N. 368 SENTENZA 24 ottobre - 7 novembre 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto   di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  -  Conflitto
  sull'insindacabilita'  delle  dichiarazioni rese extra moenia da un
  deputato  ad  una  agenzia  di  stampa  -  Intervento  nel processo
  costituzionale   di   soggetti  diversi  da  quelli  legittimati  a
  promuovere  il conflitto - Incidenza dell'esito di quest'ultimo sul
  diritto   degli  intervenienti  di  agire  nel  giudizio  comune  -
  Ammissibilita' degli interventi.
- Deliberazione  della  Camera  dei deputati del 30 luglio 2003 (doc.
  IV-quater, n. 51).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
Parlamento  -  Immunita'  parlamentari - Procedimento civile promosso
  nei  confronti  di un deputato per risarcimento del danno derivante
  dalla  divulgazione  di dichiarazioni da questi rese ad una agenzia
  di  stampa  -  Deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni
  espresse   emessa  dalla  Camera  di  appartenenza  -  Ricorso  per
  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato proposto dal
  Tribunale   di   Roma   in   composizione   monocratica  -  Mancata
  riproduzione,   nell'atto   introduttivo,   del   contenuto   delle
  dichiarazioni rese dal parlamentare - Inammissibilita' del ricorso.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 30 luglio 2003.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  avanti alla Corte Costituzionale, art. 26.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  deliberazione della Camera dei deputati del
30 luglio 2003 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato
Carlo  Taormina  in occasione delle dichiarazioni rese all'agenzia di
stampa  ADN  Kronos  in  data 20 marzo 2002, promosso con ricorso del
Tribunale  di  Roma,  notificato  il  21 febbraio 2006, depositato in
cancelleria  il  2 marzo  2006  ed  iscritto  al  n. 28  del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito;
    Visti  l'atto  di costituzione della Camera dei deputati, nonche'
l'atto di intervento della CGIL, Confederazione Generale Italiana del
Lavoro e di Sergio Cofferati;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 ottobre  2007  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  gli  avvocati Massimo Luciani per la Camera dei deputati e
Franco  Coccia  per  la  CGIL,  Confederazione  Generale Italiana del
Lavoro e per Sergio Cofferati.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  del  16  giugno 2005, il Tribunale di Roma, in
composizione  monocratica  -  nel  corso  di  un  procedimento civile
promosso  dalla CGIL e da Sergio Cofferati nei confronti del deputato
Carlo Taormina, al fine di ottenerne la condanna, previo accertamento
del  reato di diffamazione, al risarcimento dei danni derivanti dalla
divulgazione  di  dichiarazioni da lui rese all'agenzia di stampa ADN
Kronos  il  20 marzo  2002  e da questa diffuse con il titolo «Biagi:
Taormina,   responsabilita'  oggettiva  di  Cofferati:  Assassini  si
propongono  come  braccio  armato  di leader CGIL», aventi ad oggetto
l'omicidio  del  prof.  Marco  Biagi  ad opera delle Brigate Rosse in
Bologna  -  ha  sollevato  conflitto di attribuzione fra poteri dello
Stato  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati in relazione alla
delibera  adottata  dall'Assemblea, su conforme proposta della Giunta
per   le  autorizzazioni,  nella  seduta  del  30 luglio  2003  (Doc.
IV-quater,  n. 51),  con  la quale si e' dichiarato che i fatti per i
quali  e'  in  corso  il  predetto  procedimento  riguardano opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono, in quanto
tali,  insindacabili,  ai  sensi  dell'art. 68,  primo  comma,  della
Costituzione.
    Il  Tribunale  ricorrente fa presente che gli attori addebitavano
al  deputato  in  questione  le  seguenti affermazioni: di avere essi
attori  «creato  le  condizioni  perche' i terroristi si mettessero a
disposizione»;  di  essere  il  Cofferati  ed  i  comunisti contro il
cambiamento   ed   il  Biagi  «essere  stato  assassinato  contro  il
cambiamento»;  di  essersi  proposti,  gli  assassini di Biagi, «come
braccio  armato  di Cofferati e dei comunisti»; espressioni aventi la
chiara   finalita'   di  suggerire  ai  lettori  una  responsabilita'
oggettiva  in  capo al  Cofferati  in  ordine  all'omicidio del prof.
