N. 371 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2007
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilita' delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa modificativa della disposizione censurata - Necessita' di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110. - Costituzione, artt. 3, 25, e 117, primo comma; direttiva CEE 22 giugno 1998, n. 98/34/CE.(GU n.44 del 14-11-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con due ordinanze del 29 giugno 2006, dal Tribunale di Udine con due ordinanze del 30 ottobre 2006 e dell'8 novembre 2006 e dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 25 settembre 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 118, 119, 275, 276 e 372 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 17 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con due ordinanze del 29 giugno 2006, il Tribunale di Udine, con due ordinanze del 30 ottobre 2006 e dell'8 novembre 2006, ed il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 25 settembre 2006, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006); che il Tribunale di Udine, con l'ordinanza dell'8 novembre 2006, ed il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, hanno altresi' sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all'art. 117 della Costituzione (rectius: art. 117, primo comma, della Costituzione), per contrasto con la direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione); che tutti i rimettenti dubitano della costituzionalita' dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse; che, a loro avviso, per effetto della censurata disposizione transitoria, permane la rilevanza penale delle violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, quali le violazioni in contestazione nei procedimenti principali, nonostante l'art. 1, comma 543, della stessa legge abbia trasformato in illecito amministrativo le fattispecie gia' configurate come reato dall'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931; che, dunque, i giudici a quibus deducono il contrasto dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, per un verso, ritengono che sia ingiustificata la disparita' di trattamento operata tra individui responsabili di identiche violazioni, in danno di coloro che, avendo commesso il fatto prima del 1° gennaio 2006, rimangono soggetti a sanzione penale; per altro verso, escludono che la deroga al principio di non ultrattivita' della legge penale, sancito dall'art. 2 del codice penale, sia sorretta da ragionevoli motivi; che il Tribunale di Lucera ed il Tribunale di Udine pongono, inoltre, la questione di costituzionalita' dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, lamentando la violazione della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione) e, quindi, dell'art. 117, primo comma, della Costituzione; che, secondo i rimettenti, la ratio del citato art. 110 risiederebbe nell'ampliamento del monopolio statale nelle attivita' di gioco e scommessa, in contrasto con la direttiva comunitaria, la quale esprimerebbe piuttosto «la tendenza a vietare le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, ad agevolare le occasioni di gioco», in conformita' con l'art. 49 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209); che e' intervenuto in tutti i giudizi, eccezion fatta per uno tra i piu' promossi dalla sezione distaccata di Apricena del Tribunale di Lucera (r.o. n. 118 del 2006), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare le questioni inammissibili o infondate, ovvero, per quel che concerne il solo giudizio promosso dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, di ordinare la restituzione degli atti, onde consentire al rimettente una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata alla luce dello ius superveniens, dato dall'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Considerato che tutti i rimettenti dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, il quale dispone che per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse; che, inoltre, i soli Tribunali di Udine e di Lucera, sezione distaccata di Apricena, sollevano questione di costituzionalita' dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, assumendone il contrasto con la direttiva n. 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; che, stante l'identita' delle questioni di costituzionalita' sottoposte a questa Corte, i relativi giudizi vanno riuniti, per essere definiti con un'unica pronuncia; che, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, l'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931 - norma oggetto della disciplina transitoria recata dall'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 - e' stato sostituito dall'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); che, in tal modo mutato il quadro normativo di riferimento, gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, onde consentire loro di rinnovare il giudizio sulla rilevanza, e cio' indipendentemente dall'ammissibilita' della questione, pure evocata, di compatibilita' comunitaria rispetto a norme provviste di effetto diretto (ordinanze n. 284 del 2007 e n. 454 del 2006).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, al Tribunale di Udine ed al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Tesauro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C1277