N. 668 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2007
Ordinanza emessa il 9 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Cacciola Francesco ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per l'imputato di proporre appello contro una sentenza formalmente di non punibilita', avente come presupposto un accertamento di responsabilita' penale (nella specie, in relazione ad un procedimento per reato di evasione, e' stata applicata l'esimente speciale di cui all'art. 387, secondo comma, cod. pen.) - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa. - Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.39 del 10-10-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Cacciola Francesco e Poddighe Giovanni, assolti con sentenza del Tribunale di Ferrara in data 3 ottobre 2002 dal reato di cui all'art. 387 c.p. perche' non punibili ex art. 387/2 c.p. Rilevato che agli imputati e' stata applicata l'esimente speciale di cui all'art. 387/2 c.p., che presuppone l'accertamento che sia stata cagionata colposamente, da parte del preposto alla custodia, l'evasione di un detenuto; Ritenuto infatti che detta esimente non e' causa di giustificazione, idonea a escludere l'antigiuridicita' del fatto, bensi' mera causa di non punibilita', prevista per evidenti ragioni di politica criminale; Atteso che avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia il procuratore generale, chiedendo escludersi la causa di non punibilita' e quindi la condanna degli imputati, sia gli stessi imputati, che hanno chiesto di essere assolti per non avere commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato; Ritenuto che appare evidente l'interesse degli imputati a ottenere una pronuncia assolutoria che escluda la commissione del fatto da parte loro ovvero la sussistenza di colpa, rispetto a un proscioglimento che presuppone l'accertamento del reato e della loro responsabilita', anche in relazione alle possibili conseguenze amministrative contabili o disciplinari; Ritenuto che, allo stato della legislazione vigente, gli appelli proposti dagli imputati dovrebbero essere dichiarati inammissibili a norma degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; Ritenuto che la citata normativa, se applicata al caso di specie, potrebbe violare gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto preclude la possibilita' di appello, da parte dell'imputato, rispetto a una sentenza formalmente di non punibilita', ma che in realta' ha presupposto un accertamento di responsabilita' penale, che in tal modo diviene insindacabile nel merito; Considerato che cio' sembra violare il principio di ragionevolezza e il diritto di difesa, anche nel merito, in ogni stato e grado del procedimento.
P. Q. M. Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46/2006 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del parlamento e di notificarla all'imputato contumace Poddighe. Bologna, addi' 9 febbraio 2007 Il Presidente: Sgambaro 07C1159