Biagi,  nonche'  di  individuare  nell'azione  del  sindacato  e  del
Cofferati le condizioni dell'azione dei terroristi.
    Il  ricorrente  fa presente che, nella relazione della Giunta per
le   autorizzazioni   a   procedere,   a  sostegno  del  giudizio  di
insindacabilita',   si   afferma   che   le  dichiarazioni  rese  dal
parlamentare, pur al di fuori delle sedi parlamentari, nell'ambito di
un  piu'  ampio  contesto  facente riferimento a questioni sindacali,
alla  riforma dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, al ruolo del
prof. Biagi nell'azione di cambiamento che si voleva attuare da parte
del   Ministero   del   Lavoro   e  delle  politiche  sociali,  erano
strettamente  connesse  all'ampio dibattito politico sviluppatosi nei
giorni    seguenti    l'omicidio    del    prof.    Biagi,    mentre,
contemporaneamente,  si  era  svolta  anche  una  discussione in sede
parlamentare,  nel  corso  della quale molti esponenti dei partiti di
maggioranza  avevano  argomentato  sul  nesso  esistente tra il grave
delitto  ed  il  dibattito  politico  sulla  riforma  del mercato del
lavoro;  ancora,  che  il deputato Taormina aveva inviato una lettera
aperta,  di  chiarimento,  al  Cofferati,  nella  quale precisava che
l'espressione  piu' grave relativa alla responsabilita' oggettiva del
Cofferati  nell'omicidio Biagi era stata «disconosciuta come propria,
giacche',  ove  realmente  pronunciata,  sarebbe stata finalizzata ad
escludere  ogni  coinvolgimento  personale  e  causale del segretario
della CGIL nel tragico delitto».
    Il Tribunale di Roma - richiamata la sentenza della Corte europea
dei  diritti dell'uomo del 3 giugno 2004, emessa nella causa De Jorio
c.  Italia  -  osserva che non risulta che il deputato Taormina abbia
effettuato in aula un intervento nella immediatezza dell'omicidio del
prof.  Biagi  o  comunque  abbia  svolto un'attivita' nell'ambito del
dibattito  politico  sulla  riforma  del  mercato del lavoro, nel cui
contesto  abbia  affrontato le tematiche dei rapporti tra sindacato e
terrorismo  nei  termini  di cui alle affermazioni riportate dall'ADN
Kronos.
    Inoltre,  si  rileva  nel  ricorso,  il richiamo al contemporaneo
dibattito   politico  e  parlamentare  sulle  connessioni  tra  detto
omicidio  e la riforma del mercato del lavoro in via di attuazione da
parte della maggioranza di governo e' estremamente generico, mancando
non  solo di ogni riferimento ad una personale attivita' del deputato
Taormina, ma soprattutto del requisito della identita' sostanziale di
contenuto  con  la specifica opinione espressa nelle dichiarazioni di
cui  si  tratta;  e  nulla di analogo alle affermazioni contestate al
deputato  in questione e', secondo il ricorrente, riscontrabile negli
interventi  dei  deputati  Cicchitto  di  Forza Italia e Cristaldi di
Alleanza  Nazionale, effettuati in aula il 20 marzo 2002 e richiamati
dalla  Giunta  a conferma della centralita' assunta dall'omicidio del
prof. Biagi nel dibattito politico-parlamentare dell'epoca.
    Infine, ad avviso del ricorrente, il richiamo alla lettera aperta
inviata  dal  deputato  di cui si tratta a Sergio Cofferati esula dal
circoscritto  ambito della verifica del nesso di funzionalita' tra le
affermazioni  e l'attivita' parlamentare, rimessa alla Camera ai fini
della  valutazione  della insindacabilita', potendo incidere, se mai,
sul merito della presunta condotta diffamatoria.
