  in  via  conseguenziale dell'art. 3, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 risultano irragionevoli
e percio' contrarie all'art. 3 Cost.
    2.3.  -  L'assenza di un adeguato fondamento giustificativo della
nuova  competenza  funzionale  attribuita al Tribunale amministrativo
regionale   del   Lazio   -  slegata  da  un  razionale  criterio  di
collegamento  col  giudice  designano  -  induce  questo  tribunale a
dubitare  delle legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005, introdotti dalla
legge  di  conversione, anche per contrasto col principio del giudice
naturale posto dall'art. 25, primo comma, Cost.
    Il Collegio non ignora che nella giurisprudenza costituzionale e'
stata  piu'  volte  affermata  l'equivalenza dei termini «naturale» e
«precostituiti» in quanto la locuzione «giudice naturale» deriverebbe
per  forza di tradizione da norme analoghe di precedenti costituzioni
e  non  avrebbe  percio'  un  significato  proprio  (cfr. Corte cost.
sentenze n. 29 del 1958, del 1962, n. 72 del 1976, n. 460 del 1994).
    Tuttavia,  se  e'  vero  che l'espressione «giudice naturale» era
gia'  in precedenti Carte (ad esempio nello Statuto albertino: «Niuno
puo'  essere distratto dai suoi giudici naturali ...») e che i lavori
preparatori  della Costituzione non chiariscono il significato che si
intese  attribuire  all'uso  del  termine «naturale» accanto a quello
«precostituito»  nell'art. 25,  primo  comma,  Cost.  nel definire la
garanzia  della  certezza  e  dell'obiettivita'  del  giudice, sembra
nondimeno che l'introduzione della formula attuale («giudice naturale
precostituito»), dopo che entrambe le Sottocommissioni dell'Assemblea
costituente  avevano  abbandonato il termine «naturale» in favore del
termine  «precostituito»,  deponga  a  favore  delle  tesi che negano
l'identificazione tra i due termini.
    Ad   avviso   del   Collegio,   la   formula   «giudice  naturale
precostituito» non rappresenta un'endiadi, ma fonda la necessita' che
la  precostituzione  del giudice ad opera del Legislatore avvenga nel
rispetto  di  un  principio  di  naturalita',  nel senso di razionale
maggior   idoneita'   del   giudice   rispetto  alla  risoluzione  di
determinate controversie.
    Nel  caso  della  competenza  territoriale,  l'individuazione del
giudice  razionalmente  piu'  idoneo  a  decidere la controversia non
sembra  poter  prescindere dalla considerazione (in positivo, come in
negativo)  dell'esistenza  di un criterio di collegamento, effettivo,
ragionevole  ed  appropriato,  tra  i confini entro i quali possa poi
dispiegarsi legittimamente la discrezionalita' del Legislatore.
    Cio'  appare  vieppiu'  evidente allorche', come nella specie, si
tratta  di  situazioni  di  emergenza  aventi  rilievo esclusivamente
locale,  con  riferimento  a  interessi  sostanziali  pure  di ambito
strettamente  locale,  rientranti  nella  sfera giuridica di soggetti
(ricorrenti,  ma  anche  resistenti)  che  normalmente pure gravitano
nella stessa dimensione territoriale locale.
    L'allontanamento   del   giudice  competente  a  conoscere  della
controversia,   sradicando  la  causa  dalla  sua  sede  ordinaria  e
naturale,  comporta  un  grave  disagio per le parti processuali, non
giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o
dall'efficacia   ultraregionale  dei  provvedimenti  sui  quali  deve
esercitarsi  la cognizione del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.  Cio'  incide,  tra  l'altro,  anche sull'accesso alla tutela,
giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi, per la
maggiore difficolta' ed i maggiori costi che devono essere sopportati
dagli   interessati  per  esercitare  l'azione  presso  il  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
    Tali  anomalie  risultano  particolarmente  gravose per i giudizi
pendenti,   posto   che   il   ricorrente,   dopo   aver  incardinato
legittimamente  la  causa  innanzi  a questo Tribunale amministrativo
regionale, viene costretto a trasferire il contenzioso a Roma, con un
palese  ed ingiustificato aggravio di costi e di tempo, senza contare
l'inutile dispendio di risorse processuali.
    In  mancanza  di  un  ragionevole criterio di collegamento con il
giudice  designato,  l'attribuzione legislativa di competenza viene a
violare  il  principio  della naturalita' del giudice (art. 25, primo
comma,  Cost.),  al  pari del principio di ragionevolezza (desumibile
dall'art. 3 Cost.).
    2.4.  -  Il  Collegio  dubita  altresi'  della  costituzionalita'
dell'allegato   alla   legge   27  gennaio  2006,  n. 21,  e  in  via
conseguenziale  dell'art.  3,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,  del  d.l.
n. 245/2005,  nella  parte  in cui la competenza in via esclusiva del
Tribunale  amministrativo  regionale Lazio e' estesa anche ai giudizi
in   corso,   nei   quali   l'incompetenza   del   diverso  Tribunale
amministrativo regionale adito deve essere rilevata di ufficio.
    Il   dubbio   di   costituzionalita'  della  nominata  disciplina
transitoria si pone, in particolare, con riferimento disgiunto sia al
principio  della  precostituzione  del  giudice (art. 25, primo comma
Cost.), sia al principio di ragionevolezza e non arbitrarieta' (artt.
3  Cost.)  che  in  ogni  caso,  limita  il potere del legislatore di
disciplinare  la  successione di leggi processuali nel tempo, secondo
quanto si dira' nei paragrafi seguenti.
