N. 668 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 2007

Ordinanza emessa il 9 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Bologna
nel procedimento penale a carico di Cacciola Francesco ed altro

Processo  penale  -  Appello - Modifiche normative - Possibilita' per
  l'imputato  di  proporre appello contro una sentenza formalmente di
  non   punibilita',  avente  come  presupposto  un  accertamento  di
  responsabilita'   penale   (nella   specie,   in  relazione  ad  un
  procedimento  per  reato di evasione, e' stata applicata l'esimente
  speciale   di   cui  all'art. 387,  secondo  comma,  cod.  pen.)  -
  Preclusione   -   Inammissibilita'   dell'appello   proposto  prima
  dell'entrata  in vigore della novella - Violazione del principio di
  ragionevolezza e del diritto di difesa.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 1 e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.39 del 10-10-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
contro  Cacciola  Francesco e Poddighe Giovanni, assolti con sentenza
del  Tribunale  di  Ferrara  in  data 3 ottobre 2002 dal reato di cui
all'art. 387 c.p. perche' non punibili ex art. 387/2 c.p.
    Rilevato che agli imputati e' stata applicata l'esimente speciale
di  cui  all'art. 387/2  c.p.,  che presuppone l'accertamento che sia
stata  cagionata  colposamente,  da parte del preposto alla custodia,
l'evasione di un detenuto;
    Ritenuto   infatti   che   detta   esimente   non   e'  causa  di
giustificazione,  idonea  a  escludere  l'antigiuridicita' del fatto,
bensi'  mera  causa di non punibilita', prevista per evidenti ragioni
di politica criminale;
    Atteso che avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione sia
il  procuratore  generale,  chiedendo  escludersi  la  causa  di  non
punibilita'  e  quindi  la  condanna  degli  imputati, sia gli stessi
imputati,  che hanno chiesto di essere assolti per non avere commesso
il fatto o perche' il fatto non costituisce reato;
    Ritenuto   che  appare  evidente  l'interesse  degli  imputati  a
ottenere  una  pronuncia  assolutoria  che escluda la commissione del
fatto  da  parte  loro  ovvero la sussistenza di colpa, rispetto a un
proscioglimento  che presuppone l'accertamento del reato e della loro
responsabilita',   anche  in  relazione  alle  possibili  conseguenze
amministrative contabili o disciplinari;
    Ritenuto  che, allo stato della legislazione vigente, gli appelli
proposti  dagli imputati dovrebbero essere dichiarati inammissibili a
norma degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46;
    Ritenuto che la citata normativa, se applicata al caso di specie,
potrebbe  violare  gli  artt. 3  e  24  della Costituzione, in quanto
preclude la possibilita' di appello, da parte dell'imputato, rispetto
a  una  sentenza formalmente di non punibilita', ma che in realta' ha
presupposto  un  accertamento  di  responsabilita' penale, che in tal
modo diviene insindacabile nel merito;
    Considerato   che   cio'   sembra   violare   il   principio   di
ragionevolezza  e  il  diritto  di  difesa, anche nel merito, in ogni
stato e grado del procedimento.
                              P. Q. M.
    Dichiara,  d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 10 della
legge   n. 46/2006   con   riferimento   agli   artt. 3  e  24  della
Costituzione.
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza al
Presidente  del  Consiglio dei ministri, di comunicarla ai Presidenti
delle  due  Camere  del  parlamento  e  di  notificarla  all'imputato
contumace Poddighe.
        Bologna, addi' 9 febbraio 2007
                       Il Presidente: Sgambaro
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