    In   definitiva,   la  Camera,  secondo  il  ricorrente,  avrebbe
interpretato  in  modo erroneo la nozione di esercizio delle funzioni
parlamentari,   ledendo   la   sfera   di   attribuzioni  del  potere
giudiziario,  in  quanto le dichiarazioni rese dal deputato Taormina,
nella intervista di cui si tratta, non potrebbero ritenersi collegate
alle  sue  funzioni  parlamentari, sicche' non sarebbe invocabile, in
relazione ad esse, l'immunita' di cui all'art. 68, primo comma, Cost.
Il  predetto  Tribunale  ha,  pertanto,  chiesto l'annullamento della
deliberazione  di insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati
nella   seduta  del  30 luglio  2003,  relativa  alla  intervista  in
questione.
    2. - Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile da questa Corte
con la ordinanza n. 54 del 2006, depositata il 10 febbraio 2006.
    3. - Il  ricorso  introduttivo  del presente giudizio, unitamente
alla  citata  ordinanza,  e'  stato  notificato il 21 febbraio 2006 e
depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 marzo 2006.
    4. - Con  atto  depositato  l'11 marzo  2006, si e' costituita la
Camera dei deputati, che ha eccepito la inammissibilita' del ricorso,
per  carenza di una puntuale descrizione delle dichiarazioni rese dal
deputato  Taormina  ritenute  prive  di  nesso  funzionale  con  atti
parlamentari. L'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, non
riporta  testualmente,  osserva  la difesa della Camera dei deputati,
frasi propriamente ed esattamente attribuibili al predetto deputato -
mancando  alcun elemento dal quale si possa desumere che si tratti di
citazioni  testuali  -  ma  dichiarazioni  che  potrebbero costituire
frutto  di  estrapolazioni,  o  sintesi,  o personali descrizioni del
pensiero dello stesso.
    Nel  merito,  la difesa della Camera dei deputati conclude per il
rigetto   del   ricorso,   ritenendo   sussistente   una  connessione
funzionale,  anche  se  non materiale, tra le dichiarazioni di cui si
tratta  e  la  politica  parlamentare,  ferma restando la irrilevanza
della generica attivita' politica svolta dal deputato.
    Nella  specie,  si  rileva,  l'effettivo  contenuto  del pensiero
politico  di  Carlo  Taormina,  quale  risultava  anche dalla lettera
aperta  indirizzata  dal  citato  parlamentare  a Sergio Cofferati il
21 marzo  2002, si inseriva nella politica parlamentare, e coincideva
con opinioni espresse in atti tipici di funzione. Dette dichiarazioni
erano  successive  al  dibattito che, il 20 marzo 2002, si era svolto
alla  Camera  sull'omicidio  del  prof. Biagi. Ma, soprattutto, e' in
alcuni   successivi   interventi   e   interrogazioni   di   numerosi
parlamentari  -  alcuni  dei  quali  appartenenti  allo stesso gruppo
parlamentare  del deputato di cui si tratta - che la questione da lui
posta  nelle  sue  dichiarazioni  extra  moenia, quella, cioe', della
connessione    terrorismo-questione    sociale   e   delle   relative
responsabilita',  sarebbe  stata  messa  particolarmente in luce. Ne'
varrebbe  opporre  che detti atti tipici provenissero da parlamentari
diversi  dal  deputato  in  questione.  Al  riguardo, la difesa della
Camera   sollecita   una   revisione  dell'orientamento  della  Corte
contrario  alla  estensione della insindacabilita' alle dichiarazioni
rese  extra  moenia  da  un  deputato  e  riproduttive di atti tipici
compiuti da altri parlamentari.