    2.4.1.  -  Con riferimento al principio della precostituzione del
giudice, lo spostamento di competenza in corso di causa dal Tribunale
amministrativo   regionale   originariamente   adito   al   Tribunale
amministrativo    regionale    Lazio,   e   dunque   la   sostanziale
retroattivita'  della  regola  introdotta  dall'art.  3, comma 2-bis,
citato,   appare   in   contrasto  con  l'art.  25,  comma  1,  della
Costituzione,  in quanto il principio secondo cui nessuno puo' essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge non consente la
designazione  del  giudice  a  posteriori,  ma  impone  che  la norma
regolatrice  della  competenza  sia prefissata rispetto all'insorgere
della controversia.
    La Corte costituzionale ha da tempo chiarito (cfr. sentenza n. 88
del 1962) che il principio posto dall'art. 25 Cost. riguarda anche la
ripartizione della competenza territoriale tra i diversi giudici.
    Quanto   alla   necessita'   che   il  riparto  territoriale  sia
disciplinato  da una normativa anteriore (almeno) all'istituzione del
giudizio,  anche  in questo caso il Collegio e' consapevole del fatto
che  la  giurisprudenza  costituzionale  ha, in passato, ritenuto che
l'art.  25  Cost.  e' rispettato quando la legge, sia pur con effetto
anche  sui  processi in corso, modifica in generale i presupposti o i
criteri diretti ad individuare il giudice competente, poiche' in tali
casi  lo  spostamento  della competenza non avviene in conseguenza di
una   deroga   alla   disciplina  generale,  adottata  vista  di  una
determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo
ordinamento  e,  dunque,  della  designazione  di  un  nuovo  giudice
naturale (cfr. sentenze n. 56 del 1967, n. 72 del 1976).
    Tuttavia,    sembra   potersi   cogliere   nella   piu'   recente
giurisprudenza  della Corte un diverso indirizzo interpretativo, che,
in  aderenza  al  dettato  costituzionale  (per  il  quale il giudice
naturale   deve   essere   «precustituite»,   e   non   semplicemente
«costituito», per legge), richiede che la regola sulla competenza sia
posta  da una normativa anteriore alla istituzione del giudizio (cfr.
sentenze n. 41 del 2006, n. 251 del 1986).
    Nel  caso  di specie, viceversa, la competenza a conoscere in una
esclusiva  della  controversia  in  questione  e' stata attribuita al
Tribunale  amministrativo  regionale  con  una  legge posteriore alla
proposizione  del  giudizio,  la  quale  ha sottratta la competenza a
questo Tribunale con effetto retroattivo.
    Da cio' la violazione dell'art. 25 Cost.
    2.4.2.  -  Infine, qualora dovesse negarsi che il principio della
precostituzione  del  giudice  comporti  un divieto di retroattivita'
delle  norme  sulla competenza, non di meno la disciplina transitoria
dettata dall'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge
n. 245   del   2005,  viene  a  ledere  i  limiti  costituzionali  di
ragionevolezza e non arbitrarieta' (art. 3, Cost.) che il legislatore
ordinario   incontra   nel   regolare   la  successione  delle  leggi
processuali  nel  tempo  (cfr.  Corte cost. sentenze n. 216 del 2001,
n. 490 del 2000, n. 400 del 1996, ordinanza n. 294 del 1998), nonche'
con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.).
    Devono,  al riguardo, espressamente richiamarsi le considerazioni
svolte  innanzi,  nei  precedenti  paragrafi  2.2 e 2.3, in ordine al
difetto  di giustificazione razionale dello spostamento di competenza
verso  il  Tribunale  amministrativo  regionale Lazio: esse valgono a
dimostrare    non   soltanto   la   irragionevolezza   -   e   dunque
l'illegittimita' - delle disposizioni attributive della competenza in
materia  per  l'avvenire,  ma,  evidenziando l'assenza di ragionevoli
esigenze  di interesse generale a sostegno della deroga all'ordinario
criterio   di  riparto,  a  maggior  ragione  palesano  il  carattere
irragionevole  ed  ingiustificato  della  disciplina  transitoria che
affida alla nuova competenza accentrata anche le cause in corso.
    3.  -  Per  quanto  esposto  sopra,  va rilevata la non manifesta
infondatezza  n questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005,
come convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,
per contrasto con gli artt. 3 e 25 de1la Costituzione.
    La  questione,  per  quanto  gia'  sopra evidenziato, e' altresi'
rilevante  ai  fini  della definizione del presente giudizio, poiche'
dalla   sua  risoluzione  dipendenze  la  sussistenza  o  meno  della
competenza  di  questo  Tribunale ad assumere una qualsiasi decisione
sul ricorso in esame.
    Ogni altra determinazione in rito, nel merito e sulle spese resta
riservata  all'esito  del giudizio innanzi alla Corte costituzionale,
alla    quale    va    rimessa   la   soluzione   dell'indicente   di
costituzionalita'.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevanti per la definizione del ricorso n. 13842/2003 e
non   manifestamente   infondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  3,  comma  2-bis,  2-ter  e  2-quater, del
decreto-legge   30   novembre   2005,  n. 245,  come  convertito  con
modificazioni  dalla  legge 27 gennaio 2006, n. 21, nei termini e per
le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e
25  della  Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la
presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della  segreteria del
Tribunale  amministrativo  regionale, a tutte le parti in causa ed al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  sia  comunicata al
Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
dei deputati;
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
segreteria, alla Corte costituzionale.
    Cosi' deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell'8 novembre
2006.
                        Il Presidente: Guida
Il consigliere estensore: Donadono
07c1140