N. 681 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 2006

Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dal giudice di pace di Firenze nel
procedimento penale a carico di Stasi Sara

Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
  pace  -  Possibilita'  dell'esercizio  dell'azione  civile  oltre i
  limiti  di  competenza  per  valore  dell'omologo  giudice civile -
  Violazione del principio di uguaglianza e del principio del giudice
  naturale precostituito per legge.
- Decreto   legislativo  28 agosto  2000,  n. 274,  art. 4,  comma 1,
  lett. a),  in  combinato  disposto  con gli artt. 74, del codice di
  procedura penale, e 7, del codice di procedura civile.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.39 del 10-10-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  corso dell'udienza del 27 luglio 2006 l'avv. Valeria Benini,
codifensore   dell'imputata   Sara   Stasi,  sollevava  questione  di
legittimita' dell'art. 75 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 25 della
Costituzione  ed  all'art. 7 c.p.c.; questo giudice coordinava meglio
la   richiesta   intendendola   come   illegittimita'  costituzionale
dell'all'art. 4,   lettera   a),   d.lgs.  28  agosto  2000,  n. 274,
coordinato  con l'art. 74 c.p.p. e l'art. 7 c.p.c., in relazione agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
    Il  capo  di  imputazione  riguarda  l'art. 590  c.p.  ed  e'  il
seguente:  «del  reato  di cui all'art. 590, comma 1 c.p. perche' per
colpa,  consistita  in negligenza, imprudenza ed imperizia, mentre si
trovava   presso   il   campo   di  addestramento  per  cani  "Canile
dell'Umberto" in zona aperta al pubblico e non recintata, ometteva di
custodire  in maniera adeguata il proprio cane di razza Boxer di nome
Megalo,  lasciandolo libero privo di museruola e non impedendo che il
predetto   animale   mordesse   Lippi   Patrizia  alla  mano  destra,
cagionandole  cosi'  lesioni  personali consistenti in "ferita lacera
del 2° - 3° e 4° dito mano dx e asportazione parziale dell'unghia del
3°  dito",  dalla  quale  derivava  l'incapacita'  ad  attendere alle
ordinarie   occupazioni  per  un  periodo  superiore  ai  40  gg.  In
Scandicci, Loc. Triozzi il 15 febbraio 2003».
    In   buona  sostanza  si  invoca  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  lettura coordinata dei citati articoli la' ove
ne  risulta che, qualora la fattispecie illecita rientri nell'ipotesi
di  cui  all'art. 590  c.p.,  la proposizione di un autonomo giudizio
civile  per  il risarcimento di danni superiori ad Euro 2.582,28 deve
effettuarsi  avanti  al Tribunale, mentre, esercitata l'azione penale
tramite   la   querela,   l'azione   civile  puo'  essere  esercitata
all'interno  del  processo  penale di competenza del giudice di pace,
indipendentemente da ogni importo dei danni.
    Cio'  in  violazione  se  non  del  principio  di uguaglianza dei
cittadini  avanti alla legge, sicuramente in violazione del principio
del giudice naturale precostituito per legge.
    Detta   violazione   risulta  palese  la'  ove  e'  rimesso  alla
scelta/arbitrio   del   danneggiato   il  querelarsi  per  violazione
dell'art. 590 c.p. ed avere, quindi, un'azione civile all'interno del
processo  penale  avanti al giudice di pace, oltre i limiti della sua
competenza per valore (Euro 2.582,28) ovvero oltre i limiti della sua
competenza  mista valore/funzionale (Euro 15.493,71 nel caso di danni
derivanti  dalla  circolazione  di  veicolo  o  natanti);  il  tutto,
ovviamente,  fuori  dalle  ipotesi  di lesioni gravi o gravissime con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.
    In effetti la competenza per materia (civile) del giudice di pace
si  struttura  in  competenza  per  valore,  competenze  funzionale e
competenza mista valore/funzionale.
    Per  quel  che rimane rilevante per l'odierna questione, tolta la
competenze  meramente  funzionale  (art. 7,  nn. 1,  2, 3 e 4 c.p.c),
circa  la  competenza  per  valore abbiamo il limite di Euro 2.582,28
mentre, per la competenza mista valore/funzionale, detto limite e' ad
Euro 15.493,71  purche' il danno derivi dalla circolazione di veicolo
o natanti.
    Ne consegue che giudice naturale per l'odierna questione e':
        in sola sede penale l'adito giudice di pace;
        in  sola  sede  civile,  vista  la  richiesta risarcitoria di
Euro 60.000,00 (o Euro 69.029,09 in citazione), il tribunale.
    Per  il disposto dell'art. 74 c.p.p., pero', l'azione civile, per
scelta/arbitrio  del  danneggiato, viene ad essere decisa dal giudice
di pace altrimenti incompetente per valore.
    La questione e' rilevante e fondata per i seguenti motivi.