    5. - Nel  giudizio  innanzi alla Corte sono intervenuti la CGIL e
Sergio   Cofferati,   i   quali  hanno  preliminarmente  sottolineato
l'ammissibilita' del loro intervento, in quanto soggetti offesi dalle
dichiarazioni    in    questione,   richiamando   la   giurisprudenza
costituzionale  formatasi  sul  punto  in  controversia  in  tema  di
insindacabilita'  delle opinioni espresse dai consiglieri regionali e
di  immunita'  del  Presidente della Repubblica; e, nel merito, hanno
concluso  per la non spettanza alla Camera dei deputati del potere di
dichiarare  la  insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato
Taormina,  ritenendo  insufficiente  a  radicare  il nesso funzionale
necessario  allo  scopo  l'argomento  della  centralita'  assunta nel
dibattito politico-parlamentare dall'episodio tragico dell'assassinio
di  Marco Biagi. Si rileva, al riguardo, nell'atto di intervento, che
ne'  in epoca precedente, ne' successivamente alle dichiarazioni rese
extra  moenia  dal  deputato  di  cui si tratta, lo stesso ha reso in
Parlamento  alcuna  dichiarazione neanche lontanamente assimilabile a
quanto  gli  viene contestato nel giudizio civile dal quale ha tratto
origine il conflitto.
    Si  aggiunge,  infine,  che  l'orientamento  della giurisprudenza
della  Corte  europea  dei diritti dell'uomo e' consolidato nel senso
della  contrarieta'  ad  una  eccessiva  latitudine applicativa della
insindacabilita'  parlamentare,  come  dimostrato,  da  ultimo, dalla
sentenza del 6 dicembre 2005, nel caso Ielo c. Italia.
    6. - Nell'imminenza   della  pubblica  udienza  hanno  depositato
memoria  la  difesa  della  Camera  e  quella  della CGIL e di Sergio
Cofferati.
    La  prima ha insistito nella eccezione di inammissibilita' per la
non   compiuta  descrizione  delle  dichiarazioni  in  contestazione,
rilevando  la  impossibilita'  di  conoscere  quali  siano  state  le
opinioni  effettivamente  manifestate  dal  deputato in questione. Il
ricorrente,   pur  dando  conto  del  fatto  che  quest'ultimo  aveva
rilasciato  all'agenzia  di  stampa  ADN  Kronos alcune dichiarazioni
relative all'omicidio del professor Biagi, in relazione alle quali la
CGIL  e  Sergio  Cofferati  avrebbero  poi  agito  in giudizio per il
risarcimento  del danno, tuttavia non le riporta puntualmente, non le
«virgoletta»,  ma  indica  frasi e parole ascrivibili al ricorrente o
agli  istanti  nel giudizio civile. Mancherebbero, in definitiva, nel
ricorso  citazioni  testuali  attribuibili al deputato Taormina, come
mancherebbe   un  rinvio  al  riguardo  alla  descrizione  dei  fatti
contenuta   nella  Relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni,
presentata  alla  Presidenza  della Camera dei deputati il 30 gennaio
2003  (a  prescindere dalla possibilita' di una descrizione dei fatti
per  relationem).  Nel  merito,  si  insiste  nelle  conclusioni gia'
riportate,  richiamandosi  una serie di interventi in Parlamento e di
interrogazioni sul tema della responsabilita' politica di chi avrebbe
alimentato un clima di scontro nel Paese.
    Nella  memoria  presentata  nell'interesse della CGIL e di Sergio
Cofferati,  si  ribadisce, in punto di ammissibilita' del ricorso, la
identificabilita'  dell'oggetto del medesimo, in considerazione della
precisa  indicazione, in esso inserita, del contenuto delle doglianze
della parte attrice nel processo da cui trae origine il conflitto. In
particolare,  si  osserva  che  il  titolo del «lancio» ADN Kronos e'
riportato  tra  virgolette  nel  ricorso,  ne'  risulta  smentito dal
deputato  in  questione,  e  che le espressioni «creato le condizioni
perche'  i  terroristi  si  mettessero  a  disposizione»;  di  essere
«C.G.I.L.  e  comunisti contrari al cambiamento»; di essersi proposti
«gli  assassini  di  Biagi  come  braccio  armato  di Cofferati e dei
comunisti»  sono  riportate  nel  ricorso  in  modo pedissequo. Nella
memoria,   si   richiama   la   relazione   di  minoranza,  contraria
all'approvazione  del  documento  IV-quater  n. 51,  nella  quale  e'
riportato il testo dell'agenzia di stampa quale riferito nell'atto di
citazione.  Nel  merito,  si insiste per la non spettanza alla Camera
dei  deputati  del  potere  di  deliberare  la insindacabilita' delle
dichiarazioni  del  deputati  di  cui  si tratta, tenuto conto che il
contenuto  degli atti tipici richiamati dalla stessa a sostegno della
esattezza  della  delibera  adottata,  oltre  al fatto di risalire ad
altri  deputati,  pur se appartenenti al medesimo gruppo parlamentare
del  deputato,  non  e'  affatto  assimilabile  all'accusa  a  Sergio
Cofferati  e  alla CGIL di essere i mandanti morali dell'omicidio del
prof. Biagi.

