N. 371 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella  produzione, importazione e
  installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione
  -  Applicabilita'  delle  norme  anteriori alle violazioni commesse
  prima  dell'entrata in vigore della nuova legge - Sopravvenienza di
  una  nuova  disciplina  legislativa modificativa della disposizione
  censurata - Necessita'  di  una  nuova  valutazione della rilevanza
  della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- Legge   23 dicembre   2005,   n. 266,   art. 1,   comma 547;   r.d.
  18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione,  artt. 3,  25,  e  117,  primo  comma;  direttiva CEE
  22 giugno 1998, n. 98/34/CE.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006)  e  dell'art. 110  del  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773
(Approvazione  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza),
promossi dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con
due  ordinanze  del  29  giugno 2006,  dal Tribunale di Udine con due
ordinanze  del 30 ottobre 2006 e dell'8 novembre 2006 e dal Tribunale
di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 25 settembre
2006,  rispettivamente  iscritte  ai nn. 118, 119, 275, 276 e 372 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 12, 17 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lucera,  sezione  distaccata di
Apricena,  con  due  ordinanze  del  29  giugno 2006, il Tribunale di
Udine,  con due ordinanze del 30 ottobre 2006 e dell'8 novembre 2006,
ed  il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza
del 25 settembre 2006, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
25  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,   comma 547,   della   legge  23 dicembre  2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2006);
        che  il  Tribunale  di Udine, con l'ordinanza dell'8 novembre
2006,  ed  il  Tribunale  di  Lucera, sezione distaccata di Apricena,
hanno  altresi'  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 110  del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento
all'art. 117  della  Costituzione  (rectius:  art. 117,  primo comma,
della  Costituzione),  per contrasto con la direttiva 22 giugno 1998,
n. 98/34/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo e del Consiglio che
prevede  una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni  tecniche  e  delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione);
        che  tutti  i  rimettenti  dubitano  della  costituzionalita'
dell'art. 1,  comma 547,  della legge n. 266 del 2005, nella parte in
cui  prevede  che  per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma,
del r.d. n. 773 del 1931, commesse in data antecedente all'entrata in
vigore  della  citata  legge, si applicano le disposizioni vigenti al
tempo delle violazioni stesse;
        che,  a loro avviso, per effetto della censurata disposizione
transitoria,  permane  la  rilevanza penale delle violazioni poste in
essere  anteriormente  alla  data  di  entrata  in vigore della legge
n. 266   del   2005,   quali   le  violazioni  in  contestazione  nei
procedimenti principali, nonostante l'art. 1, comma 543, della stessa
legge  abbia  trasformato  in  illecito amministrativo le fattispecie
gia'  configurate  come  reato  dall'art. 110,  nono  comma, del r.d.
n. 773 del 1931;
        che,  dunque,  i  giudici  a  quibus  deducono  il  contrasto
dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005 con gli artt. 3 e
25  della  Costituzione,  in  quanto, per un verso, ritengono che sia
ingiustificata  la  disparita'  di  trattamento operata tra individui
responsabili  di identiche violazioni, in danno di coloro che, avendo
commesso  il  fatto  prima  del 1° gennaio 2006, rimangono soggetti a
sanzione  penale;  per  altro  verso,  escludono  che  la  deroga  al
principio   di   non   ultrattivita'   della  legge  penale,  sancito
dall'art. 2 del codice penale, sia sorretta da ragionevoli motivi;
        che  il Tribunale di Lucera ed il Tribunale di Udine pongono,
inoltre,  la  questione  di  costituzionalita' dell'art. 110 del r.d.
n. 773   del  1931,  lamentando  la  violazione  della  direttiva  22
giugno 1998,  n. 98/34/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo e del
Consiglio  che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme  e  delle  regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi  della  societa' dell'informazione) e, quindi, dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione;
        che,  secondo  i  rimettenti,  la  ratio  del citato art. 110
risiederebbe  nell'ampliamento  del monopolio statale nelle attivita'
di  gioco  e scommessa, in contrasto con la direttiva comunitaria, la
quale  esprimerebbe  piuttosto  «la tendenza a vietare le restrizioni
alla  libera  circolazione  dei servizi, ad agevolare le occasioni di
gioco»,  in  conformita' con l'art. 49 del Trattato che istituisce la
Comunita'  europea  del  25 marzo  1957,  reso  esecutivo  con  legge
14 ottobre  1957,  n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam
del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209);
        che e' intervenuto in tutti i giudizi, eccezion fatta per uno
tra  i  piu'  promossi  dalla  sezione  distaccata  di  Apricena  del
Tribunale  di  Lucera  (r.o.  n. 118  del  2006),  il  Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   chiedendo   di  dichiarare  le  questioni
inammissibili  o  infondate,  ovvero,  per  quel che concerne il solo
giudizio  promosso  dal  Tribunale  di  Torino, sezione distaccata di
Susa,  di  ordinare  la  restituzione  degli atti, onde consentire al
rimettente  una  nuova  valutazione  della  rilevanza della questione
sollevata   alla  luce  dello  ius  superveniens,  dato  dall'art. 1,
comma 86,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007).
    Considerato  che  tutti  i rimettenti dubitano della legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 547, della legge n. 266 del 2005,
il  quale  dispone  che  per  le violazioni di cui all'art. 110, nono
comma,  del  r.d.  n. 773  del  1931,  commesse  in  data antecedente
all'entrata   in   vigore   della   citata  legge,  si  applicano  le
disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
        che,  inoltre, i soli Tribunali di Udine e di Lucera, sezione
distaccata  di  Apricena,  sollevano  questione  di costituzionalita'
dell'art. 110  del r.d. n. 773 del 1931, assumendone il contrasto con
la  direttiva  n. 98/34/CE,  che prevede una procedura d'informazione
nel  settore  delle  norme  e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
        che,  stante l'identita' delle questioni di costituzionalita'
sottoposte  a  questa  Corte,  i  relativi giudizi vanno riuniti, per
essere definiti con un'unica pronuncia;
        che,  successivamente  alla  pubblicazione delle ordinanze di
rimessione,  l'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931 - norma
oggetto  della  disciplina transitoria recata dall'art. 1, comma 547,
della  legge  n. 266  del  2005  -  e'  stato sostituito dall'art. 1,
comma 86,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007);
        che,  in  tal modo mutato il quadro normativo di riferimento,
gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, onde consentire loro
di  rinnovare  il  giudizio sulla rilevanza, e cio' indipendentemente
dall'ammissibilita'  della questione, pure evocata, di compatibilita'
comunitaria  rispetto a norme provviste di effetto diretto (ordinanze
n. 284 del 2007 e n. 454 del 2006).
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucera, sezione
distaccata  di  Apricena,  al  Tribunale  di Udine ed al Tribunale di
Torino, sezione distaccata di Susa.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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