                      Rilevanza della questione

    Il  giudizio a quo, infatti, non puo' essere deciso in quanto, se
l'ecc.ma  Corte  dovesse aderire all'opinione del giudice remittente,
questi sarebbe spogliato del giudizio.
    In  buona sostanza l'odierno giudizio non puo' essere definito se
non  all'esito  della  pronuncia  della  adita  Corte  in  quanto  la
questione riguarda la competenza.
                     Fondatezza della questione
    Il  principio  di  uguaglianza dei cittadini di fronte alle legge
(art. 3   Costituzione)   non  viene  leso,  usando  la  terminologia
civilistica, rispetto all'attore, ma rispetto al convenuto.
    Se puo' essere sicuramente legittimo che, a chi agisce in maniera
diversa,  sia riconosciuto un trattamento diverso (giudizio avanti al
tribunale  se il danneggiato ha agito come «attore», ovvero avanti al
giudice  di  pace se il danneggiato ha agito come «parte offesa/parte
civile»), altrettanto non puo' essere per il danneggiante.
    E' di tutta evidenza l'illegittimita' costituzionale di una norma
che  esponga il danneggiante ad un giudizio avanti al tribunale se la
scelta  del  danneggiato e' stata della sola azione civile, mentre lo
esponga  ad  un  giudizio  avanti al giudice di pace se la scelta del
danneggiato   e'  stata  quella  della  querela  e  della  successiva
costituzione di parte civile.
    L'espletamento   di   indagini   da  parte  della  Procura  della
Repubblica,  l'emissione  del  decreto  di  citazione a giudizio, non
giustificano un trattamento diverso per il danneggiante.
    Ne'   l'ipotetica   legittimita'   della  normativa,  cosi'  come
evidenziata,  puo'  desumersi  dalla lettura dell'art. 539 c.p.p.; in
detto  articolo,  infatti  non  viene  evidenziato  il  limite  della
competenza  civile  del  giudice che pronuncera' ex art. 539, comma 1
e/o 2.
    Nel caso del secondo comma, infatti, il limite dell'importo della
condanna  e'  dato  dal raggiungimento della prova, non dal limite di
valore  della  competenza  civile;  nel caso di remissione al giudice
civile  ex art. 539, comma 1 c.p.p. la remissione dovra', ovviamente,
essere avanti al giudice civile competente per valore.
    Ne  consegue che il danneggiante, convenuto o imputato per scelta
di  puro  arbitrio del danneggiato, sara' assoggettato ad un processo
avanti  al tribunale se il danneggiato scegliera' di essere «attore»,
ovvero  al  giudice  di  pace  se il danneggiato scegliera' di essere
prima «querelante», poi «parte offesa» e, infine, «parte civile».
    Questa  arbitraria  scelta,  oltre  a  violare  il  principio  di
eguaglianza del cittadino danneggiante, comporta che per quest'ultimo
non  vi  sara'  un  giudice  naturale  precostituito  per legge ma un
giudice naturale scelto dalla volonta' del danneggiato.
    giudice diverso se quest'ultimo adira' la sola autorita' civile o
l'autorita' penale attirandovi dentro il giudizio civile.
    La   conseguenza   e'   la   manifesta   violazione  dell'art. 25
Costituzione.
    Quello  che  l'ecc.ma  Corte  sara' chiamata a decidere e' se sia
legittimo  che,  per  scelta  del  danneggiato, il danneggiante debba
subire un processo avanti ad un giudice togato o avanti ad un giudice
onorario, sebbene entrambi gestori di un proprio ruolo.
    Poco  conforto  si  trovera' nella prassi, considerato la recente
nascita del giudice di pace penale.
    Poco  conforto  potra'  essere  tratto  dalla  prassi dell'allora
pretore  penale  in quanto quest'ultimo giudice era un giudice togato
il  cui  ruolo,  solo  per  supplenza,  era tenuto, eventualmente, da
giudici onorari.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  la questione rilevante e fondata rimette gli atti Corte
costituzionale affinche' dichiari l'illegittimita' costituzionale del
combinato  disposto  dell'art. 4,  lettera a), d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 241,  coordinato  con  l'art. 74  c.p.p.  e  l'art. 7  c.p.c.,  in
relazione  agli  artt. 3  e  25  Costituzione,  la'  ove  permette la
proposizione  dell'azione civile in un giudizio penale oltre i limiti
di competenza per valore dell'omologo giudice civile.
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,   alle   parti  in  causa,  al  pubblico  ministero,  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro tempore, nonche' ne sia
data  comunicazione,  sempre  a cura della cancelleria, al Presidente
della  Camera  pro  tempore,  al  Presidente  del Senato pro tempore,
nonche' che sia allegata al verbale d'udienza.
        Cosi' deciso in Firenze, il 27 luglio 2006.
                      Il giudice di pace: Iorio
07C1177