                       Considerato in diritto

    1. - Il  Tribunale  di  Roma,  in  composizione  monocratica,  ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  fra  poteri  dello  Stato  in
relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 30 luglio 2003 (Doc. IV-quater, n. 51), con la quale si e'
dichiarato  che  le opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina, in
ordine  alle  quali  la  Confederazione  Generale Italiana del Lavoro
(CGIL)   e   Sergio   Cofferati   hanno  promosso  azione  civile  di
risarcimento  dei  danni  pendente  innanzi  allo stesso, ritenendole
lesive  del  loro onore e della loro reputazione, concernono opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
    2. - Con ordinanza n. 54 del 2006, questa Corte ha dichiarato, in
sede  di  prima  e  sommaria  delibazione,  ammissibile il conflitto,
sussistendone  i  presupposti  soggettivi  ed  oggettivi,  riservando
espressamente  alla fase del merito, nel contraddittorio delle parti,
ogni  ulteriore  decisione,  anche  relativa  all'ammissibilita'  del
ricorso.
    3. - Preliminarmente    deve    essere   dichiarato   ammissibile
l'intervento spiegato dalla CGIL. e da Sergio Cofferati.
    Anche  se,  di  regola, nei giudizi per conflitto di attribuzione
non e' ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati
a  promuovere  il conflitto e a resistervi, tuttavia puo' verificarsi
che  l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo diretto
e  immediato,  situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la
cui   salvaguardia   dipendono   imprescindibilmente  dall'esito  del
conflitto. In tali casi questa Corte ritiene ammissibile l'intervento
di  soggetti che sarebbero incisi senza possibilita' di far valere le
loro  ragioni  all'esito del giudizio relativo al conflitto (sentenze
n. 305 e n. 195 del 2007, n. 386 del 2005 e n. 154 del 2004).
    E'  questa  la situazione che si riscontra nel presente giudizio,
in  quanto  il  suo  oggetto  incide  sulla definitiva affermazione o
negazione dello stesso diritto delle parti intervenienti di agire nel
giudizio comune.
    4. - Il ricorso e' inammissibile.
    La  difesa della Camera dei deputati ha eccepito la mancanza, nel
ricorso,  di  una  compiuta  descrizione  dei  fatti  rilevanti  e ha
osservato   che   l'atto   introduttivo   del  giudizio  non  riporta
testualmente   frasi  propriamente  ed  esattamente  attribuibili  al
predetto  deputato,  mancando  alcun  elemento  dal  quale  si  possa
desumere  che  si  tratti  di  citazioni testuali. Il ricorrente, pur
dando  conto  del fatto che il deputato in questione aveva rilasciato
all'Agenzia  di  stampa  ADN  Kronos  alcune  dichiarazioni  relative
all'omicidio del prof. Biagi, poi contestate in giudizio dalla CGIL e
da  Sergio Cofferati, tuttavia non le riporta puntualmente, ma indica
frasi  e parole ascrivibili al ricorrente o agli istanti nel giudizio
civile. Mancherebbero, in definitiva, nel ricorso, citazioni testuali
attribuibili  al  parlamentare,  come  sarebbe assente un rinvio alla
descrizione  dei  fatti contenuta nella Relazione della Giunta per le
autorizzazioni  presentata  alla Presidenza della Camera dei deputati
il   30 gennaio   2003  (a  prescindere  dalla  possibilita'  di  una
descrizione dei fatti per relationem).
