N. 677 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2007

Ordinanza  emessa  il  18  aprile  2007  dal  tribunale di Varese nel
procedimento penale a carico di Lamperti Egidio

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  -  Reati  puniti con la sola pena pecuniaria ai sensi dell'art. 52,
  comma 2,   lett. a),   d.lgs.   n. 274/2000  -  Termine  minimo  di
  prescrizione  di  sei  anni se si tratta di delitto - Irragionevole
  disparita' di trattamento, a fronte della previsione del termine di
  prescrizione di tre anni per condotte piu' gravi.
- Codice  penale,  art. 157,  commi  primo  e quinto, come sostituito
  dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.39 del 10-10-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Quale  giudice  d'appello avverso la sentenza del giudice di pace
di Gavirate n. 12 del 27 febbraio 2006 emessa nel procedimento penale
a carico di Lamperti Egidio;
    Vista  la  questione  di  illegittimita' costituzionale sollevata
dalla difesa nel corso della discussione del giudizio di appello;
    Rilevato  che, con d.lgs. n. 274/2000 il reato di lesioni colpose
non  aggravate  di  cui  all'art.  590  c.p.  e'  stato affidato alla
competenza del giudice di pace;
        che  l'art.  52,  comma  2,  lett. a) di tale testo normativo
prevede  che  quando  - come nella specie - il reato e' punito con la
pena  della  reclusione  alternativa  a  quella della multa e la pena
detentiva  prevista  non  sia  superiore  nel  massimo a sei mesi, si
applichi  la  pena  pecuniaria  della  specie  corrispondente entro i
limiti edittali ivi indicati;
        che  con  legge  5  dicembre  2005,  n. 251  il  legislatore,
riformando  l'art. 157 c.p., ha previsto che per i delitti puniti con
la pena pecuniaria il termine di prescrizione sia di sei anni, mentre
per  i  reati  puniti  con  una pena diversa da quella detentiva e da
quella pecuniaria il termine sia quello di tre anni;
        che  per  interpretazione  giurisprudenziale  costante l'art.
157,  comma  5 c.p. fa riferimento ai reati di competenza del giudice
di pace puniti con la pena pecuniaria alternativa alle c.d. «sanzioni
paradetentive»;
        che  dunque  nel  caso  che  ci  occupa  il reato ascritto al
Lamperti  (art.  590,  comma  1  c.p.)  risulta  soggetto  al termine
prescrizionale di sei anni, mentre laddove fosse stata contestata una
qualsiasi  aggravante  si  sarebbe  fatto  riferimento agli ulteriori
commi  dell'art.  590  c.p.,  con  conseguente possibile applicazione
delle c.d. «pene paradetentive» e applicazione del piu' breve termine
prescrizionale di tre anni;
      che  la  questione  appare nella specie rilevante, posto che il
reato  contestato  al Lamperti porta la data del 9 gennaio 2002 ed il
primo  atto interruttivo della prescrizione e' costituito dal decreto
di  citazione  a  giudizio  del 28 settembre 2005, intervenuto dunque
oltre  i  tre  anni  di  cui  all'art.  157, comma 5 c.p. e prima del
termine  previsto  dall'art. 157,  comma  primo  c.p.,  per cui dalla
decisione  della  questione  proposta  discende  la  possibilita'  di
dichiarare   o   meno   l'estinzione   del   reato   per  intervenuta
prescrizione;
        che   la   questione   appare   altresi'  non  manifestamente
infondata,   posto  che  la  disparita'  di  trattamento  non  appare
ragionevole,  considerato  che  di  fatto  il  legislatore prevede un
termine  prescrizionale  piu'  breve a fronte di condotte considerate
piu'  gravi, con evidente violazione dell'art. 3 Cost., riservando un
trattamento  deteriore  a fronte di situazioni meritevoli di sanzioni
piu' lievi;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 11 marzo 1957, n. 87.
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in
Roma  perche'  valuti  la  conformita'  dell'art.  157, comma primo e
quinto  c.p.  come  modificati a seguito della legge 5 dicembre 2005,
n. 251 a quanto disposto dall'art. 3 Cost.
    Visto l'art. 159 c.p.
    Dichiara sospeso il processo ed il corso della prescrizione.
    Della  presente  ordinanza  viene  data  lettura  alle  parti  in
pubblica udienza.
    Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
        Varese, addi' 18 aprile 2007
                         Il giudice: Valori
07C1173