N. 372 ORDINANZA 24 ottobre - 7 novembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero   e   apolide  -  Espulsione  amministrativa  -  Ordine  di
  allontanamento  dal territorio dello Stato - Sospensione in caso di
  pendenza  del  ricorso  avverso il diniego del riconoscimento dello
  status di rifugiato - Omessa previsione - Denunciata violazione del
  diritto di difesa - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo
  - Manifesta inammissibilita'.
- D.L.  30 dicembre  1989,  n. 416,  (convertito,  con modificazioni,
  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), art. 1-ter, comma 6.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.44 del 14-11-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6,
del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di   asilo   politico,   di   ingresso   e  soggiorno  dei  cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato),
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
promosso  con  ordinanza  del  17 ottobre 2006 dal giudice di pace di
Trieste  sul  ricorso proposto da R.A. contro il Prefetto di Trieste,
iscritta  al  n. 255  del  registro ordinanze 2007 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 44,  1ยช  serie  speciale,
dell'anno 2007;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Ritenuto  che il giudice di pace di Trieste, con ordinanza emessa
il  13 ottobre  2006,  ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 1-ter,  comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
(Norme  urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno
dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio
dello  Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990,   n. 39,   nella  parte  in  cui  non  prevede  la  sospensione
dell'ordine  di allontanamento dal territorio dello Stato in pendenza
del  ricorso  avverso  il  diniego del riconoscimento dello status di
rifugiato;
        che il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione di un
decreto  di  espulsione  e  del  conseguente ordine di allontanamento
emessi  nei  confronti di un cittadino extracomunitario, al quale era
stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato;
        che,  in  punto  di  fatto,  il  giudice a quo osserva che il
ricorrente  ha  proposto  al  Tribunale competente ricorso avverso il
cennato  diniego,  ed  ha  inoltrato  richiesta  di  autorizzazione a
permanere  nel territorio nazionale in pendenza del suddetto ricorso,
ai sensi dell'art. 1-ter, comma 6, del d.l. n. 416 del 1989;
        che   il   giudice  a  quo,  dopo  aver  sospeso  entrambi  i
provvedimenti    impugnati,   ritiene   che   la   norma   censurata,
nell'impedirgli  di sospendere il provvedimento di allontanamento dal
territorio  nazionale,  violerebbe  il  diritto  di difesa, in quanto
sarebbe  negata  allo  straniero  destinatario  del citato ordine del
questore,  di partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale ove e'
pendente il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata;
        che,  in  via  preliminare,  la difesa erariale rileva che il
rimettente   sarebbe   incorso   nell'errore   di   identificare   il
provvedimento  di  rigetto della richiesta di asilo con il decreto di
espulsione  confondendone, conseguentemente, i relativi procedimenti,
in  quanto la norma censurata si limita a disciplinare esclusivamente
il   giudizio  in  ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti  per  il
riconoscimento dello status di rifugiato;
        che,  comunque,  a parere dell'Avvocatura la norma censurata,
nel  prevedere  che  il  ricorso  al Tribunale puo' essere presentato
anche dall'estero attraverso le rappresentanze diplomatiche, e che il
richiedente  asilo  puo' chiedere al Prefetto di essere autorizzato a
rimanere  sul  territorio  nazionale  fino  all'esito  del  giudizio,
sarebbe conforme ai principi sanciti dall'art. 24 della Costituzione;
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Trieste  dubita,  in
riferimento   all'art. 24   della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale    dell'art. 1-ter,   comma 6,   del   decreto   legge
30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico,
di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'
presenti  nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede
la  sospensione  dell'ordine  di  allontanamento dal territorio dello
Stato  in  pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento
dello status di rifugiato;
        che  la questione e' manifestamente inammissibile per difetto
di rilevanza;
        che,  infatti, il rimettente, prima di sollevare la questione
di   legittimita'   costituzionale,   ha   disposto  -  come  risulta
dall'ordinanza - non solo la sospensione del decreto di espulsione ma
anche  dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, in tal
modo   superando  il  dubbio  di  costituzionalita'  prospettato  con
l'ordinanza stessa.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1-ter,  comma 6,  del decreto
legge  30 dicembre  1989,  n. 416  (Norme urgenti in materia di asilo
politico,  di  ingresso  e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed
apolidi  gia'  presenti  nel territorio dello Stato), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990, n. 39, sollevata, in
riferimento  all'art. 24  della  Costituzione, dal giudice di pace di
Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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