    Sul   punto,   va   osservato   che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale,   la   mancanza   di  una  compiuta  esposizione  dei
presupposti  di  fatto  del  conflitto  di attribuzione preclude alla
Corte  di  accertare  se  sussista  il  nesso funzionale tra le frasi
pronunciate  e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi
stesse potrebbero costituire la divulgazione esterna (sentenze n. 236
del 2007, n. 336 del 2006, n. 79 del 2005).
    Si  tratta,  allora, di stabilire quando possa ritenersi mancante
tale  esposizione.  Al  riguardo,  questa  Corte  ha  sottolineato la
esigenza  che  le  dichiarazioni  di  cui  si  tratta  siano riferite
compiutamente  nella  loro  obiettivita'  (sentenza n. 383 del 2006),
avendo   quindi   il   ricorrente   l'onere  di  riportare  nell'atto
introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive (sentenze
n. 52  e  n. 13  del  2007).  In  particolare, nella recente sentenza
n. 305  del  2007,  relativa  al conflitto (dichiarato inammissibile)
sollevato   dallo   stesso   Tribunale  investito  della  domanda  di
risarcimento  danni  da  parte dei medesimi soggetti nei confronti di
altro  deputato,  in  riferimento  a  dichiarazioni analoghe a quelle
contestate  al deputato Taormina, la Corte ha rilevato la mancanza di
una  condizione  di  autosufficienza  del  ricorso  per  conflitto di
attribuzione,   e  cioe'  la  riproduzione  delle  dichiarazioni  del
parlamentare in questione. Ed infatti, il ricorrente aveva riportato,
in  modo parziale, solo alcune delle dichiarazioni che gli attori del
giudizio  a  quo  attribuivano al parlamentare. La mancanza nel testo
del  ricorso della puntuale riproduzione delle dichiarazioni medesime
determina  il  difetto  di un requisito essenziale del ricorso che lo
rende  inammissibile,  non  potendo soccorrere a colmare detta lacuna
gli  atti  del  procedimento e non avendo il ricorrente neanche fatto
esplicito richiamo, per tale aspetto, alla relazione della Giunta per
le autorizzazioni.
    Questa   Corte   ha  infatti  affermato  che  e'  nel  solo  atto
introduttivo  e  negli eventuali documenti ad esso allegati che vanno
rinvenuti  gli  elementi  identificativi  della  causa  petendi e del
petitum del conflitto (ordinanza n. 264 del 2000).
    Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al conflitto
all'attuale  esame,  ove  si consideri che effettivamente dal ricorso
risulta  impossibile  risalire  alle  testuali dichiarazioni rese dal
deputato  in questione, e cio' a prescindere dal tenore della lettera
aperta  dallo  stesso  inviata  a  Sergio  Cofferati,  allo  scopo di
chiarire  il proprio pensiero, ed il cui contenuto e' riportato nella
relazione  di  maggioranza  della  Giunta per le autorizzazioni (Doc.
IV-quater   n. 51),   relativa   all'applicabilita',   nella  specie,
dell'art. 68, primo comma, Cost.
    E'  pur  vero  che,  come  sottolineato  nella memoria depositata
nell'interesse  della  CGIL  e  di  Sergio Cofferati, intervenuti nel
giudizio  innanzi  alla  Corte,  la relazione di minoranza, contraria
all'approvazione  di  detto  documento,  riporta  il  contenuto delle
dichiarazioni   attribuite  al  deputato:  ma,  a  prescindere  dalla
considerazione che manca nel ricorso alcun richiamo a tale relazione,
si  tratta,  pur  sempre,  di  affermazioni  riproduttive  di  quelle
contenute  nell'atto  di  citazione  in giudizio del deputato, che e'
atto di parte.
    Quanto  precede si traduce nel difetto di un requisito essenziale
del   ricorso   che,   conseguentemente,   deve   essere   dichiarato
inammissibile.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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